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Documento 21997A0215(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997

    SL L 45, 15.2.1997, pagg. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/1997

    Decisione del Consiglio correlata

    21997A0215(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0041 - 0044


    ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997

    Gentile Signore,

    1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 7 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.

    2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale. Le categorie di prodotti sono le stesse del 1996, con l'aggiunta di una nuova sottocategoria all'interno della categoria SA1 - Arrotolati, che coprirà i prodotti arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione (codici NC 7208 37 10, 7208 38 10 e 7208 39 10).

    3. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.

    4. La Commissione informerà la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.

    5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie (1).

    Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

    Per la Commissione

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gentile Signore,

    Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del . . . . ., così redatta:

    «Gentile Signore,

    1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 7 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.

    2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale. Le categorie di prodotti sono le stesse del 1996, con l'aggiunta di una nuova sottocategoria all'interno della categoria SA1 - Arrotolati, che coprirà i prodotti rotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione (codici NC 7208 37 10, 7208 38 10 e 7208 39 10).

    3. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.

    4. La Commissione informerà la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.

    5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

    Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.»

    Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

    Per il governo della Federazione russa

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Il presente accordo entrerà in vigore il 1° marzo 1997.

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