EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
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Documento 62011TA0245
Case T-245/11: Judgment of the General Court of 23 September 2015 — ClientEarth and International Chemical Secretariat v ECHA (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents held by ECHA — Documents deriving from a third party — Time-limit for response to an application for access — Refusal of access — Exception relating to protection of the commercial interests of a third party — Exception relating to protection of the decision-making process — Overriding public interest — Environmental information — Emissions into the environment)
Causa T-245/11: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’ECHA — Documenti provenienti da terzi — Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso — Accesso negato — Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Interesse pubblico superiore — Informazioni ambientali — Emissioni nell’ambiente»)
Causa T-245/11: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’ECHA — Documenti provenienti da terzi — Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso — Accesso negato — Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Interesse pubblico superiore — Informazioni ambientali — Emissioni nell’ambiente»)
IO C 371, 9.11.2015, pagg. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/20 |
Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA
(Causa T-245/11) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’ECHA - Documenti provenienti da terzi - Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso - Accesso negato - Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Interesse pubblico superiore - Informazioni ambientali - Emissioni nell’ambiente»))
(2015/C 371/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e T. Zbihlej, agenti, assistiti da D. Abrahams, barrister)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Manhaeve, P. Oliver e C. ten Dam, successivamente E. Manhaeve, P. Oliver e F. Clotuche-Duvieusart e infine E. Manhaeve, F. Clotuche-Duvieusart e J. Tomkim, agenti); e European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Bronckers e Y. van Gerven, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 recante diniego di accesso ad informazioni fornite nell’ambito del procedimento di registrazione di talune sostanze chimiche.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 4 marzo 2011, nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni in data 23 aprile 2014, nei limiti riguardanti i nominativi e le coordinate delle 6 611 società accessibili su Internet. |
2) |
La decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 è annullata nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni, nella parte riguardante le informazioni non ancora divulgate alla data del 23 aprile 2014. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ognuna delle parti, ivi compresa la Commissione euroepa e lo European Chemical Industry Council (Cefic), sopporterà le proprie spese. |