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Documento 61999CJ0174
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 13 July 2000. # European Parliament v Pierre Richard. # Officials - Recruitment procedure - Application of Article 29(1) of the Staff Regulations. # Case C-174/99 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2000.
Parlamento europeo contro Pierre Richard.
Dipendenti - Procedura di assunzione - Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto.
Causa C-174/99 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2000.
Parlamento europeo contro Pierre Richard.
Dipendenti - Procedura di assunzione - Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto.
Causa C-174/99 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-06189
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:412
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2000. - Parlamento europeo contro Pierre Richard. - Dipendenti - Procedura di assunzione - Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto. - Causa C-174/99 P.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06189
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Dipendenti - Assunzione - Procedure - Scelta - Priorità da dare alla promozione, al trasferimento interno ed al concorso interno
(Statuto del personale, art. 29, n. 1)
$$L'utilizzazione del termine «possibilità» da parte dell'art. 29, n. 1, dello Statuto significa chiaramente che l'autorità che ha il potere di nomina non è obbligata in maniera assoluta, se occorre coprire un impiego vacante, a procedere ad una promozione o ad un trasferimento, ma soltanto tenuta ad esaminare, di volta in volta, se tali provvedimenti possano portare alla nomina di una persona in possesso delle più elevate qualità di competenza, di rendimento e di integrità. La suddivisione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, benché implichi che l'autorità che ha il potere di nomina deve esaminare con la massima cura le possibilità di promozione prima di passare alla fase seguente, non osta a che la stessa autorità, in occasione di detto esame, prenda del pari in considerazione la possibilità di ottenere candidature preferibili mediante gli altri procedimenti ivi indicati.
Ne consegue che l'autorità che ha il potere di nomina è libera di procedere all'esame delle possibilità seguenti e può passare ad una fase successiva della procedura di assunzione, anche in presenza di uno o di più candidati che soddisfino tutte le condizioni e tutti i requisiti contemplati dall'avviso di posto vacante relativo all'impiego da coprire.
L'autorità che ha il potere di nomina non è neppure tenuta ad adottare una decisione di rigetto prima di passare ad una fase successiva. La detta autorità, infatti, qualora passi da una fase di assunzione ad una fase successiva, lo fa allo scopo di ampliare il proprio margine di scelta al fine di reperire un candidato in possesso delle più elevate qualità di competenza, di rendimento e di integrità, e tale obiettivo sarebbe compromesso se essa, prima di passare ad una fase successiva della procedura, dovesse respingere candidature già presentate durante le fasi precedenti senza poter metterle a confronto con le candidature delle fasi successive.
Quando si deve coprire un impiego vacante in un'istituzione conformemente allo Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina deve in particolare rispettare l'obbligo, previsto all'art. 7, n. 1, dello Statuto, di assegnare i dipendenti nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, il divieto di cui all'art. 27, terzo comma, dello Statuto di riservare impieghi ai cittadini di un determinato Stato membro nonché l'obbligo di seguire l'ordine previsto all'art. 29, n. 1, del detto Statuto. Il rispetto di tali disposizioni si impone per ciascuna fase della procedura di assunzione ed in particolare nella redazione, a seguito di un concorso generale, di un elenco di riserva sulla base del quale l'assunzione potrebbe eventualmente essere effettuata.
Infine, ove ritenga che le candidature a titolo di promozione o di trasferimento non siano soddisfacenti, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta a esaminare le possibilità offerte dall'art. 29, n. 1, lett. b) e c), dello Statuto prima di dar corso alla procedura di assunzione.
(v. punti 38-45, 50)
Nel procedimento C-174/99 P,
Parlamento europeo, rappresentato dal signor J. Sant'Anna, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 9 marzo 1999, nella causa T-273/97, Richard/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-45 e II-235),
procedimento in cui l'altra parte è:
Pierre Richard, dipendente del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo, con gli avv.ti A. Lutgen e J. Feltgen, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di questi ultimi, 1, rue Jean-Pierre Brasseur,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 gennaio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 10 maggio 1999, il Parlamento europeo ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 9 marzo 1999, causa T-273/97, Richard/Parlamento (Racc. PI, pagg. I-A-45 e II-235; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione recante nomina della signora S. a capodivisione di grado A3.
Fatti e sfondo normativo
2 Il 24 giugno 1996 il Parlamento ha pubblicato l'avviso di posto vacante n. 8011 al fine di provvedere alla copertura del posto (grado A3) di capodivisione «apparecchiature e servizio interno» della direzione A «infrastrutture e servizio interno» della direzione generale «amministrazione» (in prosieguo: la «DG VI»), modificato con corrigendum 28 giugno 1996, con cui è stato eliminato il requisito relativo alla conoscenza della lingua francese (punto 1).
3 Il signor Richard, amministratore principale di grado A4, nonché altre undici persone, hanno presentato la loro candidatura al posto vacante. Con nota 25 luglio 1996 il direttore generale della DG VI ha proposto la promozione del signor Richard al posto da coprire (punti 2 e 3).
4 Il capodivisione del personale, dopo aver preso conoscenza della scelta del direttore generale della DG VI, gli ha inviato, il 23 settembre 1996, una nota con cui gli chiedeva di ampliare la rosa dei potenziali candidati e, conformemente alle istruzioni del presidente del Parlamento, di consultare, prima di prendere una decisione finale, gli elenchi di riserva redatti a seguito dei concorsi generali di grado A3 riservati ai cittadini dei nuovi Stati membri (punto 4).
5 Con nota 11 ottobre 1996 il direttore generale della DG VI ha esposto i criteri funzionali che spiegavano la proposta di nomina del signor Richard e ha precisato al riguardo che, se l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») avesse dovuto considerare trascurabili tali qualificazioni funzionali rispetto a criteri di carattere più geografico, l'esame degli elenchi di riserva lo avrebbe condotto a ritenere che due candidati, tra cui in primo luogo in ordine di preferenza la signora S., cittadina svedese, dopo un periodo di adattamento senza dubbio lungo e ingrato, avrebbero potuto a rigore essere adatti al posto da coprire (punto 6).
6 L'8 gennaio 1997 il segretario generale del Parlamento ha proposto di nominare la signora S. al posto da coprire, proposta che è stata accolta il 9 gennaio 1997 dall'APN (punto 7).
7 Con lettera in data 11 febbraio 1997 il servizio assunzioni ha informato il signor Richard che l'APN non aveva accolto la sua candidatura (punto 8).
8 Il 6 maggio 1997 il signor Richard ha presentato un reclamo con cui chiedeva l'annullamento della decisione dell'APN. Tale reclamo è stato respinto con decisione 17 luglio 1997 (punti 9 e 10).
9 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):
«L'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro.
(...)».
10 Ai sensi dell'art. 27, terzo comma, dello Statuto:
«Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».
11 L'art. 29, n. 1, dello Statuto dispone:
«Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:
a) le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
12 L'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 marzo 1995, n. 626, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 66, pag. 1), dispone:
«Fino al 31 dicembre 1999, i posti vacanti possono essere coperti mediante la nomina di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, in deroga all'art. 4, secondo e terzo comma, all'art. 5, paragrafo 3, all'art. 7, paragrafo 1, all'art. 27, terzo comma, all'art. 29, paragrafo 1, punti a), b), c), e all'art. 31 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio adottate in seno alle istituzioni competenti».
La sentenza impugnata
13 Il 16 ottobre 1997 il signor Richard ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale.
14 Il signor Richard ha fatto valere cinque motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, in secondo luogo, alla violazione dell'art. 25 dello Statuto e al conseguente eccesso di potere, in terzo luogo, alla violazione dell'art. 7 dello Statuto, in quarto luogo, ad un errore manifesto di valutazione e, in quinto luogo, alla violazione di taluni principi elaborati dalla giurisprudenza (presa in considerazione dell'interesse del servizio, valutazione fondata su fonti di informazione comparabili e rispetto dei criteri di selezione dell'avviso di posto vacante).
15 Con il suo primo motivo il signor Richard ha sostenuto, in particolare, che, in forza dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, l'APN può avviare la procedura di assunzione dall'esterno solo dopo aver esaminato le possibilità di coprire il posto vacante offerte dalle altre procedure di reclutamento dall'interno, e ciò al fine di garantire il rispetto del principio dell'attitudine dei dipendenti alla carriera.
16 Inoltre, il signor Richard ha fatto valere che, tanto la lettera dell'art. 29, n. 1, lett. a) - c), dello Statuto quanto la giurisprudenza della Corte e del Tribunale impongono all'APN di esaminare distintamente e l'una dopo l'altra le diverse possibilità di procedere alla copertura di un posto vacante, il che vieterebbe di mettere comunque in competizione candidati interni ed esterni.
17 Il Parlamento ha risposto nel senso che l'art. 29, n. 1, lett. a) - c), dello Statuto obbliga l'APN ad effettuare un semplice esame diretto a verificare se, in applicazione di tale articolo, una persona in possesso delle più elevate qualità di competenza, di rendimento e di integrità possa essere nominata. A tal fine, la giurisprudenza avrebbe altresì riconosciuto la possibilità di pubblicare contemporaneamente, per uno stesso impiego, un avviso di posto vacante interno e un avviso di posto vacante interistituzionale o, ancora, di passare direttamente dalla procedura dell'art. 29, n. 1, a quella dell'art. 29, n. 2, dello Statuto.
18 Secondo il Parlamento, l'APN potrebbe altresì ampliare il proprio ambito di scelta aggiungendo altre candidature a quelle previste all'art. 29, n. 1, dello Statuto ove essa non disponga di una scelta sufficiente che le consenta di procedere ad un reclutamento interno per quanto possibile conforme alle esigenze del posto da coprire.
19 Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, l'APN aveva accertato che la candidatura del signor Richard rispondeva alle esigenze del posto da coprire. Pertanto esso ha affermato, al punto 41 di tale sentenza, che l'APN non poteva legittimamente ritenere, malgrado il suo ampio potere discrezionale, di non disporre di una scelta sufficientemente ampia al fine di procedere ad un reclutamento interno in conformità all'avviso di posto vacante.
20 Il Tribunale ha altresì accertato, al punto 42 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, nell'ipotesi in cui l'APN avesse considerato non soddisfacente la candidatura del signor Richard, essa era tenuta, da un lato, a respingere la sua candidatura e, dall'altro, a esaminare le possibilità offerte dall'art. 29, n. 1, lett. b) e c), dello Statuto prima di dar corso alla procedura di assunzione. Inoltre, il Tribunale ha precisato, allo stesso punto, che la consultazione dell'elenco di riserva dei cittadini dei nuovi Stati membri esigeva, dal canto suo, l'annullamento del procedimento intrapreso e la fissazione di nuovi requisiti per la copertura del posto.
21 Tuttavia, il Tribunale ha affermato, al punto 43 della sentenza impugnata, che risultava dagli atti che la candidatura del signor Richard non era stata respinta, ma, al contrario, era stata messa in competizione con quella della signora S. e che l'APN aveva deciso di consultare direttamente gli elenchi di riserva dei cittadini dei nuovi Stati membri.
22 Il Tribunale ha concluso, al punto 45 della sentenza impugnata, che, non respingendo formalmente la candidatura del signor Richard e procedendo ad una messa in competizione delle candidature di quest'ultimo e della signora S., l'APN aveva violato l'art. 29, n. 1, dello Statuto.
23 Senza esaminare gli altri motivi fatti valere dal signor Richard, il Tribunale ha pertanto annullato la procedura di nomina della signora S. al posto di capodivisione di grado A3 nonché la decisione dell'APN 9 gennaio 1997.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
24 Con il suo ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado il Parlamento chiede alla Corte, da una parte, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altra, di riservare le spese sino alla decisione finale.
25 Il Parlamento sostiene che il Tribunale ha proceduto ad una cattiva interpretazione della giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di applicazione dell'art. 29 dello Statuto.
26 Il signor Richard chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo e di condannare il Parlamento alle spese.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
27 Il signor Richard contesta la ricevibilità del ricorso per due motivi distinti.
28 In primo luogo, egli fa valere il fatto che il ricorso del Parlamento non è accompagnato da una decisione dell'APN diretta alla proposizione di un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado.
29 Al riguardo, occorre precisare che discende dall'art. 91 bis dello Statuto che i ricorsi dei dipendenti sono proposti contro l'istituzione da cui dipende l'APN. Dato che, conformemente all'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, le impugnazioni sono proposte da qualsiasi parte che sia rimasta soccombente nelle sue conclusioni, si deve respingere questo primo motivo di irricevibilità.
30 In secondo luogo, il signor Richard, nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, ha fatto valere che il ricorso era irricevibile in quanto il Parlamento non ha interesse ad agire. Il signor Richard ha sostenuto che il posto di capodivisione di grado A3, al quale era stata nominata la signora S., era stato soppresso con decisione del Parlamento 22 aprile 1999.
31 Senza essere contraddetto dal Parlamento, il signor Richard ha precisato di essere stato informato dell'esistenza di quest'ultima decisione solo il 4 ottobre 1999, dopo aver presentato la comparsa di risposta.
32 Di conseguenza, si deve constatare che il signor Richard, in forza dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, aveva il diritto di far valere nel corso dell'udienza questo nuovo motivo di irricevibilità.
33 In ordine alla fondatezza del motivo, si deve innanzi tutto ricordare che la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I-3319, punto 13).
34 Nella fattispecie, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, si deve constatare che una sentenza di annullamento della sentenza impugnata apporterebbe un beneficio certo al Parlamento, nei limiti in cui una siffatta sentenza potrebbe infatti porre il Parlamento definitivamente al riparo da qualsiasi domanda di risarcimento danni formulata dal signor Richard in base al preteso pregiudizio da lui subito a seguito della decisione di nomina impugnata.
35 Di conseguenza, il ricorso va dichiarato ricevibile.
Sul merito
36 Col suo motivo unico il Parlamento sostiene che il Tribunale ha proceduto ad una errata interpretazione della giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di applicazione dell'art. 29 dello Statuto, innanzi tutto, pronunciando il divieto per l'APN di ampliare il proprio margine di scelta non appena vi sia un candidato valido alla promozione, poi, considerando che era necessario respingere formalmente la candidatura del signor Richard prima di consultare gli elenchi di riserva dei cittadini dei nuovi Stati membri e, infine, affermando che la consultazione dell'elenco di riserva esigeva l'annullamento del procedimento intrapreso e la fissazione di nuovi requisiti per la copertura del posto.
37 Quanto alla prima censura del Parlamento, si deve constatare che l'APN dispone di un ampio potere di valutazione nel ricercare candidati in possesso delle più elevate qualità di competenza, di integrità e di rendimento (v., in particolare, sentenza 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 2901, punto 23).
38 Infatti, l'utilizzazione del termine «possibilità» da parte dell'art. 29, n. 1, dello Statuto significa chiaramente che l'APN non è obbligata in maniera assoluta, se occorre coprire un posto vacante, a procedere ad una promozione o ad un trasferimento, ma è soltanto tenuta ad esaminare, di volta in volta, se tali provvedimenti possano portare alla nomina di una persona in possesso delle più elevate qualità di competenza, di rendimento e di integrità (v. sentenza 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione, Racc. pag. 139, in particolare pag. 155).
39 La suddivisione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto benché implichi che l'APN deve esaminare con la massima cura le possibilità di promozione prima di passare alla fase seguente, non osta a che la stessa autorità, in occasione di detto esame, prenda del pari in considerazione la possibilità di ottenere candidature preferibili mediante gli altri procedimenti ivi indicati. Ne consegue che l'APN è libera di procedere all'esame delle possibilità seguenti (sentenza 14 luglio 1983, causa 10/82, Mogensen e a./Commissione, Racc. pag. 2397, punto 10).
40 Ne consegue che l'APN può passare ad una fase successiva della procedura di assunzione, anche in presenza di uno o di più candidati che soddisfino tutte le condizioni e tutti i requisiti contemplati dall'avviso di posto vacante relativo al posto da coprire.
41 Quanto alla seconda censura, occorre precisare che, qualora l'APN passi da una fase di assunzione ad una fase successiva, essa lo fa allo scopo di ampliare il proprio margine di scelta al fine di reperire un candidato in possesso delle più elevate qualità di competenza, di rendimento e di integrità.
42 Tale obiettivo sarebbe compromesso se l'APN, prima di passare ad una fase successiva della procedura, dovesse respingere candidature già presentate durante le fasi precedenti senza poter metterle a confronto con le candidature delle fasi successive.
43 Ne consegue che l'APN non è neppure tenuta ad adottare una decisione di rigetto prima di passare ad una fase successiva.
44 Per quanto riguarda la terza censura, occorre ricordare che, quando si deve coprire un posto vacante in un'istituzione conformemente allo Statuto, l'APN deve in particolare rispettare l'obbligo, previsto all'art. 7, n. 1, dello Statuto, di assegnare i dipendenti nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, il divieto di cui all'art. 27, terzo comma, dello Statuto di riservare impieghi ai cittadini di un determinato Stato membro nonché l'obbligo di seguire l'ordine previsto all'art. 29, n. 1, del detto Statuto.
45 Si deve constatare che il rispetto di tali disposizioni si impone per ciascuna fase della procedura di assunzione ed in particolare nella redazione, a seguito di un concorso generale, di un elenco di riserva sulla base del quale l'assunzione potrebbe eventualmente essere effettuata.
46 Se il regolamento n. 626/95 prevede, all'art. 1, che i posti vacanti possono essere coperti mediante la nomina di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, in deroga a talune disposizioni dello Statuto, in particolare agli artt. 7, n. 1, 27, terzo comma, e 29, n. 1, lett. da a) a c), risulta dalle dichiarazioni del Parlamento dinanzi alla Corte nonché dai punti 26 e 44 della sentenza impugnata che tale regolamento non è stato applicato in occasione della procedura di assunzione controversa.
47 Di conseguenza, occorre constatare che candidati prescelti, che si trovino su elenchi di riserva redatti a seguito di concorsi generali riservati ai cittadini dei nuovi Stati membri, non possono essere presi in considerazione nell'ambito di una procedura di assunzione avviata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.
48 Giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la consultazione dell'elenco di riserva esigeva l'annullamento del procedimento intrapreso.
49 Per giunta, occorre constatare che le censure del Parlamento non rimettono in discussione l'affermazione del Tribunale, di cui al punto 34 della sentenza impugnata, secondo la quale l'APN, senza procedere ad un esame delle potenzialità offerte dall'art. 29, n. 1, lett. b) e c), dello Statuto, aveva deciso di procedere ad un esame comparativo delle candidature del signor Richard, candidato a titolo di promozione, e della signora S., iscritta in uno degli elenchi di riserva dei cittadini di nuovi Stati membri.
50 Come ha dichiarato il Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, qualora consideri che le candidature a titolo di promozione o di trasferimento non siano soddisfacenti, l'APN è tenuta a esaminare le possibilità offerte dall'art. 29, n. 1, lett. b) e c), dello Statuto prima di dar corso alla procedura di assunzione (v., in particolare, sentenza 18 marzo 1999, causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento, Racc. pag. I-1749, punto 29).
51 Dato che l'APN non aveva adempiuto tale obbligo, giustamente il Tribunale ha concluso, al punto 45 della sentenza impugnata, che l'art. 29, n. 1, dello Statuto era stato violato.
52 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che, se le prime due censure fatte valere dal Parlamento contro il ragionamento del Tribunale sono giustificate, la terza censura è tuttavia infondata.
53 Pertanto, occorre constatare che la motivazione adottata dal Tribunale a questo proposito è sufficiente per giustificare il dispositivo della sentenza impugnata e che i vizi da cui potrebbe essere inficiato il resto della motivazione della sentenza impugnata sono inoperanti (v. sentenza 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen, Racc. pag. I-991, punto 31).
54 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.
Sulle spese
55 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il signor Richard ha concluso per la condanna del Parlamento che è rimasto soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.