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Documento 62007CJ0308

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 febbraio 2009.
    Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contro Parlamento europeo.
    Impugnazione - Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei - Recupero per compensazione delle somme indebitamente versate - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Diritto ad un giudice imparziale - Autorità di cosa giudicata - Principio di buona amministrazione.
    Causa C-308/07 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-01059

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:103

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    19 febbraio 2009 ( *1 )

    «Impugnazione — Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei — Recupero mediante compensazione delle somme indebitamente versate — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Diritto ad un giudice imparziale — Autorità di cosa giudicata — Principio di buona amministrazione»

    Nel procedimento C-308/07 P,

    avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 2 luglio 2007,

    Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, ex deputato del Parlamento europeo, residente a Saint-Pierre d’Irube (Francia), rappresentato dall'avv. D. Rouget,

    ricorrente,

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Parlemento europeo, rappresentato inizialmente dai sigg. C. Karamarcos, H. Krück e D. Moore, successivamente da questi ultimi due e dalla sig.ra A. Padowska, in qualità di agenti,

    convenuto in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

    avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 giugno 2008,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso d’impugnazione, il sig. Gorostiaga Atxalandabaso chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 aprile 2007, causa T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 22 marzo 2006, che regolarizza il procedimento di recupero di talune somme percepite dal ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Contesto normativo

    2

    L'art. 27, punti 3 e 4, della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «normativa SID») dispone quanto segue:

    «3.   Qualora il Segretario generale, in consultazione con i Questori, constati che sono state versate a taluni deputati [del Parlamento europeo] somme indebite a titolo delle indennità previste dalla presente regolamentazione, egli impartisce istruzioni per ottenere la restituzione di tali importi dal deputato in causa.

    4.   In casi eccezionali e sulla base della proposta fatta dal Segretario generale previa consultazione dei Questori, l'Ufficio di presidenza può, conformemente all'articolo 73 del regolamento finanziario e [alle] sue misure di esecuzione, incaricare il Segretario generale di sospendere temporaneamente il pagamento delle indennità parlamentari fintantoché il deputato non abbia rimborsato gli importi indebitamente utilizzati.

    La decisione dell'Ufficio di presidenza viene presa nell'ambito della sorveglianza dell'esercizio effettivo del mandato del deputato e del buon funzionamento dell'istituzione, previa audizione del deputato interessato».

    3

    L'art. 71, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), recita come segue:

    «Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente».

    4

    Ai sensi dell'art. 73, n. 1, primo capoverso, del regolamento finanziario:

    «Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità».

    5

    L'art. 83 del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1), prevede quanto segue:

    «In qualsiasi fase del procedimento, il contabile, dopo aver informato l'ordinatore competente ed il debitore, procede al recupero per compensazione del credito accertato qualora il debitore sia titolare nei confronti delle Comunità di un credito certo, liquido ed esigibile avente per oggetto una somma di denaro accertata da un ordine di pagamento».

    6

    L'art. 5, punti 3 e 4, delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo, approvate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza») il 27 aprile 2005 così recita:

    «3.   Con decisione di delega presa dall'Istituzione, rappresentata dal suo Presidente, il Segretario generale è designato in qualità di ordinatore delegato principale. Tuttavia, gli atti di rinuncia al recupero di un credito accertato di cui all'art. 87, n. 4, prima frase, delle modalità di esecuzione, spettano al Presidente.

    4.   Le deleghe sono accordate dall'ordinatore delegato principale agli ordinatori delegati. Le sottodeleghe sono accordate dagli ordinatori delegati agli ordinatori sottodelegati».

    Fatti della controversia

    7

    Il ricorrente è un ex deputato del Parlamento europeo che ha svolto il proprio mandato nella quinta legislatura (1999/2004). In seguito ad un controllo contabile per verificare che ci fossero i documenti giustificativi dell'uso di somme che il ricorrente aveva percepito come spese di segreteria, il Segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «Segretario generale») accertava, con decisione 24 febbraio 2004, che era stata indebitamente versata a detto deputato una somma pari a EUR 176576. Il Segretario generale, inoltre, fissava l'importo da rimborsare al Parlamento in EUR 118360,18, atteso che il ricorrente aveva già cominciato a rimborsare una parte del suo debito.

    8

    Con la stessa decisione 24 febbraio 2004, il Segretario generale precisava che occorreva recuperare, ai sensi degli artt. 16, n. 2 e 27, n. 3, della normativa SID, la somma di EUR 118360,18 tramite compensazione con le indennità parlamentari meno essenziali all'esecuzione del mandato elettorale del ricorrente, ovvero una parte delle indennità per spese generali e dell'indennità di soggiorno. La decisione prevedeva inoltre che, in caso di cessazione del mandato di deputato del ricorrente, le restanti somme dovute sarebbero state trattenute sull'indennità transitoria di fine mandato nonché su ogni altra somma a lui dovuta.

    9

    Il 20 aprile 2004 il ricorrente proponeva un ricorso di annullamento avverso la decisione 24 febbraio 2004 dinanzi al Tribunale di primo grado.

    10

    Con sentenza 22 dicembre 2005, causa T-146/04, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (Racc. pag. II-5989; in prosieguo: la «sentenza Gorostiaga»), il Tribunale annullava parzialmente la decisione 24 febbraio 2004.

    11

    Innanzi tutto, al punto 84 della detta sentenza, il Tribunale rilevava che la decisione 24 febbraio 2004 conteneva sostanzialmente due parti, vale a dire, da un lato, il rilievo del Segretario generale che le somme ivi menzionate erano state indebitamente versate al ricorrente e che occorreva procedere al loro recupero e, dall'altro, la decisione di procedere a tale recupero mediante compensazione con talune indennità dovutegli.

    12

    Il Tribunale respingeva quindi tutti i motivi dedotti contro la prima parte della decisione 24 febbraio 2004, ovvero quelli riguardanti l'esistenza e la portata dell'obbligo del ricorrente di rimborsare al Parlamento la somma indicata in tale decisione.

    13

    Infine, quanto alla seconda parte della decisione 24 febbraio 2004, il Tribunale, al punto 97 della sentenza Gorostiaga, dichiarava quanto segue:

    «(…) atteso che il Segretario generale non può disporre la compensazione in oggetto senza esserne stato incaricato dall'Ufficio di presidenza conformemente al procedimento previsto dall’[art. 27, n. 4, della normativa SID], la decisione [24 febbraio 2004] va annullata nella parte in cui dispone tale compensazione».

    14

    Contro la sentenza Gorostiaga non veniva proposta impugnazione.

    15

    In esecuzione di detta sentenza, con decisione 1o febbraio 2006, l'Ufficio di presidenza incaricava il Segretario generale, ai sensi dell'art. 27, n. 4, della normativa SID, di recuperare le indennità erogate indebitamente al ricorrente.

    16

    Con lettera in data 22 marzo 2006, il Segretario generale comunicava al ricorrente la decisione controversa, la quale sostanzialmente riprende il contenuto della decisione 24 febbraio 2004.

    17

    Ai sensi del n. 1 della parte dispositiva della decisione controversa, il contabile del Parlamento veniva incaricato, ai sensi dell'art. 73 del regolamento finanziario, di recuperare la somma di EUR 118360,18 che il ricorrente doveva al Parlamento. I nn. 1 e 2 della parte dispositiva precisano che il recupero delle somme indebitamente versate al ricorrente può essere effettuato mediante compensazione con le varie indennità e altre somme dovute al ricorrente.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

    18

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2006, il ricorrente ha proposto ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa e alla condanna del Parlamento alle spese.

    19

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha dedotto undici motivi che sono stati tutti respinti dal Tribunale. Nei punti seguenti saranno esaminati soltanto i motivi di cui è contestato il rigetto nell'ambito della presente impugnazione.

    20

    Con il primo motivo, attinente alla violazione dell'autorità di cosa giudicata, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione controversa non poteva legittimamente procedere alla regolarizzazione di un procedimento che il Tribunale aveva considerato illegittimo per vizio di competenza.

    21

    Al riguardo, ai punti 30 e 32 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato:

    «30

    (…) [I]l il Segretario generale, conformemente alla disciplina di cui all'art. 27, n. 4, della normativa SID, così come interpretata ai punti 86-97 della sentenza Gorostiaga, ha potuto adottare la decisione [controversa] dopo che l'Ufficio di presidenza lo aveva incaricato di recuperare le somme in questione ai sensi di tale disposizione (…).

    (…)

    32

    Riguardo alla trattenuta di 40398,80 euro (…), anche se essa aveva perso il proprio fondamento normativo dopo la sentenza Gorostiaga, ciò non aveva tuttavia potuto comportare l'estinzione del debito del ricorrente nei confronti del Parlamento per un totale di 118360,18 euro, poiché è diversa la questione relativa alla possibilità di recuperare, in parte, tale somma mediante compensazione.(…)».

    22

    Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il primo motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso in quanto manifestamente infondato.

    23

    Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente invocava un caso di forza maggiore per giustificare l'impossibilità di presentare i documenti giustificativi per talune spese da lui sostenute.

    24

    Il Tribunale respingeva il suddetto motivo in quanto palesemente inammissibile perché rimetteva in causa l'autorità di cosa giudicata della sentenza Gorostiaga (punti 49-54 dell'ordinanza impugnata). Secondo tale sentenza, infatti, il Segretario generale aveva giustamente osservato che le somme controverse erano state indebitamente versate al ricorrente e pertanto dovevano essere recuperate.

    25

    Infine il ricorrente, con la seconda parte del settimo motivo dedotto a sostegno del suo ricorso, contestava il fatto che il Parlamento non gli avesse notificato la decisione dell'Ufficio di presidenza 1o febbraio 2006. Il Parlamento avrebbe così violato l'art. 20 del suo codice di buona condotta amministrativa, adottato il 6 settembre 2001 (in prosieguo: il «codice di buona condotta»), che prevede un obbligo di notifica per iscritto delle decisioni che ledono i diritti o gli interessi dei cittadini.

    26

    Il Tribunale ha respinto tale motivo pronunciandosi come segue ai punti 72 e 73 dell'ordinanza impugnata:

    «72

    Per quanto riguarda la notifica della decisione dell'Ufficio di presidenza 1o febbraio 2006, è sufficiente rilevare che essa non costituisce la decisione definitiva che arreca pregiudizio al ricorrente (…).

    73

    Sull'affermazione riguardo al codice di buona condotta, è sufficiente rimarcare che il documento cui si riferisce il ricorrente costituisce soltanto una risoluzione del Parlamento che apporta delle modifiche a un progetto che era stato sottoposto dal Mediatore europeo e che invitava la Commissione a presentare una proposta legislativa al riguardo in base all'art. 308 CE. Quindi, a prescindere dal sapere se una disposizione quale quella di cui [all'art. 20 del detto codice] riguardi anche decisioni diverse da quelle che arrecano pregiudizio, va sottolineato che non si tratta di un testo regolamentare. Pertanto, questa censura dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata».

    Conclusioni delle parti

    27

    Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede alla Corte:

    di annullare l'ordinanza impugnata e la decisione controversa, e

    di condannare il Parlamento alle spese.

    28

    Il Parlamento chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato e di condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

    Sulla domanda di riapertura della fase scritta

    29

    Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 2007, il ricorrente ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della frase scritta. A sostegno di tale domanda, egli deduce l'esistenza di un fatto nuovo, ovvero una lettera del Parlamento datata 17 ottobre 2007 che gli ingiunge di pagare la somma di EUR 77961, dato che l'ordinanza impugnata ha respinto il suo ricorso dinanzi al Tribunale.

    30

    A questo proposito, occorre rammentare che, conformemente al combinato disposto degli artt. 42, n. 2 e 118 del regolamento di procedura, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    31

    Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie. A questo proposito, è sufficiente rilevare che l'elemento di fatto che si pretende sia nuovo e dedotto dal ricorrente non può essere collegato ad alcun motivo dedotto recentemente o precedentemente dallo stesso nell'ambito dell'impugnazione. Comunque, tale elemento di fatto si rivela privo di qualsiasi pertinenza ai fini della presente sentenza. Infatti, il Parlamento, chiedendo con la suddetta lettera del 17 ottobre 2007 il pagamento delle restanti somme dovute, si è limitato a trarre le conseguenze dell'adozione dell'ordinanza impugnata, nei confronti della quale, peraltro, non sono stati chiesti provvedimenti provvisori o di sospensione dell'esecuzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione proposta dal ricorrente non ha effetti sospensivi nei confronti di una simile ordinanza.

    32

    Ciò premesso, occorre respingere l'istanza del ricorrente con cui si chiede la riapertura della fase scritta.

    Sull'impugnazione

    33

    A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce sei motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dei diritti della difesa, del principio del contraddittorio e del diritto a un processo equo; in secondo luogo, alla violazione del diritto fondamentale ad un giudice imparziale; in terzo luogo, all'errata valutazione della portata della sentenza Gorostiaga; in quarto luogo, al rifiuto sistematico e automatico del Tribunale di tener conto dei suoi argomenti diretti all'annullamento della decisione controversa; in quinto luogo, al rifiuto del Tribunale di esaminare il motivo attinente alla forza maggiore, e, in sesto e ultimo luogo, al rifiuto del Tribunale di garantire il rispetto del principio di buona amministrazione.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    34

    Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale di statuire sul ricorso mediante ordinanza, in applicazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del medesimo, lo ha privato della possibilità di replicare agli argomenti del Parlamento e di essere ascoltato. Inoltre, non comunicandogli una simile decisione, prima che la causa fosse giudicata mediante ordinanza, il Tribunale l'avrebbe privato della possibilità di contestare tale decisione. Quindi, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa, il principio del contraddittorio e il diritto ad un processo equo.

    35

    Il Parlamento replica che il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 111 del suo regolamento di procedura e non ha commesso alcuna violazione dei diritti della difesa del ricorrente.

    Giudizio della Corte

    36

    Occorre rammentare, come la Corte ha già avuto l'occasione di precisare, che di per sé l'applicazione della procedura prevista all'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale non pregiudica il diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, poiché tale disposizione è applicabile solo alle cause in cui il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere il ricorso o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Di conseguenza il ricorrente, se ritiene che il Tribunale abbia erroneamente applicato tale art. 111, deve contestare la valutazione del giudice di primo grado relativa alle condizioni alle quali è soggetta l'applicazione del detto articolo (v., in tal senso, ordinanza 3 giugno 2005, causa C-396/03 P, Killinger/Germania e a., Racc. pag. I-4967, punto 9).

    37

    Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il ricorrente si limita a criticare la circostanza che sia stato fatto ricorso all'ordinanza motivata, senza richiamare in alcun modo i presupposti di applicazione del detto art. 111 né mettere in causa l'interpretazione di tale articolo che il Tribunale ha fornito nell'ordinanza impugnata.

    38

    Date queste premesse, occorre respingere in quanto infondato il primo motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    39

    Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto a un giudice imparziale, come sancito agli artt. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1). Una violazione del genere risulterebbe dal fatto di aver attribuito la causa che ha dato luogo all'ordinanza impugnata ad un collegio giudicante composto da giudici, compresi quelli che esercitano le funzioni di presidente e di giudice relatore, che erano già presenti nel collegio giudicante che aveva emesso la sentenza Gorostiaga. Orbene, il rispetto del principio di imparzialità imporrebbe che uno stesso giudice non possa, anche qualora si tratti dello stesso grado di giurisdizione, statuire su una causa che si basa su fatti identici o sufficientemente connessi a quelli della causa che ha già giudicato.

    40

    Il Parlamento ribatte che la tesi sostenuta dal ricorrente è priva di qualsiasi fondamento giuridico e non trova alcun riscontro nella giurisprudenza comunitaria. Peraltro, esso sottolinea che nella causa in cui è stata pronunciata l'ordinanza impugnata la questione verte essenzialmente sull'ottemperanza da parte del Parlamento degli obblighi che gli derivavano dalla sentenza Gorostiaga. Non ci sarebbe dunque niente di criticabile nel fatto che gli stessi giudici abbiano giudicato le due cause.

    Giudizio della Corte

    41

    Il diritto ad un equo processo, quale deriva, in particolare, dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un diritto fondamentale che l'Unione europea rispetta in quanto principio generale in forza dell'art. 6, n. 2, UE (sentenze 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc. pag. I-5305, punto 29, nonché 1o luglio 2008, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost e La Poste/UFEX e a., Racc. pag. I-4777, punto 44).

    42

    Un simile diritto comporta necessariamente l'accesso da parte di chiunque ad un giudice indipendente e imparziale. Pertanto, come la Corte ha avuto occasione di precisare, l'esistenza di garanzie in materia di composizione dell'organo giurisdizionale rappresenta la pietra angolare del diritto all'equo processo, il cui rispetto il giudice comunitario deve verificare in particolare qualora ne venga lamentata una violazione e la contestazione su tale punto non appaia a prima vista manifestamente priva di serietà (v., in tal senso, sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punti 46-48).

    43

    Tuttavia, sempre dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che dei giudici chiamati a conoscere una prima volta di una controversia siedano in un altro collegio chiamato a conoscere nuovamente della stessa controversia non può essere considerato di per sé incompatibile con i requisiti imposti dal diritto ad un equo processo (v., in tal senso, sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punti 58 nonché 59 e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ivi citata).

    44

    In particolare, la circostanza che uno o più giudici siano presenti nei due collegi che si sono succeduti e vi esercitino le medesime funzioni, come quelle di presidente o di giudice relatore, è di per sé priva di rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale (v., in tal senso, sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punto 53).

    45

    Simili considerazioni valgono a maggior ragione allorché i due collegi che si sono succeduti non devono conoscere della stessa controversia, come era il caso di quella che ha originato la citata sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., la quale riguardava il rinvio di una causa dinanzi al Tribunale in seguito all'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte, ma, come nel caso di specie, devono conoscere di due controversie distinte che presentano un certo grado di connessione.

    46

    Inoltre, occorre osservare che il dovere di imparzialità riveste in realtà due aspetti. In primo luogo, è indispensabile che il tribunale sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, dovendosi presumere l'imparzialità personale fino a prova contraria. In secondo luogo, il tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v. sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punto 54, e, in tal senso, Corte eur. D.U., sentenze Fey c. Austria del 24 febbraio 1993, serie A n. 255-A, pag. 12, § 28; Findlay c. Regno Unito del 25 febbraio 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pag. 281, § 73, nonché Forum Maritime S.A. c. Romania del 4 ottobre 2007, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, § 116).

    47

    Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che il ricorrente, come peraltro lui stesso ha confermato all'udienza, non adduce alcun argomento atto a mettere in discussione l'imparzialità personale dei membri del Tribunale.

    48

    Peraltro, bisogna ricordare che il ricorrente non ha proposto impugnazione contro la sentenza Gorostiaga e che, del resto, quest’ultima gli ha dato parzialmente ragione.

    49

    Dall'altro lato, il ricorrente non apporta alcun elemento oggettivo atto a far sorgere un dubbio quanto all'imparzialità del Tribunale. Al riguardo, egli si limita, infatti, a lamentare la presenza degli stessi giudici nei due collegi giudicanti in questione, ovvero una circostanza che, come emerge dai punti 43-45 della presente sentenza, non è come tale incompatibile con i requisiti del diritto all'equo processo.

    50

    Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

    Sul terzo e quarto motivo

    Argomenti delle parti

    51

    Con il terzo e il quarto motivo, che occorre esaminare congiuntamente, il ricorrente, in sostanza, addebita al Tribunale di avere erroneamente considerato i suoi argomenti dedotti in primo grado e che mettevano in causa la legittimità della decisione controversa come manifestamente inammissibili, perché non tenevano conto dell'autorità di cosa giudicata derivante dalla sentenza Gorostiaga. Infatti, in seguito all'annullamento della decisione 24 febbraio 2004 da parte di tale sentenza, tale decisione avrebbe dovuto essere considerata in toto nulla e non avvenuta e il procedimento che aveva portato alla sua adozione non avrebbe potuto essere regolarizzato. Date tali circostanze, la decisione controversa costituirebbe una decisione nuova e distinta da quella del 24 febbraio 2004, sicché tutti i motivi dedotti dal ricorrente contro la decisione controversa avrebbero dovuto essere esaminati dal Tribunale.

    52

    Il Parlamento respinge queste affermazioni ricordando principalmente che, nella sentenza Gorostiaga, il Tribunale ha dichiarato che il Parlamento aveva correttamente stabilito che determinate indennità parlamentari erano state indebitamente versate al ricorrente. Pertanto, il procedimento che ha portato all'adozione della decisione 24 febbraio 2004 avrebbe potuto essere validamente regolarizzato.

    Giudizio della Corte

    53

    Innanzi tutto, occorre rilevare che, come ricordato al punto 11 della presente sentenza, la decisione 24 febbraio 2004 conteneva sostanzialmente due parti, vale a dire, da un lato, la constatazione che le somme ivi menzionate erano state indebitamente versate al ricorrente e che occorreva procedere al loro recupero e, dall'altro, la decisione di procedere a tale recupero, per quanto possibile, mediante compensazione con talune indennità che restavano da versargli.

    54

    Orbene, l'annullamento della detta decisione ad opera della sentenza Gorostiaga, come emerge espressamente dal punto 169 e dal punto 1 del dispositivo di tale sentenza, riguarda soltanto questa seconda parte, poiché il giudice di primo grado ha considerato che il Segretario generale non era competente a disporre il recupero mediante compensazione delle somme dovute dal ricorrente senza esserne stato incaricato dall'Ufficio di presidenza, secondo la procedura prevista all'art. 27, n. 4, della normativa SID. Tutti motivi di ricorso riguardanti la legittimità della prima parte della decisione 24 febbraio 2004 sono stati invece respinti dal Tribunale.

    55

    Il Tribunale ha quindi annullato la decisione 24 febbraio 2004 unicamente nella parte in cui disponeva che il recupero delle somme dovute dal ricorrente doveva essere effettuato mediante compensazione, respingendo quindi il ricorso per il resto.

    56

    Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un simile annullamento parziale della decisione 24 febbraio 2004 non impediva al Segretario generale di ricominciare il procedimento di recupero delle somme dovute dopo essere stato debitamente abilitato a farlo dall'Ufficio di presidenza, conformemente all'art. 27, n. 4, della normativa SID, come interpretato dalla sentenza Gorostiaga. Infatti, come ha correttamente giudicato il giudice di primo grado al punto 30 dell'ordinanza impugnata, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità accertata si è verificata senza che ne siano necessariamente pregiudicati gli atti preparatori (v., in tal senso, sentenza 12 novembre 1998, causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6993, punti 31 e 32).

    57

    Occorre, inoltre, rilevare che la sentenza Gorostiaga non è stata impugnata dinanzi alla Corte e che, di conseguenza, il suo dispositivo così come la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento hanno acquisito carattere definitivo [sentenza 1o giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I-4845, punti 44 nonché 47 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, la questione del carattere indebito delle somme da recuperare e dell'obbligo del ricorrente di procedere al loro rimborso non poteva essere nuovamente sottoposta al Tribunale e da esso esaminata senza ledere l'autorità di cosa giudicata di cui è ormai rivestita la sentenza Gorostiaga.

    58

    Infine, risulta dalla giurisprudenza della Corte che un atto beneficia dell'autorità di cosa giudicata che copre un atto anteriore nei limiti in cui esso costituisce una pura e semplice ripetizione della parte di tale atto che non è stata annullata (v., in tal senso, sentenza 16 febbraio 1965, causa 14/64, Barge/Alta Autorità, Racc. pag. 64, punto 11).

    59

    Date tali premesse, dal momento che la decisione controversa dispone, esattamente negli stessi termini di quella del 24 febbraio 2004, che la somma di EUR 118360,18 è stata indebitamente versata al ricorrente e deve essere recuperata, il Tribunale ha giustamente giudicato, al punto 53 dell'ordinanza impugnata, che ogni censura che mette in discussione la legittimità della decisione controversa al riguardo doveva essere respinta come manifestamente inammissibile.

    60

    Ne consegue che il terzo e il quarto motivo dedotti dal ricorrente a sostegno del suo ricorso devono essere respinti in quanto infondati.

    Sul quinto motivo

    Argomenti delle parti

    61

    Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il motivo attinente all'esistenza di un caso di forza maggiore, per il fatto che la decisione 24 febbraio 2004 era coperta dal giudicato derivante dalla sentenza Gorostiaga.

    62

    Infatti, il Tribunale avrebbe ingiustamente considerato che si trattava di un motivo già esaminato nella sentenza Gorostiaga, mentre, in realtà, tale motivo sarebbe fondato su fatti successivi alla detta sentenza, ovvero la mancata risposta da parte del Ministro della Giustizia spagnolo a una lettera inviatagli dal ricorrente il 15 aprile 2006 per avere la copia dei documenti contabili relativi all'esercizio del suo mandato di deputato europeo.

    63

    Il Parlamento ribatte che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha interpretato correttamente il principio dell'autorità del giudicato, dato che il ricorrente aveva già dedotto un motivo sostanzialmente identico, fondandosi sui medesimi argomenti, nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza Gorostiaga.

    64

    Per quanto riguarda specificamente la mancata risposta alla suddetta lettera del 15 aprile 2006, il Parlamento rileva che tale argomento era stato dedotto dinanzi al Tribunale non nell'ambito di un motivo attinente a un caso di forza maggiore, ma a sostegno di un altro motivo che è stato respinto dall'ordinanza impugnata e di cui il ricorrente non contesta la valutazione nella presente impugnazione. Ad ogni modo, si tratterebbe di fatti successivi alla decisione controversa che sarebbero quindi privi di pertinenza ai fini dell'annullamento della stessa.

    Giudizio della Corte

    65

    Occorre rilevare, da un lato, che i fatti dedotti in primo grado dal ricorrente a sostegno del motivo attinente a un caso di forza maggiore per giustificare la sua impossibilità di fornire taluni elementi della sua contabilità sono identici a quelli sui quali era fondato uno dei motivi dedotti nel ricorso proposto contro la decisione 24 febbraio 2004 e che è stato respinto dal Tribunale nella sentenza Gorostiaga.

    66

    Pertanto, per i motivi precisati ai punti 57-59 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto giustamente giudicare, ai punti 53 e 54 dell'ordinanza impugnata, che il motivo di annullamento attinente a un caso di forza maggiore era manifestamente inammissibile.

    67

    Dall'altro lato, quanto all'argomento attinente alla mancata risposta del Ministro della Giustizia spagnolo alla lettera del ricorrente 15 aprile 2006, è sufficiente rilevare che, anche ammesso che un elemento del genere possa costituire un caso di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte, si tratta, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, di un fatto successivo alla data di adozione della decisione controversa, il quale non può comunque influenzare il contenuto della medesima.

    68

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il quinto motivo in quanto infondato.

    Sul sesto motivo

    Argomenti delle parti

    69

    Con il sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ingiustamente rifiutato di verificare se il Parlamento, omettendo di notificargli la decisione dell'Ufficio di presidenza 1o febbraio 2006, avesse violato il principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal codice di buona condotta. A questo proposito, egli rammenta che, a prescindere dall'esistenza stessa di simili testi, il diritto a una buona amministrazione fa parte dei principi generali del diritto che le istituzioni hanno l'obbligo di rispettare.

    70

    Il Parlamento obietta al riguardo che il Tribunale si è limitato a constatare la natura di atto preparatorio e non di atto regolamentare del codice di buona condotta.

    Giudizio della Corte

    71

    Fin da subito si deve necessariamente rilevare che il sesto motivo deriva da una lettura errata dell'ordinanza impugnata.

    72

    Infatti, in primo grado, il motivo dedotto dal ricorrente era esclusivamente attinente alla violazione dell'art. 20 del codice di buona condotta, in forza del quale l'istituzione, da un lato, garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui siano notificate per iscritto alle persone interessate non appena la decisione è adottata e, dall'altro, si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che le persone interessate ne siano informate.

    73

    Orbene, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha omesso di esaminare se la mancata comunicazione della decisione dell'Ufficio di presidenza 1o febbraio 2006 avesse comportato una violazione dei diritti dell'interessato. Infatti, al punto 72 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale, prima ancora di pronunciarsi sulla natura del codice di buona condotta, ha rilevato che la detta decisione non costituiva la decisione definitiva recante pregiudizio al ricorrente e che il fatto di non avergliela comunicata non poteva quindi ledere i suoi diritti; un giudizio che peraltro non è stato contestato nell'ambito della presente impugnazione.

    74

    Ne consegue che anche il sesto motivo dev’essere respinto.

    75

    Poiché nessuno dei sei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, l'impugnazione va respinta.

    Sulle spese

    76

    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L'impugnazione è respinta.

     

    2)

    Il sig. Gorostiaga Atxalandabaso è condannato alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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