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Document 62011TO0126
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 8 March 2012. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Appeal - Civil service - Officials - Social security - Reimbursement of medical expenses - Act adversely affecting an official - Implied refusal - Duty to state reasons - Appeal in part manifestly unfounded and in part manifestly inadmissible. # Case T-126/11 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 8 March 2012.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Appeal - Civil service - Officials - Social security - Reimbursement of medical expenses - Act adversely affecting an official - Implied refusal - Duty to state reasons - Appeal in part manifestly unfounded and in part manifestly inadmissible.
Case T-126/11 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 8 March 2012.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Appeal - Civil service - Officials - Social security - Reimbursement of medical expenses - Act adversely affecting an official - Implied refusal - Duty to state reasons - Appeal in part manifestly unfounded and in part manifestly inadmissible.
Case T-126/11 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:115
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
8 marzo 2012 ( *1 )
«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso di spese mediche — Atto lesivo — Rigetto implicito — Obbligo di motivazione — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile»
Nella causa T‑126/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-1/10),
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood (relatore) e A. Dittrich, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-1/10, in prosieguo la «sentenza impugnata»), nella parte in cui quest’ultimo, in primo luogo, ha respinto in quanto irricevibile la sua domanda di annullamento della decisione implicita con cui, a suo avviso, la Commissione europea gli ha negato il rimborso complementare di spese mediche sostenute in ragione della sua malattia professionale e, in secondo luogo, ha respinto la sua domanda di condanna della Commissione a versargli varie somme a titolo di rimborso di determinate spese mediche. |
Fatti
2 |
I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti 5-30 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «Le domande di rimborso al 100% relative a una prima patologia
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Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e sentenza impugnata
Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
3 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 4 gennaio 2010, il ricorrente ha proposto ricorso, iscritto a ruolo con il numero F-1/10. |
4 |
Come risulta dal punto 31 della sentenza impugnata, il ricorrente, in primo grado, ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di:
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5 |
La Commissione, per parte sua, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto irricevibile o infondato e ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di condannare il ricorrente alle spese (punto 32 della sentenza impugnata). |
Sentenza impugnata
6 |
Nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica, in primo luogo, ha dichiarato che la domanda di annullamento della nota della Commissione del 21 settembre 2009 doveva essere intesa come presentata avverso decisioni relative alle domande di rimborso (punti 34 e 35 della sentenza impugnata). |
7 |
Ha poi proceduto nella definizione dell’oggetto del ricorso nei seguenti termini:
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8 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha poi accolto le eccezioni di irricevibilità opposte dalla Commissione alla domanda diretta contro la nota del 3 marzo 2009, con cui la Commissione aveva preso posizione in ordine alle domande presentate dal ricorrente il 27 dicembre 2008, intese al rimborso complementare nella misura del 100% delle spese mediche di cui alle domande del 25 dicembre 2008 e di tutte le spese mediche sostenute tra il 1o dicembre 2000 ed il 30 novembre 2008. |
9 |
Quanto al rimborso connesso alla malattia professionale del ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica, infatti, ha affermato che tale nota non costituiva un atto che arreca pregiudizio, in quanto dal tenore della nota medesima risultava che la Commissione non aveva respinto detta domanda (punti 48-51 della sentenza impugnata). |
10 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha altresì respinto in quanto irricevibile la domanda del ricorrente relativa alla sua richiesta di rimborso al 100% delle spese connesse alla malattia grave da cui sarebbe afflitto, con la motivazione che il ricorrente aveva già proposto altri ricorsi avverso il rifiuto della Commissione di riconoscere alle sue affezioni il carattere di malattie gravi deducendo le medesime censure, relative all’assenza di istruttoria della sua domanda, al difetto di motivazione della decisione di diniego, alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione e alla violazione della normativa applicabile. Il primo giudice ha dedotto da tale circostanza che detta domanda di annullamento soggiaceva all’eccezione di litispendenza e, conseguentemente, l’ha respinta in quanto irricevibile (punti 52-54 della sentenza impugnata). |
11 |
Il Tribunale della funzione pubblica, per contro, ha annullato le decisioni implicite con cui la Commissione aveva respinto le domande presentate dal ricorrente il 25 dicembre 2008, intese al rimborso all’aliquota normale di determinate spese mediche, per i seguenti motivi:
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12 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso quanto al resto, atteso che la domanda intesa alla condanna della Commissione al versamento di determinate somme era direttamente connessa a quella relativa all’annullamento della nota del 3 marzo 2009, che esso aveva già respinto in quanto irricevibile (v. punti 67-70 della sentenza impugnata). |
Procedimento e conclusioni delle parti
13 |
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione. |
14 |
Il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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15 |
La Commissione ha depositato il proprio controricorso il 6 maggio 2011 proponendo al contempo impugnazione incidentale. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
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16 |
Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2011, il ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, di poter presentare una replica. Il presidente della Sezione delle impugnazioni ha respinto tale domanda. |
17 |
Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2011, il ricorrente ha tuttavia presentato una replica per rispondere all’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione, conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento di procedura. |
18 |
Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2011, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, di passare alla fase orale del procedimento. |
Sulla domanda di stralcio di un documento dal fascicolo
19 |
Nell’ambito dell’impugnazione incidentale, la Commissione ha depositato un conteggio dei rimborsi delle spese mediche, recante il n. 69. |
20 |
Nella replica a detta impugnazione incidentale, il ricorrente ha chiesto lo stralcio dal fascicolo di tale documento, in quanto presentato extra dies e, comunque, al fine di chiedere al Tribunale di compiere una valutazione di fatto, che esula dalla sua competenza. |
21 |
Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, nel caso di specie è pacifico che il conteggio n. 69 sia stato prodotto dalla Commissione per la prima volta in occasione della sua impugnazione incidentale dinanzi al Tribunale. Ne consegue che detto documento è irricevibile e deve essere stralciato dal fascicolo. |
Sull’impugnazione
22 |
Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 10 marzo 2008, Lebedef-Caponi/Commissione, T‑233/07 P, punti 21 e 22). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento. |
Sul primo motivo
23 |
Con il primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, di aver ritenuto, al punto 36 della sentenza impugnata, che la Commissione non avesse respinto implicitamente la sua domanda del 27 dicembre 2008, intesa al rimborso al 100% delle spese di cui alle sue due domande del 25 dicembre 2008. |
24 |
Dalla sua formulazione risulta che il primo motivo è diretto contro la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, relativa alla domanda di rimborso complementare delle spese mediche connesse alla malattia professionale del ricorrente (v. punti 46-51 della sentenza impugnata). |
25 |
Il ricorrente ricorda, anzitutto, che il suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica era diretto, segnatamente, contro la decisione che, a suo parere, aveva respinto la sua domanda di rimborso del 27 dicembre 2008, comunque formatasi, e ne deduce che tale domanda di annullamento non può essere intesa come riguardante necessariamente la nota del capo dell’unità «Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» del 3 marzo 2009. |
26 |
Il ricorrente afferma poi di essere stato informato del tenore di detta nota solo nel momento in cui ha preso conoscenza della nota del 21 settembre 2009, con la quale l’APN ha respinto il suo reclamo contro la decisione della Commissione relativa alle sue domande del 25 e 27 dicembre 2008. Il ricorrente sostiene pertanto che una decisione implicita di rigetto della domanda di rimborso che aveva presentato il 27 dicembre 2008 si sia formata precedentemente al deposito del reclamo, in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. |
27 |
Ciò considerato, erroneamente il Tribunale della funzione pubblica avrebbe affermato, al punto 36 della sentenza impugnata, che la Commissione, con la nota del 3 marzo 2009, aveva preso esplicitamente posizione sulla domanda di rimborso complementare del ricorrente a titolo della sua malattia professionale. Il Tribunale della funzione pubblica sarebbe parimenti incorso in errore statuendo, al punto 48 della sentenza impugnata, che detta nota del 3 marzo 2009 non costituiva un atto che arreca pregiudizio e che, pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile ove diretto contro tale atto. |
28 |
La Commissione contesta la ricevibilità del primo motivo facendo valere che, con tale motivo, il ricorrente chiede al Tribunale di riesaminare i fatti di causa, in particolare con riferimento alla portata della nota del capo dell’unità «Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» della Commissione, del 3 marzo 2009. La Commissione ritiene che detto motivo sia, in ogni caso, infondato. |
29 |
Nella specie, il ricorrente contesta, in sostanza, la qualificazione della nota del 3 marzo 2009 operata dal giudice di primo grado. Secondo consolidata giurisprudenza, si configura in tal caso una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze della Corte del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C-136/92 P, Racc. pag. I-1981, punto 49 e del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, Racc. pag. I-3569, punti 38-40; sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2008, Neophytou/Commissione, T‑43/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 45). Ne consegue che il primo motivo è ricevibile. |
30 |
Quanto al merito, occorre in primo luogo rilevare che la Commissione, con la nota del 3 marzo 2009, ha preso esplicitamente posizione in ordine alle domande di rimborso complementare presentate dal ricorrente il 27 dicembre 2008. Orbene, è pacifico che il ricorrente abbia preso conoscenza del contenuto di tale nota al più tardi con la ricezione della decisione adottata dalla Commissione il 21 settembre 2009, recante rigetto del suo reclamo dell’11 luglio 2009, e quindi prima della proposizione del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
31 |
Ne consegue che il giudice di primo grado, al punto 41 della sentenza impugnata, correttamente ha ritenuto che la domanda di annullamento del ricorrente, relativa al seguito dato dalla Commissione alle domande di cui al punto precedente, doveva essere intesa come riferita alla nota del 3 marzo 2009 anziché, come sostiene il ricorrente, ad un’ipotetica decisione implicita di rigetto. |
32 |
Risulta poi dagli atti di causa che la Commissione, con la nota del 3 marzo 2009, che trova conferma nella nota del 21 settembre 2009 adottata a seguito di reclamo, non ha respinto la domanda di rimborso complementare presentata dal ricorrente il 27 dicembre 2008, relativa alla sua malattia professionale. La Commissione, infatti, ha segnatamente indicato, in tali note, che un rimborso complementare a titolo della malattia professionale del ricorrente poteva effettuarsi nei limiti dei conteggi prodotti. Il ricorrente ha peraltro ammesso, dinanzi al primo giudice, che la quantificazione del suo diritto al rimborso delle spese mediche a tale titolo era stata effettuata con una decisione della Commissione dell’11 febbraio 2010. |
33 |
Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorrente non poteva ignorare, quando ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, che, da una parte, la Commissione aveva preso esplicitamente posizione in ordine alla sua domanda di rimborso complementare al 100%, a titolo della sua malattia professionale, presentata il 27 dicembre 2008 e che, dall’altra, tale domanda era stata esaminata favorevolmente dalla Commissione. |
34 |
Pertanto, correttamente il primo giudice, applicando la giurisprudenza citata ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la nota del 3 marzo 2009, nella parte in cui riguarda le domande di rimborso complementare connesse alla malattia professionale del ricorrente, non costituiva un atto che arreca pregiudizio e ne ha dedotto che la domanda intesa al suo annullamento era, in tal misura, irricevibile. |
35 |
Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
Sul secondo motivo
36 |
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di averlo condannato a sopportare le proprie spese, in esito al rilievo che egli avrebbe proposto un ricorso di annullamento avverso un atto che manifestamente non gli arrecava pregiudizio. |
37 |
Al riguardo, dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte risulta che l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi dell’impugnazione siano stati respinti, la domanda relativa alla presunta irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese dev’essere respinta in quanto irricevibile (v. ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei conti, T‑375/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 71, e giurisprudenza ivi citata). |
38 |
Tale secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
39 |
Ne deriva anche che l’impugnazione dev’essere respinta in toto. |
Sull’impugnazione incidentale
Sul primo motivo
40 |
Con il primo motivo dell’impugnazione incidentale, la Commissione censura il Tribunale della funzione pubblica, in via principale, per aver ritenuto che essa avesse implicitamente respinto le domande di rimborso delle spese mediche all’aliquota normale, presentate dal ricorrente il 25 dicembre 2008, e per aver conseguentemente annullato tali decisioni implicite per carenza assoluta di motivazione. La Commissione afferma, in sostanza, che in tal modo il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato i fatti dal momento che, a suo parere, i conteggi n. 67 e n. 68, prodotti nel corso dell’udienza dinanzi al giudice di primo grado, avrebbero dovuto condurre quest’ultimo a dichiarare che dette domande avevano avuto esito favorevole. |
41 |
Secondo consolidata giurisprudenza, il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella valutazione insindacabile dei fatti, che esula dal controllo del Tribunale nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale della funzione pubblica o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da detto giudice risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (v. sentenza della Corte del 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei conti, C-315/99 P, Racc. pag. I-5281, punto 19, e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2011, Rosenbaum/Commissione, T‑452/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 41). |
42 |
Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione nell’ambito della sua impugnazione incidentale, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 39 della sentenza impugnata, ha ritenuto di non poter prendere in considerazione i conteggi n. 67 e n. 68. Il giudice di primo grado ha dichiarato in particolare in tale parte della sentenza impugnata che, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, detti conteggi non potevano essere presi in considerazione dal momento che erano stati prodotti dalla Commissione solo all’udienza e senza che fosse stata fornita alcuna giustificazione di tale ritardo. Non essendo l’applicazione di detta disposizione da parte del Tribunale della funzione pubblica, in quanto tale, oggetto dell’impugnazione incidentale e atteso che la Commissione non è stata in grado di dimostrare che detti conteggi fossero stati portati a conoscenza del ricorrente prima di tale udienza, essi non devono essere presi in considerazione nel contesto della presente analisi. |
43 |
Chiarito tale punto, occorre rilevare che la Commissione non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a dimostrare lo snaturamento dei fatti allegato. |
44 |
Così come dichiarato dal Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, né dalla nota del 3 marzo 2009, né dalla decisione di rigetto del reclamo, né dallo stesso controricorso presentato in primo grado risulta che la Commissione avrebbe fatto riferimento a una qualsivoglia decisione dell’Ufficio di liquidazione dell’RCAM relativa al rimborso all’aliquota normale delle spese di cui alle domande del 25 dicembre 2008. |
45 |
Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore né ha snaturato i fatti dichiarando che le domande di rimborso presentate dal ricorrente il 25 dicembre 2008 erano state oggetto di decisioni implicite di rigetto. |
46 |
In subordine, la Commissione fa poi valere che, anche volendo ritenere che il Tribunale della funzione pubblica non sia incorso in errore né abbia snaturato i fatti dichiarando che le domande presentate dal ricorrente il 25 dicembre 2008 avevano dato luogo a decisioni implicite di rigetto, erroneamente il medesimo giudice ha ritenuto che dette decisioni non fossero sufficientemente motivate, dal momento che esse sono intervenute in un contesto noto al ricorrente e che gli avrebbe dovuto consentire di comprenderne la portata. |
47 |
Al riguardo, è sufficiente sottolineare che, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, solo quando la decisione contestata contiene almeno un principio di motivazione precedentemente alla proposizione del ricorso l’amministrazione può legittimamente fornire informazioni complementari in corso di causa e adempiere al suo obbligo di motivazione (sentenze del Tribunale del 20 settembre 1990, Hanning/Parlamento, T-37/89, Racc. pag. II-463, punti 41 e 44, e del 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 93). Ne discende che la carenza totale di motivazione prima della presentazione di un ricorso non può essere sanata da spiegazioni fornite dopo tale presentazione. Infatti, la possibilità di sanare il totale difetto di motivazione dopo la proposizione di un ricorso lederebbe i diritti della difesa del ricorrente, poiché questi disporrebbe solo della replica per contestare la motivazione, di cui verrebbe a conoscenza soltanto dopo la presentazione del ricorso. Sarebbe perciò violato il principio dell’eguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario (sentenze del Tribunale del 12 febbraio 1992, Vogler/Parlamento, T-52/90, Racc. pag. II-121, punti 40 e 41, e del 4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, T‑88/04, RaccFP, pag. I-A-2-149 e II-A-2-703, punto 46). |
48 |
Orbene, dall’analisi svolta ai precedenti punti 41-45 risulta, da una parte, che le domande di rimborso all’aliquota normale presentate dal ricorrente il 25 dicembre 2008 sono state oggetto di decisioni implicite di rigetto e, dall’altra, che non è stato portato a conoscenza del ricorrente alcun elemento idoneo ad informarlo in ordine ai motivi sottesi a tali decisioni prima della presentazione del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
49 |
Pertanto, correttamente il Tribunale della funzione pubblica, al punto 65 della sentenza impugnata, ha statuito che le decisioni implicite di rigetto delle domande di rimborso del 25 dicembre 2008 erano viziate da assenza totale di motivazione e le ha quindi annullate. |
50 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
Sul secondo motivo
51 |
Con il secondo motivo, la Commissione censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica l’ha condannata a sopportare parte delle spese. Essa afferma che erroneamente il primo giudice non ha respinto in toto il ricorso proposto dal ricorrente e, pertanto, non lo ha condannato a tutte le spese. |
52 |
In applicazione dei principi ricordati supra al punto 37, il presente motivo va respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
Sulle spese
53 |
Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese. |
54 |
A termini dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
55 |
Poiché il ricorrente è rimasto soccombente in sede d’impugnazione e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, egli dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione in sede d’impugnazione. |
56 |
Poiché il ricorrente non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese relative all’impugnazione incidentale, si deve disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese al riguardo. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) così provvede: |
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Lussemburgo, 8 marzo 2012 Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Jaeger |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.