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Documento 31996D0152

    96/152/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, relativa agli aiuti finlandesi nel settore delle sementi di cereali (Il testo in lingua finnica è il solo facente fede)

    SL L 34, 13.2.1996, pagg. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/152/oj

    31996D0152

    96/152/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, relativa agli aiuti finlandesi nel settore delle sementi di cereali (Il testo in lingua finnica è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 13/02/1996 pag. 0048 - 0048


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1996 relativa agli aiuti finlandesi nel settore delle sementi di cereali (Il testo in lingua finnica è il solo facente fede) (96/152/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 8, secondo comma,

    considerando che a norma dell'allegato I.V.B., sezione IV dell'atto di adesione, la Finlandia può, con riserva di autorizzazione della Commissione, concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi di cereali, prodotti esclusivamente nel suo territorio, a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche; che, fatta salva l'opportunità di ulteriori precisazioni che il Consiglio potrà apportare ulteriormente nel quadro della procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CE, la suddetta disposizione, la cui utilità non può essere messa in dubbio, copre varietà di sementi di cereali che non rientrano nell'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 2358/71;

    considerando che per queste varietà di sementi, il governo della Finlandia ha chiesto alla Commissione, con lettera del 13 ottobre 1995, completata da informazioni trasmesse il 9 novembre 1995, l'autorizzazione di concedere alle aziende agricole gli aiuti previsti dal succitato articolo 8, allo scopo di garantire la disponibilità di un quantitativo idoneo dei suddetti prodotti dopo l'adesione;

    considerando che gli aiuti previsti rispondono alle condizioni di cui alla disposizione surrichiamata; che essi riguardano infatti varietà figuranti nell'elenco delle varietà finlandesi coltivate esclusivamente in Finlandia, eccettuati quantitativi limitati coltivati nelle regioni limitrofe; che il livello degli aiuti e i quantitativi che ne possono beneficiare (che corrispondono alla metà del fabbisogno annuo finlandese) sono giustificati se si tiene conto dell'obiettivo perseguito dalla misura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Finlandia è autorizzata a concedere un aiuto di importo non superiore a 15 FMK/100 kg, limitatamente ad un massimale di 100 000 tonnellate all'anno, agli agricoltori che producono, sul suo territorio, sementi di cereali delle varietà certificate a norma della legislazione nazionale.

    La Finlandia garantisce, attraverso un adeguato sistema di ispezione, che l'aiuto sia concesso esclusivamente a favore delle varietà di cui al primo comma. Essa notifica alla Commissione l'elenco delle varietà certificate, nonché qualsiasi ulteriore modifica dello stesso.

    Articolo 2

    La presente autorizzazione sarà riveduta al più tardi nel corso del 1999.

    Articolo 3

    La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

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