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Document 52004XC0330(04)

Aides d'État — Italie — Aide C 1/04 (ex NN 158/03) — Application abusive de l'aide N 272/98 — Région Sardaigne — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2

JO C 79 du 30.3.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0330(04)

Aides d'État — Italie — Aide C 1/04 (ex NN 158/03) — Application abusive de l'aide N 272/98 — Région Sardaigne — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2

Journal officiel n° C 079 du 30/03/2004 p. 0004 - 0006


Aides d'État - Italie

Aide C 1/04 (ex NN 158/03) - Application abusive de l'aide N 272/98 - Région Sardaigne

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2

(2004/C 79/05)

Par la lettre du 3 février 2004 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les aides à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la Concurrence

Greffe Aides d'État et Direction Aides d'État I - Unité G1

J-70 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Procédure

1. Le 21 février 2003, la Commission a reçu une plainte (enregistrée sous le numéro A/31409) concernant l'application abusive de l'aide régionale en faveur de l'industrie hôtelière en Italie - Région Sardaigne, approuvée par la Commission en 1998 (N 272/98).

2. Par lettre du 26 février 2003 (D/51355), la Commission a demandé des précisions aux autorités italiennes, qui lui ont fourni des informations par lettre du 22 avril 2003 (A/33012 du 28 avril 2003).

Description

3. Le régime d'aides N 272/98 accorde des subventions en faveur d'investissements initiaux dans l'industrie hôtelière en Italie - Région Sardaigne. Il a été approuvé en 1998 et la Commission a considéré qu'il était compatible avec le marché commun en se fondant sur la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a).

4. Les autorités italiennes ont arrêté les dispositions concernant la mise en oeuvre du régime d'aides par différentes décisions administratives, qui n'ont jamais été communiquées à la Commission. Ces décisions prévoient qu'une aide peut également être accordée, à titre exceptionnel, en faveur d'investissements ayant commencé avant la date à laquelle l'aide a été demandée.

5. Selon les autorités italiennes, des aides ont ainsi été accordées en 2002 en faveur d'au moins 28 projets d'investissement qui avaient été entrepris avant que la demande d'aide ait été présentée, pour un montant total représentant entre 8 et 16 millions d'euros.

Appréciation

6. Par les décisions administratives susmentionnées, les autorités italiennes ont autorisé l'attribution d'aides à des projets d'investissement engagés avant la date de demande des aides. Sur ce point, elles n'ont pas respecté l'obligation contenue dans la décision de la Commission autorisant le régime d'aides ni les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(1).

7. En conséquence, la Commission considère que l'effet d'incitation de l'aide peut avoir été compromis étant donné qu'il n'y a pas eu de demande d'aide avant le début des travaux relatifs aux différents projets. La Commission est d'avis qu'il peut y avoir application abusive du régime d'aides N 272/98 au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 659/1999(2) et émet des doutes sur la compatibilité des aides accordées en faveur de projets d'investissement engagés avant la date de demande des aides.

TEXTE DE LA LETTRE

"Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure menzionate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (protocollata con il numero A/31409) relativa all'applicazione abusiva di un regime di aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98).

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355) la Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per fornire le suddette informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste alla Commissione.

2. DESCRIZIONE

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti, sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non è stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di stato a finalità regionale.

Il regime di aiuti N 272/98 prevede agevolazioni a favore degli investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna. Esso è stato approvato nel 1998 e la Commissione l'ha giudicato compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative (in particolare, le delibere del 22.12.1998 e del 27.7.2000, n. 33/4). Tali decisioni amministrative non sono state mai portate a conoscenza della Commissione.

In base alle decisioni citate l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo 'bando' o avviso d'ammissione al finanziamento, ad investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

A seguito di queste disposizioni, secondo le autorità italiane nel 2002 l'agevolazione è stata concessa ad almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra 8 e 16 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(3) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998(4), di non sollevare obiezioni nei confronti del regime degli aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna (N 272/98). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono avere inoltrato una domanda d'aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente(5) che tale obbligo è stato soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Tuttavia, con le decisioni amministrative di cui sopra, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo previsto nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né ai requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto potrebbe risultare compromesso, per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. La Commissione ritiene che questo possa costituire un caso di applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999(6) ed esprime dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso ai progetti di investimento avviati prima della data di domanda d'aiuto.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

5. DECISIONE

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione."

(1) JO C 74 du 10.3.1998.

(2) Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (devenu l'article 88) (JO L 83 du 27.3.1999).

(3) GU C 74 del 10.3.1998.

(4) La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5) Con lettera in data 25.4.2001, n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia ha accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(6) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88) (GU L 83 del 27.3.1999).

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