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Documento 12002E285
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 285
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 285
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 285
SL C 325, 24.12.2002, pagg. 147–147
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In vigore
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 285
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0147 - 0147
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0294 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte sesta: Disposizioni generali e finali Articolo 285 Articolo 285 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. 2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.