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Documento 32000D0240

2000/240/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa al regime di aiuti applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Estremadura [notificata con il numero C(1999) 5201] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

IO L 76, 25.3.2000, pagg. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/240/oj

32000D0240

2000/240/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa al regime di aiuti applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Estremadura [notificata con il numero C(1999) 5201] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 25/03/2000 pag. 0016 - 0021


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 1999

relativa al regime di aiuti applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura

[notificata con il numero C(1999) 5201]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2000/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

avendo intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo succitato(1),

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Il decreto 35/1993, del 13 aprile 1993, della Junta de Extremadura, per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Extremadura(2).

(2) Non avendo ricevuto notifica dell'aiuto di Stato da parte delle autorità spagnole, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, la Commissione ha inviato loro, in data 8 febbraio 1999, una lettera in cui le sollecitava a confermare l'esistenza e l'entrata in vigore di tali aiuti.

(3) Con lettera del 26 febbraio 1999, la Rappresentanza permanente di Spagna presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni da questa richieste nella lettera dell'8 febbraio 1999.

(4) Con lettera del 4 giugno 1999, la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, per quanto riguarda detto regime di aiuti. Con la stessa lettera, la Commissione ha invitato la Spagna a presentarle le proprie osservazioni.

(5) La decisione della Commissione di avviare detta procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sul regime di aiuti in questione.

(6) La Spagna ha presentato le sue osservazioni con lettera del 19 luglio 1999.

(7) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di altri interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(8) Il decreto 35/1993 istituisce linee di finanziamento destinate a coprire le necessità di capitale, limitate ad una sola campagna, volte allo sviluppo dell'attività agricola e agroalimentare dell'Extremadura.

(9) I beneficiari sono i titolari di aziende agricole dell'Extremadura, le cooperative agricole e altre associazioni, e le industrie agricole dell'Extremadura che sottoscrivono contratti con aziende agricole e di allevamento della regione per l'acquisto di materie prime per la trasformazione industriale.

(10) L'aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzione del tasso di interesse dei prestiti di campagna con durata inferiore ad un anno; l'entità della riduzione è variabile a seconda dei beneficiari.

(11) Nel caso dei titolari di aziende agricole, la riduzione del tasso di interesse arriva sino a 5 punti percentuali qualora si tratti di agricoltori che esercitano tale attività a titolo principale e sino a 4 punti percentuali per gli altri; in caso di cofinanziamento comunitario o statale, il beneficiario deve pagare un interesse minimo del 6 % (4 % per gli agricoltori che esercitano a titolo principale).

(12) Nel caso di cooperative ed altre associazioni, la riduzione arriva sino ad 1 punto percentuale per l'acquisto di mezzi di produzione (con l'aggiunta di 0,5 per l'acquisto di piante e sementi certificate e di un altro 0,5 per l'acquisto di concimi semplici) e sino a 5 punti percentuali per prestiti relativi al fondo d'esercizio per le retribuzioni di campagna degli agricoltori associati.

(13) Nel caso delle industrie, la riduzione arriva sino a 5 punti percentuali per i prestiti destinati all'acquisto di materie prime mediante contratti con titolari di azienda nei settori stabiliti ogni anno con un'ordinanza della Comunità autonoma, nonché per i prestiti destinati al finanziamento del fondo di esercizio in generale nei settori stabiliti ogni anno con ordinanza della Comunità autonoma.

(14) In tale contesto, l'ordinanza del 29 settembre 1998 della Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura(4) stabilisce, per la campagna 1997/98, i seguenti prodotti: fichi secchi e pasta di fichi, peperoni destinati alla fabbricazione di paprika, suino iberico, olive per la fabbricazione di olio d'oliva e pomodori da essiccare diversi dal pomodoro in polvere. L'agevolazione dei prestiti è di 5 punti percentuali e la durata è di un anno, al massimo. Il tasso di interesse dei prestiti è il MIBOR a 365 giorni, più un punto percentuale.

(15) I limiti massimi dell'aiuto previsti sono, per gli agricoltori, alcuni limiti massimi per ettaro e prodotto e per capo di bestiame; per le cooperative, il valore medio degli acquisti di mezzi di produzione nell'ultimo triennio, più il 10 %; per le industrie, l'importo del prestito.

(16) Il regime di aiuti ha una dotazione annua di 107 milioni di ESP e una durata indeterminata.

(17) Con lettera del 4 giugno 1999, la Commissione ha informato la Spagna del fatto che il regime di aiuti in parola (ad eccezione di quelli destinati a titolari di aziende agricole e a cooperative ed altre associazioni prima del 30 giugno 1998) non sembrava soddisfare alle condizioni per beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Nel caso degli aiuti ai titolari di aziende agricole e per le cooperative e altre associazioni prima del 30 giugno 1998, la Commissione ha comunicato alla Spagna che il regime poteva avvalersi della deroga prevista alla lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 87, in quanto si trattava di misure destinate allo sviluppo del settore.

III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(18) La Spagna ritiene che il regime in questione costituisca un quadro generale di aiuti sotto forma di crediti di campagna agevolati senza alcun carattere discriminatorio, che si applica all'intero settore agricolo dell'Extremadura. Il regime viene applicato ogni anno tramite un'ordinanza che specifica i settori svantaggiati rispetto agli altri e subordina l'erogazione dell'aiuto alla sottoscrizione, da parte del venditore e dell'acquirente, di un contratto approvato dal ministero dell'Agricoltura che garantisce ai produttori un prezzo minimo superiore a quello di mercato e all'industria di trasformazione la fornitura di materie prime con determinati requisiti minimi di qualità.

(19) I settori prioritari riguardano prodotti con una specificità locale o regionale o con caratteristiche differenziate a motivo del loro modo di produzione e di fabbricazione. Dato il loro carattere specifico, questi aiuti non possono incidere sulla libera concorrenza negli scambi comunitari di altri prodotti, in considerazione della portata regionale della misura stessa.

(20) L'applicazione del decreto 35/1993 sul finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura è sospesa; inoltre, si prevede di sopprimere detto decreto e di sostituirlo con un altro più conforme alla comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione")(5)(6).

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1 del trattato

(21) L'articolo 36 del trattato prevede che le regole di concorrenza del medesimo trattato siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio.

(22) Per quanto concerne gli aiuti per i prodotti agricoli dell'allegato I del trattato non soggetti all'organizzazione comune di mercato (patate diverse da quelle per fecola, carni equine, miele, caffè, alcole di origine vinica, aceto di alcole e sughero), sono applicabili le disposizioni del regolamento n. 26 del Consiglio, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli(7), modificato dal regolamento n. 49(8). Le uniche disposizioni applicabili sono quelle del paragrafo 1 e della prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato, per cui la Commissione può soltanto formulare osservazioni.

(23) Tutti gli altri prodotti agricoli dell'allegato I del trattato sono disciplinati da organizzazioni comuni di mercato e i regolamenti che istituiscono dette organizzazioni prevedono espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato alla produzione e al commercio di detti prodotti.

(24) A norma del disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(25) Gli scambi commerciali tra la Spagna e gli altri Stati membri sono considerevoli: la Spagna importa dagli altri Stati membri 10290178 tonnellate di prodotti ed esporta verso di essi 12648802 tonnellate di prodotti. I corrispondenti valori monetari sono di 6810477000 EUR per le importazioni della Spagna e di 10308134000 EUR per le sue esportazioni verso gli altri Stati membri(9).

(26) Pertanto, le misure esaminate possono incidere sugli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri, dato che detti scambi risultano influenzati quando sussistono aiuti che favoriscono operatori attivi in uno Stato membro rispetto agli altri. Dette misure producono un effetto diretto ed immediato sui costi di produzione delle imprese spagnole di produzione e di trasformazione di prodotti agricoli. Esse rappresentano pertanto un vantaggio economico per tali imprese, rispetto alle aziende che non possono accedere, in altri Stati membri, ad aiuti comparabili. In questo senso, pertanto, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

(27) In base a quanto precede, gli aiuti in questione devono essere considerati aiuti di Stato che corrispondono ai criteri previsti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Possibili deroghe nel quadro dell'articolo 87 del trattato

(28) Al principio dell'incompatibilità stabilito all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono tuttavia ammesse deroghe.

(29) Nel caso in esame, risulta manifesto che le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, non sono applicabili, deroghe che d'altro canto non sono state invocate dalle stesse autorità spagnole.

(30) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato devono essere interpretate "stricto sensu" in caso di esame di un programma di aiuti con finalità regionale o settoriale o in ogni singolo caso di applicazione di regimi generali di aiuto. In particolare, possono essere ammesse unicamente qualora la Commissione giunga alla conclusione che l'aiuto è necessario per conseguire qualcuno degli obiettivi contemplati dalle deroghe. Ammettere che aiuti che non implicano questa contropartita si avvalgano di dette deroghe implicherebbe che venga accettato un pregiudizio per gli scambi tra Stati membri e che venga falsata la concorrenza senza che lo giustifichi l'interesse comunitario e che gli operatori di determinati Stati membri ottengano vantaggi indebiti.

(31) La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano stati concepiti come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro, né per compensare in modo "orizzontale" svantaggi relativi alle infrastrutture del complesso delle imprese della regione, bensì come aiuti al funzionamento per il settore agricolo. Di conseguenza, si tratta di aiuti di carattere eminentemente settoriale che devono essere valutati sulla base del disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(32) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(33) Il regime di aiuti deve essere valutato in particolare alla luce della suddetta disposizione.

(34) Gli aiuti previsti rivestono la forma di riduzione del tasso di interesse dei prestiti di campagna della durata massima di un anno. La Commissione autorizza questo tipo di aiuti come misure volte allo sviluppo del settore e cioè in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché conformi alla sua comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione").

(35) All'aiuto devono poter accedere indiscriminatamente tutti gli operatori del settore agricolo, indipendentemente dall'attività agricola per la quale l'operatore chiede il prestito a breve termine. Tuttavia, possono esserne esclusi determinati operatori o determinate attività, sempre che lo Stato membro possa dimostrare che tutti tali casi di esclusione sono giustificati dal fatto che i problemi che incontrano gli operatori esclusi nell'ottenimento di prestiti a breve termine sono intrinsecamente meno rilevanti che nel resto del settore agricolo.

(36) L'aiuto deve essere limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura. Lo Stato membro che desideri ricorrere ai prestiti agevolati deve quantificare gli svantaggi utilizzando il metodo che ritenga più appropriato, ma limitandosi comunque sempre alla differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e quello applicato per prestiti a breve termine, di importo simile, non connessi ad investimenti, versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione. Con lettera del 19 dicembre 1997, la Commissione precisò agli Stati membri che l'unica interpretazione possibile è che la riduzione a carico delle risorse pubbliche del tasso di interesse applicabile ai prestiti a breve termine in agricoltura non può essere superiore alla succitata differenza.

(37) Il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.

(38) Sino a quando la Commissione ha ripristinato l'applicazione della succitata comunicazione, il 30 giugno 1998(10), in base alla sua prassi usuale la Commissione autorizzava gli aiuti consistenti in una riduzione del tasso di interesse per i crediti di gestione a breve termine, a condizione che avessero una durata massima di un anno e non venissero concessi per un solo prodotto né fossero in rapporto con una sola operazione(11).

(39) Pertanto, per valutare il decreto in questione è opportuno distinguere tra i periodi anteriore e posteriore al 30 giugno 1998.

(40) Per quanto riguarda il periodo anteriore al 30 giugno 1998 è opportuno, anche in questo caso, operare una distinzione tra i beneficiari.

(41) Gli aiuti concessi a titolari di aziende agricole e a cooperative agricole ed altre associazioni sono conformi ai criteri applicati dalla Commissione per questo tipo di aiuti. In particolare, si tratta di aiuti sotto forma di riduzione del tasso di interesse per i crediti di gestione con una durata massima di un anno, crediti che inoltre non venivano concessi per un unico prodotto né per un'unica operazione. Con lettera del 4 giugno 1999 la Commissione ha di conseguenza informato la Spagna che tali aiuti potevano avvalersi della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto potevano essere considerati come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo del settore.

(42) Gli aiuti concessi alle industrie consistevano nella riduzione del tasso di interesse dei crediti di gestione con una durata massima di un anno, senza limitazione ad un unico prodotto né ad un'unica operazione, aiuti che pertanto soddisfacevano ai criteri applicati dalla Commissione per questo tipo di aiuti prima del 30 giugno 1998; tuttavia, detti aiuti si limitano alle industrie firmatarie di contratti con aziende agricole e di allevamento dell'Extremadura per l'acquisto di materie prime destinate alla trasformazione industriale. Tale requisito costituisce una limitazione alla libera circolazione delle merci tra Stati membri e un'infrazione dell'articolo 28 del trattato, in quanto le industrie che utilizzano materie prime provenienti da altri Stati membri non possono beneficiare di tali aiuti. Questo requisito costituisce una restrizione all'introduzione di prodotti provenienti da altri Stati membri, che non saranno acquistati dalle industrie dell'Extremadura beneficiarie degli aiuti. Di conseguenza gli aiuti in parola possono alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse e pertanto non possono risultare conformi ad alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato.

(43) Dopo il 30 giugno 1998, la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo è applicabile agli aiuti in parola.

(44) Gli aiuti concessi non sono conformi ai criteri stabiliti nella succitata comunicazione e cioè che l'aiuto venga concesso a tutti gli operatori senza discriminazione, che sia limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura e che il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non superi il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.

(45) L'aiuto non è concesso a tutti gli operatori del settore agricolo senza discriminazione. Nelle loro osservazioni, le autorità spagnole affermano che al regime di aiuti viene data applicazione ogni anno mediante una ordinanza in cui vengono selezionati i settori agricoli svantaggiati rispetto agli altri e che potranno beneficiare degli aiuti.

(46) L'aiuto non è limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura. L'interesse agevolato dei prestiti di campagna - tra lo 0,5 e il 5 % - viene stabilito nel decreto, in modo discrezionale e in funzione dei beneficiari.

(47) Il regime di aiuti non prevede alcuno strumento per verificare che i prestiti agevolati concessi ad un beneficiario non superino il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.

(48) Inoltre, nel caso degli aiuti alle industrie agricole dell'Extremadura, è ancora di pertinenza quanto indicato nel considerando 42 per quanto riguarda il requisito della sottoscrizione di contratti di acquisto di materie prime con aziende della regione.

(49) Pertanto, gli aiuti in questione devono essere considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune. Essi non hanno alcun effetto durevole sullo sviluppo del settore in questione, dato che i loro effetti immediati cessano con il cessare della misura stessa [confronta sentenza del tribunale di primo grado della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione(12)]. D'altro lato, essi comportano come conseguenza diretta un miglioramento delle possibilità di produzione e di commercializzazione dei prodotti degli operatori beneficiati, cosa di cui non fruiscono gli operatori che non beneficiano di aiuti analoghi (sia nel territorio nazionale sia in quello degli altri Stati membri).

(50) Di conseguenza, ad eccezione degli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 ad agricoltori e a cooperative ed altre associazioni, il regime di aiuti in questione non può avvalersi di alcuna deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

(51) D'altra parte, occorre tener conto che questi aiuti per prodotti agricoli dell'allegato I del trattato (esclusi gli aiuti per le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero) riguardano prodotti soggetti ad una organizzazione comune di mercato e che gli Stati membri hanno poteri limitati per intervenire sul funzionamento di queste organizzazioni, che sono di competenza esclusiva della Comunità. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia [cfr. tra l'altro, la sentenza del 26 giugno 1979 relativa alla causa 177/78, Pigs and Bacon contro Mc Carren(13)], le organizzazioni comuni di mercato devono essere considerate sistemi completi ed esaustivi che non consentono agli Stati membri di promulgare deroghe o misure contrarie a tali sistemi stessi. Pertanto, gli aiuti in parola devono essere considerati in infrazione delle organizzazioni comuni di mercato e, di conseguenza, della normativa comunitaria.

Conclusione

(52) In considerazione di quanto sovraesposto e delle norme comunitarie pertinenti, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), circa gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, gli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie nonché quelli concessi a titolari di aziende agricole, a cooperative e altre associazioni agricole e alle industrie dopo il 30 giugno 1998 possono alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse. In particolare, gli aiuti concessi dopo il 30 giugno 1998 non sono conformi alla comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione).

(53) Pertanto, gli aiuti in parola (ad accezioni di quelli riguardanti le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero) devono essere considerati in infrazione delle organizzazioni comuni di mercato. Inoltre, gli aiuti alle industrie agricole costituiscono un'infrazione dell'articolo 28 del trattato.

(54) Perciò tali aiuti, che devono essere considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune e in infrazione della normativa comunitaria, non possono avvalersi di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

V. CONCLUSIONI

(55) Non essendo stati notificati alla Commissione gli aiuti oggetto della presente decisione, a norma del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la concessione degli stessi è stata illegale poiché è stata posta in essere prima che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità o meno con il mercato comune.

(56) Gli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie e quelli concessi dopo il 30 giugno 1998 (ad eccezione di quelli riguardanti le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero) sono, per i motivi sovraesposti, incompatibili con il mercato comune, in quanto ad essi è d'applicazione l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, senza possibilità di applicazione di nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(57) In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione deve avvalersi della possibilità offertale dalla sentenza della Corte di giustizia, del 12 luglio 1973, in merito alla causa 70/72, Commissione contro Germania(14), confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 in merito alla causa 310/85, Deufil contro Commissione(15) e del 20 settembre 1990, in merito alla causa C-5/89, Commissione contro Germania(16), ed obbligare lo Stato membro a ricuperare presso i beneficiari l'importo degli aiuti concessi illegalmente. Detto obbligo di ricupero è esplicitato anche all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(17) (attuale articolo 88). Il rimborso risulta necessario per ristabilire la situazione anteriore, sopprimendo così tutti i vantaggi finanziari di cui avevano indebitamente fruito i beneficiari da quando sono stati concessi loro gli aiuti.

(58) Per quanto concerne gli aiuti per le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero, la Commissione raccomanda al governo spagnolo di sopprimerli.

(59) Gli altri aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie e quelli concessi dopo tale data a titolari di aziende agricole, a cooperative ed altre associazioni agricole e ad industrie devono essere rimborsati integralmente.

(60) Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure del diritto spagnolo. Gli importi da recuperare matureranno interessi dalla data di concessione degli aiuti sino a quella del recupero effettivo degli stessi. I suddetti interessi saranno calcolati in base al tasso commerciale, assumendo come tasso di riferimento quello applicato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel contesto degli aiuti a finalità regionale(18).

(61) La presente decisione non pregiudica le conclusioni che eventualmente la Commissione trarrà in merito al finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie e quelli concessi dopo il 30 giugno 1998 ai titolari di aziende agricole, alle cooperative e altre associazioni nonché alle industrie, nel quadro del regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna con il decreto 35/1993, del 13 aprile 1993, della Junta de Extremadura, sul finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura, ad eccezione degli aiuti riguardanti le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie per ricuperare, presso i relativi beneficiari, gli aiuti di cui all'articolo 1 posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il ricupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario sino alla data del recupero. Tali interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, la Spagna informerà la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU C 225 del 7.8.1999, pag. 6.

(2) Diario Oficial de Extremadura n. 45 del 15 aprile 1993, pag. 1027.

(3) Cfr. nota n. 1.

(4) Diario Oficial de Extremadura n. 114 del 6 ottobre 1998, pag. 7412.

(5) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

(6) Con lettera del 4 luglio 1997, la Commissione ha informato gli Stati membri della sua decisione di sospendere l'applicazione di detta comunicazione e, con lettera del 19 dicembre 1997, li ha informati che detta applicazione sarebbe stata ripristinata il 30 giugno 1998.

(7) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

(8) GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62.

(9) Fonte:

Eurostat 1998.

(10) Cfr. nota 5.

(11) Precedenti: aiuti N603/93, N377/91, N29/91, N394/92, NN90/93, N109/94, N768/93, N423/93, N218/93, N108/92, N598/93 e N 644/92.

(12) Racc. 1995, pag. II-1675.

(13) Racc. 1979, pag. 2161.

(14) Racc. 1973, pag. 813.

(15) Racc. 1987, pag. 901.

(16) Racc. 1990, pag. I-3437.

(17) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(18) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

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