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Documento 62011TA0245

Causa T-245/11: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’ECHA — Documenti provenienti da terzi — Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso — Accesso negato — Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Interesse pubblico superiore — Informazioni ambientali — Emissioni nell’ambiente»)

IO C 371, 9.11.2015, pagg. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/20


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA

(Causa T-245/11) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’ECHA - Documenti provenienti da terzi - Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso - Accesso negato - Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Interesse pubblico superiore - Informazioni ambientali - Emissioni nell’ambiente»))

(2015/C 371/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e T. Zbihlej, agenti, assistiti da D. Abrahams, barrister)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Manhaeve, P. Oliver e C. ten Dam, successivamente E. Manhaeve, P. Oliver e F. Clotuche-Duvieusart e infine E. Manhaeve, F. Clotuche-Duvieusart e J. Tomkim, agenti); e European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Bronckers e Y. van Gerven, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 recante diniego di accesso ad informazioni fornite nell’ambito del procedimento di registrazione di talune sostanze chimiche.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 4 marzo 2011, nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni in data 23 aprile 2014, nei limiti riguardanti i nominativi e le coordinate delle 6  611 società accessibili su Internet.

2)

La decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 è annullata nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni, nella parte riguardante le informazioni non ancora divulgate alla data del 23 aprile 2014.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ognuna delle parti, ivi compresa la Commissione euroepa e lo European Chemical Industry Council (Cefic), sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.


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