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Documento 62007CJ0155

Massime della sentenza

Causa C-155/07

Parlamento europeo

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Decisione 2006/1016/CE — Garanzia della Comunità accordata alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie su prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità — Scelta del fondamento giuridico — Art. 179 CE — Art. 181 A CE — Compatibilità»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 26 giugno 2008   I ‐ 8107

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008   I ‐ 8130

Massime della sentenza

  1. Cooperazione allo sviluppo – Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi – Artt. 179 CE e 181 A CE

    (Artt. 177 CE, 179 CE e 181 A CE)

  2. Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento giuridico – Garanzia della Comunità accordata alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità – Decisione 2006/1016

    (Artt. 177 CE, 179 CE e 181 A CE; decisione del Consiglio 2006/1016)

  3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte

    (Art. 231, secondo comma, CE; decisione del Consiglio 2006/1016)

  1.  Sebbene da un punto di vista letterale la locuzione «paesi terzi» impiegata dall’art. 181 A CE, relativo alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, sia sufficientemente ampia da includere tanto i paesi in via di sviluppo quanto altri paesi terzi, da ciò non può tuttavia dedursi, senza ridurre il campo di applicazione dell’art. 179 CE, rientrante nel titolo XX del Trattato CE, relativo alla cooperazione allo sviluppo, che qualsiasi azione di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo ai sensi dell’art. 177 CE possa essere intrapresa unicamente in base all’art. 181 A CE. Infatti, anche se soltanto l’art. 181 A CE contempla esplicitamente la «cooperazione economica, finanziaria e tecnica», mentre l’art. 179 CE si riferisce semplicemente ed in modo generico a «misure», ciò nondimeno tale cooperazione può configurare, a seconda delle sue modalità, una forma tipica di cooperazione allo sviluppo.

    Inoltre, l’art. 181 A CE esordisce con le parole «[f]atte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX». Tali parole esprimono l’idea che il titolo XX riguardi in modo specifico la cooperazione allo sviluppo.

    Vero è che anche l’art. 179 CE comincia con la frase «[f]atte salve le altre disposizioni del presente trattato». Tuttavia va osservato che, da un lato, l’art. 179 CE è stato redatto in un periodo in cui l’art. 181 A CE non esisteva ancora. D’altro lato, la clausola di riserva contenuta nell’art. 179 CE è meno specifica rispetto a quella di cui all’art. 181 A CE, la quale fa espresso riferimento al titolo XX del Trattato. Ciò considerato, la clausola di riserva di cui all’art. 181 A CE ha un’applicazione prevalente rispetto alla clausola di riserva dell’art. 179 CE.

    Pertanto, dal momento che l’art. 181 A CE si applica fatto salvo il titolo XX del Trattato CE, tale norma non è idonea a fungere quale fondamento giuridico delle misure che si prefiggono gli obiettivi, enunciati dall’art. 177 CE, della cooperazione allo sviluppo ai sensi del suddetto titolo XX.

    (v. punti 39-45, 47)

  2.  La decisione 2006/1016, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, ove riguardi paesi in via di sviluppo ai sensi del titolo XX del Trattato, ricade sotto tale titolo e quindi nella previsione dell’art. 179 CE dal momento che la cooperazione finanziaria realizzata, ai sensi della suddetta decisione, attraverso la garanzia della Comunità accordata alla BEI persegue anche, laddove sono coinvolti paesi in via di sviluppo, gli obiettivi socio-economici enunciati dall’art. 177 CE, segnatamente lo sviluppo economico e sociale sostenibile di tali paesi.

    Pertanto la decisione 2006/1016 possiede due componenti, una relativa alla cooperazione allo sviluppo, rientrante nel campo di applicazione dell’art. 179 CE, l’altra relativa alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, rientrante in quello dell’art. 181 A CE. Queste due componenti sono tra loro inscindibili, senza che sia possibile identificare uno scopo o una componente principale o preponderante.

    Il ricorso ad un duplice fondamento giuridico è tuttavia escluso ove le procedure previste dalle rispettive norme siano incompatibili. A tale riguardo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata tanto nel procedimento di cui all’art. 179 CE, quanto in quello di cui all’art. 181 A CE. Inoltre, l’adozione di un duplice fondamento giuridico costituito dagli artt. 179 CE e 181 A CE non sarebbe tale da mettere a repentaglio i diritti del Parlamento europeo. Infatti, il ricorso all’art. 179 CE implicherebbe una più rilevante partecipazione del Parlamento, in quanto la norma prevede l’adozione dell’atto secondo la procedura denominata di «codecisione», mentre l’art. 181 A CE – unico fondamento giuridico utilizzato per l’adozione della decisione 2006/1016 – prevede la semplice consultazione del Parlamento da parte del Consiglio. Tenuto conto, inoltre, del vincolo di complementarità tra i titoli XX e XXI del Trattato, nonché della compenetrazione in un rapporto quasi di interdipendenza tra gli artt. 179 CE e 181 A CE, le procedure rispettivamente previste da tali due articoli non possono essere considerate incompatibili.

    Ne consegue che la decisione 2006/1016 avrebbe dovuto fondarsi, in via eccezionale, sul duplice fondamento giuridico degli artt. 179 CE e 181 A CE. La decisione dev’essere pertanto annullata in quanto fondata sul solo art. 181 A CE.

    (v. punti 37, 66-67, 72, 75-77, 79, 83-85, dispositivo 1)

  3.  L’art. 231, secondo comma, CE, ai sensi del quale la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi, può applicarsi per analogia anche ad una decisione, qualora esistano importanti ragioni di certezza del diritto, paragonabili a quelle che sorgono in caso di annullamento di taluni regolamenti, idonee a giustificare l’esercizio da parte della Corte del potere conferitole in tale ambito dal suddetto articolo.

    A tale proposito l’annullamento della decisione 2006/16, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, senza preservazione dei suoi effetti potrebbe produrre conseguenze negative per il merito di credito della Banca europea per gli investimenti (BEI) e creare incertezze a scapito delle operazioni di finanziamento di quest’ultima in corso e future.

    Stanti tali premesse, occorre che la Corte conservi gli effetti della decisione 2006/1016 per quanto riguarda quei finanziamenti della BEI che saranno stati conclusi fino all’entrata in vigore, entro il termine di dodici mesi dalla pronuncia della sentenza, di una nuova decisione assunta sul fondamento giuridico appropriato, ossia gli artt. 179 CE e 181 A CE insieme considerati.

    (v. punti 87-89, dispositivo 2)

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