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Documento 51999PC0419

Proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica ceca

/* COM/99/0419 def. - ACC 99/0176 */

51999PC0419

Proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica ceca /* COM/99/0419 def. - ACC 99/0176 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica ceca (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PREMESSA

Le norme d'origine costituiscono uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento degli accordi di libero scambio che la Comunità ha concluso con i suoi partner commerciali.

Il Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 ha posto l'accento sul fatto che le differenze esistenti all'epoca tra le norme d'origine contenute nei vari accordi firmati dalla Comunità costituivano un ostacolo agli scambi. Di conseguenza, è stato elaborato un programma inteso ad integrare, mediante norme d'origine identiche, gli scambi tra la Comunità, i PECO, i paesi baltici e i paesi EFTA e SEE. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso che altri paesi che si trovassero in una situazione analoga a quella dei paesi succitati avrebbero potuto, al momento opportuno, essere integrati allo stesso modo; ciò è avvenuto per i prodotti industriali turchi a decorrere dal 1 .1.1999.

Le norme d'origine non sono uno strumento immutabile. Esse vanno infatti adattate alle esigenze politiche e economiche della zona di libero scambio alla quale si applicano. Per questo motivo è già stato necessario apportare alcune modifiche alle norme entrate in vigore nel 1997 ed è già stata adottata una modifica da applicare a tutti gli accordi a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. MODIFICHE DA APPORTARE ALLE NORME D'ORIGINE CONTENUTE NEGLI ACCORDI UE/PECO, UE/EFTA E NELL'ACCORDO SEE

Dall'entrata in vigore del protocollo unificato delle norme d'origine e della sua modifica del 1999, sono già ritenute necessarie, e qui proposte, alcune modifiche all'allegato II del protocollo. Tali modifiche riguardano prodotti per i quali si è constatata una scarsità di materie prime all'interno della zona.

3. CONCLUSIONI

La proposta in allegato costituisce parte integrante di una serie di 14 proposte intese ad ottenere un miglioramento del funzionamento del sistema comune delle regole d'origine. Queste 14 proposte, quindi, devono essere considerate come un unico insieme. Infatti, affinché il cumulo di lavorazione attualmente in vigore possa continuare a funzionare, è indispensabile che esse entrino in vigore tutte allo stesso momento, cioè a partire dal 1 gennaio 2000.

La Commissione chiede quindi al Consiglio di definire la posizione comune da presentare ai diversi comitati previsti dai singoli accordi.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica ceca (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 38 del protocollo n. 4 del suddetto accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione può modificare le disposizioni di questo protocollo,

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa del suddetto accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO EUROPEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

DECISIONE n. /... del CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 4,

considerando che, nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo (in appresso denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;

considerando che è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro;

considerando che nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1. Agli articoli 21 e 26, il termine "Ecu" è sostituito dal termine "euro".

2. L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Repubblica ceca vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro."

3. L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

e) il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

Capitolo 12, articolo 120 (dazio zero)

2. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del Trattato

3. DENOMINAZIONE DELLE MISURE

Proposta di modifica della definizione del concetto di "prodotti originari" e dei metodi di cooperazione amministrativa stabiliti nel protocollo n. 4 degli accordi europei CE/PECO, CE/Paesi baltici, CE/Slovenia e dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e nel protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio CEE/EFTA.

4. OBIETTIVO

Rivedere talune regole concernenti la lavorazione o la trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere originario e tenere conto dell'introduzione dell'euro.

5. COSTO DELL'OPERAZIONE

Poiché le modifiche mirano essenzialmente a rivedere taluni regole di origine, senza alcuna conseguenza per le concessioni previste dall'accordo, la presente proposta non dovrebbe avere implicazioni finanziarie.

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