This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02021R0783-20210517
Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
In force
)
02021R0783 — IT — 17.05.2021 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2021 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021
che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per il periodo del quadro finanziario pluriennale dal 2021 al 2027. La durata del programma LIFE è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.
Il presente regolamento stabilisce anche gli obiettivi del programma LIFE, il suo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«progetti strategici di tutela della natura», i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi d'azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE;
«progetti strategici integrati», i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d'azione o le strategie per l'ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia, garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata;
«progetti di assistenza tecnica», i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all'accesso ad altri strumenti finanziari dell'Unione, o altre misure necessarie per preparare lo sviluppo su più larga scala o la replicazione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3; tali progetti possono inoltre includere il rafforzamento delle capacità relative alle attività delle autorità degli Stati membri per l'effettiva partecipazione al programma LIFE;
«progetti di azione standard», i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma LIFE;
«operazioni di finanziamento misto», le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile, strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, o entrambi, con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o di altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
«soggetto giuridico», la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.
Articolo 3
Obiettivi
Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti:
sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;
sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.
Articolo 4
Struttura
Il programma LIFE è così strutturato:
il settore «Ambiente», che include:
il sottoprogramma «Natura e biodiversità»;
il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;
il settore «Azione per il clima», che include:
il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;
il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».
Articolo 5
Bilancio
La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
3 488 000 000 EUR per il settore «Ambiente», di cui
2 143 000 000 EUR per il sottoprogramma «Natura e biodiversità»; e
1 345 000 000 EUR per il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;
1 944 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui
947 000 000 EUR per il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»; e
997 000 000 EUR per il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».
Il programma LIFE può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di energia al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali attività possono consistere in:
informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia;
studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;
preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3;
laboratori, conferenze e incontri;
piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;
altre attività, quali l'assegnazione di premi.
Articolo 6
Paesi terzi associati al programma LIFE
Il programma LIFE è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:
i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;
non conferisca al paese terzo poteri decisionali rispetto al programma dell'Unione;
garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Articolo 7
Cooperazione internazionale
Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni è possibile ove necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.
Articolo 8
Sinergie con altri programmi dell'Unione
La Commissione favorisce l'attuazione coerente del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri favoriscono il coordinamento e il perseguimento della coerenza con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo plus istituito a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo plus (FSE+) («Fondo sociale europeo plus»), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, Orizzonte Europa, il Meccanismo per collegare l'Europa istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e il programma InvestEU istituito a norma del regolamento (UE) 2021/523, al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la replicazione delle soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri perseguono la complementarità a tutti i livelli.
Articolo 9
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato:
alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6;
ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cu all'articolo 18; oppure
ove opportuno e nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, ai finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo.
La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3.
L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, è di 15 milioni di EUR.
Per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e previa conferma in detto programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.
CAPO II
Ammissibilità
Articolo 10
Sovvenzioni
Le sovvenzioni nell'ambito del programma LIFE sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 11
Azioni ammissibili
Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:
progetti strategici di tutela della natura nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a);
progetti strategici integrati nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);
progetti di assistenza tecnica;
progetti di azione standard;
altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.
Articolo 12
Soggetti ammissibili
Sono ammessi i seguenti soggetti:
i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
un paese terzo associato al programma LIFE;
un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, alle condizioni specificate ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo;
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
Articolo 13
Aggiudicazione diretta
Fatto salvo l'articolo 188 del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all'allegato I del presente regolamento senza indire un invito a presentare proposte.
Articolo 14
Specificazione dei criteri di aggiudicazione
La Commissione stabilisce i criteri di aggiudicazione nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi:
i progetti finanziati dal programma LIFE devono essere di interesse dell'Unione apportando un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma LIFE di cui all'articolo 3, non pregiudicano tali obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;
i progetti devono garantire un approccio efficace sotto il profilo dei costi e devono essere tecnicamente e finanziariamente coerenti;
dev'essere data priorità ai progetti potenzialmente più in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;
ai progetti potenzialmente più replicabili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare il livello più elevato di investimenti o risorse finanziarie (potenziale effetto catalizzatore) deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;
dev'essere assicurata la replicabilità dei risultati dei progetti di azione standard;
ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che sviluppano su più larga scala tali risultati dev'essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;
se del caso, dev'essere prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con specifiche esigenze o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere, zone di elevato valore naturalistico e regioni ultraperiferiche.
Articolo 15
Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni
Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:
l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche migliorando la connettività attraverso la creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento («stepping stones») o altri elementi di infrastruttura verde;
l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato di conservazione desiderato;
l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, a usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE; e
lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.
Articolo 16
Finanziamenti cumulativi e alternativi
Possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità delle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e le pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» nell'ambito del programma LIFE in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative:
sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE;
rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
non possono essere finanziate nell'ambito dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
CAPO III
Operazioni di finanziamento misto
Articolo 17
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma LIFE sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario, tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza.
CAPO IV
Programmazione, monitoraggio, comunicazione e valutazione
Articolo 18
Programma di lavoro pluriennale
Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:
gli importi che devono essere ripartiti tra le esigenze nell'ambito di ciascun sottoprogramma e tra le diverse tipologie di finanziamento, nonché l'importo totale massimo da assegnare alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b);
l'importo totale massimo per i finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto a titolo del programma LIFE, se del caso;
l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'articolo 13;
i temi dei progetti o le esigenze specifiche per cui vi è un'allocazione preliminare di fondi per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d);
le strategie e i piani oggetto di progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);
il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti;
i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;
la metodologia tecnica per la presentazione dei progetti e per la procedura di selezione e i criteri di aggiudicazione in conformità degli elementi di cui all'articolo 14;
i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e);
ove pertinente, le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi e alternativi;
la «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione per quanto riguarda i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'efficace partecipazione al programma LIFE.
Articolo 19
Sorveglianza e comunicazione
La spesa relativa alla biodiversità è verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e completa stabilita dalla Commissione in collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nella dichiarazione di programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma LIFE agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.
Articolo 20
Valutazione
La valutazione riguarda almeno i seguenti elementi:
gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma LIFE;
l'efficienza nell'uso delle risorse;
il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;
la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti finanziari dell'Unione;
la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità del programma LIFE con altri programmi pertinenti dell'Unione;
il valore aggiunto unionale e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure;
il livello di coinvolgimento delle parti interessate;
un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
un'analisi della copertura geografica in tutta l'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, nonché, se non si realizza tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo per tale mancanza di copertura.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 21
Informazione, comunicazione e pubblicità
Articolo 22
Procedura di comitato
Articolo 23
Esercizio della delega
Articolo 24
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 25
Disposizioni transitorie
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ORGANISMI A CUI POSSONO ESSERE ASSEGNATE SOVVENZIONI SENZA UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
1. Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);
2. Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);
3. Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE).
ALLEGATO II
INDICATORI
1. Indicatori di realizzazione
1.1. Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi.
1.2. Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità.
1.3. Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza o la garanzia del rispetto delle pertinenti legislazione e politiche dell'Unione.
1.4. Numero di progetti che migliorano la governance potenziando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile.
1.5. Numero di progetti, inclusi i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura, che attuano:
2. Indicatori di risultato
2.1. Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei sottoprogrammi:
2.2. Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o dai finanziamenti ottenuti (milioni di EUR).
2.3. Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o che ricevono sovvenzioni di funzionamento.
2.4. Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data della loro conclusione.
ALLEGATO III
LOGO DEL PROGRAMMA LIFE
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).