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Document 62011TJ0418

    Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 16 septembre 2013.
    Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement (BEI).
    Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Assurance maladie - Refus de prise en charge de frais médicaux - Demande de désignation d’un médecin indépendant - Délai raisonnable - Rejet d’une demande d’engager une procédure de conciliation - Demande d’annulation - Demande de remboursement de frais médicaux - Litispendance.
    Affaire T-418/11 P.

    Recueil – Recueil de la fonction publique

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2013:478

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    16 settembre 2013 ( *1 )

    «Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Assicurazione malattia — Diniego di presa in carico di spese mediche — Domanda di designazione di un medico indipendente — Termine ragionevole — Rigetto di una domanda di avviare una procedura di conciliazione — Domanda di annullamento — Domanda di rimborso di spese mediche — Litispendenza»

    Nella causa T‑418/11 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, non ancora pubblicata nella Raccolta),

    Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è

    Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da T. Gilliams e F. Martin, successivamente da T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger, presidente, J. Azizi (relatore) e S. Papasavvas, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo de Nicola, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) di non avviare una procedura di conciliazione concernente il rimborso di determinate spese mediche e, dall’altro, alla condanna della BEI a rimborsargli dette spese mediche, maggiorate degli interessi.

    Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

    2

    I fatti all’origine della causa sono esposti ai punti da 8 a 37 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «8

    Il ricorrente è membro del personale della Banca dal 1992.

    9

    Egli soffre di problemi di schiena dal 2003.

    10

    Nel 2007, poiché i suoi dolori erano aumentati, il ricorrente si è sottoposto ad esami di risonanza magnetica, che hanno evidenziato un diffuso aggravamento della patologia diagnosticata nel 2003. Il ricorrente ha allora consultato in Italia il dott. P., specialista in chirurgia generale e in chirurgia d’urgenza. Tale esperto, consultato in particolare da sportivi di fama internazionale, utilizza una terapia innovatrice basata sull’utilizzo di un laser ad alta energia. Il ricorrente si è sottoposto a tale terapia durante le sedute presso il dott. P., in data 29, 30 e 31 ottobre 2007, nonché 21, 22 e 23 novembre 2007. Secondo una fattura recante data 23 novembre 2007, tali sedute gli sono costate EUR 3000.

    11

    In data non precisata nel fascicolo, il ricorrente ha chiesto il rimborso di tali spese mediche (in prosieguo: la “domanda di rimborso”).

    12

    Prima di procedere al rimborso, la cassa malattia ha richiesto il parere del medico di fiducia della Banca (in prosieguo: il “medico di fiducia”).

    13

    Con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2008, la sig.ra V., responsabile del fascicolo presso la cassa malattia, ha indicato al ricorrente che il dott. M., medico di fiducia, aveva bisogno di un referto medico e di una copia del protocollo delle radiografie che erano state effettuate, al fine di pronunciarsi sulla domanda di rimborso.

    14

    Il ricorrente ha trasmesso alla sig.ra V., in un primo tempo, i risultati degli esami di risonanza magnetica cui si era sottoposto e, successivamente, il 29 gennaio 2008, un certificato medico del dott. P., recante data 29 ottobre 2007.

    15

    Con messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2008, la sig.ra V. ha reso noto al ricorrente che il medico di fiducia, passato il giorno prima presso gli uffici della cassa malattia, aveva confermato che il trattamento cui si era sottoposto l’interessato non era “ancora scientificamente convalidato” e che, di conseguenza, non era possibile accogliere la domanda di rimborso.

    16

    Con messaggi di posta elettronica dello stesso giorno il ricorrente ha chiesto che gli fossero chiariti i termini “non scientificamente convalidato” e ha chiesto una copia del parere del medico di fiducia.

    17

    Il giorno stesso la sig.ra V. ha risposto al ricorrente, con messaggio di posta elettronica, indicandogli di non avere il diritto di fornirgli copia di tale parere e precisando quanto segue: “(…) si tratta di un documento interno. [Il medico di fiducia] ha solo scritto quello che le ho comunicato”.

    18

    Con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2008, il ricorrente si è rivolto nuovamente alla sig.ra V., sottolineando che il dott. P. gli aveva spiegato che la sua terapia si fondava su serie basi scientifiche ed era conforme alle direttive europee. Il ricorrente chiedeva alla sig.ra V. di poter incontrare il medico di fiducia.

    19

    Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la sig.ra V. ha proposto al ricorrente un appuntamento con il medico di fiducia in data 11 marzo 2008.

    20

    Il 6 marzo 2008, durante una riunione del comitato dei medici di fiducia delle istituzioni dell’Unione, il medico di fiducia ha menzionato la domanda di rimborso del ricorrente. Detto comitato ha condiviso il parere del medico di fiducia.

    21

    L’11 marzo 2008 il ricorrente ha avuto un colloquio con il medico di fiducia. Durante tale colloquio, il ricorrente ha indicato al medico di avere tratto enorme giovamento dalla terapia laser, e gli ha consegnato documenti attestanti la riconosciuta competenza e notorietà internazionale del dott. P., in particolare un suo libro su tale terapia nonché una serie di riferimenti ad altre pubblicazioni pertinenti, talune provenienti dall’associazione tedesca di osteopatia.

    22

    L’8 aprile 2008, il ricorrente ha trovato detto libro sulla sua scrivania, senza alcuna informazione o messaggio di accompagnamento. Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, egli ha informato la sig.ra V. che il libro da lui dato al medico di fiducia gli era stato restituito e ha chiesto se il suo trattamento gli sarebbe stato rimborsato.

    23

    Con messaggio di posta elettronica recante anch’esso la data dell’8 aprile 2008, la sig.ra V. ha risposto al ricorrente: “L’ultima volta [il medico di fiducia] mi ha detto di no”.

    24

    Poiché il ricorrente aveva chiesto chiarimenti sul senso della locuzione “l’ultima volta”, la sig.ra V. ha risposto lo stesso giorno con messaggio di posta elettronica, indicando al ricorrente che bisognava intendere tali parole nel senso di “quando [il medico di fiducia] mi ha detto che potevo restituirLe il libro”.

    25

    L’8 aprile 2008, con messaggio di posta elettronica indirizzato al sig. C., capo unità della cassa malattia, e inviato in copia alla sig.ra V., il ricorrente ha contestato il rigetto della sua domanda di rimborso, insistendo in particolare sulla validità scientifica e il riconoscimento ex lege della terapia del dott. P.

    26

    Con messaggio di posta elettronica recante la medesima data, il sig. C. ha respinto la domanda di rimborso indicando in particolare al ricorrente quanto segue: “Qui alla direzione delle risorse umane ci fidiamo pienamente del medico di fiducia e non possiamo contraddire le sue decisioni. Se lo desidera, posso chiedere al medico di fiducia di chiarire i motivi della sua decisione”.

    27

    Con messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2008, il ricorrente ha risposto al sig. C. che desiderava ottenere chiarimenti da parte del medico di fiducia e che sperava che quest’ultimo o il sig. C. avrebbero esaminato in modo più approfondito la sua domanda di rimborso.

    28

    Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008, registrato con il numero di ruolo F‑55/08, principalmente diretto contro il rifiuto di promuoverlo e relativo a molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima, [il ricorrente] ha chiesto parimenti l’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di rimborso.

    29

    Nel suo controricorso, presentato il 20 ottobre 2008 nella causa F‑55/08, la Banca, per quanto riguarda le conclusioni volte all’annullamento di tale decisione di rigetto, ha obiettato che il ricorrente, prima di adire il Tribunale, non ha esperito la procedura interna di contestazione prevista per casi del genere. Tale procedura, menzionata al punto III dell’allegato II delle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, prevedrebbe, in particolare, in caso di disaccordo tra il medico curante del membro del personale interessato e il medico di fiducia, la designazione di un terzo medico da parte dell’Ordine dei medici su domanda della Banca.

    30

    Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2009, il ricorrente, facendo riferimento all’obiezione sollevata dalla Banca nel suo controricorso nella causa F‑55/08, ha chiesto al sig. G., direttore delle risorse umane presso la Banca, che fosse richiesto il parere di un terzo medico (in prosieguo: la “domanda di designazione di un terzo medico”). Il ricorrente precisava nel suo messaggio di voler avviare tale fase della procedura fatto salvo il suo diritto a contestare la fondatezza dell’obiezione sollevata dalla Banca dinanzi al Tribunale o, in caso di impugnazione, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    31

    Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2009, il sig. G. ha risposto al ricorrente che la sua domanda era stata trasmessa alla sig.ra A., responsabile in materia di assicurazione malattia.

    32

    Il 30 novembre 2009, il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa F‑55/08, De Nicola/BEI (in prosieguo: la “sentenza 30 novembre 2009”, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑37/10 P). L’istanza del ricorrente è stata respinta. Per quanto riguarda la decisione di rigetto della domanda di rimborso, il Tribunale ha dichiarato che tale decisione non era viziata in quanto insufficientemente motivata e che il ricorrente, non avendo contestato il diniego di rimborso secondo le modalità previste dalle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, non era legittimato a rimettere in discussione direttamente dinanzi al giudice il parere del medico di fiducia.

    33

    Con messaggio di posta elettronica del 25 febbraio 2010 il ricorrente ha chiesto al sig. G. e alla sig.ra A. a che punto fosse il trattamento della sua domanda di rimborso.

    34

    Con messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2010 (in prosieguo: la “decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico”) la sig.ra A. ha indicato al ricorrente, anzitutto, di non aver reagito prima alla domanda di designazione di un terzo medico per non interferire in una controversia pendente dinanzi al Tribunale, poi che la domanda di rimborso era stata già respinta con decisione 26 febbraio 2008, confermata durante una riunione tenutasi l’11 marzo 2008, e che il ricorrente non aveva chiesto prima del 5 maggio 2009 la designazione di un terzo medico, infine, che il reclamo del ricorrente era manifestamente tardivo e, pertanto, irricevibile. La sig.ra A. ha precisato che la normativa della Banca non fissava alcun termine per presentare un siffatto reclamo, ma che, in assenza di disciplina, il Tribunale dell’Unione europea aveva deciso che un termine di tre mesi doveva essere considerato ragionevole, termine che il ricorrente, nella specie, non aveva rispettato.

    35

    Con messaggio di posta elettronica recante la stessa data, il ricorrente ha risposto alla sig.ra A. che prendeva atto del diniego della Banca, sottolineando in particolare che, a suo parere, una decisione di rigetto della domanda di rimborso non era stata chiaramente adottata nel 2008 dalla Banca e che il suo reclamo era stato presentato entro un termine ragionevole.

    36

    Con lettera del 27 aprile 2010, il ricorrente ha chiesto al presidente della Banca di avviare il procedimento di conciliazione, conformemente all’art. 41 del regolamento del personale (in prosieguo: la “domanda di conciliazione”). In tale lettera egli lamentava il fatto che la direzione delle risorse umane, a fronte della sua domanda del 5 maggio 2009, aveva rifiutato di avviare il procedimento interno per controversie di carattere medico e, di conseguenza, aveva respinto la sua domanda di rimborso.

    37

    Con lettera del 7 maggio 2010 (in prosieguo: la “decisione di rigetto della domanda di conciliazione”), che sarebbe stata comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica dell’11 maggio 2010, il sig. G. ha respinto la domanda volta ad avviare un procedimento di conciliazione. In tale lettera si indicava al ricorrente che la sua domanda del 5 maggio 2009, volta alla designazione di un terzo medico, era manifestamente tardiva e dunque irricevibile, e che la risposta del 24 marzo 2010 della direzione delle risorse umane era un atto confermativo, che non arrecava pregiudizio al ricorrente e aveva il solo scopo di chiarire a quest’ultimo l’errore procedurale che aveva commesso nel non chiedere, nel 2008, la designazione di un terzo medico. Il sig. G. precisava, in conclusione di tale lettera, che la domanda di conciliazione avrebbe dovuto essere rivolta al presidente della Banca entro un termine di tre mesi dalla decisione negativa adottata in base al parere di un terzo medico. Poiché quest’ultima decisione non ha avuto luogo, la domanda di conciliazione non sarebbe ricevibile».

    3

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 24 giugno 2010, il ricorrente ha chiesto, in particolare, da un lato, l’annullamento della decisione della BEI del 7 maggio 2010, recante rigetto, in quanto irricevibile, della sua domanda, proposta ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, diretta ad avviare una procedura di conciliazione al fine di ottenere il rimborso di spese mediche sostenute per un trattamento laser e, dall’altro, la condanna della BEI a rimborsargli l’importo di EUR 3000, maggiorato degli interessi, a titolo di tali spese.

    4

    Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha respinto integralmente il ricorso e ha deciso che ogni parte sopporti le proprie spese.

    5

    Nell’ambito delle sue osservazioni preliminari sull’oggetto del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato quanto segue (punti da 40 a 45 della sentenza impugnata):

    «40

    In via preliminare, il Tribunale considera necessario precisare la portata delle conclusioni del ricorrente al fine di determinare l’oggetto del ricorso.

    41

    Il ricorrente chiede espressamente l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di conciliazione, mediante la quale egli ha contestato la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

    42

    Orbene, da un lato, come già deciso dal Tribunale dell’Unione europea, per analogia con il procedimento amministrativo di reclamo istituito dall’art. 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), le conclusioni avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla Banca per la valutazione dei membri del personale producono l’effetto di adire il giudice con riguardo ai rapporti informativi contro i quali tale ricorso amministrativo è stato proposto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI, punto 132; in prosieguo: la “sentenza 23 febbraio 2001”). Il Tribunale si è pronunciato nello stesso senso dichiarando che le conclusioni aventi ad oggetto la decisione di un comitato per i ricorsi competente a statuire su contestazioni dirette contro rapporti informativi e decisioni in materia di promozione producono l’effetto di adire il giudice con riguardo a tali rapporti e tali decisioni (sentenza [del Tribunale della funzione pubblica] 30 novembre 2009, [De Nicola/BEI, F-55/08, non ancora pubblicata nella Raccolta], punti da 84 a 86 [in prosieguo: la “sentenza 30 novembre 2009”]).

    43

    Dall’altro lato, emerge dalla formulazione della decisione di rigetto della domanda di conciliazione che quest’ultima è fondata sugli stessi motivi su cui si basa la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico. Inoltre, essa è conclusa da due paragrafi nei quali il suo autore considera che la domanda di conciliazione è irricevibile (v. punto 37 della presente sentenza). La decisione di rigetto della domanda di conciliazione, in forza del suo stesso oggetto, ha dunque ostacolato il riesame della domanda di designazione di un terzo medico, sulla quale avrebbe dovuto vertere il procedimento di conciliazione qualora quest’ultimo fosse stato avviato. La decisione di rigetto della domanda di conciliazione non costituisce dunque una presa di posizione della Banca che si sostituirebbe alla decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

    44

    Si deve pertanto considerare che le conclusioni avverso il rigetto della domanda di conciliazione producono l’effetto di adire il Tribunale con riguardo a conclusioni attinenti alla decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

    45

    Le conclusioni di annullamento presentate dal ricorrente devono quindi essere esaminate come volte unicamente all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico».

    6

    Il Tribunale della funzione pubblica ha poi accolto determinate eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BEI, vertenti sul fatto che al ricorso si opporrebbe un’eccezione di litispendenza e che esso non sarebbe stato preceduto dal procedimento medico interno. Al riguardo esso ha dichiarato, in particolare, quanto segue (punti da 52 a 58 della sentenza impugnata):

    «52

    Tali eccezioni di irricevibilità devono essere accolte, tuttavia, solo per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni del ricorrente, volto ad ottenere la condanna della Banca a rimborsargli la somma di EUR 3 000, spesa per la terapia laser effettuata nel 2007.

    53

    Con questo capo di conclusioni il ricorrente chiede, infatti, che gli sia riconosciuto un diritto al rimborso di tali spese, alle stesse condizioni e per gli stessi motivi, attinenti al fatto che la terapia del dott. P. sarebbe scientificamente convalidata e generalmente riconosciuta, sollevati nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza 30 novembre 2009, la quale è oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Tale capo di conclusioni vede quindi opposte le stesse parti e ha lo stesso oggetto di quest’ultima causa. L’eccezione di litispendenza è quindi sollevata a giusto titolo dalla Banca.

    54

    Inoltre, il Tribunale non è in condizioni migliori rispetto a quelle in cui si trova nella causa F‑55/08 per esaminare la fondatezza di tale capo di conclusioni, dal momento che il procedimento volto ad ottenere l’intervento di un terzo medico non è stato esperito prima di presentare il ricorso. L’argomento del ricorrente secondo il quale la Banca ha illegittimamente rifiutato di dare seguito alla sua domanda di designazione di un terzo medico ed egli è quindi stato impossibilitato a conformarsi a tale obbligo procedurale prima di adire il giudice sarà trattato dal Tribunale al momento dell’esame delle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto della citata domanda.

    55

    Il capo di conclusioni mediante il quale il ricorrente chiede la condanna della Banca al rimborso delle spese della sua terapia laser deve essere dunque respinto in quanto irricevibile.

    56

    Per contro, le conclusioni di annullamento dirette contro la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, adottata successivamente alla sentenza 30 novembre 2009, sollevano una diversa controversia rispetto a quella sottoposta al Tribunale nella causa F‑55/08. Ad esse non può quindi essere opposta un’eccezione di litispendenza.

    57

    Inoltre, l’eccezione di irricevibilità secondo la quale il ricorso non è stato preceduto dal procedimento interno in materia di assicurazione malattia è, per definizione, inoperante nei confronti di siffatte conclusioni, con le quali il ricorrente contesta precisamente la legittimità del diniego di avviare tale procedimento.

    58

    Consegue da tutto quanto suesposto che il ricorso è ricevibile unicamente per la parte in cui verte sulla legittimità della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico».

    7

    Il Tribunale della funzione pubblica ha infine respinto le conclusioni volte all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, in quanto tardiva, basandosi sulla seguente motivazione (punti da 61 a 83 della sentenza impugnata):

    «61

    Nella presente controversia, la questione che il Tribunale deve risolvere è se la domanda di designazione di un terzo medico sia stata presentata tardivamente o meno.

    62

    È pacifico che non vi è alcuna norma interna della Banca che stabilisca il termine entro il quale una siffatta domanda dev’essere presentata.

    63

    Nondimeno, la Banca fa valere a giusto titolo che, per essere legittimato a contestare un atto che gli arreca pregiudizio, ogni membro del suo personale deve agire entro un termine di tre mesi.

    64

    È stato, infatti, deciso che, nelle controversie tra la Banca e i suoi dipendenti, controversie che, per loro natura, vengono equiparate alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti, fosse opportuno, in assenza di disposizioni contenute nel regolamento del personale, tenendo conto della specifica natura del regime applicabile ai membri del personale della Banca, fare riferimento alle norme dello Statuto e applicarle per analogia (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punti 100 e 101).

    65

    Il Tribunale di primo grado e il Tribunale hanno quindi considerato che, in tali controversie, il termine per presentare una domanda di conciliazione presso la Banca o adire un comitato d’appello interno in materia di promozioni o ancora presentare un ricorso giurisdizionale doveva essere fissato, con riferimento agli artt. 90 e 91 dello Statuto, a tre mesi (sentenza 23 febbraio 2001, punto 107; ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2011, causa F‑34/10, Arango Jaramillo e a./BEI, punto 14; sentenza del Tribunale 8 marzo 2011, causa F‑59/09, De Nicola/BEI, punto 137). Nella stessa prospettiva, il Tribunale ha deciso che occorreva applicare per analogia ai ricorsi dei membri del personale della Banca la norma derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il giudice non è competente nel caso in cui il ricorso di cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente (sentenza del 30 novembre 2009, punto 239).

    66

    In tali sentenze, il giudice ha considerato, basandosi sull’art. 41 del regolamento del personale, che i mezzi di contestazione elaborati in seno alla Banca a beneficio dei membri del suo personale e il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia riconosciuto a questi ultimi avessero le stesse finalità delle procedure di reclamo e di ricorso previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e che, di conseguenza, l’applicazione per analogia di un termine di tre mesi poteva rappresentare, come per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, la giusta conciliazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il quale richiede che l’interessato disponga di un termine sufficiente a valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso e, dall’altro, il requisito della certezza del diritto, che vuole che, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie divengano definitivi (v., in tal senso, in particolare, sentenza 23 febbraio 2001, punti 98 e 99).

    67

    Certamente la procedura controversa nella fattispecie, secondo la quale un membro del personale può, chiedendo la designazione di un terzo medico, contestare il parere del medico di fiducia, non ha la stessa natura delle procedure menzionate ai punti precedenti. Essa è, infatti, analoga, per modalità e finalità, alle procedure di contestazione previste in materia medica per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, il cui espletamento precede l’adozione dell’atto che arreca pregiudizio, con il quale si stabilisce definitivamente la posizione dell’autorità competente, e che è l’unico a poter essere contestato mediante un reclamo e, successivamente, un ricorso.

    68

    Tuttavia, tale circostanza non è atta a giustificare una soluzione diversa da quella accolta per le procedure di contestazione sopra indicate.

    69

    Infatti, anzitutto, come già deciso, anche nell’ambito di una procedura interna di contestazione dinanzi ad un comitato d’appello in materia di promozione, volta ad ottenere un riesame del fascicolo da parte della Banca e una decisione atta a costituire l’oggetto di una domanda di conciliazione, un termine di tre mesi era applicabile per analogia (sentenza De Nicola/BEI, causa F‑59/09, cit., punto 140). La giurisprudenza, pur non avendo evinto, come sostenuto dalla Banca, un principio generale secondo il quale un termine sarebbe ragionevole se non eccedesse tre mesi, non ha dunque limitato l’applicazione per analogia del termine di tre mesi alla sola procedura di conciliazione.

    70

    Inoltre, occorre rilevare che la procedura di contestazione in materia di assicurazione malattia prevista in seno alla Banca, come statuito nella sentenza 30 novembre 2009, è preliminare al ricorso al giudice. Essa si avvicina, sotto tale aspetto, più alla procedura di reclamo prevista dall’art. 90, n. 2, dello Statuto che alla procedura di conciliazione, la quale ha solo carattere facoltativo.

    71

    Infine, pregiudicherebbe l’esigenza di certezza del diritto la circostanza che, in assenza di disposizioni a tale proposito, il termine entro il quale gli atti della Banca devono essere contestati vari in funzione della natura delle procedure di cui trattasi e, in particolare, del loro minore o maggiore grado di similitudine con la procedura di reclamo prevista, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, dall’art. 90, n. 2, dello Statuto.

    72

    Occorre dunque considerare, alla luce dell’argomentazione suesposta e, in particolare, dell’esigenza di certezza del diritto, che la domanda di designazione di un terzo medico da parte del membro del personale interessato deve essere presentata entro un termine di tre mesi. Il ricorrente sostiene infondatamente a tale proposito che il rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico sarebbe un mero atto di gestione che non promanerebbe dalla Banca nella sua qualità di autorità pubblica e non implicherebbe dunque l’applicazione di norme di diritto amministrativo, in particolare del termine di tre mesi. Infatti, considerazioni di tal tipo non sono mai state ritenute pertinenti dalla Corte, la quale ha chiaramente stabilito che le controversie tra la Banca e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti.

    73

    Nella specie, è pacifico che il ricorrente ha presentato la sua domanda di designazione di un terzo medico il 5 maggio 2009. Orbene, il ricorrente era stato chiaramente informato del rigetto definitivo della sua domanda di rimborso con un messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008. È quindi evidente che la domanda di designazione non è stata presentata entro il termine richiesto di tre mesi.

    74

    Nondimeno, il Tribunale considera necessario esaminare se il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente possa essere imputabile, in misura determinante, all’atteggiamento della Banca, il che consentirebbe di stabilire che tale domanda non è, nelle circostanze del caso di specie, tardiva. In udienza, infatti, facendo valere di non aver avuto conoscenza delle norme della procedura medica di ricorso a causa del suo prolungato allontanamento dalla Banca, sembra che il ricorrente abbia sollevato la nozione di errore scusabile.

    75

    Al riguardo occorre ricordare che la nozione di errore scusabile deve essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali in cui, segnatamente, le istituzioni interessate abbiano assunto un comportamento tale da causare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione nella mente di un singolo in buona fede che ha dato prova della diligenza che si richiede a una persona normalmente accorta (sentenze della Corte 15 dicembre 1994, C‑195/91 P, Bayer/Commissione, punto 26; e 15 maggio 2003, C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, punto 24; sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2008, T‑390/07 P, Speiser/Parlamento, punto 33).

    76

    Nella specie, non è escluso che la motivazione della decisione di rigetto della domanda di rimborso, quale figura nel succitato messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008, abbia potuto indurre il ricorrente in errore riguardo alle modalità di contestazione di tale decisione. Sembra infatti emergere da tale motivazione che il sig. C., autore della citata decisione, considerava che fosse per lui comunque impossibile mettere in discussione il parere del medico di fiducia. Inoltre, in tale decisione non viene affatto menzionata la possibilità, per il ricorrente, di chiedere la designazione di un terzo medico.

    77

    Tuttavia, diversi elementi consentono di stabilire che il ritardo con il quale il ricorrente ha presentato la sua domanda di designazione di un terzo medico non è imputabile alla Banca.

    78

    Da un lato, non vi è alcuna ambiguità nella formulazione del punto III dell’allegato II delle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, il quale stabilisce chiaramente che, in caso di disaccordo tra il medico di fiducia e il medico curante dell’assicurato, spetta all’interessato chiedere alla Banca di avviare il procedimento di designazione di un terzo medico. Il ricorrente non può addurre validamente l’argomento del suo allontanamento dalla Banca, terminato nel 2005, per giustificare la sua inosservanza, nel 2008, di tali disposizioni.

    79

    Dall’altro lato, pur essendo censurabile, in considerazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione in una controversia come quella del caso di specie, che i servizi competenti non informino esaustivamente l’assicurato dei suoi diritti e sembrino ignorare essi stessi l’esistenza di una procedura di contestazione dei pareri del medico di fiducia, nessun testo obbliga la Banca a comunicare i mezzi e i termini di ricorso previsti contro uno dei suoi atti che arrechi pregiudizio a un membro del suo personale cui è destinato.

    80

    In ogni caso, a decorrere dalla notifica al ricorrente, alla fine dell’anno 2008, del controricorso nella causa F‑55/08, nel quale la Banca rammentava l’obbligatorietà della procedura di contestazione dei pareri del suo medico di fiducia, egli non poteva sostenere validamente di non essere a conoscenza di una siffatta procedura. Orbene, egli ha presentato la sua domanda di designazione di un terzo medico solo il 5 maggio 2009. Contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la presentazione del suo ricorso, il 5 giugno 2008, nella causa F‑55/08 non ha potuto sortire l’effetto di sospendere il termine entro il quale doveva essere richiesta la designazione di un terzo medico. Il ricorrente non ha peraltro atteso la conclusione del giudizio in tale causa per presentare la sua domanda a tal fine, il 5 maggio 2009.

    81

    Consegue da tutto quanto suesposto che la Banca ha giustamente considerato che la domanda di cui trattasi era tardiva e doveva, pertanto, essere respinta.

    82

    Pertanto, le conclusioni di annullamento rivolte contro la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico devono essere respinte.

    83

    Il ricorso dev’essere pertanto integralmente respinto».

    Sull’impugnazione

    Procedimento e conclusioni delle parti

    8

    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

    9

    Il 21 ottobre 2011 la Banca ha depositato la comparsa di risposta.

    10

    Con lettera motivata depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2011, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

    11

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto la domanda del ricorrente e ha avviato la fase orale del procedimento.

    12

    Con lettera del 26 novembre 2012, a titolo di misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a esporre, in udienza, le proprie osservazioni sulle conseguenze che occorreva trarre, ai fini della soluzione della presente controversia, dalla sentenza del Tribunale del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta (in prosieguo: la «sentenza del 27 aprile 2012»).

    13

    Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 12 marzo 2013.

    14

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    «riformare» la sentenza impugnata;

    accogliere le conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso di primo grado;

    condannare la BEI alle spese dei due gradi di giudizio.

    15

    La BEI chiede che il Tribunale voglia:

    respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

    condannare il ricorrente alle spese del presente grado di giudizio.

    In diritto

    Sintesi dei motivi di impugnazione

    16

    Il ricorrente fa sostanzialmente valere quattro motivi. Anzitutto, egli contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto, dichiarando tardiva la sua domanda di designazione di un terzo medico per emettere un parere sulla sua domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per un trattamento laser. Il ricorrente poi addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di annullamento della decisione recante diniego di avviare la procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI. In seguito, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di non essersi pronunciato sul diniego implicito della BEI di corrispondergli la somma di EUR 3 000 a titolo di rimborso di spese mediche. Infine, il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver erroneamente respinto in quanto irricevibile per litispendenza la sua domanda di condanna al rimborso delle spese mediche.

    Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale della funzione pubblica per l’aver dichiarato tardiva la domanda di designazione di un terzo medico

    17

    Con il suo primo motivo, il ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente dichiarato che la sua domanda di designazione di un terzo medico era tardiva e quindi irricevibile.

    18

    In primo luogo, egli sostiene che il dies a quo per chiedere la designazione di un terzo medico avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla decisione di rigetto della sua domanda del 24 marzo 2010.

    19

    In secondo luogo, secondo il ricorrente, in mancanza di competenza delegata, né la sig.ra V. né il sig. C. avevano adottato una siffatta decisione o avevano il potere di adottarne una nei suoi confronti. Limitandosi a comunicare al ricorrente il parere del medico di fiducia, la sig.ra V. non avrebbe quindi adottato un provvedimento di rigetto. Pertanto, la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico sarebbe la prima e la sola ad aver chiaramente negato il rimborso delle spese mediche in parola.

    20

    In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il parere del medico di fiducia è soltanto un «parere» o «atto interno» che, in quanto tale, a differenza della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, non è lesivo e non può essere impugnato autonomamente.

    21

    In quarto luogo, l’assenza di un termine avrebbe consentito alla sig.ra A. di rispondere solo il 24 marzo 2010 alla domanda del ricorrente del 5 maggio 2009. Il ricorrente avrebbe ricevuto la certezza, da un lato, che la BEI non aveva ancora adottato la decisione di rigetto e, dall’altro, che l’ingiustificata e persistente inazione del medico di fiducia lo autorizzava a interpretare tale silenzio come arbitrario rifiuto di contattare il suo medico curante per tentare di raggiungere un accordo, che permettesse così al ricorrente di chiedere la designazione di un terzo medico. Secondo il ricorrente, in mancanza di accordo tra il medico di fiducia e il medico curante e di motivazione sufficiente dell’asserita decisione di rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche, il termine entro il quale la designazione del terzo medico dev’essere chiesta non sarebbe mai iniziato a decorrere. Invece, in forza del suo dovere di trattare con diligenza le domande ad essa rivolte dai membri del suo personale, la BEI avrebbe dovuto interpellare il medico di fiducia o comunicare al ricorrente il rigetto della sua domanda di rimborso.

    22

    In quinto luogo, il ricorrente contesta di essere stato debitamente informato dalla BEI della procedura da seguire nel contesto del controricorso presentato nella causa F‑55/08. Inoltre, egli fa valere, in sostanza, che, a seguito della sua reintegrazione nel suo posto in seno alla BEI, nessun membro della direzione risorse umane gli avrebbe comunicato le nuove procedure interne adottate durante la sua assenza, neanche in occasione del rigetto della sua controversa istanza di rimborso. Infine, il ricorrente ritiene che, neanche nell’ambito del diritto amministrativo, i diritti patrimoniali siano sottoposti a termini di decadenza.

    23

    In sesto luogo, in sostanza, il ricorrente contesta l’analogia instaurata dal Tribunale della funzione pubblica con le norme dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), vale a dire un regime di diritto pubblico, per integrare la normativa interna della BEI. Quest’ultima si baserebbe su un regime di diritto privato e non prevederebbe per l’appunto alcun termine di decadenza per contestare un atto che arreca pregiudizio nei confronti di un membro del suo personale.

    24

    Dalle suesposte considerazioni il ricorrente giunge alla conclusione che, in assenza di atto impugnabile intervenuto prima della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, del 24 marzo 2010, e anche a causa del suo errore scusabile, egli ha proposto il suo ricorso tempestivamente.

    25

    La BEI ribatte, in sostanza, che il messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008 del sig. C. diretto al ricorrente costituiva un atto lesivo in quanto respingeva definitivamente la sua domanda di rimborso di spese mediche, il che sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale della funzione pubblica al punto 73 della sentenza impugnata. Infatti, gli atti che arrecano pregiudizio ad un agente e che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento sono quelli che producono effetti giuridici obbligatori, idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Proprio dall’8 aprile 2008 doveva quindi essere calcolato il termine ragionevole di tre mesi per avviare la procedura di contestazione e per chiedere la designazione di un terzo medico. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe commesso alcun errore di diritto per quanto riguarda il computo del termine ragionevole.

    26

    Anche volendo considerare che la BEI non abbia risposto esplicitamente alla domanda del ricorrente negandogli il rimborso delle spese mediche, questi non avrebbe potuto attendere illimitatamente tale risposta per poter chiedere la designazione di un terzo medico. In siffatta ipotesi, il silenzio dell’istituzione avrebbe significato un rifiuto che il ricorrente avrebbe avuto titolo ad impugnare davanti al giudice dell’Unione europea entro un termine ragionevole di tre mesi, quale riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, che egli non avrebbe rispettato nel caso di specie. Infatti, secondo la BEI, il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese mediche prima del 22 gennaio 2008 (punto 13 della sentenza impugnata) e conosceva certamente, sin dal dicembre 2008, a seguito della notifica del controricorso della BEI nella causa F‑55/08, i dettagli della procedura di designazione di un terzo medico (punti 29 e 80 della sentenza impugnata). In udienza la BEI ha precisato che, benché non sia possibile un’applicazione analogica dell’articolo 91 dello Statuto dei funzionari al caso di specie, il ricorrente non ha rispettato un termine ragionevole per chiedere la designazione di un terzo medico.

    27

    La BEI ne conclude che il presente motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

    28

    Il Tribunale ricorda che, nell’ambito del presente motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, di aver applicato erroneamente il principio del termine ragionevole per dichiarare la sua domanda di designazione di un terzo medico – proposta in forma di domanda di avviare la procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale – tardiva e, quindi, per respingere la sua domanda di annullamento.

    29

    Per quanto riguarda il principio del termine ragionevole, si deve ricordare che la Corte, nella sentenza del 28 febbraio 2013, Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX-II, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 25 a 46), in merito alla quale le parti potevano formulare osservazioni nel corso dell’udienza, ha dichiarato, in sostanza, che, qualora la durata di un procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere «ragionevole» del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti in causa. Quindi, il carattere ragionevole di un termine non può essere determinato facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie. Peraltro, riguardo al dovere di coerenza, occorre applicare la nozione di «termine ragionevole» nello stesso modo allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per i quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

    30

    Per quanto riguarda più specificamente l’applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, al punto 39 della suddetta sentenza la Corte ha considerato che tale disposizione non fissava un termine di ricorso, ma si limitava ad enunciare la competenza del giudice dell’Unione a statuire sulle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti, di modo che quest’ultimo si trova, nel silenzio di detto regolamento, nell’obbligo di applicare la nozione di termine ragionevole. Essa ha precisato che tale nozione, che presuppone il vaglio di tutte le circostanze del caso di specie, non poteva essere quindi intesa come un termine di decadenza specifico e che, pertanto, il termine di tre mesi previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non poteva essere applicato per analogia ai dipendenti della BEI come termine di decadenza quando essi propongono un ricorso di annullamento avverso un atto adottato da quest’ultima che reca loro pregiudizio.

    31

    Inoltre, alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto principio generale del diritto dell’Unione attualmente sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389), la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti da 40 a 45 della sentenza, che, nel caso in cui il termine di ricorso dei dipendenti della BEI contro gli atti che arrecano loro pregiudizio non sia stato fissato previamente da una norma giuridica dell’Unione, né limitato conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, è pacifico che i dipendenti interessati, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione della nozione di «termine ragionevole», hanno il diritto di aspettarsi non tanto che il giudice dell’Unione opponga un termine prefissato di decadenza al loro ricorso, quanto che esso si limiti ad applicare i criteri riconosciuti da tale giurisprudenza per giudicare sulla ricevibilità di quest’ultimo. Orbene, secondo la Corte, lo snaturamento della nozione di termine ragionevole, mediante l’imposizione di un siffatto termine prefissato, porrebbe i predetti dipendenti nell’impossibilità di difendere i loro diritti mediante un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

    32

    In udienza, in risposta ad alcuni quesiti orali del Tribunale, la BEI ha riconosciuto la rilevanza della predetta giurisprudenza e l’applicabilità del principio del termine ragionevole ad ogni contestazione, nell’ambito di una procedura interna ad un’istituzione o ad un organo per la quale la normativa in parola non preveda alcun termine specifico.

    33

    Si deve constatare che tale è anche il caso della procedura speciale di contestazione, applicabile in seno alla BEI, avviata su domanda dell’assicurato, in caso di disaccordo tra il medico di fiducia e il medico curante sulla questione dell’ammissibilità ai fini del rimborso di determinate spese mediche, come indicata al punto III, secondo comma, dell’allegato II alle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, adottate, conformemente al regolamento del personale, dal comitato direttivo il 1o gennaio 1988. Infatti, tale disposizione non prevede alcun termine di contestazione specifica e così recita:

    «Qualora la Banca ritenga che le spese mediche siano eccessive, non siano necessarie, o qualora si tratti di spese eccezionali di cui al punto II [riguardante le spese il cui rimborso può essere escluso e le spese non rimborsabili], essa può richiedere il parere del suo medico di fiducia, il quale può consultare il medico curante dell’assicurato o un altro medico da quest’ultimo designato.

    In caso di disaccordo tra i due medici e su richiesta dell’assicurato la Banca adotterà la sua decisione in base al parere reso da un terzo medico designato, su sua domanda, dall’Ordine dei medici».

    34

    Orbene, al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 66 della sentenza impugnata, che, tenuto conto della medesima finalità perseguita dalle procedure di reclamo e di ricorso previste agli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, nel caso di specie, l’applicazione per analogia di un termine di tre mesi poteva rappresentare, come per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, la giusta conciliazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in base al quale l’interessato deve disporre di un termine sufficiente a valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso, e, dall’altro, il principio della certezza del diritto, in base al quale, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie divengano definitivi. Secondo il Tribunale della funzione pubblica – nonostante la procedura speciale di contestazione menzionata al precedente punto 33 non abbia la stessa natura di altre procedure interne di appello o di conciliazione, ma sia analoga, per modalità e finalità, alle procedure di contestazione previste in materia medica per i funzionari e altri agenti dell’Unione, il cui espletamento precede l’adozione dell’atto che arreca pregiudizio, con il quale si stabilisce definitivamente la posizione dell’autorità competente, e che è l’unico a poter essere contestato mediante un reclamo e, successivamente, un ricorso – tale circostanza non è atta a giustificare una soluzione diversa da quella accolta per le procedure di contestazione cui si applica lo Statuto dei funzionari (punti 67 e 68 della sentenza impugnata). Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, altresì, in sostanza, che la procedura di contestazione in materia di assicurazione malattia è preliminare al ricorso al giudice dell’Unione, in quanto essa si avvicina, sotto tale aspetto, più alla procedura di reclamo prevista dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari che alla procedura di conciliazione a titolo dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, la quale ha solo carattere facoltativo (punto 70 della sentenza impugnata). Esso ha aggiunto che pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto la circostanza che, in assenza di disposizioni a tale proposito, il termine entro il quale gli atti della BEI devono essere contestati vari in funzione della natura delle procedure di cui trattasi, in particolare del loro minore o maggiore grado di similitudine con la procedura di reclamo prevista, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari (punto 71 della sentenza impugnata). Infine, esso è giunto alla conclusione che, alla luce in particolare del principio della certezza del diritto, la domanda di designazione di un terzo medico da parte del membro del personale interessato deve essere presentata entro un termine di tre mesi (punto 72 della sentenza impugnata).

    35

    Tuttavia, tale riconoscimento da parte del Tribunale della funzione pubblica di un termine rigido di decadenza di tre mesi, che si applicherebbe ad ogni contestazione a titolo del punto III, secondo comma, dell’allegato II alle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, esclude ipso facto l’obbligo ai sensi del principio del termine ragionevole di prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Pertanto, esso non è compatibile con i principi giurisprudenziali esposti al precedente punto 29 ed è, dunque, viziato da un errore di diritto.

    36

    Occorre verificare se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica fosse ciononostante legittimato a concludere che il ricorrente non aveva rispettato un termine ragionevole per presentare la sua domanda di designazione di un terzo medico. Al riguardo, si deve rilevare che il giudice dell’impugnazione è competente a verificare la qualificazione giuridica corretta dei fatti rilevanti, come accertati dal giudice di primo grado, alla luce del principio del termine ragionevole, il rispetto del quale termine costituisce una questione di diritto (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 31).

    37

    Pertanto si deve esaminare se il Tribunale della funzione pubblica potesse giustamente considerare, ai punti da 73 a 81 della sentenza impugnata, che il ricorrente avesse presentato tardivamente la sua domanda di designazione di un terzo medico, vale a dire al di là di un termine ragionevole.

    38

    Al riguardo, occorre ricordare che il ricorrente contesta, in particolare, l’esistenza di una decisione definitiva di rigetto della sua domanda di rimborso che avrebbe potuto far scattare il termine ragionevole per presentare la sua domanda di designazione di un terzo medico. Ad avviso del ricorrente, contrariamente all’affermazione del Tribunale della funzione pubblica, esposta al punto 73 della sentenza impugnata, egli non era stato chiaramente informato del rigetto definitivo della sua domanda di rimborso con un messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008. Orbene, su questo stesso punto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, tenuto conto di detto rigetto definitivo della domanda di rimborso delle spese mediche, la domanda del ricorrente del 5 maggio 2009 di veder designato un terzo medico era manifestamente al di là del «termine richiesto di tre mesi».

    39

    Ciononostante, conformemente agli obblighi derivanti dal principio del termine ragionevole, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato se il ritardo con il quale il ricorrente ha presentato la sua domanda fosse imputabile, in misura determinante, all’atteggiamento della BEI, il che avrebbe consentito di stabilire che tale domanda non era, nelle circostanze del caso di specie, tardiva (punto 74 della sentenza impugnata). Infatti, nell’ambito della sua valutazione della nozione di errore scusabile, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse escluso che la motivazione della decisione di rigetto della domanda di rimborso, come figurava nel messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008, potesse indurre il ricorrente in errore riguardo alle modalità di contestazione di tale decisione; che sembrava, infatti, emergere da tale motivazione che il sig. C., autore della citata decisione, riteneva che fosse per lui comunque impossibile mettere in discussione il parere del medico di fiducia, e che in tale decisione non veniva affatto menzionata la facoltà, per il ricorrente, di chiedere la designazione di un terzo medico (punto 76 della sentenza impugnata).

    40

    Il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia dichiarato che il ritardo con il quale il ricorrente ha proposto la sua domanda di designazione di un terzo medico non era imputabile alla BEI (punto 77 della sentenza impugnata), poiché, da un lato, la formulazione del punto III dell’allegato II alle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia non sarebbe ambigua circa la necessità per l’assicurato di presentare la domanda in parola (punto 78 della sentenza impugnata) e, dall’altro, pur essendo piuttosto censurabile, in considerazione del dovere di sollecitudine e del principio di buon andamento dell’amministrazione in una controversia come quella del caso di specie, che i servizi competenti non informino esaustivamente l’assicurato dei suoi diritti e sembrino ignorare essi stessi l’esistenza di una procedura di contestazione dei pareri del medico di fiducia, nessun testo obbligava la BEI a comunicare i mezzi e i termini di ricorso previsti contro uno dei suoi atti arrecante pregiudizio a un membro del suo personale che ne è destinatario (punto 79 della sentenza impugnata). Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, segnatamente, che la presentazione da parte del ricorrente del suo ricorso, il 5 giugno 2008, nella causa F-55/08, non ha potuto sortire l’effetto di sospendere il termine entro il quale doveva essere richiesta la designazione di un terzo medico (punto 80 della sentenza impugnata).

    41

    Tuttavia, alla luce delle circostanze del caso di specie, come accertate dal Tribunale della funzione pubblica, quest’ultimo non aveva il diritto di dichiarare che il ricorrente non aveva reagito entro un termine ragionevole per presentare la sua domanda di designazione di un terzo medico. Infatti, le valutazioni ricordate ai precedenti punti da 38 a 40 derivano da un travisamento della nozione di termine ragionevole, quando essa è applicata al caso di specie, che verte sul dies a quo, sull’interruzione, nonché sulla durata di detto termine.

    42

    In primo luogo, riguardo al dies a quo del termine ragionevole, il messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008 deve, certamente, essere considerato un atto che arreca pregiudizio, in quanto rigetta «definitivamente» la domanda di rimborso del ricorrente (punto 73 della sentenza impugnata). È d’altronde in tal modo che il ricorrente ha inteso detto messaggio di posta elettronica, nonché le prese di posizione anteriori della sig.ra V., motivo per cui egli le ha impugnate nell’ambito della causa F‑55/08 (sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, Racc. FP pagg. I-A-1-469 e II‑A‑1-2529; in prosieguo: la «sentenza del 30 novembre 2009», punti 204 e seguenti). Fatta salva la fondatezza dei motivi dedotti a suo sostegno, la formulazione di tale messaggio di posta elettronica non lascia persistere alcun dubbio al riguardo, in quanto il sig. C. vi affermava, in particolare, che non poteva «contraddire le (...) decisioni [del medico di fiducia]» e si limitava a proporre al ricorrente di «chiedere al medico di fiducia di chiarire i motivi della sua decisione». Tuttavia, non per questo da ciò risulta che tale atto abbia fatto scattare il termine ragionevole per il deposito della domanda di designazione di un terzo medico. Infatti, i motivi assai vaghi dedotti nel messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008 potevano generare al riguardo nel ricorrente una fondata aspettativa che l’amministrazione avrebbe nondimeno rivisto la sua decisione, eventualmente, a seguito di un «chiari[mento de]i motivi della (...) decisione [del medico di fiducia]». Il ricorrente ha d’altronde espresso tale aspettativa nel suo messaggio di posta elettronica, indirizzato al sig. C., del 9 aprile 2008. Altresì, come constata lo stesso Tribunale della funzione pubblica al punto 76 della sentenza impugnata, il messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008 poteva «indurre il ricorrente in errore riguardo alle modalità di contestazione» pertinenti, poiché il sig. C. gli aveva soltanto comunicato che «fosse per lui comunque impossibile mettere in discussione il parere del medico di fiducia», senza tuttavia menzionare «la possibilità, per il ricorrente, di chiedere la designazione di un terzo medico».

    43

    Peraltro, la circostanza che in una tale situazione i servizi competenti, che si presumono tuttavia pienamente a conoscenza delle norme applicabili, non attirino l’attenzione dell’assicurato, anche solo per negligenza, sulla facoltà che gli è offerta dal punto III, secondo comma, dell’allegato II alle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, vale a dire quella di chiedere la designazione di un terzo medico, o addirittura lo inducano attivamente in errore, è manifestamente contraria al principio di sollecitudine (v., al riguardo, anche il punto 79 della sentenza impugnata). Anche se i testi applicabili non prescrivono espressamente un obbligo di informazione a tal fine, resta cionondimeno che, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie e del principio di sollecitudine, che esige che l’amministrazione tenga debitamente conto degli interessi dei membri del proprio personale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2005, D/BEI, T-275/02, Racc. PI pagg. I-A-51 e II-211, punti 83 e 84), l’assenza di informazioni, per non dire la disinformazione, e l’atteggiamento dei servizi competenti precedentemente descritti non possono produrre l’effetto di far scattare un termine il cui decorso avrebbe come conseguenza la perdita definitiva, da parte dell’interessato, di un diritto o di un beneficio individuale. Ciò premesso, il Tribunale della funzione pubblica non aveva motivi per dichiarare che il termine ragionevole era iniziato a decorrere l’8 aprile 2008, solo perché si presumeva che il ricorrente conoscesse egli stesso le norme rilevanti che gli avrebbero consentito di tutelare i suoi diritti (v. punto 78 della sentenza impugnata).

    44

    In secondo luogo, in relazione all’interruzione del termine ragionevole, anche ipotizzando che, nel caso di specie, tale termine sia iniziato a decorrere dall’8 aprile 2008, il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato a considerare che, con il deposito del suo ricorso nella causa F-55/08, il 5 giugno 2008 (punto 28 della sentenza impugnata), il ricorrente non avesse interrotto tale termine (v. punto 80 della sentenza impugnata). Al riguardo, si deve precisare che, nell’ambito di tale ricorso, il ricorrente si è per l’appunto lamentato della carenza di motivazione e di giustificazione del rigetto della sua domanda di rimborso di spese mediche (v. sentenza del 30 novembre 2009, punto 42 supra, punti da 204 a 213). Orbene, tale contestazione poteva essere intesa dalla BEI soltanto nel senso che il ricorrente insisteva nella sua domanda di rimborso, motivo per cui essa ha invocato, per la prima volta nel suo controricorso, depositato il 20 ottobre 2008 nell’ambito di tale medesima causa, le disposizioni procedurali rilevanti che disciplinano la procedura di contestazione dei pareri del medico di fiducia (v. punti 29 e 80 della sentenza impugnata). Comunque, è al più presto a partire dalla notifica di tale controricorso, vale a dire «alla fine dell’anno 2008» (punto 80 della sentenza impugnata), che il ricorrente ha preso attivamente conoscenza di dette disposizioni e, pertanto, il termine ragionevole poteva o riprendere, o cominciare a decorrere.

    45

    In terzo luogo, in relazione alla durata del termine ragionevole, sebbene il ricorrente avesse, certamente, potuto reagire ben prima del 5 maggio 2009, data del suo messaggio di posta elettronica contenente la sua domanda di designazione di un terzo medico, il decorso di un termine di circa cinque mesi non può essere considerato irragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. Da un lato, pur accettando l’argomentazione proposta dalla BEI, che è ispirata ad un’analogia rigida ed erronea con gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari (v. punti da 29 a 35 supra), la decisione implicita di rigetto dovuta all’assenza di risposta da parte dell’amministrazione sarebbe intervenuta solo dopo quattro mesi, termine al quale si sarebbero aggiunti tre mesi per il deposito di un ricorso. Orbene, in tale contesto, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione un termine della durata complessiva di sette mesi per proporre il suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Dall’altro, nel caso di specie, il rispetto da parte del ricorrente di un termine ragionevole si basa soprattutto sul fatto che, all’epoca dei fatti all’origine della presente causa, il procedimento nella causa F-55/08 riguardante, segnatamente, la legittimità del rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche era tuttora in corso e che, dal punto di vista del ricorrente, in caso di annullamento di detto rigetto da parte del Tribunale della funzione pubblica, una domanda di designazione di un terzo medico avrebbe perduto il suo oggetto e interesse. Ciò premesso, è incoerente, addirittura intrinsecamente contraddittoria, l’affermazione esposta al punto 80, ultima frase, della sentenza impugnata, secondo la quale «[i]l ricorrente non ha peraltro atteso la conclusione del giudizio in tale causa per presentare la sua domanda a tal fine, il 5 maggio 2009». Infatti, tale affermazione sembra indicare che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe potuto giungere all’opposta conclusione e constatare che il ricorrente aveva rispettato un termine ragionevole se quest’ultimo avesse fatto tale domanda solo dopo la pronuncia della sentenza definitiva nella causa F‑55/08, vale a dire dopo il 30 novembre 2009. Comunque, il ricorrente, che era convinto della fondatezza della sua contestazione nell’ambito di questa stessa causa, poteva ragionevolmente attendere l’esito di tale procedimento contenzioso prima di chiedere la designazione di un terzo medico.

    46

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, nel caso di specie, la domanda del ricorrente di designare un terzo medico, ai sensi del punto III, secondo comma, dell’allegato II alle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, non era tardiva e che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione relativa all’esistenza di un errore scusabile da parte del ricorrente (v. punto 75 della sentenza impugnata).

    47

    Di conseguenza, occorre accogliere il primo motivo, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti e le censure sollevate dalle parti in tale contesto.

    Sul secondo motivo, vertente sull’illegittima omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della decisione recante diniego di avviare la procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI

    48

    Con il secondo motivo il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, di avere illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di annullamento della decisione recante diniego di avviare la procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI. A sostegno di tale motivo, il ricorrente ricorda segnatamente che, visto il suo carattere facoltativo, lo svolgimento di detta procedura di conciliazione non è una condizione obbligatoria preliminare al deposito di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, che un membro del personale della BEI, a differenza di un funzionario sottoposto alle norme dello Statuto dei funzionari, può adire direttamente. Ciò premesso, i punti 32, 44 e 45 della sentenza impugnata sarebbero viziati.

    49

    Secondo il ricorrente, in mancanza di una decisione del comitato di conciliazione, «il diniego di avviare quella procedura vale per quello che effettivamente è e non per i motivi indicati ai punti 44 e 45» della sentenza impugnata, di modo che il giudice dell’Unione «può essere (ed è stato) chiamato a decidere sulla legittimità di quel rifiuto in sé stesso considerato e non per i vizi di legittimità di un inesistente provvedimento del comitato dei ricorsi». Infatti, quando un membro del personale della BEI presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale, da un lato, manifesterebbe il suo interesse ad addivenire ad un componimento amichevole della controversia e, dall’altro, interromperebbe il termine a lui impartito per adire il giudice. Il ricorrente sottolinea che detto articolo mira soprattutto ad assicurare la tutela della BEI e a minimizzare il costo sociale delle controversie interne, ragion per cui la BEI potrebbe chiedere, anch’essa, l’avvio della procedura di conciliazione. Pertanto, il rifiuto di dare seguito a una domanda di costituire il comitato di conciliazione e di avviare tale procedura sarebbe illegittimo e non potrebbe essere giustificato con l’irricevibilità di un eventuale ricorso giurisdizionale ulteriore, tanto più che detto comitato non deve necessariamente pronunciarsi in diritto.

    50

    La BEI contesta gli argomenti del ricorrente e chiede il rigetto del presente motivo.

    51

    Il Tribunale rileva che, con il presente motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di non essersi pronunciato sulla decisione di diniego della BEI di avviare la procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del suo regolamento del personale, interpretando le sue conclusioni di annullamento come «volte unicamente all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico» (punto 45 della sentenza impugnata), mentre detto diniego gli arrecherebbe pregiudizio al di là di tale decisione.

    52

    Orbene, dato che occorre accogliere il primo motivo e dichiarare che il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato a dichiarare tardiva la domanda di designazione di un terzo medico (v. punti 46 e 47 supra), il cui rigetto costituiva per il ricorrente il solo motivo per, anzitutto, adire il comitato di conciliazione e, successivamente, contestare dinanzi al Tribunale della funzione pubblica la decisione di diniego di avviare la procedura di conciliazione, contestazione che detto Tribunale ha reinterpretato come volta unicamente all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico (punti da 40 a 45 della sentenza impugnata), il presente motivo è divenuto privo di oggetto e non occorre più pronunciarsi al riguardo.

    Sui motivi terzo e quarto, vertenti rispettivamente sull’illegittimo diniego implicito di corrispondere al ricorrente la somma di EUR 3 000 a titolo di rimborso di spese mediche, nonché sul rigetto illegittimo della domanda di condanna al rimborso di dette spese in quanto irricevibile per litispendenza

    53

    Nell’ambito del terzo motivo il ricorrente sostiene che il rifiuto di accordargli la somma di EUR 3 000 a titolo di rimborso di spese mediche è manifestamente illegittimo, dato che l’assenza di motivazione al riguardo è già di per sé sintomo dell’eccesso di potere. Inoltre, il rimborso avrebbe potuto legittimamente essere rifiutato «in tre soli casi», mentre la motivazione adottata dal medico di fiducia non rientrerebbe in alcuno di tali casi. Secondo il ricorrente, poiché il Tribunale della funzione pubblica non ha ritenuto di entrare nel merito di «quella decisione», il punto 54 della sentenza impugnata è anch’esso illegittimo e dev’essere riformato. Infatti, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe disposto di tutti gli elementi necessari per stabilire, anzitutto, se la motivazione attribuita al medico di fiducia fosse idonea e sufficiente, come in realtà non era; poi, se il medico di fiducia potesse qualificare come «non validata» la terapia laser prescritta da un medico italiano; in seguito, che tale terapia è praticata in particolare dal Servizio Sanitario Nazionale, vale a dire a carico della collettività, e, infine, che, in forza delle norme nazionali e dell’Unione pertinenti, i laser sono dispositivi medici di classe II b.

    54

    Con il suo quarto motivo, relativo al rigetto della sua domanda di condanna al rimborso delle spese mediche in quanto irricevibile (punti 52 e 53 della sentenza impugnata), il ricorrente afferma, in sostanza, che la sentenza impugnata è illegittima e dev’essere riformata, poiché l’eccezione di litispendenza non è prevista dal regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, il giudice non potrebbe liberamente far ricorso a principi nuovi, che, in ogni caso, andrebbero interpretati molto restrittivamente, qualora la loro applicazione comporti la perdita di un diritto. D’altronde, secondo il ricorrente, gli elementi di fatto sui quali si fonda l’impugnata decisione, in particolare i suoi punti 20 e 21, non sono provati, avendo omesso la BEI di produrre copia del ricorso nella causa F‑55/08 e dell’impugnazione proposta contro la sentenza del 30 novembre 2009, di cui al precedente punto 42.

    55

    La BEI chiede il rigetto dei motivi terzo e quarto.

    56

    Il Tribunale ricorda che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo capo di conclusioni del suo ricorso di primo grado, volto a veder «condannare la BEI a rimborsare al ricorrente la somma di EUR 3 000, spesa per la terapia laser effettuata nel 2007». La BEI, quindi, errerebbe nell’affermare che tale capo di conclusioni non faceva parte dell’oggetto della controversia sollevata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    57

    Tuttavia, poiché l’oggetto dell’asserito illegittimo diniego da parte del Tribunale della funzione pubblica di accordare al ricorrente la somma di EUR 3 000 a titolo di rimborso di spese mediche si confonde con l’oggetto del quarto motivo, vertente sull’illegittimo rigetto della domanda di condanna al rimborso di spese mediche in quanto irricevibile per litispendenza, il terzo motivo non può ricevere una risposta separata e deve essere valutato congiuntamente a detto quarto motivo.

    58

    Al riguardo, si deve constatare che, come sostiene la BEI, il Tribunale della funzione pubblica era già chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego del rimborso delle spese mediche in parola nell’ambito del procedimento nella causa F‑55/08, ed aveva respinto i motivi e le censure dedotti dal ricorrente al riguardo nella sentenza del 30 novembre 2009, precedente punto 42 (punti da 211 a 215), la quale è stata definitivamente confermata sul punto dalla sentenza del 27 aprile 2012, precedente punto 12 (punti da 82 a 91), il che il ricorrente non ha contestato.

    59

    Peraltro, occorre ricordare la giurisprudenza costante che ha riconosciuto che un ricorso proposto successivamente ad un altro, che vede contrapposte le stesse parti, che è fondato sugli stessi motivi ed è volto all’annullamento dello stesso atto giuridico dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza (sentenze della Corte del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C-138/03, C-324/03 e C-431/03, Racc. pag. I-10043, punto 64, e del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 58), senza che sia necessario che tale eccezione sia prevista da una norma giuridica esplicita. Orbene, nel caso di specie, alla luce dell’identità delle parti, dei motivi e delle domande, vale a dire la domanda reiterata di rimborso delle spese mediche in parola, che era già stata oggetto delle cause F‑55/08 e T‑37/10 P, nonché della causa F‑49/10, il Tribunale della funzione pubblica doveva tener conto dell’eccezione di litispendenza e respingere la nuova domanda di rimborso in quanto irricevibile. Al riguardo, la distinzione effettuata dal ricorrente fra i diversi gradi di giudizio e in funzione della sovrapposizione nel tempo dei rispettivi procedimenti contenziosi non può essere accolta, in quanto la sostanza dell’oggetto della controversia è rimasta la stessa in tutti tali gradi e procedimenti. Infine, poiché il Tribunale ha confermato, nella sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 12, al riguardo, la sentenza del 30 novembre 2009, citata nel precedente punto 42, il rigetto della domanda di condanna al rimborso delle spese mediche in parola è divenuto definitivo, perché passato in giudicato, e non può più essere rimesso in discussione dal ricorrente dinanzi al giudice dell’Unione.

    60

    Di conseguenza, si devono respingere i motivi terzo e quarto in quanto irricevibili.

    61

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere in parte accolta e la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui è viziata dall’errore di diritto individuato ai precedenti punti da 28 a 47.

    Sul ricorso proposto in primo grado

    62

    In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Tuttavia, quando la causa non è ancora matura per la decisione, esso rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo.

    63

    Nel caso di specie, il Tribunale dispone degli elementi necessari per statuire sul ricorso di primo grado.

    64

    Alla luce del fatto che l’impugnazione è accolta solo parzialmente e che la sentenza impugnata è annullata soltanto nella parte in cui è viziata dall’errore di diritto individuato ai precedenti punti da 28 a 47, si deve constatare che le altre valutazioni del Tribunale della funzione pubblica, non inficiate da detto errore, sono divenute definitive. Spetta quindi al Tribunale esaminare solo il primo capo delle conclusioni del ricorso di primo grado, nonché il motivo vertente sul rigetto illegittimo della domanda del ricorrente diretta alla designazione di un terzo medico in quanto irricevibile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 18 giugno 2009, Commissione/Traore, T‑572/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑39 e II‑B‑1‑223, punti da 53 a 56).

    65

    Dato che si deve constatare che la domanda del ricorrente volta alla designazione di un terzo medico è stata depositata in un termine ragionevole (v. punti da 28 a 47 supra), il rigetto da parte della BEI di detta domanda, mediante messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2010, in quanto tardiva, come confermato dalla decisione di rigetto della domanda di conciliazione del 7 maggio 2010, è viziato da illegittimità e dev’essere annullato.

    66

    Di conseguenza, occorre accogliere il ricorso di primo grado nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della BEI di rigettare la domanda di designazione di un terzo medico.

    Sulle spese

    67

    Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, quest’ultimo statuisce sulle spese.

    68

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 di tale regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    69

    Nel caso di specie, poiché la BEI è risultata soccombente relativamente al primo capo delle conclusioni del ricorso di primo grado e al primo motivo di impugnazione e il ricorrente è risultato soccombente quanto al secondo capo delle conclusioni di detto ricorso e ai motivi di impugnazione terzo e quarto, ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10), è annullata nella parte in cui essa respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), recante rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico.

     

    2)

    Per il resto, l’impugnazione è respinta.

     

    3)

    La decisione della BEI, che rigetta, in quanto tardiva, la domanda del sig. De Nicola di designare un terzo medico, è annullata.

     

    4)

    Il sig. De Nicola e la BEI sopporteranno le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio.

     

    Jaeger

    Azizi

    Papasavvas

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

    Firme

    Indice

     

    Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

     

    Sull’impugnazione

     

    Procedimento e conclusioni delle parti

     

    In diritto

     

    Sintesi dei motivi di impugnazione

     

    Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale della funzione pubblica per l’aver dichiarato tardiva la domanda di designazione di un terzo medico

     

    Sul secondo motivo, vertente sull’illegittima omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della decisione recante diniego di avviare la procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI

     

    Sui motivi terzo e quarto, vertenti rispettivamente sull’illegittimo diniego implicito di corrispondere al ricorrente la somma di EUR 3 000 a titolo di rimborso di spese mediche, nonché sul rigetto illegittimo della domanda di condanna al rimborso di dette spese in quanto irricevibile per litispendenza

     

    Sul ricorso proposto in primo grado

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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