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Documento 61996TO0023

    Ordonnance du Président du Tribunal du 22 avril 1996.
    Elsa De Persio contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Procédure sommaire - Sursis à l'exécution - Mesures provisoires.
    Affaire T-23/96 R.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1996 I-A-00179; II-00527

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1996:51

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    22 aprile 1996 ( *1 )

    «Dipendenti — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori»

    Nel procedimento T-23/96 R,

    Elsa De Persio, dipendente delle Comunità europee, rappresentata ed assistita dagli avv.ti Giovanni Petrom' e Franco Giampietro del Foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Gilles Bouneau, 15, avenue du Bois,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di sospensione della decisione della Commissione, datata 22 dicembre 1995, con la quale è disposto il trasferimento della ricorrente al servizio della traduzione di questa istituzione, e, in secondo luogo, la domanda d'immediata riassegnazione al posto da lei occupato presso l'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Fatti e procedura

    1

    I fatti che hanno dato origine alla presente controversia, quali risultano dagli atti di causa e dalle deduzioni svolte nel corso dell'audizione delle parti, possono essere riassunti nei termini seguenti.

    2

    Il 1o ottobre 1988, la signora Elsa De Persio, dipendente del quadro LA presso il servizio della traduzione della Commissione, veniva designata quale responsabile della versione italiana del sistema interistituzionale di documentazione automatizzata per il diritto comunitario, noto come sistema CELEX.

    3

    L'11 marzo 1993, a seguito dell'attribuzione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee (in prosieguo: l'«Ufficio delle pubblicazioni») delle competenze inerenti alla gestione del sistema CELEX, la richiedente era trasferita a detto Ufficio, ove le venivano affidate mansioni proprie dei dipendenti di categoria A.

    4

    Nel 1994, l'Ufficio delle pubblicazioni trasferiva le attività ed il personale del gruppo CELEX dalla sede di Bruxelles a quella di Lussemburgo. Ciò comportava che anche i compiti sino ad allora affidati alla ricorrente fossero svolti a Lussemburgo.

    5

    Il 4 luglio 1994, il medesimo Ufficio pubblicava la vacanza di un posto, con sede di servizio appunto in Lussemburgo, posto cui era collegato lo svolgimento dei compiti già affidati alla ricorrente.

    6

    Con lettera del 24 ottobre 1994, indirizzata al direttore generale dell'Ufficio delle pubblicazioni e trasmessa in copia al direttore generale della traduzione della Commissione, la richiedente presentava una domanda rivolta ad ottenere il suo definitivo inquadramento nella categoria A. In questa domanda ella faceva valere che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3947, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità (GU L 404, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento n. 3947/92») e che, in particolare, modificando l'art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), consente il passaggio dei dipendenti dal quadro LA alla categoria A, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere al suo inquadramento nella categoria A, poiché nella specie ricorrevano tutte le condizioni necessarie per l'adozione di un tale provvedimento; infatti, conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 45 dello Statuto per il passaggio alla categoria A, le funzioni effettivamente esercitate dalla ricorrente presso l'Ufficio delle pubblicazioni erano da considerare corrispondenti a quelle di un dipendente di categoria A, e poiché, inoltre, la sua assegnazione al detto Ufficio rispondeva a reali esigenze di servizio.

    7

    Nonostante l'invito rivoltogli dal direttore generale del servizio della traduzione della Commissione perché provvedesse a «regolarizzare» la situazione della ricorrente nei termini da costei indicati nella menzionata lettera del 24 ottobre 1994, il direttore generale dell'Ufficio delle pubblicazioni, con lettera del 13 gennaio 1995 indirizzata alla signora De Persio, le faceva presente che ella aveva rifiutato per due volte la proposta di trasferimento a Lussemburgo per ivi esercitare gli stessi compiti che svolgeva a Bruxelles e che, a seguito del suo rifiuto, l'Ufficio delle pubblicazioni, d'intesa con il servizio della traduzione, aveva deciso di riassegnarla a quest'ultimo servizio a partire dal momento in cui fosse stato individuato un candidato idoneo ad esercitare quegli stessi compiti nella sede di Lussemburgo. Il direttore generale la informava inoltre che, successivamente al parere favorevole espresso dal Comitato di direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni per il candidato proposto da tale Ufficio, il servizio della traduzione aveva confermato la riassegnazione della ricorrente al servizio d'origine.

    8

    Tale candidato è stato, in seguito, immesso in servizio presso la sede di Lussemburgo dell'Ufficio delle pubblicazioni.

    9

    Con atto del 16 gennaio 1995, la ricorrente richiedeva nuovamente alla Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, la «regolarizzazione» della propria posizione statutaria, e cioè il suo passaggio alla categoria A. A tal fine, oltre a far valere la natura delle funzioni inerenti alla gestione del sistema CELEX da lei svolte e la possibilità di continuare a svolgerle presso la sede dell'Ufficio delle pubblicazioni di Bruxelles, denunciava di avere subito, da più parti, pressioni, dirette e indirette, intese a renderle intollerabile la permanenza presso il detto Ufficio.

    10

    Non avendo tale domanda avuto seguito, la ricorrente presentava, il 21 agosto 1995, un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nel quale, in primo luogo, denunciava di subire delle pressioni aventi lo scopo di «indur[la] a rientrare al servizio della traduzione» e, in secondo luogo, deduceva che la decisione dell'11 marzo 1993, con la quale era stata destinata all'Ufficio delle pubblicazioni, si inquadrava perfettamente nelle ipotesi in cui è giustificato il passaggio dei dipendenti dal quadro LA alla categoria A.

    11

    La Commissione rigettava questo reclamo con decisione del 21 dicembre 1995. Nella motivazione essa affermava che la decisione dell'11 marzo 1993 non rientrava ratione temporis nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3947/92, essendo stata adottata prima dell'entrata in vigore della decisione della Commissione del 4 febbraio 1994, contenente le disposizioni generali di esecuzione sullo sblocco delle carriere, disposizioni, queste, previste nell'art. 11 dello stesso regolamento. L'amministrazione sottolineava, inoltre, che, sebbene la vacanza del posto di categoria A a Lussemburgo fosse stata pubblicata il 4 luglio 1994, e pertanto dopo l'adozione delle suddette disposizioni di esecuzione, la ricorrente non aveva presentato la propria candidatura per detto posto. Aggiungeva che, di fronte a questa situazione, «sensibile ai problemi che tale decisione di trasferimento di lavoro [comportava] per la ricorrente, il servizio della traduzione le [aveva] offerto la possibilità di reintegrarla, senza per questo opporsi ad una eventuale candidatura al posto in questione, in base alle disposizioni relative allo sblocco delle carriere».

    12

    Con decisione del 22 dicembre 1995, la signora De Persio veniva nuovamente assegnata al servizio della traduzione. Nella lettera che accompagna la comunicazione all'interessata di questa decisione il direttore generale del personale e dell'amministrazione chiariva che la decisione era stata adottata tenendo presente che, a seguito del trasferimento del gruppo CELEX da Bruxelles a Lussemburgo ed in considerazione del desiderio della ricorrente di restare a Bruxelles, la direzione generale era stata obbligata a disporre, nell'interesse del servizio, il suo rientro nel servizio della traduzione, vale a dire nel servizio cui, in qualità di dipendente del quadro LA, ella originariamente apparteneva.

    13

    Il 4 febbraio 1996, la ricorrente presentava un nuovo reclamo contro la decisione del 22 dicembre 1995, deducendo l'insussistenza delle ragioni di servizio genericamente invocate dall'amministrazione e facendo presente, al riguardo, che nessuno dei dipendenti del quadro LA distaccati, come lei, presso l'Ufficio delle pubblicazioni era stato o sarebbe stato trasferito a Lussemburgo.

    14

    A seguito di queste vicende, la ricorrente, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale il 27 febbraio 1996, chiedeva segnatamente: a) di constatare l'illiceità «dello spossessamento della ricorrente delle sue funzioni nonché delle pressioni e delle intimidazioni tendenti a spossessarla del suo posto (di categoria) A presso l'Ufficio delle pubblicazioni»: b) di annullare la decisione del 22 dicembre 1995, a firma del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, con la quale era stato disposto, con decorrenza 16 gennaio 1996, il di lei trasferimento dall'Ufficio delle pubblicazioni al servizio della traduzione della Commissione; e) di annullare la decisione del 18 gennaio 1996, con la quale era stato rigettato il suo reclamo del 21 agosto 1995 contro il rifiuto dell'amministrazione di dare seguito alla sua domanda di inquadramento nella categoria A, e d) di condannare la Commissione al risarcimento dei danni materiali e morali da lei subiti per effetto dei comportamenti illeciti dell'amministrazione.

    15

    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale nella stessa data del 27 febbraio 1996, la richiedente chiedeva poi, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, la sospensione dell'esecuzione della decisione del 22 dicembre 1995 e la sua immediata reintegrazione nelle funzioni da lei già esercitate nel gruppo CELEX.

    16

    Il 13 marzo 1995, la Commissione presentava per iscritto le proprie osservazioni.

    17

    Le parti erano sentite all'udienza del 16 aprile 1996.

    In diritto

    18

    In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591 /CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e/o i provvedimenti provvisori necessari.

    19

    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CE debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Le misure richieste devono presentare carattere provvisorio, nel senso che esse non devono pregiudicare la decisione sul merito (v., da ultimo, l'ordinanza del presidente del Tribunale 27 febbraio 1996, Goldstein/Commissione, causa T-235/95 R, non ancora pubblicata nella Raccolta).

    Sulla ricevibilità della présenle domanda di misure provvisorie

    20

    La Commissione contesta la ricevibilità della domanda in esame, deducendo che essa non presenta i requisiti prescritti dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, giacché non indica le ragioni che nella specie giustificherebbero l'urgenza delle misure richieste e pertanto contrasta con il disposto dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura (la resistente fa rinvio a tale proposito all'ordinanza 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523).

    21

    L'eccezione in questione non è fondata. La richiedente infatti nella sua domanda indica, anche se in maniera non puntuale, gli elementi di fatto necessari per valutare il preteso periculum in mora, laddove denuncia di avere subito, a causa della decisione impugnata e del comportamento intimidatorio dell'amministrazione, danni irreversibili alla salute psico-fisica, alla reputazione, alla libertà di esercitare un'attività professionale, nonché alla permanenza nel posto di categoria A assegnatole nel 1993 presso l'Ufficio delle pubblicazioni, a Bruxelles.

    22

    Il motivo unico di irricevibilità deve quindi essere rigettato.

    Sul merito

    —) Argomenti delle parti

    23

    Per dimostrare il periculum in mora, la ricorrente denuncia che tanto le decisioni quanto il dedotto comportamento intimidatorio dell'amministrazione sarebbero tali da cagionarle danni diversi e, tra l'altro, la perdita della possibilità di continuare a coprire un posto di categoria A e di sviluppare regolarmente la sua carriera. L'eventualità del prodursi di tali danni ed il loro carattere irreversibile renderebbero indispensabili le misure invocate.

    24

    Quanto al fumus boni iuris la richiedente fa rinvio ai fatti esposti ed ai motivi dedotti nel ricorso principale. Alcuni di questi motivi sorreggono la domanda di annullamento della decisione del 22 dicembre 1995, con la quale ella era stata riassegnata al servizio della traduzione della Commissione, e altri la parallela domanda di annullamento della decisione del 21 dicembre 1995, con la quale le era stato confermato il rigetto della sua domanda di inquadramento nella categoria A.

    25

    Con i motivi relativi alla decisione di riassegnazione al servizio della traduzione, la ricorrente invoca segnatamente l'incompetenza del direttore del personale della Commissione ad adottare un atto, come quello di specie, che comporta il trasferimento di un dipendente dall'Ufficio delle pubblicazioni al servizio della traduzione della Commissione; la violazione del proprio legittimo affidamento quanto all'inquadramento nella categoria A, affidamento derivante dal fatto che ella aveva svolto per anni mansioni proprie dei dipendenti di categoria A; l'insufficiente ed errata motivazione della decisione impugnata, la quale farebbe riferimento all'art. 7 dello Statuto, benché la sua riassegnazione al servizio della traduzione non sia giustificata da alcun interesse di servizio.

    26

    Con i motivi relativi alla domanda di annullamento della decisione del 18 agosto 1995, la ricorrente deduce, segnatamente, l'erroneità della motivazione e la violazione degli artt. 6, 7, 26 e 45, n. 1, dello Statuto e solleva inoltre un'eccezione di illegittimità dell'art. 45, nn. 2, 3 e 4, dello Statuto.

    Quanto all'erroneità della motivazione, ella deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, all'epoca della sua assegnazione all'Ufficio delle pubblicazioni (11 marzo 1993), l'art. 11 del regolamento n. 3947/92 era già produttivo di effetti, giacché tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che l'adozione delle disposizioni di esecuzione, intervenuta solo nel febbraio 1994, non ne condizionerebbe l'efficacia.

    Quanto alla dedotta violazione degli artt. 6, 7, 26 e 45, n. 1, dello Statuto, la ricorrente rileva che la contestata disapplicazione dell'art. 11 avrebbe comportato anche l'inosservanza delle dette disposizioni, in quanto, benché ella svolgesse certamente mansioni proprie dei dipendenti di categoria A, non le era stata attribuita alcuna possibilità di essere ammessa nell'organico del personale di tale categoria e di essere quindi presa in considerazione ai fini di un'eventuale promozione.

    27

    La ricorrente formula l'eccezione di illegittimità denunciando un preteso conflitto dell'art. 45, nn. 2, 3 e 4, dello Statuto con i principi generali del diritto ed in particolare con i principi di non discriminazione dei lavoratori e di libertà nell'esercizio dell'attività professionale da parte di ogni individuo, principi, questi, riconosciuti nell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea. La ricorrente sottolinea, in particolare, che le disposizioni statutarie in questione comprometterebbero le possibilità di carriera dei dipendenti transitati dal quadro LA alla categoria A, stabilendo che essi possano essere presi in considerazione ai fini della promozione solo dopo due anni a far tempo dal passaggio di categoria.

    28

    Da parte sua, la Commissione assume che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di diritto e di fatto per la concessione di provvedimenti provvisori.

    29

    Relativamente al periculum in mora, essa deduce che la richiedente si è solo genericamente riferita ad illecite pressioni e intimidazioni da più parti subite, ma non ha fornito alcuna descrizione delle circostanze nelle quali queste pressioni sarebbero state poste in essere e non ha prodotto alcun elemento di prova. In ogni caso, secondo la Commissione, non potrebbe essere qualificato come illecita pressione il fatto che l'amministrazione abbia comunicato alla ricorrente che, ove ella avesse rifiutato il trasferimento a Lussemburgo, sarebbe stata riassegnata al servizio della traduzione.

    30

    Relativamente al fumus boni iuris, la Commissione è dell'avviso che nessuno degli argomenti richiamati dalla ricorrente possa giustificare, prima facie, la fondatezza del ricorso. Quanto all'invocata incompetenza dell'autorità che ha adottato la decisione finale, l'adozione di tale decisione da parte del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, competente per i provvedimenti relativi al personale delle categorie A e LA di grado 4-8, sarebbe legittima trattandosi del trasferimento di un dipendente ad un servizio della Commissione. La decisione contestata era stata per di più adottata in pieno accordo con la direzione generale dell'Ufficio delle pubblicazioni, come risulta dalla lettera indirizzata, in data 13 gennaio 1995, alla signora De Persio dal direttore generale di tale Ufficio. Tale lettera fa riferimento ad un reiterato rifiuto della ricorrente di trasferirsi a Lussemburgo e alla previsione della sua reintegrazione nel servizio della traduzione. Ne risulterebbe che l'assegnazione a tale servizio sarebbe non soltanto legittima ma anche rispondente alla preferenza, espressa dalla stessa ricorrente, per Bruxelles come sede di lavoro.

    La decisione impugnata non comporterebbe, inoltre, alcuna violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto: essa infatti sarebbe stata adottata nell'interesse del servizio e nel rispetto della regola dell'equivalenza degli impieghi, tenendo conto, in particolare, che la ricorrente è una dipendente del quadro LA ed ha dimostrato di non gradire un eventuale trasferimento a Lussemburgo.

    31

    La Commissione contesta, in secondo luogo, l'interpretazione del regolamento n. 3947/92 prospettata dalla ricorrente per dimostrare l'applicabilità del nuovo regime alla sua posizione, facendo notare che il nuovo art. 45, n. 4, dello Statuto subordina l'efficacia delle disposizioni sullo sblocco delle carriere all'adozione, da parte di ogni istituzione che decidesse di farne applicazione, di decisioni generali sulla determinazione dei criteri e delle condizioni cui tali passaggi di quadro e di categoria devono essere sottoposti. Ne deriva che la disposizione statutaria relativa ai detti passaggi sarebbe diventata operativa, per quanto concerne il personale della Commissione, solo nel febbraio del 1994, con l'adozione delle disposizioni generali di esecuzione, il cui testo è pubblicato nel bollettino Informazioni amministrative del 15 aprile 1994. Di conseguenza, la decisione di assegnare la signora De Persio all'Ufficio delle pubblicazioni, risalente al 1993, non rientrerebbe nell'ambito temporale di applicazione di questo nuovo regime. In ogni caso, l'applicazione della disciplina sullo sblocco delle carriere presupporrebbe, da un lato, l'esistenza di un posto vacante cui destinare il singolo dipendente e, dell'altro, la presentazione, da parte dello stesso dipendente, di un'apposita domanda. Nella fattispecie non sussisterebbe nessuno di questi due elementi.

    32

    In terzo luogo, la resistente sostiene che l'eccezione di illegittimità dell'art. 45, nn. 2, 3 e 4, dello Statuto è ugualmente infondata, in quanto il divieto di promozione prima che siano decorsi due anni dalla data del passaggio di categoria, previsto nelle disposizioni di esecuzione del febbraio 1994 per i dipendenti transitati dal quadro LA alla categoria A, è conforme al dettato del secondo comma dell'art. 45, n. 4, secondo il quale l'anzianità nel grado di cui si deve tener conto ai fini della promozione «è calcolata a decorrere dalla data in cui avviene il trasferimento».

    Valutazione del giudice del procedimento sommario

    33

    Secondo l'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la domanda di misure provvisorie deve indicare, oltre all'oggetto della causa, «i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto».

    34

    Quanto ai motivi di urgenza, una ormai consolidata giurisprudenza della Corte e del Tribunale afferma che essi ricorrono tutte le volte che sia necessario statuire provvisoriamente al fine di evitare che la parte interessata subisca un danno grave ed irreparabile. Il richiedente è quindi tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili (v. in particolare l'ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589, punti 23 e 24).

    35

    Per sorreggere la propria domanda, la richiedente deduce che i fatti a base del ricorso, ed in particolare il «persistere e anzi l'aggravarsi [di] illecite pressioni e [di] illecite intimidazioni» nei suoi confronti, le cagionerebbero danni irreversibili alla salute psico-fisica, alla reputazione, alla libertà di esercitare un'attività professionale, nonché alla possibilità di continuare ad occupare il posto di categoria A assegnatole nel 1993 e di sviluppare in modo appropriato la sua carriera.

    36

    Per quanto riguarda il periculum in mora, non si rinviene in atti nessun riscontro relativamente al rischio di danni irreversibili per la salute psico-fisica della ricorrente, per la sua reputazione e la sua carriera derivanti dalle decisioni impugnate o dal preteso comportamento intimidatorio della Commissione.

    37

    Quanto ai dedotti danni alla salute, il giudice dell'urgenza rileva che gli atti di causa a prima vista non paiono confermare l'esistenza di un qualche comportamento dell'amministrazione idoneo a provocare danni di questa natura. Occorre, in particolare, considerare che le decisioni impugnate comportano la riassegnazione della signora De Persio al servizio di origine, con connessa modifica delle sue mansioni, e che la riassegnazione, in sé considerata, non è tale da cagionare questo pregiudizio. Si deve inoltre rilevare che la stessa ricorrente aveva rifiutato in precedenza di trasferirsi da Bruxelles a Lussemburgo e di continuare a svolgere, a Lussemburgo, gli stessi compiti che precedentemente svolgeva a Bruxelles e di restare in tal modo, seppure con una variazione di sede, all'interno del gruppo CELEX dell'Ufficio delle pubblicazioni.

    Si aggiunga poi che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto dal quale sia possibile desumere, a prima vista, l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli per la sua salute: ella invero si limita ad assumere genericamente di aver subito, e di correre il rischio di subire, ulteriormente, generici danni psico-fisici, ma non ne specifica né la natura né la gravità.

    38

    Quanto al pregiudizio derivante dal preteso «spossessamento» del posto di categoria A occupato dalla ricorrente a Bruxelles presso l'Ufficio delle pubblicazioni, va osservato che un'eventuale sentenza di annullamento della decisione, che ha disposto il suo rientro al servizio della traduzione e/o della decisione di rigetto della domanda di inquadramento nella categoria A, imporrà all'amministrazione di provvedere ad una nuova assegnazione della ricorrente e che, nel decidere al riguardo nella sua discrezionalità, essa amministrazione avrà la possibilità di tener conto delle indicazioni che la ricorrente ha formulato in proposito. Ciò implica che il pregiudizio collegato allo spossessamento del posto non può dirsi, allo stato, irreversibile.

    39

    Per quanto riguarda, più specificamente, la invocata reintegrazione della ricorrente nello stesso luogo di lavoro (Bruxelles) e negli stessi compiti da lei esercitati nell'ambito dell'Ufficio delle pubblicazioni fino all'inizio del 1995 e descritti nelle note di qualifica in relazione al servizio prestato dal 1o ottobre 1992 al 30 giugno 1993 (membro del gruppo interistituzionale del CELEX, responsabile della metodologia dell'alimentazione del CELEX), si deve considerare che l'eventuale impossibilità di realizzare il perfetto ripristino della situazione preesistente — impossibilità derivante essenzialmente dalla decisione dell'amministrazione di far esercitare nella sede dell'Ufficio a Lussemburgo tutte le attività del gruppo CELEX

    non si presenta come un evento collegato come effetto a causa alle decisioni o ai comportamenti che rilevano nel contesto del presente procedimento e che, pertanto

    senza qui esaminare in quali limiti il giudice possa sostituirsi all'amministrazione nell'apprezzamento, di natura eminentemente tecnica, del modello che essa sceglie per la propria organizzazione e 1o svolgimento dei suoi compiti istituzionali —, essa non può costituire un adeguato presupposto per l'adozione di un provvedimento provvisorio avente tale specifica portata. Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto esclusivamente decisioni dell'amministrazione destinate a produrre i loro effetti direttamente sulla posizione statutaria della ricorrente e non anche le diverse decisioni — di trasferimento delle attività inerenti al CELEX in un'altra sede di servizio e di nomina di un candidato sul posto restato vacante a seguito del rifiuto della ricorrente di trasferirsi in tale sede — con cui la medesima amministrazione ha ritenuto di modificare la propria organizzazione.

    40

    Occorre inoltre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i provvedimenti richiesti nel quadro di un procedimento sommario, malgrado il loro carattere provvisorio, non devono essere sproporzionati rispetto all'interesse dell'istituzione convenuta a che le sue decisioni siano eseguite, e ciò anche nel caso in cui tali decisioni formino oggetto di un ricorso giurisdizionale (v. le ordinanze del presidente del Tribunale 23 novembre 1994, causa T-356/94 R, Vecchi/Commissione, Racc. PI pag. II-805, e 11 marzo 1994, causa T-589/93 R, Ryan-Sheridan/FEACVT, Racc. PI pag. II-257). Nella specie, il richiesto provvedimento di reintegra della ricorrente nelle mansioni da lei esercitate prima della riassegnazione al servizio di traduzione coinvolgerebbe le decisioni di trasferimento del gruppo CELEX dalla sede di Bruxelles a quella di Lussemburgo (dove la signora De Persio ha rifiutato appunto di trasferirsi) e di assegnazione di altro dipendente a svolgere gli stessi compiti già svolti dalla ricorrente e conseguentemente danneggerebbe in modo sproporzionato gli interessi dell'istituzione convenuta.

    41

    Per quanto riguarda, poi, il pregiudizio consistente nella pretesa definitiva perdita delle possibilità di passaggio alla categoria A, il giudice dell'urgenza rileva che la riassegnazione al servizio di traduzione non priva definitivamente ed irreversibilmente la signora De Persio della possibilità di accedere alla categoria A, poiché, in virtù dell'art. 45, nn. 3 e 4, dello Statuto, ella ha la stessa facoltà, di cui era titolare prima dell'adozione di questa decisione, di presentare la propria candidatura per posti di categoria A e, qualora decida di esercitare tale facoltà, ha comunque la possibilità di far valere l'esperienza acquisita durante il periodo in cui ha prestato servizio presso l'Ufficio delle pubblicazioni. In caso di annullamento della decisione di rigetto della domanda di inquadramento in tale categoria, la posizione statutaria della ricorrente potrà dunque essere nuovamente esaminata da parte dell'amministrazione. Ne consegue che le decisioni impugnate non incidono in modo irreversibile sulla carriera della signora De Persio.

    Le considerazioni sin qui svolte non consentono inoltre di ravvisare, nella fattispecie, un danno irreversibile alla reputazione professionale della richiedente o alla sua libertà di esplicare un'attività professionale.

    42

    Infine, quanto alle lamentate pressioni e intimidazioni, si osserva che il persistere e l'aggravarsi di una tale condotta dell'amministrazione, denunciati dalla ricorrente, non possono avere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell'urgenza dei provvedimenti invocati, considerato che questi non involgono la cessazione di una tale pretesa condotta dell'amministrazione, ma hanno per oggetto esclusivamente la decisione di riassegnazione della ricorrente all'Ufficio delle pubblicazioni e la riattribuzione delle sue mansioni nell'ambito del gruppo CELEX.

    Si aggiunga poi che la ricorrente non ha fornito nessuna precisa indicazione in merito al contenuto di una tale condotta ed ai danni gravi e irreversibili che questa le potrebbe cagionare. Ella ha denunciato unicamente che l'amministrazione le ha fatto presente a più riprese che, «se non avesse accettato di andare a svolgere a Lussemburgo le stesse funzioni che svolgeva già (a Bruxelles), sarebbe stata inevitabile una sua riassegnazione al servizio della traduzione». Orbene, allo stato attuale, cioè successivamente alla riassegnazione della De Persio al servizio di origine, una tale condotta non può considerarsi idonea a comportare alcun rischio di danni gravi ed irreparabili.

    43

    Per tutte queste considerazioni, si deve ritenere che il presupposto dell'urgenza, cui l'adozione dei provvedimenti provvisori è subordinata, nella specie non sussiste.

    44

    Pertanto, la domanda di misure provvisorie deve essere respinta, senza che sia necessario esaminarla sotto il profilo del fumus boni iuris.

     

    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

     

    1)

    La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

     

    2)

    Le spese sono riservate.

     

    Lussemburgo, 22 aprile 1996.

    Il cancelliere

    H. Jung

    Il presidente

    A. Saggio


    ( *1 ) Lingua processuale l'italiano

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