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Document 32019L1937R(02)

    Rettifica della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305 del 26 novembre 2019)

    ST/6140/2021/INIT

    IO L 104, 25.3.2021, p. 55–55 (LV)
    IO L 104, 25.3.2021, p. 55–58 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/corrigendum/2021-03-25/oj

    25.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 104/55


    Rettifica della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305 del 26 novembre 2019 )

    1)

    Pagina 25, considerando 47

    anziché:

    «(47)

    Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell’Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all’origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interni e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. …»

    leggasi:

    «(47)

    Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell’Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all’origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interna e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. …».

    2)

    Pagina 25, considerando 48

    anziché:

    «(48)

    Per i soggetti giuridici del settore privato, l’obbligo di istituire canali di segnalazione interni dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all’obbligo di istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l’IVA. A seguito di un’opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.»

    leggasi:

    «(48)

    Per i soggetti giuridici del settore privato, l’obbligo di istituire canali di segnalazione interna dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all’obbligo di istituire canali di segnalazione interna, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l’IVA. A seguito di un’opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.».

    3)

    Pagina 27, considerando 65

    anziché:

    «(65)

    In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l’altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale o un’azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un’altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest’ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterni a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L’istituzione di tali canali di segnalazione esterni dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. …»

    leggasi:

    «(65)

    In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l’altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale o un’azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un’altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest’ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterna a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L’istituzione di tali canali di segnalazione esterna dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. …».

    4)

    Pagina 28, considerando 69

    anziché:

    «(69)

    La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell’Unione, quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali di segnalazione e procedure esterni per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell’Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l’Unione.»

    leggasi:

    «(69)

    La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell’Unione, quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali e procedure di segnalazione esterna per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i canali e le procedure di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell’Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l’Unione.».

    5)

    Pagina 37, articolo 7

    anziché:

    «Articolo 7

    Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni

    1.   In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.

    2.   Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

    3.   Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all’uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.»

    leggasi:

    «Articolo 7

    Segnalazione attraverso canali di segnalazione interna

    1.   In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali e le procedure di segnalazione interna di cui al presente capo.

    2.   Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interna prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterna, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

    3.   Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all’uso dei canali di segnalazione interna di cui al paragrafo 2.».

    6)

    Pagina 37, articolo 8, titolo e paragrafi 1 e 7

    anziché:

    «Articolo 8

    Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

    1.   Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.»

    leggasi:

    «Articolo 8

    Obbligo di istituire canali di segnalazione interna

    1.   Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure di segnalazione interna e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.».

    7)

    Pagina 39, articolo 10

    anziché:

    «Articolo 10

    Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni

    Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.»

    leggasi:

    «Articolo 10

    Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterna

    Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali di segnalazione interna, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterna.».

    8)

    Pagina 45, articolo 26, paragrafo 2

    anziché:

    «2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.»

    leggasi:

    «2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interna ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.».


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