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Documento 62003CJ0111

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria — Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari — Direttiva 89/662 — Normativa nazionale che mantiene un sistema di previa notifica obbligatoria per le importazioni di taluni prodotti di origine animale — Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 89/662/CEE, art. 5)

    Massima

    Viene meno agli obblighi incombentigli in forza dell’art. 5 della direttiva 89/662, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, uno Stato membro che mantiene un sistema di previa notifica obbligatoria per le importazioni di taluni prodotti alimentari di origine animale provenienti da altri Stati membri.

    Infatti, la direttiva 89/662 ha istituito un sistema di controlli veterinari fondato su un controllo completo della merce nello Stato membro speditore, destinato a sostituirsi, in linea di principio, al controllo nello Stato membro destinatario e a consentire la libera circolazione dei prodotti in questione a condizioni analoghe a quelle di un mercato interno mediante l’abolizione delle verifiche alle frontiere interne della Comunità. A questo proposito, considerazioni legate alla necessità di proteggere la salute pubblica non possono giustificare oneri specifici supplementari applicati unilateralmente da uno Stato membro al momento del passaggio della frontiera. Inoltre, la normativa nazionale di cui trattasi non è conforme a quanto prescritto dall’art. 5 della detta direttiva.

    (v. punti 51-53, 60, 69, dispositivo 1)

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