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Documento 61991CJ0159

    Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993.
    Christian Poucet contro Assurances générales de France (AGF) e Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) e Daniel Pistre contro Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava).
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal des affaires de sécurité sociale dell'Hérault - Francia.
    Interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE - Nozione di impresa - Ente incaricato della gestione di un regime previdenziale speciale - Normativa nazionale che attribuisce a detto ente una posizione dominante.
    Cause riunite C-159/91 e C-160/91.

    Thuarascálacha na Cúirte Eorpaí 1993 I-00637

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1993:63

    61991J0159

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 FEBBRAIO 1993. - CHRISTIAN POUCET CONTRO ASSURANCES GENERALES DE FRANCE E CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON E DANIEL PISTRE CONTRO CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS. - DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT - FRANCIA. - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 85 E 86 DEL TRATTATO CEE - NOZIONE DI IMPRESA - ENTE INCARICATO DELLA GESTIONE DI UN REGIME SPECIALE DI PREVIDENZA SOCIALE - NORMATIVA NAZIONALE CHE CONFERISCE POSIZIONE DOMINANTE A DETTO ENTE. - CAUSE RIUNITE C-159/91 E C-160/91.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00637
    edizione speciale svedese pagina I-00027
    edizione speciale finlandese pagina I-00027


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Concorrenza ° Norme comunitarie ° Impresa ° Nozione ° Enti incaricati della gestione del pubblico servizio della previdenza sociale ° Esclusione

    (Trattato CEE, artt. 85 e 86)

    Massima


    La nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, comprende qualsiasi entità che esercita un' attività economica. Ne sono pertanto esclusi gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale, i quali svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale ed esercitano un' attività, basata sul principio della solidarietà nazionale, priva di ogni scopo di lucro.

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-159/91 e C-160/91,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale dell' Hérault, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Christian Poucet

    e

    Assurances générales de France (AGF) e Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac)

    e tra

    Daniel Pistre

    e

    Caisse autonome nationale de compensation de l' assurance vieillesse des artisans (Cancava)

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per i signori Christian Poucet e Daniel Pistre, ricorrenti nelle cause principali, dall' avv. Richard Marcou, del foro di Montpellier,

    ° per la Camulrac, la AGF e la Cancava, convenute nelle cause principali, dagli avv.ti Alain Coste e Charles-Henri Coste, del foro di Montpellier, e dall' avv. Florence Lyon-Caen, patrocinante dinanzi alla Cour d' appel di Parigi,

    ° per il governo francese, dal signor Jean-Pierre Puissochet, direttore degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Claude Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente,

    ° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente assistito dall' avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali dei ricorrenti nelle cause principali, delle convenute nelle cause principali, del governo francese, rappresentato dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Claude Chavance, in qualità di agenti, e della Commissione all' udienza del 10 giugno 1992,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 settembre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenze 14 gennaio e 11 febbraio 1991, pervenute in cancelleria il successivo 18 giugno, il Tribunal des affaires de sécurité sociale dell' Hérault ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato.

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie promosse, rispettivamente, dai signori Poucet e Pistre contro la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (in prosieguo: la "Camulrac"), ente incaricato della gestione del regime di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi dei settori diversi dall' agricoltura, e il suo ente convenzionato, Assurances générales de France (in prosieguo: la "AGF"), e contro la Caisse autonome nationale de compensation de l' assurance vieillesse des artisans de Clermont-Ferrand (in prosieguo: la "Cancava").

    3 In queste controversie, i signori Poucet e Pistre impugnano delle ingiunzioni dirette ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali dovuti alle casse di cui sopra. Senza contestare il principio dell' iscrizione obbligatoria ad un sistema previdenziale, essi rivendicano la facoltà di rivolgersi liberamente, a questo scopo, a qualsiasi impresa assicurativa privata avente sede nel territorio della Comunità, senza essere costretti ad accettare le condizioni fissate unilateralmente dagli enti summenzionati che godrebbero di una posizione dominante incompatibile con i principi di libera concorrenza sanciti dal Trattato.

    4 Considerando che le controversie sollevano problemi di interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal des affaires de sécurité sociale dell' Hérault ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, in termini identici nelle due cause, due questioni pregiudiziali miranti ad accertare:

    "Se un ente incaricato della gestione di un regime previdenziale speciale costituisca un' impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

    Se la posizione dominante attribuita dalle norme di diritto interno di uno Stato membro ad un ente incaricato della gestione di un regime previdenziale speciale sia compatibile con il mercato comune".

    5 Per una maggiore illustrazione dei fatti e del contesto giuridico delle cause principali, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla prima questione

    6 Si deve premettere che, come la Corte ha affermato nella sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar (Racc. pag. 523, punto 16), il diritto comunitario non scalfisce la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali.

    7 Nell' ambito del sistema previdenziale al quale si riferiscono le cause principali, i lavoratori autonomi dei settori diversi dall' agricoltura sono soggetti ad una tutela previdenziale obbligatoria che implica regimi legali autonomi, segnatamente il regime di assicurazione malattia e maternità, che vale per tutti i lavoratori autonomi dei settori diversi dall' agricoltura, e il regime di assicurazione vecchiaia per gli artigiani, dei quali trattasi nella fattispecie.

    8 Detti regimi perseguono un fine sociale e si ispirano al principio della solidarietà.

    9 Essi mirano infatti a garantire a tutti gli iscritti una copertura contro i rischi di malattia, vecchiaia, decesso e invalidità, indipendentemente dalla loro situazione economica e dal loro stato di salute al momento dell' iscrizione.

    10 Quanto al principio della solidarietà, si deve osservare che, nel regime di assicurazione malattia e maternità, la solidarietà è espressa dal fatto che detto regime è finanziato da contributi proporzionali ai redditi dell' attività lavorativa e alle pensioni di vecchiaia, restando esenti dall' obbligo contributivo solo i titolari di una pensione di invalidità e gli assicurati pensionati che dispongono di redditi molto modesti, mentre le prestazioni sono identiche per tutti i beneficiari. Inoltre le persone che non sono più assoggettate a questo regime conservano il diritto di fruire gratuitamente delle prestazioni per un anno. Tale solidarietà comporta una ridistribuzione del reddito tra i più abbienti e quelli che, in mancanza di un regime del genere e in ragione dei loro mezzi e delle loro condizioni di salute, sarebbero privati della necessaria tutela previdenziale.

    11 Nel regime di assicurazione contro la vecchiaia la solidarietà si esprime nella circostanza che sono i contributi versati dai lavoratori in attività che consentono di finanziare le pensioni dei lavoratori collocati a riposo. Altro aspetto della solidarietà è il conferimento di spettanze di pensione senza contropartita di contributi e di spettanze di pensione non commisurate ai contributi versati.

    12 Infine la solidarietà interviene tra i vari regimi previdenziali, giacché i regimi eccedentari partecipano al finanziamento dei regimi che accusano difficoltà finanziarie strutturali.

    13 Da quanto precede si desume che i regimi previdenziali così concepiti si fondano su un sistema di iscrizione obbligatoria, indispensabile per l' applicazione del principio della solidarietà e per l' equilibrio finanziario dei regimi stessi.

    14 Dal fascicolo emerge che la gestione dei regimi considerati nelle cause principali è stata affidata per legge a casse di previdenza sociale la cui attività è sottoposta al controllo dello Stato, esercitato in particolare dal ministro competente per la Previdenza sociale, dal ministro competente per il Bilancio e da enti pubblici quali l' Inspection générale des finances e l' Inspection générale de la sécurité sociale.

    15 Nell' adempimento dei loro compiti, le casse applicano la legge e non hanno quindi nessuna possibilità di influire sull' importo dei contributi, sull' impiego dei fondi e sulla determinazione dell' entità delle prestazioni. Nell' ambito della gestione del regime di assicurazione malattia e maternità, le casse malattia regionali possono affidare a determinati enti, come quelli disciplinati in Francia dal Code de la mutualité o dal Code des assurances, il compito di provvedere per loro conto dell' incasso dei contributi e all' erogazione delle prestazioni. Si deve però considerare che detti enti, che in questo caso operano solo come mandatari delle casse malattia, non sono contemplati dalle sentenze di rinvio.

    16 Alla luce di quanto precede dev' essere valutata la questione se la nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, comprenda enti incaricati della gestione di regimi previdenziali come quelli menzionati dal giudice nazionale.

    17 A questo proposito si deve ricordare che emerge dalla giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21) che, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un' attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

    18 Orbene, le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall' importo dei contributi.

    19 Ne consegue che detta attività non è un' attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

    20 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere al giudice nazionale che la nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, non comprende gli enti incaricati della gestione di regimi previdenziali come quelli descritti nelle sentenze di rinvio.

    Sulla seconda questione

    21 Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione, non vi è motivo di risolvere la seconda.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    22 Le spese sostenute dai governi francese e tedesco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal des affaires de sécurité sociale dell' Hérault, con sentenze 14 gennaio e 11 febbraio 1991, dichiara:

    La nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, non comprende gli enti incaricati della gestione di regimi previdenziali come quelli descritti nelle sentenze di rinvio.

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