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Documento 62008FJ0055(01)

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione) 11 novembre 2014.
    Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti (BEI).
    Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire sulla domanda di risarcimento.
    Causa F‑55/08 RENV.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:F:2014:244

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

    11 novembre 2014 (*)

    «Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire sulla domanda di risarcimento»

    Nella causa F‑55/08 RENV,

    avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

    Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e F. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

    composto da E. Perillo (relatore), facente funzione di presidente, M.I. Rofes i Pujol e R. Barents, giudici,

    cancelliere: J. Tomac, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 novembre 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La presente causa è stata rinviata al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205; in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), recante annullamento parziale della sentenza del Tribunale del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), che aveva statuito sul ricorso, pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008, con il quale il sig. De Nicola chiedeva, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 14 dicembre 2007, in secondo luogo, l’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuoverlo, in terzo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo per l’anno 2006 e, in quarto luogo, la condanna della BEI al risarcimento dei danni per le molestie psicologiche delle quali riteneva essere vittima.

     Contesto normativo

    2        Il 20 aprile 1960 il regolamento del personale BEI è stato approvato dal consiglio d’amministrazione di quest’ultima. Nella sua versione applicabile alla controversia, l’articolo 22 del regolamento del personale prevede che «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata. La procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna (...)».

    3        La comunicazione al personale del 13 luglio 2007, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2006, alla procedura di reclamo e ai termini impartiti per l’esercizio di valutazione, prevede, al punto 1, che in caso di «grave obiezione» da parte di un membro del personale relativamente alla sua valutazione annuale, «ha luogo un secondo colloquio con il valutatore o i valutatori» e che «[s]e non si giunge a risolvere la controversia durante tale colloquio, il membro del personale deve chiedere (...) di incontrare il direttore o il direttore generale». Lo stesso punto 1 prevede inoltre che «[q]ualora il disaccordo persista, il membro del personale può chiedere che il suo caso sia sottoposto al comitato per i ricorsi».

    4        Con decisione del 27 giugno 2006, allegata alla comunicazione al personale del 13 luglio 2007 relativa all’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2006, alla procedura di reclamo e ai termini impartiti per l’esercizio di valutazione (in prosieguo: la «decisione del 27 giugno 2006»), la BEI ha previsto le regole della procedura dinanzi al comitato per i ricorsi.

    5        Il punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 prevede quanto segue:

    «Nell’ambito dell’esercizio di valutazione, il [comitato per i ricorsi] è competente a:

    i)       annullare la procedura di valutazione e ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione e/o

    ii)       modificare (...) il giudizio di merito derivante dalla valutazione generale del rendimento dell’interessato».

    6        Il punto 7 della decisione del 27 giugno 2006 precisa quanto segue:

    «Se il [comitato per i ricorsi] annulla la procedura di valutazione annuale ai sensi [del punto 6, lettera i),] e richiede un nuovo esercizio di valutazione, il membro del personale ha diritto di fare appello contro il resultato di tale seconda valutazione dinanzi al [comitato per i ricorsi], ai sensi [del punto] 6 (...)».

    7        Ai sensi del punto 10 della decisione del 27 giugno 2006, l’appello dinanzi al comitato per i ricorsi contro una decisione della BEI riguardante la procedura di valutazione annuale deve essere presentato in un termine di quindici giorni di calendario a partire dalla pubblicazione delle decisioni di promozione adottate in seguito all’esercizio di valutazione.

    8        Ai sensi del punto 11 della decisione del 27 giugno 2006, il comitato per i ricorsi emette «conclusion[i]» o una «raccomandazione». Secondo il punto 20 della decisione del 27 giugno 2006, «[l]e conclusioni del [comitato per i ricorsi] sono vincolanti per le parti e la loro esecuzione dev’essere immediata per la parte o le parti sulle quali incombe un siffatto obbligo, fatto salvo il diritto di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica [dell’Unione] europea». Ai sensi del punto 21 della decisione del 27 giugno 2006, «[l]e decisioni del presidente della [BEI] prese a seguito delle raccomandazioni del [comitato per i ricorsi] sono immediatamente esecutive, fatto salvo il diritto di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica [dell’Unione] europea».

    9        Inoltre, con nota di servizio del 16 dicembre 2003, la BEI ha adottato una normativa interna, intitolata «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro» (in prosieguo: la «normativa interna sul rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro»), che mira a trattare, in particolare, i casi di molestie psicologiche e che comprende una fase informale di conciliazione amichevole della controversia e una procedura d’inchiesta affidata ad un comitato costituito da tre membri indipendenti (in prosieguo: il «comitato d’inchiesta»).

     Fatti

    10      Per un’esposizione completa dei fatti all’origine della controversia occorre fare riferimento ai punti da 20 a 77 della sentenza iniziale (EU:F:2009:159), ai quali rimanda espressamente il punto 2 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205).

    11      Nell’ambito della presente sentenza, occorre unicamente ricordare che il rapporto informativo per l’anno 2006, firmato dal valutatore il 30 marzo 2007, dal direttore generale il 21 maggio 2007 e dal ricorrente il 13 giugno 2007, ha attribuito a quest’ultimo il voto B, che significava che il suo «[r]endimento [era] conforme a tutte le aspettative» (in prosieguo: il «rapporto controverso»).

    12      Con comunicazione al personale del 13 luglio 2007 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2006. Il nome del ricorrente non figurava in tale elenco (in prosieguo: la «decisione che nega la promozione»).

    13      Il 13 luglio 2007 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di ottenere un voto più elevato della B nonché una promozione. Con decisione del 14 dicembre 2007 il comitato per i ricorsi ha respinto il reclamo con le motivazioni che, da un lato, il ricorrente non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto di valutazione attribuendogli il voto B e, dall’altro, non avendo ottenuto il voto A o il voto B+, egli non poteva, in forza della normativa applicabile, godere di una promozione (in prosieguo: la «decisione del comitato per i ricorsi»).

     Procedimento dinanzi al Tribunale e al Tribunale dell’Unione europea

    14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008 il ricorrente ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi; in secondo luogo, l’annullamento della decisione che nega la promozione; in terzo luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui [il rapporto controverso]»; in quarto luogo, l’accertamento delle molestie psicologiche delle quali si riteneva vittima affinché la BEI fosse condannata, da un lato, a cessare tali molestie e, dall’altro, a risarcire il danno da esse derivato e, in quinto luogo, al rimborso di talune spese mediche.

    15      Con la sentenza iniziale (EU:F:2009:159) il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

    16      Con la sentenza di rinvio (EU:T:2012:205) il Tribunale dell’Unione europea ha annullato parzialmente la sentenza iniziale (EU:F:2009:159). Al punto 102 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205) il Tribunale dell’Unione europea ha precisato che «si d[oveva] annullare la sentenza [iniziale (EU:F:2009:159)], salvo per quanto riguarda le valutazioni del (...) Tribunale esposte nei punti 103‑140, 149‑167, 170‑176, 179‑185, 206‑215, 252‑269 e 270‑272 della sentenza [iniziale (EU:F:2009:159)]».

    17      Nel dispositivo della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205) il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato quanto segue:

    «1)       La sentenza [iniziale (EU:F:2009:159)] è annullata nella parte in cui respinge, in primo luogo, le conclusioni [del ricorrente] volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (...), in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo (...), nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo.

    2)       L’impugnazione è respinta per il resto.

    3)       La causa è rinviata dinanzi al Tribunale (...).

    4)       Le spese sono riservate».

     Procedimento e conclusioni delle parti nel giudizio a seguito del rinvio

    18      Le memorie contenenti osservazioni scritte del ricorrente e della BEI sono pervenute alla cancelleria del Tribunale rispettivamente il 18 giugno 2012 e il 26 luglio 2012.

    19      Con lettera del 12 agosto 2012 il ricorrente ha chiesto lo «stralcio» della memoria contenente osservazioni scritte della BEI e l’autorizzazione a depositare una memoria integrativa. Con lettera del 3 ottobre 2012 la cancelleria del Tribunale ha informato le parti che il Tribunale aveva respinto la richiesta di stralcio della memoria contenente osservazioni scritte della BEI e aveva deciso di autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni. Queste ultime sono pervenute alla cancelleria del Tribunale, per il ricorrente, il 21 ottobre 2012 e, per la BEI, l’8 febbraio 2013.

    20      Con lettera del 18 marzo 2013 il Tribunale ha interrogato le parti quanto alla possibilità di tentare una composizione amichevole di sette cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, pendevano dinanzi ad esso, ossia le cause registrate con i numeri di riferimento F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑63/12 e F‑82/12. Con lettere del 19 e del 21 marzo 2013 le parti hanno, in sostanza, rifiutato tale proposta.

    21      Il 16 settembre 2013 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato tre sentenze in cause che contrapponevano il ricorrente alla BEI, ossia le sentenze De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) e De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479).

    22      Con lettera del 14 ottobre 2013 il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione del presidente della Prima Sezione del Tribunale. Con decisione del 23 ottobre 2013 il presidente del Tribunale ha respinto tale istanza. Il ricorrente ha depositato una nuova istanza di ricusazione del presidente della Prima Sezione del Tribunale il successivo 24 ottobre.

    23      L’udienza di discussione nella presente causa si è tenuta il 5 novembre 2013.

    24      Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione nella causa F‑52/11, De Nicola/BEI, le parti hanno prestato il loro accordo a che il Tribunale proceda, in considerazione, in particolare, delle tre sentenze del Tribunale dell’Unione europea rese il 16 settembre 2013, indicate al punto 21 della presente sentenza, ad un tentativo di composizione amichevole di tutte le nove cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, pendevano dinanzi ad esso, ossia le cause registrate con i numeri di riferimento F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12, F‑55/13 e F‑104/13.

    25      Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio 2014 al 18 giugno 2014. Il Tribunale ne ha constatato l’insuccesso con resoconto del 4 luglio 2014.

    26      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    –        annullare la decisione del comitato per i ricorsi;

    –        di conseguenza, annullare la decisione che nega la promozione, nonché «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui [il rapporto controverso]»;

    –        accertare le molestie psicologiche;

    –        condannare la BEI a cessare le molestie psicologiche nei suoi confronti e a risarcire i danni da lui subiti;

    –        disporre una consulenza tecnica al fine di valutare il lavoro del ricorrente e una consulenza tecnica per accertare il danno alla sua salute;

    –        condannare la BEI alle spese.

    27      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

    –        respingere il ricorso;

    –        condannare il ricorrente alle spese.

     In diritto

     Sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

     Argomenti delle parti

    28      Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il comitato per i ricorsi aveva il potere di procedere a un nuovo giudizio delle sue competenze e di modificare le valutazioni contenute nel rapporto controverso, il suo giudizio sostituendo la valutazione impugnata. Orbene, il comitato per i ricorsi si sarebbe limitato a un controllo dell’errore manifesto di valutazione.

    29      La BEI ammette che il comitato per i ricorsi dispone di una facoltà di controllo completo sulle valutazioni dei meriti contenute nel rapporto controverso e che l’annullamento da parte del Tribunale della decisione del comitato per i ricorsi comporterebbe un «riesame», da parte del comitato per i ricorsi, della procedura di valutazione e dei meriti del ricorrente. La BEI considera tuttavia che nella fattispecie il comitato per i ricorsi abbia effettivamente esercitato un controllo completo sul rapporto controverso, poiché ha concluso per l’assenza di un errore manifesto di valutazione dopo aver preso in esame tutta la documentazione e le argomentazioni svolte dal ricorrente. Inoltre, il comitato per i ricorsi non avrebbe potuto confermare il giudizio favorevole dei valutatori senza aver esercitato un siffatto controllo.

    30      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il comitato per i ricorsi abbia considerato, erroneamente, che egli aveva, da un lato, rinunciato a eccepire dinanzi ad esso i vizi della procedura di valutazione e, dall’altro, aderito alle accuse infondate relative alle sue abitudini di lavoro.

    31      Da parte sua, la BEI ritiene che le affermazioni del comitato per i ricorsi siano esatte e circostanziate. In ogni caso, il Tribunale si sarebbe pronunciato, nella sentenza iniziale (EU:F:2009:159), sui presunti vizi della procedura di valutazione. Le relative motivazioni della sentenza iniziale (EU:F:2009:159) sarebbero state espressamente mantenute al punto 102 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205).

     Giudizio del Tribunale

    32      Nella sentenza di rinvio (EU:T:2012:205) è stato dichiarato che il comitato per i ricorsi deve esercitare un controllo completo sul rapporto informativo con cui è adito, vertente sulla fondatezza di ogni valutazione contenuta in tale rapporto, e non già un controllo ristretto limitato all’errore manifesto di valutazione.

    33      Il Tribunale dell’Unione europea ha, infatti, statuito quanto segue:

    «41.  (...) [L]a possibilità [prevista dal punto 6 della decisione del 27 giugno 2006] di annullare (...) ogni altra affermazione (...) nel rapporto informativo, implica che il comitato per i ricorsi è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto. Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza espressamente riconosciutagli a “modificare i giudizi individuali (…) e il voto che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato”. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.

    42.       (...) [L]e norme procedurali previste nei punti 11 e 13 della decisione del 27 giugno 2006 (...) consentono (...) un riesame completo dei fatti pertinenti all’origine della valutazione dei meriti del ricorrente, in particolare a seguito di un’udienza e mediante l’intervento di testimoni. Infine, se è vero che il punto 7 della decisione del 27 giugno 2006 autorizza il comitato per i ricorsi ad annullare la “procedura di valutazione annuale” e a chiedere un “nuovo esercizio di valutazione” da parte del valutatore, (...) si tratta di una mera facoltà che completa il potere di tale comitato di procedere esso stesso ad una siffatta valutazione dei meriti dell’interessato».

    34      Nella fattispecie, nella decisione del comitato per i ricorsi, si precisa espressamente che di norma «un voto può essere modificato in caso di errore manifesto nella valutazione delle prestazioni dell’interessato» e che, nel caso del ricorrente, «benché [questi] abbia esposto in modo relativamente dettagliato i diversi elementi e aspetti tecnici delle sue mansioni, egli non ha posto il [c]omitato [per i ricorsi] in misura di constatare un errore di valutazione, di per sé o a confronto con la valutazione del lavoro dei suoi colleghi. Ne consegue che la motivazione del voto [del ricorrente] fornita dalla [BEI], in considerazione della sua prassi lavorativa, da lui stesso confermata (...), non può essere considerata viziata da un errore manifesto e non può quindi essere confutata».

    35      Come indicato dal Tribunale dell’Unione europea ai punti 48 e 55 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205), risulta dagli stessi termini della decisione del comitato per i ricorsi che questo ha ritenuto che, in via generale, il suo controllo non poteva andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione. La decisione del comitato per i ricorsi non rispetta quindi il punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, come interpretata, peraltro, ai punti da 38 a 50 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205).

    36      Dalla decisione del comitato per i ricorsi risulta altresì che quest’ultimo ha effettivamente esercitato unicamente un controllo ristretto sul rapporto controverso, peraltro molto succinto, e senza rispondere a ciascuna delle censure sollevate dal ricorrente.

    37      Da tutto quanto precede risulta che si deve, senza che sia necessario esaminare il secondo argomento del ricorrente, annullare la decisione del comitato per i ricorsi.

     Sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione che nega la promozione nonché di tutti gli «atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui il [rapporto controverso]»

     Argomenti delle parti

    38      Il ricorrente sostiene che il Tribunale debba esaminare tale capo di conclusioni solo in caso di rigetto della domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi. L’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi comporterebbe, infatti, sia l’annullamento «implicito» del rapporto controverso, della decisione che nega la promozione e di «tutti gli atti conseguenti, connessi, e presupposti», sia la constatazione da parte del Tribunale che non vi è più luogo a statuire sul presente capo di conclusioni.

    39      Il ricorrente considera altresì che se nella sentenza iniziale (EU:F:2009:159) il Tribunale avesse accolto la sua domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, esso non avrebbe esaminato la domanda subordinata vertente sulla legittimità del rapporto controverso. Pertanto, le valutazioni figuranti ai punti da 103 a 140 e da 149 a 167 della sentenza iniziale (EU:F:2009:159) devono, sostanzialmente, essere considerate come non avvenute.

    40      La BEI considera, al contrario, che la legittimità del rapporto controverso debba essere apprezzata tenendo conto delle valutazioni che figurano ai punti da 103 a 140 e da 149 a 167 della sentenza iniziale (EU:F:2009:159), le quali non sono state annullate dal Tribunale dell’Unione europea, come indicato al punto 102 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205).

     Giudizio del Tribunale

    41      In primo luogo, occorre constatare che, sebbene il ricorrente chieda al Tribunale di annullare, di conseguenza, «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», non precisa assolutamente quali atti siano in tal modo intesi, ad eccezione del rapporto controverso e della decisione che nega la promozione.

    42      Le conclusioni del ricorrente, nella parte in cui si riferiscono agli «atti connessi, conseguenti e presupposti», non soddisfano quindi i requisiti minimi di chiarezza e di precisione previsti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura in vigore alla data del deposito del ricorso e devono, pertanto, essere respinte in quanto irricevibili.

    43      In secondo luogo, quanto alla legittimità del rapporto controverso, dal punto 53 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205) deriva che, tenuto conto della portata delle disposizioni del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, relative alla competenza del comitato per i ricorsi, l’annullamento della sua decisione impone alla BEI di adire nuovamente tale comitato in merito alla contestazione sollevata dal ricorrente nei confronti del suddetto rapporto.

    44      Inoltre, il Tribunale dell’Unione europea ha precisato, al punto 60 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205), che il comitato per i ricorsi si era illegittimamente astenuto dall’esercitare un controllo completo sul rapporto controverso in applicazione del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 e che, pertanto, la sua decisione era viziata e doveva essere annullata. Esso ha da ciò concluso che il rapporto controverso non era divenuto definitivo e che detto comitato doveva procedere ad un nuovo controllo di tale rapporto che implicasse un riesame dei meriti del ricorrente. Il Tribunale dell’Unione europea ha, in tali circostanze, considerato, al punto 61 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205), che non vi era più luogo a statuire sul secondo motivo di impugnazione, riguardante errori e omissioni nella valutazione della legittimità del rapporto controverso da parte del Tribunale.

    45      Per gli stessi motivi, il Tribunale ritiene che, poiché la decisione del comitato per i ricorsi è stata annullata, non vi sia più luogo a statuire sulla legittimità del rapporto controverso e della decisione che nega la promozione.

    46      Quanto alle valutazioni di cui ai punti da 103 a 140 e da 149 a 167 della sentenza iniziale (EU:F:2009:159), esse sono irrilevanti per la soluzione della controversia; è sufficiente, infatti, constatare che, al punto 60 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205), il Tribunale dell’Unione europea ha espressamente precisato che non solo il rapporto controverso non era divenuto definitivo, ma che il comitato per i ricorsi «d[oveva] procedere ad un nuovo controllo di detto rapporto che implic[asse] una nuova valutazione dei meriti del ricorrente». Spetta, quindi, ora al comitato per i ricorsi procedere a tale nuova valutazione.

     Sulle conclusioni volte all’accertamento delle molestie psicologiche e alla condanna della BEI a cessare tali molestie

    47      Nei suoi capi terzo e quarto delle conclusioni il ricorrente chiede al Tribunale di accertare le molestie psicologiche e di ingiungere alla BEI di cessare tali molestie.

    48      Orbene, è giurisprudenza costante che non spetta al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio (sentenze De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, EU:T:2004:367, punto 136, e De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, punto 63) o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (sentenze Psarras/ENISA, F‑118/10, EU:F:2012:138, punto 31, e Cerafogli/BCE, F‑43/10, EU:F:2012:184, punto 43).

    49      Ne consegue che le conclusioni ai fini dell’accertamento delle molestie psicologiche e dell’ingiunzione sono irricevibili e devono essere respinte.

     Sulle conclusioni volte al risarcimento del danno

     Argomenti delle parti

    50      Il ricorrente chiede innanzitutto il risarcimento del danno subìto per le molestie psicologiche delle quali si ritiene vittima.

    51      Nella sua memoria contenente osservazioni scritte, il ricorrente aggiunge che, a prescindere dalla qualifica di molestie, il comportamento della BEI è illegittimo e il danno così causato deve essere risarcito.

    52      La BEI adduce, in particolare, che il ricorrente ha chiesto, il 27 marzo e il 15 aprile 2009, l’apertura di un’inchiesta sulla base della normativa interna sul rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro, la quale ha dato luogo ad una decisione del presidente della BEI del 1° settembre 2010 che il ricorrente contesta nell’ambito della causa F‑52/11, De Nicola/BEI (in prosieguo: la «causa F‑52/11»). La BEI indica che i fatti denunciati nella causa F‑52/11 ricomprendono tutti quelli all’origine della presente causa. La BEI considera che il Tribunale debba quindi tener conto dei risultati dell’inchiesta interna o sospendere il presente procedimento sino alla pronuncia della decisione nella causa F‑52/11.

     Giudizio del Tribunale

    53      Con ricorso presentato il 24 aprile 2011 e registrato con il numero di riferimento F‑52/11, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in particolare, l’annullamento della lettera del 1º settembre 2010 con la quale il presidente della BEI ha dichiarato che, in seguito alla decisione in data 30 giugno 2010 del comitato d’inchiesta di respingere la denuncia per molestie presentata dal ricorrente conformemente alla normativa interna sul rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro, non era necessaria alcuna azione (in prosieguo: la «decisione del 1° settembre 2010»). Nel suo ricorso il ricorrente ha chiesto, inoltre, al Tribunale di accertare le molestie di cui si ritiene vittima e, infine, di condannare la BEI a risarcire i danni fisici, morali e materiali che ne derivano.

    54      Con sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11), il Tribunale ha, segnatamente, annullato la decisione del presidente della BEI del 1° settembre 2010, con la motivazione che il comitato d’inchiesta aveva applicato una definizione non corretta di molestie psicologiche al caso ad esso sottoposto e non si era pronunciato su taluni fatti denunciati dal ricorrente e ha respinto in quanto premature le conclusioni volte al risarcimento del danno per molestie, non potendo il Tribunale pregiudicare le misure di esecuzione che spetta alla BEI adottare in seguito all’annullamento della decisione del 1° settembre 2010.

    55      Orbene, nel corso dell’udienza di discussione nella presente causa e in risposta ad una domanda posta dal Tribunale, le parti hanno confermato che tutti i fatti all’origine della domanda di risarcimento nella presente causa erano stati addotti dal ricorrente anche a sostegno della domanda di risarcimento nella causa F‑52/11.

    56      Si pone, quindi, la questione se sia ancora necessario statuire sulla presente domanda di risarcimento, anche alla luce del principio di buona amministrazione della giustizia (v., per analogia, ordinanza Chassagne/Commissione, F‑11/05 RENV, EU:F:2009:154, punto 28, e la giurisprudenza citata).

    57      A tale proposito si deve innanzitutto ricordare che, in ogni caso, ammesso che sussistano le condizioni per il sorgere della responsabilità della BEI, quest’ultima non può essere condannata due volte a risarcire il medesimo danno.

    58      Si deve inoltre constatare che le domande di risarcimento del danno derivante dalle molestie nella causa F‑52/11 e nella presente causa hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

    59      Tuttavia, le affermazioni in fatto e gli argomenti in diritto presentati, da una parte e dall’altra, nell’ambito della domanda di risarcimento nella causa F‑52/11 sono più circonstanziate e approfondite.

    60      I fatti all’origine della domanda di risarcimento nella causa F‑52/11 includono, infatti, non solo quelli all’origine della domanda nell’ambito della presente causa, ma anche fatti ulteriori, addotti dal ricorrente per dimostrare la sussistenza di molestie nei suoi confronti.

    61      Si deve, inoltre, ricordare che il ricorrente ha adito, il 27 marzo 2009 e poi il 15 aprile 2009, le autorità competenti della BEI con una denuncia per molestie psicologiche in base alla normativa interna sul rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro. In seguito al deposito di tale denuncia, le autorità competenti della BEI hanno deciso di avviare un’inchiesta che, in conformità con la citata normativa interna, è stata affidata ad un comitato d’inchiesta. In base a tale mandato, detto comitato ha proceduto all’esame dei diversi fatti e incidenti, decidendo di concentrarsi esclusivamente e precisamente sui fatti all’origine della presente causa, e ha concluso per l’assenza di molestie psicologiche nei confronti del ricorrente.

    62      A motivo, quindi, della specificità di tale procedura d’inchiesta, attivata dallo stesso ricorrente, nonché degli elementi di prova messi in luce nel corso dell’inchiesta e figuranti nel rapporto d’inchiesta redatto a seguito di tale procedura, gli elementi e le affermazioni di fatto e di diritto relativi ai medesimi fatti all’origine delle due domande di risarcimento sono più circostanziati e argomentati nell’ambito della causa F‑52/11 rispetto alla presente causa, e ciò tanto da parte del ricorrente quanto da parte della BEI. Ne deriva che il Tribunale è in posizione migliore per conoscere e valutare i fatti all’origine della domanda di risarcimento nell’ambito della causa F‑52/11 e, di conseguenza, in posizione migliore per amministrare la giustizia e garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

    63      Per tali motivi, il Tribunale decide, dopo aver sentito le parti in merito nel corso dell’udienza, che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di risarcimento del danno subìto per le molestie, poiché la stessa è già stata trattata nell’ambito della causa F‑52/11, la cui sentenza è stata pronunciata l’11 novembre 2014.

    64      Infine, nei limiti in cui le conclusioni del ricorrente volte al risarcimento del danno possano essere interpretate come dirette alla riparazione di danni subiti per fatti diversi dalle molestie psicologiche, esse devono essere dichiarate irricevibili, giacché una siffatta domanda è già stata respinta nel merito dai punti da 259 a 268 della sentenza iniziale (EU:F:2009:159), confermati dai punti da 93 a 96 della sentenza di rinvio (EU:T:2012:205).

     Sulle conclusioni relative alle richieste di consulenza tecnica

    65      Nella sentenza di rinvio (EU:T:2012:205) il Tribunale dell’Unione europea ha respinto come manifestamente irricevibile il motivo di impugnazione vertente su un errore di diritto per il fatto che il Tribunale aveva respinto nella sentenza iniziale (EU:F:2009:159) la domanda di mezzi istruttori, compresa la domanda di «disporre [una perizia] medica per accertare il danno alla salute subìto dal ricorrente in conseguenza delle vessazioni della BEI e del suo illegittimo comportamento». La sentenza iniziale (EU:F:2009:159) è divenuta, a tale riguardo, definitiva.

    66      In ogni caso occorre constatare, in considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, delle motivazioni della presente sentenza, che le perizie richieste non presentavano un’utilità alla soluzione della controversia. Di conseguenza, la domanda volta a che il Tribunale disponga tali mezzi istruttori deve essere respinta.

     Sulle spese

    67      Spetta al Tribunale, con la presente sentenza, statuire sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 131 del regolamento di procedura.

    68      Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II dello stesso regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

    69      Nella fattispecie, dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che la BEI è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI sia condannata alle spese. Non giustificando le circostanze del caso di specie l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare il complesso delle spese sostenute dal ricorrente.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1)      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 dicembre 2007 è annullata.

    2)      Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuovere il ricorrente, sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per l’anno 2006 e sulle conclusioni volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo di molestie psicologiche.

    3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)      La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nei procedimenti F‑55/08, T‑37/10 P, e F‑55/08 RENV.

    Perillo

    Rofes i Pujol

    Barents

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 novembre 2014.

    Il cancelliere

     

           Il presidente

    W. Hakenberg

     

          R. Barents


    * Lingua processuale: l’italiano.

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