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Document 02010R0687-20100807
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 687/2010 della Commissione del 30 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (UE) n . 687/2010 della Commissione del 30 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
2010R0687 — IT — 07.08.2010 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 687/2010 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2010 (GU L 199, 31.7.2010, p.12) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 687/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare gli articoli 103 nonies e 127 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che l’aiuto finanziario concesso sia limitato al 4,1 % o al 4,6 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. |
(2) |
L’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata da un’organizzazione di produttori. Ai sensi del paragrafo 6, lettera a), del suddetto articolo, un’organizzazione di produttori deve fatturare la produzione commercializzata di ortofrutticoli nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», se del caso sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione. |
(3) |
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 reca una definizione di «prima trasformazione». Tale definizione ha dato tuttavia adito a difficoltà di interpretazione. Poiché la certezza del diritto richiede norme precise riguardo al calcolo del valore della produzione commercializzata, è opportuno sopprimere tale definizione e adattare di conseguenza la definizione di «sottoprodotto». |
(4) |
Il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione si è rivelato difficile. Ai fini del controllo e per maggior semplicità è pertanto opportuno introdurre un tasso forfettario che rappresenti il valore del prodotto di base, ovvero gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione e le attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria. Dal momento che i volumi di frutta e verdura necessari per la produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli variano considerevolmente secondo il gruppo di prodotti, è opportuno che i tassi forfettari applicabili rispecchino tali differenze. |
(5) |
Occorre introdurre un tasso forfettario che rappresenti unicamente il valore del prodotto di base anche per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione convertiti in erbe aromatiche trasformate e in paprica in polvere. |
(6) |
Per garantire una transizione armoniosa verso il nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, fatta salva la possibilità di modificarli, in conformità agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per la stessa ragione, per il periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data occorre che il valore della produzione commercializzata sia calcolato secondo le nuove norme. |
(7) |
Al fine di garantire una maggiore flessibilità nel ricorso al ritiro dal mercato, è opportuno aumentare il margine annuale di superamento stabilito dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(8) |
Per agevolare la distribuzione gratuita, occorre prevedere la possibilità di consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, nel caso questi siano stati sottoposti a trasformazione. |
(9) |
È opportuno aggiornare gli importi forfettari definiti all’articolo 83, paragrafo 1, e nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1580/2007 relativi alle spese di trasporto, cernita e imballaggio sostenute per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(11) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1580/2007
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
1) all’articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a) il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:
«h) si intende per “sottoprodotto” un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;»
b) il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:
«i) per “preparazione” si intendono le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di prodotti ortofrutticoli non trasformati in ortofrutticoli trasformati;»
2) l’articolo 52 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati, né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore ortofrutticolo.
Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.
Il tasso forfettario è pari:
a) al 53 % per i succhi di frutta;
b) al 73 % per i succhi concentrati;
c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;
d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;
f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;
g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;
h) all'81 % per la frutta essiccata;
i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;
j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;
k) al 41 % per la paprika in polvere.»;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se del caso, la produzione ortofrutticola commercializzata va fatturata nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori”, quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:
a) l’IVA;
b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto.»
3) all’articolo 53, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi:
«Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.
Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.»;
4) all’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni. È previsto un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.»;
5) all’articolo 81, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
«Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.»
6) all’articolo 83, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell’ambito dei programmi operativi nei limiti degli importi forfettari definiti nell’allegato XII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato XII, parte B.»;
7) è inserito l’allegato VI bis di cui all’allegato I del presente regolamento;
8) l’allegato XI è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;
9) l’allegato XII è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
«ALLEGATO VI bis
PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, PARAGRAFO 2 bis
Categoria |
Codice NC |
Descrizione |
Succhi di frutta |
ex20 09 |
Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex20 09 80 e i succhi concentrati. I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex20 09. Sono ottenuti dall’eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d’acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg. |
Concentrato di pomodoro |
ex200290 31 ex200290 91 |
Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballati in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg. |
Ortofrutticoli congelati |
ex07 10 |
Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59. |
ex08 11 |
Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex081190 95. |
|
ex20 04 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex200490 10, le olive della sottovoce ex200490 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91. |
|
Frutta e verdura in scatola |
ex20 01 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi: — frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni o dai pimenti della sottovoce 2001 90 20 — granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40 — cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 — olive della sottovoce 2001 90 65 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex200190 97. |
ex20 02 |
Pomidoro preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex200290 31 ed ex200290 91 descritte più in alto. |
|
ex20 05 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10. |
|
ex20 08 |
Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, esclusi: — burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 — altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, della sottovoce ex20 08 19 — cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 — granturco della sottovoce 2008 99 85 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex200899 99 — miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex200892 59, ex200892 78, ex200892 93 ed ex200892 98 — banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex200899 49, ex200899 67 ed ex200899 99 |
|
Funghi in scatola |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico |
Frutta temporaneamente conservata in salamoia |
ex08 12 |
Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all’alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex081290 98. |
Frutta essiccata |
ex08 13 |
Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806; |
0804 20 90 |
Fichi secchi; |
|
0806 20 |
Uve secche; |
|
ex20 08 19 |
— Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli. |
|
Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli |
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto. |
|
Erbe aromatiche trasformate |
ex09 10 |
Timo essiccato |
ex12 11 |
Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati. |
|
Paprika in polvere |
ex09 04 |
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO XI
SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1
Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna |
Spese di trasporto (EUR/t) |
Inferiore a 25 km |
18,2 |
Da 25 km a 200 km |
41,4 |
Da 200 km a 350 km |
54,3 |
Da 350 km a 500 km |
72,6 |
Da 500 km a 750 km |
95,3 |
750 km o più |
108,3 |
Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO XII
PARTE A
SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1
Prodotto |
Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t) |
Mele |
187,7 |
Pere |
159,6 |
Arance |
240,8 |
Clementine |
296,6 |
Pesche |
175,1 |
Nettarine |
205,8 |
Cocomeri |
167,0 |
Cavolfiori |
169,1 |
Altri prodotti |
201,1 |
PARTE B
DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2
— Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № (1580/2007)
— Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]
— Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]
— Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)
— Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)
— Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]
— Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]
— Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)
— Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]
— Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]
— Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]
— Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]
— Ingyenes szétosztásra szánt termék (1580/2007/EK rendelet)
— Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) Nru. 1580/2007]
— Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)
— Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007]
— Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]
— Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]
— Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]
— Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]
— Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)
— Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)»
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.