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Documento C2006/060/58

Causa C-39/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 24 gennaio 2006

IO C 60 dell' 11.3.2006, pagg. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/30


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 24 gennaio 2006

(Causa C-39/06)

(2006/C 60/58)

Lingua processuale: il tedesco

Il 24 gennaio 2006, la Commissione della Comunità europee, rappresentata dai sigg. Kilian Gross e Tibor Scharf, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti corrisposti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 249 CE nonché degli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, C-62/00 (ex NN 142/99), in materia di aiuti di Stato, nella versione rettificata di cui alla decisione 13 maggio 2003, 2003/643/CE (1), relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH;

2)

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Ad avviso della Commissione europea il governo tedesco non ha attuato in modo sufficiente la decisione della Commissione 30 ottobre 2002, C-62/00 (ex NN 142/99), in materia di aiuti di Stato, nella versione rettificata di cui alla decisione 13 maggio 2003, 2003/643/CE.

Con la decisione venivano dichiarati incompatibili con il mercato comune numerosi aiuti concessi dalla Germania dal 1991 fino al 1993, a favore della Kahla Porzellan GmbH e, dal 1993 al 1999, a favore della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. Nello stesso tempo ne veniva imposto il recupero, interessi compresi.

La circostanza che la decisione 2003/643/CE sia impugnata nell'ambito della causa T-20/03 sarebbe irrilevante per quanto concerne l'obbligo di eseguire la decisione, in quanto la proposizione del ricorso non avrebbe nessun effetto sospensivo.

Poiché la Repubblica federale di Germania, nonostante numerosi inviti scritti da parte della Commissione, non avrebbe ancora completamente attuato la decisione 2003/643/CE, la Commissione ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 88, n. 2, secondo comma, CE.


(1)  GU L 227, pag. 12


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