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Document 02017D0038-20170114
Consolidated text: Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
02017D0038 — IT — 14.01.2017 — 000.001
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DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2016 (GU L 011 dell'14.1.2017, pag. 1080) |
Rettificato da:
DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2016
relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
Articolo 1
1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti:
a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:
— articoli da 8.1 a 8.8;
— articolo 8.13;
— articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e,
— articolo 8.16;
b) le disposizioni seguenti del capitolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari) non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati:
— articolo 13.2, aragrafi 3 e 4;
— articolo 13.3 e articolo 13.4;
— articolo 13.9, e
— articolo 13.21;
c) le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio:
— articolo 20.12;
— articolo 27.3 e articolo 27.4, nella misura in cui tali articoli si applicano a procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro;
— articolo 28.7, paragrafo 7;
d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 24 dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.
2. Per determinare la data di applicazione a titolo provvisorio, il Consiglio stabilisce la data entro la quale deve essere trasmessa al Canada la notifica di cui all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo.
3. La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 20.22 dell'accordo, le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo, operate tramite le decisioni del comitato misto CETA, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.
Se si riceve un'opposizione nel quadro dell'esame delle indicazioni geografiche effettuato a norma dell'articolo 20.19, paragrafo 1 dell'accordo, e le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).