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Documento 62004CO0521

    Ordinanza del presidente della Corte del 19 aprile 2005.
    Hans-Martin Tillack contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Domanda di provvedimenti urgenti - Manifesta irricevibilità del ricorso principale - Atto recante pregiudizio - Effettiva tutela giurisdizionale - Fonti di informazione dei giornalisti - Comunicazione di informazioni da parte dell'OLAF ad autorità giudiziarie.
    Causa C-521/04 P(R).

    Thuarascálacha na Cúirte Eorpaí 2005 I-03103

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2005:240

    Causa C-521/04 P(R)

    Hans-Martin Tillack

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Atto arrecante pregiudizio — Tutela giurisdizionale effettiva — Fonti di informazione dei giornalisti — Comunicazione di informazioni da parte dell’OLAF ad autorità giudiziarie»

    Ordinanza del presidente della Corte 19 aprile 2005. 

    Massime dell'ordinanza

    1.     Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Valutazione della ricevibilità prima facie del ricorso di merito — Mancanza di giurisprudenza nella materia — Elemento non determinante

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

    2.     Diritto comunitario — Principi — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Comunicazione alle autorità nazionali di informazioni raccolte nell’ambito di un’inchiesta dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) — Potere discrezionale delle autorità nazionali riguardo all’esito da dare ad esse — Tutela nei confronti di eventuali procedimenti assicurata a livello nazionale

    [Artt. 10 CE e 234 CE; regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, n.  2]

    1.     La possibilità di concludere, nell’ambito di un procedimento sommario, per l’assenza di elementi che consentano di considerare che un ricorso di annullamento sia, prima facie, ricevibile non dipende dall’esistenza di una giurisprudenza comunitaria sulla questione o sulle questioni giuridiche sollevate nel ricorso principale. Se l’esistenza di una siffatta giurisprudenza può facilitare l’adozione di una siffatta conclusione, resta cionondimeno che la manifesta irricevibilità di un ricorso può anche derivare da elementi che non sono o non ancora sono stati considerati nella giurisprudenza comunitaria.

    (v. punto 26)

    2.     L’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), parte dalla premessa secondo la quale un provvedimento come la trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali di informazioni attestanti i risultati di un’indagine interna non è tale da recare di per sé pregiudizio, ma può dare luogo, se del caso, a procedimenti amministrativi o penali promossi dalle autorità nazionali competenti. Il seguito che queste ultime riservano alle informazioni loro trasmesse dall’OLAF ricade pertanto, nel quadro tracciato dall’art. 10 CE, esclusivamente e interamente sotto la loro responsabilità. Spetta pertanto a tali autorità verificare esse stesse se siffatte informazioni giustifichino o impongano l’avvio di procedimenti penali. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale nei confronti di siffatti procedimenti deve essere assicurata a livello nazionale con tutte le garanzie previste dal diritto interno, ivi comprese quelle derivanti dai diritti fondamentali che, essendo parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, devono del pari essere rispettati dagli Stati membri quando danno esecuzione ad una normativa comunitaria. Nell’ambito di un ricorso proposto a livello nazionale, il giudice adito ha la possibilità di rivolgersi alla Corte, con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, se del caso su domanda delle parti, chiedendole l’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario che ritiene necessaria per emettere la sua sentenza.

    (v. punti 32-33, 38-39)




    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

    19 aprile 2005 (*)

    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Atto arrecante pregiudizio –Tutela giurisdizionale effettiva – Fonti di informazione dei giornalisti – Comunicazione di informazioni da parte dell’OLAF ad autorità giudiziarie»

    Nel procedimento C-521/04 P(R),

    avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 24 dicembre 2004,

    Hans-Martin Tillack, rappresentato dal sig. I. Forrester, QC, e dal sig. C. Arhold, Rechtsanwalt,

    ricorrente,

    altre parti nel procedimento:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    International Federation of Journalists (IFJ), rappresentata dagli avv.ti A. Bartosch e T. Grupp,

    interveniente in primo grado,

    IL PRESIDENTE DELLA CORTE ,

    sentito l’avvocato generale sig. L.A. Geelhoed,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1       Con il suo atto di impugnazione il sig. Tillack chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 ottobre 2004, causa T‑193/04 R, Tillack/Commissione (Racc. pag. II‑3575; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale è stata respinta la domanda intesa, da un lato, a sospendere l’esecuzione di qualsiasi provvedimento da adottare nell’ambito della pretesa denuncia presentata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF») l’11 febbraio 2004 presso le autorità giudiziarie belghe e tedesche e, dall’altro, a ordinare all’OLAF di astenersi dall’ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle autorità giudiziarie belghe a seguito della perquisizione da queste effettuata presso il domicilio e l’ufficio del ricorrente il 19 marzo 2004.

    2       La Commissione delle Comunità europee e l’International Federation of Journalists (in prosieguo: l’«IFJ») hanno presentato le loro osservazioni in merito all’impugnazione il 31 gennaio 2005.

    3       Dal momento che le osservazioni scritte delle parti e i documenti versati agli atti contengono tutte le informazioni necessarie affinché sia statuito sul presente ricorso, non occorre sentire le osservazioni orali delle parti.

     Contesto normativo

    4       Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), disciplina i controlli, le verifiche e gli atti intrapresi dagli agenti di tale Ufficio, nell’esercizio delle loro funzioni.

    5       Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1073/1999 è così formulato:

    «considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere, in base alla relazione redatta dall’Ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; che occorre tuttavia prevedere l’obbligo per il direttore dell’Ufficio di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio in occasione delle indagini interne sui fatti penalmente perseguibili».

    6       L’art. 10 del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Trasmissione di informazioni da parte dell’Ufficio», al n. 2 così dispone:

    «Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell’Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato».

     Fatti

    7       Ai punti 3‑10 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha così riassunto i fatti relativi alla controversia:

    «3      Il ricorrente è un giornalista assunto dalla rivista tedesca Stern.

    4      Il ricorrente ha redatto due articoli, pubblicati da Stern rispettivamente il 28 febbraio ed il 7 marzo 2002, su svariati casi di irregolarità constatate da un dipendente delle Comunità europee, il sig. Van Buitenen. Il contenuto di tali articoli mostrava che il ricorrente aveva una conoscenza particolareggiata del tenore del memorandum redatto dal sig. Van Buitenen, in data 31 agosto 2001 (in prosieguo: il “memorandum Van Buitenen”), e di due note interne riservate dell’OLAF, datate 31 gennaio e 14 febbraio 2002, relative al detto memorandum (in prosieguo: le “note interne”).

    5      Il 12 marzo 2002 l’OLAF ha aperto un’indagine interna, conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1073/1999, al fine di individuare i dipendenti o gli agenti delle Comunità europee all’origine della fuga di notizie che aveva dato luogo alla divulgazione del memorandum Van Buitenen e delle note interne.

    6      In un comunicato stampa del 27 marzo 2002, con cui veniva annunciato l’avvio della detta indagine, l’OLAF ha dichiarato che “[n]on [era] escluso che [fosse] stato versato denaro ad una persona interna all’OLAF (o ad un’altra istituzione) per ottenere tali documenti”.

    7      Il 28 marzo 2002, Stern ha diffuso un comunicato stampa con cui ha confermato di detenere il memorandum Van Buitenen e le note interne, ma ha smentito che un suo collaboratore avesse versato denaro ad un dipendente o ad un agente della Commissione per ottenere i detti documenti.

    8      Il ricorrente, dopo avere chiesto all’OLAF di ritirare le accuse di corruzione a lui rivolte, il 22 ottobre 2002 ha adito il Mediatore europeo. Il 18 giugno 2003 il Mediatore europeo ha presentato il suo progetto di raccomandazione all’OLAF, in cui ha affermato che sostenere l’esistenza di atti di corruzione senza l’avallo di prove di fatto, come nel comunicato stampa del 27 marzo 2002, costituiva un caso di mala gestione e che l’OLAF doveva ritirare le accuse di corruzione formulate nel comunicato. In risposta a tale raccomandazione, il 30 settembre 2003, l’OLAF ha diffuso un comunicato stampa intitolato “Rettifica dell’OLAF relativa ad un’apparente fuga di notizie”, di cui ha dato comunicazione al Mediatore europeo. Il 20 novembre 2003 quest’ultimo ha emesso la sua decisione, le cui conclusioni contengono un parere critico.

    9      L’11 febbraio 2004 l’OLAF, in base all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, ha trasmesso alcune informazioni alle Procure di Bruxelles (Belgio) e di Amburgo (Germania), menzionando i risultati dell’indagine interna aperta il 12 marzo 2002.

    10      A seguito di tale trasmissione di informazioni, in Belgio è stata avviata un’indagine per violazione del segreto professionale. Il 19 marzo 2004, su impulso del giudice istruttore di Bruxelles, la polizia federale belga ha perquisito il domicilio e l’ufficio del ricorrente. Numerosi documenti ed altri oggetti appartenenti al ricorrente sono stati sequestrati. Il 23 marzo 2004 il ricorrente ha presentato ricorso contro tale sequestro dinanzi al giudice istruttore investito della causa, che ha respinto tale ricorso. Nell’aprile 2004 il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Chambre des mises en accusation (competente sezione d’appello)».

     Procedimento dinanzi al Tribunale

    8       Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2004, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento del provvedimento di trasmissione di informazioni controverso e, dall’altro, al risarcimento del danno subìto a causa della detta decisione e degli atti connessi adottati dall’OLAF.

    9       Con atto separato, registrato il 4 giugno 2004 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 243 CE, che il giudice del procedimento sommario voglia:

    –      disporre la sospensione dell’esecuzione, in tutto o in parte, di qualsiasi provvedimento o atto da adottare a seguito del provvedimento di trasmissione di informazioni controverso;

    –      ordinare che l’OLAF si astenga dall’ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle autorità giudiziarie belghe a seguito della perquisizione da esse effettuata presso il domicilio e l’ufficio del ricorrente il 19 marzo 2004, che ha condotto al sequestro dei suoi fascicoli, del suo computer e di altri oggetti;

    –      in pendenza del procedimento e nell’attesa di ricevere le osservazioni dell’OLAF, disporre con efficacia immediata che l’OLAF si astenga dall’adottare qualsiasi provvedimento conseguente la detta decisione di trasmissione di informazioni ad eccezione di quanto il presidente del Tribunale possa richiedere in esito alle due domande summenzionate;

    –      condannare la Commissione alle spese, e

    –      disporre qualsivoglia altra misura che reputi necessaria.

    10     La Commissione conclude chiedendo il rigetto della domanda di provvedimento urgente, adducendo tra l’altro l’eccezione di irricevibilità manifesta del ricorso di annullamento del ricorrente.

    11     L’IFJ ha chiesto di essere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

     Ordinanza impugnata

    12     Nell’ordinanza impugnata il giudice dell’urgenza, dopo aver accolto l’istanza di intervento presentata dall’IFJ, ha ricordato al punto 32 della detta ordinanza che, secondo una costante giurisprudenza, quando viene eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, occorre accertare se sussistano elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso.

    13     A tale proposito, al punto 47 dell’ordinanza impugnata è stato constatato che in questa fase del procedimento non sembra vi siano elementi che consentano di sostenere che il ricorso di annullamento sia, prima facie, ricevibile.

    14     Il giudice dell’urgenza, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto che la decisione dell’OLAF di procedere alla controversa trasmissione di informazioni è sprovvista di effetti giuridici vincolanti, e non costituisce pertanto atto impugnabile.

    15     Il giudice dell’urgenza, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, ha ricordato che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azioni di annullamento soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica e, al punto 43 della medesima ordinanza, ha a questo proposito rilevato che la controversa trasmissione di informazioni non produce alcun effetto giuridico vincolante nei confronti delle autorità belghe e tedesche, le quali restano libere di decidere del seguito da dare alle indagini dell’OLAF.

    16     Infine, il giudice dell’urgenza, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, ha sottolineato che l’obbligo di leale cooperazione iscritto nell’art. 10 CE non impone alle autorità giudiziarie nazionali alcun dovere di procedere secondo specifiche modalità se ritengono che le informazioni trasmesse dall’OLAF non lo giustifichino. Parimenti, per quanto riguarda l’argomento fondato sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il detto giudice, al punto 45 della medesima ordinanza, ha constatato che il ricorrente non ha affatto dimostrato in che senso gli sarebbe impedito di contestare la decisione delle dette autorità con la quale viene disposta una perquisizione presso il suo domicilio e il suo ufficio.

    17     Al punto 48 dell’ordinanza impugnata il giudice dell’urgenza ha concluso che procederà all’esame soltanto di quegli argomenti invocati dal ricorrente relativi alla sua domanda di risarcimento e, al punto 62 di tale ordinanza, ha giudicato che il ricorrente non aveva provato in modo giuridicamente sufficiente che il suo ricorso per risarcimento non fosse manifestamente infondato.

    18     Ciò considerato, al punto 63 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha respinto la domanda con la quale era stato adito.

     Ricorso

    19     Nell’atto di impugnazione il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’integrale accoglimento delle domande presentate al giudice dell’urgenza.

    20     La Commissione chiede al presidente della Corte di respingere il ricorso. In subordine, conclude per il rigetto della domanda di provvedimenti urgenti. Chiede inoltre la condanna del ricorrente alle spese.

    21     L’IFJ conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per la concessione dei provvedimenti provvisori chiesti dal ricorrente.

     Sul ricorso d’impugnazione

    22     A sostegno del suo ricorso, il ricorrente solleva tre motivi. Il primo deduce un’erronea valutazione della ricevibilità del ricorso di annullamento da parte del giudice dell’urgenza, il secondo un’erronea valutazione da parte di quest’ultimo del nesso di causalità tra la trasmissione di informazioni controversa e il danno asserito dal ricorrente e il terzo deduce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

     Sul primo motivo

    23     Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice dell’urgenza è incorso in un errore di diritto giudicando che il ricorso di annullamento è manifestamente irricevibile.

     Sulla prima, seconda e terza parte del primo motivo

    24     La prima, seconda e terza parte del primo motivo vertono tutte e tre sulla questione relativa alla natura giuridica delle misure adottate sulla base dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999. Esse vanno pertanto esaminate congiuntamente.

    25     Il ricorrente sostiene innanzi tutto che non esiste alcuna decisione della Corte o del Tribunale che abbia ad oggetto l’interpretazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999 e che statuisca sulla questione circa la natura giuridica degli atti adottati dall’OLAF sulla base di tale disposizione.

    26     A questo proposito è sufficiente rilevare che la possibilità di concludere, come ha fatto il giudice dell’urgenza al punto 47 dell’ordinanza impugnata, per l’assenza di elementi che consentano di considerare che il ricorso di annullamento sia, prima facie, ricevibile non dipende dall’esistenza di una giurisprudenza comunitaria sulla o sulle questioni giuridiche sollevate nel ricorso principale. Se l’esistenza di una siffatta giurisprudenza può facilitare l’adozione di una siffatta conclusione, resta cionondimeno che la manifesta irricevibilità di un ricorso può anche derivare da elementi che non sono o ancora non sono stati considerati nella giurisprudenza comunitaria. Da ciò consegue che l’argomento del ricorrente relativo all’assenza di un precedente giurisprudenziale è inoperante.

    27     Il ricorrente contesta poi l’interpretazione accolta nell’ordinanza impugnata secondo la quale le misure adottate sulla base delle disposizioni del regolamento n. 1073/1999 e, in particolare, il relativo art. 10, n. 2, sono prive di effetto giuridico vincolante. Sostiene che le autorità nazionali erano tenute a dare seguito alla trasmissione di informazioni controverse, come del resto hanno fatto. A suo avviso, la detta ordinanza erroneamente qualifica tale trasmissione di informazioni come una mera misura di informazione: in realtà si è trattato di una fase giuridica necessaria per porre l’OLAF in una situazione giuridica che gli consente, ai fini della sua propria inchiesta interna, di avere accesso ai documenti sequestrati dalla polizia nazionale.

    28     Al punto 43 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha proceduto alla qualifica giuridica della trasmissione di informazioni controversa e, basandosi sia sul regolamento n. 1073/1999 sia sulla formulazione della lettera 11 febbraio 2004 con la quale venivano trasmesse informazioni dall’OLAF alle autorità nazionali, è giunto alla conclusione che una siffatta trasmissione non aveva creato alcun effetto giuridico vincolante nei confronti di queste ultime.

    29     È vero, come sostenuto dall’IFJ, che la relazione interinale che era allegata alla detta lettera e che faceva pertanto parte integrante della trasmissione controversa di informazioni precisa anche che «la trasmissione di informazioni alle due autorità giudiziarie (procure di Bruxelles e di Amburgo) si rivela necessaria per dare corso a procedimenti indipendenti ma coordinati» e che nella medesima relazione è dato di leggere, sotto il titolo «Urgenza», che «un’azione rapida è auspicabile dato che il sig. Tillack, secondo le nostre informazioni, lascerà Bruxelles nel mese di marzo di quest’anno per diventare corrispondente di Stern a Washington (USA). Con la sua partenza da Bruxelles, potrebbero sparire definitivamente documenti probatori importanti».

    30     È tuttavia pacifico che l’OLAF ha rimesso alla valutazione discrezionale delle autorità nazionali competenti il compito di decidere del seguito da dare alla controversa trasmissione di informazioni. Come risulta dalla formulazione stessa della detta relazione, l’OLAF non ha chiesto alle dette autorità di adottare misure specifiche nei confronti del sig. Tillack.

    31     Questo modo di procedere dell’OLAF non è in contrasto con l’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999. Infatti, questa disposizione si limita a prevedere che il direttore di tale ufficio trasmetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni ottenute nel corso di inchieste interne su fatti penalmente perseguibili. Né nella formulazione della detta disposizione né in quella del tredicesimo ‘considerando’ del detto regolamento si trova il minimo indizio secondo cui una siffatta trasmissione di informazioni sia ritenuta avere effetti giuridici vincolanti nei confronti dei suoi destinatari.

    32     L’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999 parte dalla premessa secondo la quale un provvedimento come la controversa trasmissione di informazioni non è tale da recare di per sé pregiudizio, ma può dare luogo, se del caso, a procedimenti amministrativi o penali promossi dalle autorità nazionali competenti. Il seguito che queste ultime riservano alle informazioni loro trasmesse ricade pertanto esclusivamente e interamente sotto la responsabilità di tali autorità.

    33     Tale interpretazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999 non si pone neppure in contrasto con l’obbligo di leale cooperazione previsto dall’art. 10 CE. Infatti, questa disposizione, se è vero che osta a che sia negato ogni obbligo per le autorità nazionali di esaminare le informazioni trasmesse dall’OLAF, non impone cionondimeno di accogliere un’interpretazione che conferisce ad una misura, quale la controversa trasmissione di informazioni, carattere vincolante nel senso che le dette autorità sarebbero tenute ad adottare misure specifiche. Una siffatta interpretazione modificherebbe infatti la ripartizione dei compiti e delle responsabilità quale prevista dall’attuazione del regolamento n. 1073/1999.

    34     Da ciò consegue che la conclusione del giudice dell’urgenza, secondo la quale la trasmissione controversa di informazioni non costituisce un atto impugnabile, non è affetta di errore di valutazione e che, pertanto, la prima e la seconda e terza parte del primo motivo non possono essere accolte.

     Sulla quarta parte del primo motivo

    35     Con la quarta parte del primo motivo il ricorrente sostiene che la constatazione dell’irricevibilità manifesta del ricorso di annullamento cui è pervenuto il giudice dell’urgenza è in contrasto con il principio di un’effettiva tutela giurisdizionale.

    36     La Commissione a questo proposito sostiene che esiste, a livello nazionale, una sufficiente tutela giurisdizionale. Considera che spetta ai giudici nazionali assicurare la tutela giurisdizionale dei singoli qualora l’unico atto impugnabile sia un atto adottato a livello nazionale o qualora tale atto sia stato adottato sulla base di un atto comunitario avverso il quale non sia possibile proporre ricorso dinanzi ai giudici comunitari ai sensi dell’art. 230 CE.

    37     L’IFJ non contesta che il ricorrente poteva proporre ricorso avverso gli atti adottati dalle autorità belghe dinanzi ai giudici nazionali. Sottolinea tuttavia che questi ultimi, pur essendo stati investiti del caso, non hanno mai esaminato la fondatezza delle informazioni trasmesse dall’OLAF. Secondo l’IFJ, l’ordinanza impugnata si risolve pertanto in un diniego di giustizia nei confronti del ricorrente.

    38     Si deve a questo proposito ricordare che, come è stato constatato al punto 32 della presente ordinanza, il seguito che le autorità nazionali riservano alle informazioni loro trasmesse dall’OLAF è rimesso esclusivamente ed interamente alla loro responsabilità. Spetta pertanto a tali autorità verificare esse stesse se siffatte informazioni giustifichino o impongano che venga dato corso a procedimenti penali. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale nei confronti di siffatti procedimenti deve essere assicurata a livello nazionale con tutte le garanzie previste dal diritto interno, ivi comprese quelle derivanti dai diritti fondamentali che, facendo parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, devono del pari essere rispettati dagli Stati membri quando danno esecuzione ad una normativa comunitaria (v., in particolare, sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 19, e 10 luglio 2003, cause C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 88).

    39     Nell’ambito di un ricorso proposto a livello nazionale, il giudice adito ha la possibilità di rivolgersi alla Corte con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, se del caso su domanda delle parti, chiedendole l’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario che ritiene necessaria per emettere la sua sentenza.

    40     Da ciò consegue che la tesi secondo la quale la soluzione accolta nell’ordinanza impugnata si risolve in un difetto di tutela giurisdizionale effettiva non è corretta. Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo non può essere accolta.

    41     Considerato tutto quanto sopra precede, il primo motivo deve essere respinto.

     Sul secondo motivo

    42     Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene, da un lato, che il giudice dell’urgenza è incorso in errore di diritto giudicando che manca il nesso di causalità tra la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali e il danno asserito. A questo proposito si deve rilevare che, nel presente ricorso, resta in discussione, in quanto fonte potenziale del danno asserito, unicamente la controversa trasmissione di informazioni, poiché la domanda di risarcimento del ricorrente, in quanto fondata sulla pubblicazione da parte del detto ufficio di due comunicati stampa, non è più in discussione. Dall’altro lato, il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è su questo punto insufficientemente motivata.

    43     Dal punto 54 dell’ordinanza impugnata risulta che il giudice dell’urgenza ha considerato, basandosi su una costante giurisprudenza, che il nesso di causalità deve essere un nesso diretto causa effetto tra l’illecito assertivamente commesso dall’istituzione interessata e il danno invocato e che il comportamento illecito di quest’ultima deve essere la causa determinante di tale danno.

    44     Facendo riferimento a tale giurisprudenza, il giudice dell’urgenza, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, ha constatato la mancanza di un siffatto nesso di causalità tra la mera trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali e il danno che il ricorrente asserisce aver subìto. Infatti, secondo il detto giudice, è chiaro che, se tali autorità non avessero aperto un’inchiesta giudiziaria, il ricorrente non avrebbe subìto il danno da lui lamentato.

    45     Il ricorrente sostiene tuttavia che l’ordinanza impugnata ha descritto in modo erroneo e applicato senza discernimento i criteri posti dalla giurisprudenza circa la condizione relativa al nesso di causalità. A suo avviso, il criterio essenziale è se la trasmissione controversa di informazioni costituisca la causa determinante del danno e non se tale trasmissione sia l’ultimo atto nell’ambito di una concatenazione causale.

    46     A questo proposito basta constatare che dal punto 58 dell’ordinanza impugnata risulta chiaramente che l’impatto che viene attribuito alla decisione delle autorità nazionali di aprire un’inchiesta giudiziaria non viene attribuito per il fatto che la detta decisione costituisce l’ultimo atto in una concatenazione causale, ma per il fatto che essa è la causa determinante del danno assertivamente subìto.

    47     Ciò considerato, non sembra che il giudice dell’urgenza abbia applicato la giurisprudenza relativa al nesso di causalità in modo erroneo né che abbia motivato a tale riguardo insufficientemente la sua decisione.

    48     Da ciò consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.

     Sul terzo motivo

    49     Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il giudice dell’urgenza ha violato il suo diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale.

    50     Dato che l’argomento relativo all’asserita violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è già stato esaminato nell’ambito della quarta parte del primo motivo e che il ricorrente non ha fornito, nell’ambito del presente motivo, elementi supplementari idonei a mettere in discussione le constatazioni operate nel corso dell’esame del primo motivo, il terzo motivo va respinto.

    51     Poiché nessuno dei tre motivi invocati dal ricorrente a sostegno del suo ricorso è idoneo a sortire effetti, il ricorso va respinto.

     Sulle spese

    52     A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile ai procedimenti d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Conformemente al n. 4, quarto comma, dello stesso articolo, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un’istituzione sopporti le proprie spese. In applicazione di tale disposizione, va deciso che le spese sostenute dall’IFJ restino a carico di quest’ultima.

    Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

    1)      Il ricorso è respinto.

    2)      Il sig. Tillack è condannato alle spese della presente istanza.

    3)      L’International Federation of Journalists sopporta le proprie spese.

    Firme


    * Lingua processuale: l’inglese.

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