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Dokument 52003XC1128(03)

Aides d'État — Italie — Aide C 63/03 (ex N 14/A/03 & N 14/B/03) — Aide au secteur de l'édition — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 285 du 28.11.2003, s. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1128(03)

Aides d'État — Italie — Aide C 63/03 (ex N 14/A/03 & N 14/B/03) — Aide au secteur de l'édition — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 285 du 28/11/2003 p. 0014 - 0017


Aides d'État - Italie

Aide C 63/03 (ex N 14/A/03 & N 14/B/03) - Aide au secteur de l'édition

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2

(2003/C 285/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 29 octobre 2003 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les aides à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence

Greffe des Aides d'État

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Procédure

Les deux régimes d'aide ont été notifiés à la Commission par les lettres n° 15808 et n° 15809 du 19 décembre 2002. Par lettre du 14 février 2003, la Commission a demandé des informations complémentaires, qui ont été communiquées par les autorités italiennes par lettre du 19 mars 2003. En vue de la réunion du 6 juillet 2003, la Commission a demandé des informations complémentaires par lettre n° 54329 du 4 juillet 2003, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par lettre du 22 septembre 2003, après avoir obtenu deux extensions de délai, respectivement le 4 août 2003 et le 16 septembre 2003.

Description

Les régimes en cause visent à octroyer une aide pour promouvoir et diffuser des produits de l'édition et de la culture grâce à la réalisation de projets spécifiques. Ils doivent permettre de sauvegarder et de garantir le développement, le pluralisme et la diffusion de la culture. Les ressources de l'État sont allouées en vue de garantir et de faciliter l'accès au marché de l'édition au nombre le plus large d'entreprises.

Des entreprises fabriquant des produits éditoriaux ainsi que des entreprises exerçant des activités dans le secteur de l'édition seraient les bénéficiaires des régimes d'aide notifiés. Le premier régime notifié prévoit que l'aide sera accordée pour permettre l'acquisition de biens de production pour des publications en langue italienne, comprenant des journaux, des revues, des périodiques, des livres et des produits multimédias. Sont également admissibles à l'aide dans le cadre du régime en cause les investissements en usines, en équipement et en licences associés à une restructuration technique et économique, à tous les stades du cycle de production. Par contre, les projets admissibles dans le cadre du second régime d'aide notifié concernent des projets axés sur la restructuration économique et technique; l'acquisition, la mise à niveau et la modernisation de l'équipement, et tout particulièrement les matériels et logiciels des réseaux informatiques, parallèlement à l'utilisation des réseaux télématiques internationaux et des satellites pour améliorer la diffusion; ainsi que les dépenses de formation professionnelle.

L'Italie a proposé d'accorder une aide au secteur de l'édition par le biais de deux régimes d'aide financés par le budget du gouvernement central. Le premier régime, avec un budget total de quelque 102 millions d'euros, accorde des crédits d'impôts sur une période de cinq années consécutives pour des investissements réalisés avant le 31 décembre 2004. Le deuxième régime, avec un budget total de quelque 77 millions d'euros, prévoit une aide sous forme de taux réduits pour des crédits décennaux accordés par des institutions bancaires. Ce dernier régime aura une durée maximale de dix ans.

Appréciation

À ce stade, la Commission se demande si les deux régimes d'aide en cause affecteront les échanges entre États membres et émet des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun.

Conclusion

En raison des réserves suscitées par les régimes d'aide notifiés, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

TEXTE DE LA LETTRE

"1. Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito ai regimi in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDURA

2. Con lettere del 19 dicembre 2002, n. 15808 e 15809, registrate il 31 dicembre 2002, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, i regimi in oggetto in favore delle imprese operanti nel settore editoriale italiano. La Commissione ha chiesto informazioni complementari, con lettera del 14 febbraio 2003 n. D/51043, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 19 marzo 2003 n. 3688, registrata il 24 marzo 2003. A seguito di un incontro svoltosi il 6 giugno 2003, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 luglio 2003, n. 54329, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 22 settembre 2003 n. 11845, registrata il 25 settembre 2003, dopo che avevano ottenuto due proroghe in data, rispettivamente, 4 agosto 2003 e 16 settembre 2003.

3. Pertanto, il termine legale previsto per l'esame della Commissione decorre dal 26 settembre 2003, giorno successivo alla ricezione della notifica complementare da parte della Commissione.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

4. Le autorità italiane hanno notificato due regimi di aiuto concernenti, rispettivamente, agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale e crediti d'imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali(1).

5. Il primo regime di aiuto in questione è disciplinato dagli articoli. 4-7 della legge 7 marzo 2001, n. 62(2), recante 'Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416' e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2002, n. 142, recante il 'Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale(3)'.

6. Il regime prevede la concessione di agevolazioni alle imprese operanti nel settore editoriale, ad esclusione delle imprese in difficoltà(4). L'aiuto è concesso sotto forma di contributi in conto interessi su finanziamenti, della durata di dieci anni, accordati da istituti bancari.

7. Sono ammessi al finanziamento progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; l'acquisto, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, con particolare riferimento al potenziamento della rete informatica, comprensiva dell'hardware e del software, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti per il miglioramento della distribuzione; le spese per la formazione professionale.

8. È ammissibile ad aiuto il 90 % del costo totale del progetto(5). Il contributo corrisponde alla differenza tra il piano di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento fissato dal ministero del Tesoro e i pagamenti dovuti secondo lo stesso piano calcolati in base a metà di detto tasso. In pratica, utilizzando un tasso di riferimento del 5 %, lo Stato contribuisce circa per il 13 % del costo totale del progetto, percentuale che si riduce al 10 % qualora il contributo venga versato in forma attualizzata. Tale agevolazione è unicamente cumulabile con l'aiuto disposto dall'articolo 8 della medesima legge(6).

9. La durata prevista del regime è di 10 anni(7). Lo stanziamento complessivo(8) a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2001, 2002 e 2003 ammonta a circa 26,3 milioni di EUR, cui vanno aggiunti 50,8 milioni di EUR di stanziamenti precedenti non esauriti.

10. I beneficiari della suddetta agevolazione sono le imprese operanti nell'intero ciclo editoriale. In particolare: le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici, distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico; le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva; nonché le imprese che effettuano, esclusivamente o prevalentemente, la commercializzazione dei prodotti editoriali e le imprese editrici di giornali italiani all'estero. Il numero stimato dei beneficiari va da 100 a 500.

11. Scopo del regime è la tutela del pluralismo dell'informazione ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione italiana.

12. Il secondo regime notificato è disciplinato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante 'Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416' e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2002, n. 143, recante la 'Disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali'.

13. Il regime prevede la concessione di agevolazioni alle imprese operanti nel settore dell'editoria sotto forma di credito d'imposta annuo, fissato al 3 % dei costi d'investimento sostenuti per un periodo di cinque anni consecutivi. Si tratta pertanto di un'agevolazione fiscale del 15 % del costo totale dell'investimento, ripartita in 5 periodi d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa, l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo d'imposta successivo. L'aiuto concesso in base al regime in esame può unicamente essere cumulato con l'aiuto disposto dagli articoli 4-7 della medesima legge(9).

14. Sono ammessi al credito d'imposta gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste, periodici, libri, nonché prodotti editoriali multimediali. Sono ammessi inoltre gli investimenti in impianti, sistemi e brevetti per tutte le fasi del ciclo di produzione, nell'ambito di progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva.

15. L'applicazione del regime si limita agli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2004. Gli stanziamenti complessivi a carico del bilancio dello Stato ammontano a circa 102 milioni di EUR(10).

16. I beneficiari della suddetta agevolazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata, sono le imprese produttrici di prodotti editoriali(11). In tale definizione rientrano le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico; le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva; ed infine le imprese editrici di giornali italiani all'estero. Il numero stimato dei beneficiari va da 100 a 500.

17. Il regime è finalizzato alla promozione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione italiana.

3. COMMENTI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

18. I regimi in esame non si propongono come scopo il mero aiuto, sia pure indiretto, alle imprese, bensì, la promozione e la diffusione del prodotto editoriale attraverso la realizzazione di appositi progetti. In tal modo mirano a tutelare e a garantire lo sviluppo, il pluralismo e la diffusione della cultura. Le risorse statali sono concesse esclusivamente al fine di garantire e facilitare l'accesso al mercato editoriale al maggior numero possibile di imprese.

19. Le autorità italiane ritengono che entrambi i regimi di aiuto notificati possano essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato. A sostegno di tale tesi sono citate le conclusioni della Corte nella causa CELF(12), ove si conferma la decisione della Commissione di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune sulla base della deroga summenzionata.

20. Le autorità italiane fanno inoltre valere che i regimi in questione potrebbero produrre un effetto positivo sull'occupazione in un settore che negli ultimi anni ha presentato una costante flessione delle vendite delle copie di giornali, con conseguente riduzione del fatturato. Involuzioni queste che, a loro avviso, non avrebbero alcun nesso con questioni legate alla concorrenza o alla competitività con altre imprese, ma sarebbero piuttosto riconducibili ad una modifica del costume culturale dei lettori italiani.

21. Le autorità italiane affermano, infine, che gli interventi previsti hanno un'incidenza assolutamente marginale sugli scambi a livello comunitario. Ciò appare evidente in considerazione del fatto che si tratta di pubblicazioni esclusivamente in lingua italiana con un mercato molto limitato negli Stati membri dell'Unione europea. Sulla base dei dati forniti alla Commissione emerge che l'incidenza della diffusione estera sulla diffusione complessiva annua di pubblicazioni italiane è compresa fra lo 0,3 % ed il 3,4 %(13).

4. VALUTAZIONE DELLE MISURE

4.1. Esistenza di aiuti di Stato

22. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 'Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza'.

4.1.1. Risorse statali che favoriscono talune imprese/attività economiche

23. La Commissione osserva che gli stanziamenti per le agevolazioni disposte da entrambi i regimi notificati sono accordati tramite il bilancio dello Stato e possono pertanto essere considerati come risorse statali. Inoltre, i regimi notificati favoriscono in modo selettivo specifici settori di attività, più precisamente quelli dell'editoria nei quali i beneficiari svolgono un'attività economica e possono essere considerati come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

4.1.2. Vantaggio economico

24. I due regimi di aiuto notificati conferiscono un duplice vantaggio economico ai beneficiari.

25. In base al primo regime, i beneficiari ricevono un'agevolazione sotto forma di contributo in conto interessi per finanziamenti destinati a progetti specifici che effettivamente riduce i costi di finanziamento dell'impresa beneficiaria.

26. In base al secondo regime, le imprese ammissibili beneficiano di un vantaggio fiscale accordato sotto forma di credito d'imposta agli investimenti alleggerendo quindi gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio(14).

4.1.3. Selettività

27. Entrambi i regimi notificati sono selettivi in quanto sono destinati rispettivamente ad imprese operanti nell'editoria e ad imprese che producono prodotti editoriali. Pertanto entrambi i regimi concedono aiuti settoriali.

4.1.4. Incidenza sugli scambi intracomunitari e distorsione della concorrenza

28. Le autorità italiane sostengono che in passato, nel caso degli aiuti ai giornali, l'incidenza degli aiuti di Stato sugli scambi a livello comunitario è stata considerata pressoché irrilevante per via del fattore linguistico. Tuttavia, nel caso di specie, l'ambito di applicazione delle misure notificate comprende agenzie di stampa, imprese editrici di prodotti editoriali multimediali, imprese stampatrici non impegnate principalmente in quotidiani e prodotti editoriali periodici, imprese distributrici di prodotti editoriali, nonché emittenti radiotelevisive. La Commissione rileva che in alcuni dei settori summenzionati l'incidenza sugli scambi a livello comunitario deriva dalla struttura societaria ed operativa delle imprese nonché dal loro mercato di riferimento(15). Inoltre tale incidenza è stata in passato riconosciuta anche in decisioni della Commissione e confermata dalla giurisprudenza(16).

29. La Commissione prende atto dei dati forniti dalle autorità italiane in merito all'incidenza dei regimi notificati sugli scambi a livello comunitario. Ciononostante, l'informazione fornita documenta l'incidenza sugli scambi intracomunitari solo per un numero limitato di prodotti e beneficiari eleggibili e non per l'insieme di quelli previsti ai sensi dei due regimi notificati. Pertanto, al fine di chiarire i dubbi riguardo la marginalità dell'incidenza delle misure notificate sugli scambi intracomunitari, la Commissione necessita di ulteriori informazioni.

30. Di conseguenza, in base all'analisi di cui sopra, i due regimi di aiuto in esame costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

4.2. Compatibilità

31. Qualora le misure costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, il trattato stabilisce che sono compatibili o possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.

32. Le autorità italiane sostengono che i due regimi di aiuto notificati soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato giacché si configurano come aiuto a promuovere la cultura e, a sostegno di tale tesi, citano la causa CELF(17). La Commissione ritiene che quanto stabilito dalla Corte in detta causa non sia applicabile ai regimi di aiuto in esame. Infatti, la CELF era stata creata su iniziativa del ministero francese della Cultura al fine di rispondere agli ordinativi delle librerie del mondo intero, ordinativi che non sarebbe stato remunerativo accettare senza renderne il costo proibitivo per l'utente finale. Pertanto, l'obiettivo perseguito dalla CELF era la disseminazione della lingua e della cultura francese nel mondo, attività finanziata mediante contributi annui del ministero della Cultura. Riguardo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d, la Commissione ricorda, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione(18), che queste ultime disposizioni vanno interpretate in modo restrittivo. In particolare, nei due casi in esame di aiuto notificati, le agevolazioni sono elargite rispettivamente all'intero settore dell'editoria e ad imprese che producono prodotti editoriali in lingua italiana. Pertanto, al momento la Commissione ha dubbi riguardo alla compatibilità complessiva dei due regimi notificati con la deroga disposta all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

33. La Commissione nota che non vi sono altre clausole specifiche di compatibilità applicabili ai regimi notificati nella loro presentazione attuale, a prescindere dall'applicazione generale, sempre possibile, dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

34. Pertanto, alla luce dei dubbi che sussistono circa il grado di incidenza dei regimi notificati, sugli scambi intracomunitari, al fine stabilirne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ritiene necessario avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Ciò consentirà l'invio alla Commissione di informazioni e osservazioni atte a dissipare i dubbi summenzionati.

5. CONCLUSIONE

35. In base alle considerazioni di cui sopra formulate in merito ai due regimi di aiuto notificati a favore dell'editoria, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, ed invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

36. La Commissione fa presente alle autorità italiane che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama alla loro attenzione l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, in base al quale gli aiuti illegali possono essere oggetto di recupero presso il beneficiario.".

(1) Intendendo per prodotto ammissibile, il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, ad esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

(2) Le autorità italiane indicano che l'agevolazione in esame sostituisce regimi di aiuto esistenti disposti rispettivamente dalle leggi n. 416 del 5.8.1981 e n. 67 del 25.2.1987, entrambe approvate dalla Commissione, rispettivamente, il 18.11.1983 con lettera n. 1398 e il 7.7.1988 con lettera n. 8232, numero d'aiuto C 25/87.

(3) I termini, l'ammontare delle risorse disponibili e le modalità di ammissione delle imprese editoriali ai benefici di cui l'articolo 6 delle legge del 7 marzo 2001, n. 62, sono definiti nel decreto del presidente del Consiglio del 13 dicembre 2002 sulla legge del 7 marzo 2001, n. 62.

(4) In base al decreto del presidente del Consiglio del 13 dicembre 2002 sulla legge 7 marzo 2001, n. 62, le imprese non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

(5) Al fine di escludere dalle agevolazioni tutto ciò che non è destinato esclusivamente alla realizzazione del prodotto editoriale, il disegno di legge di iniziativa governativa - Atto Camera 4163, 'Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica' introduce un'ulteriore modifica all'articolo 5 della legge del 7 marzo 2001 n. 62 dove si precisa che non sono comunque da considerare ammissibili alle agevolazioni in conto interessi le spese promozionali e di pubblicità ed ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale.

(6) Il decreto del presidente del Consiglio del 30 maggio 2002 dispone all'articolo 8 il divieto di cumulo delle agevolazioni - di cui agli articoli 4-7 della legge n. 62 del 7 marzo 2001 - con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le suddette agevolazioni risultano invece cumulabili con il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge.

(7) La scadenza decennale è stata disposta esplicitamente, dopo la notifica, con modifica normativa inserita nel disegno di legge di iniziativa governativa presentato alla Camera dei deputati il 16 luglio 2003, a.c. 4163, 'Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica'. Tale disegno di legge è attualmente in discussione presso la commissione Cultura.

(8) Più precisamente a circa 4,1 milioni di EUR per il 2001, circa 12,6 milioni di EUR per il 2002 e circa 9,7 milioni di EUR per il 2003.

(9) Vedasi nota 6.

(10) Più precisamente circa 5,7 milioni di EUR per il 2001, 11,3 milioni di EUR per il 2002, 28,4 milioni di EUR per ogni anno dal 2003 al 2005.

(11) La definizione d'impresa produttrice di prodotti editoriali è più restrittiva rispetto a quella usata negli articoli 4, 5, 6 e 7 per i quali sono considerate tutte le imprese del ciclo di produzione e di distribuzione del prodotto editoriale.

(12) Sentenza della Corte di giustizia europea del 22 giugno 2000 nella causa C 332/98, Repubblica Francese/Commissione europea, 'Aiuti per la Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF)' ECR I-4833.

(13) Per il 2000 ed il 2001, le stime relative a libri, giornali quotidiani, settimanali e mensili sono rispettivamente lo 0,3 %, il 3,4 %, l'1,1 % e l'1,1 %.

(14) Vedasi la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(15) Vedasi le agenzie di stampa Reuters, ANSA, AFP la cui attività risiede nella raccolta e la diffusione di notizie a livello locale ed internazionale.

(16) Vedasi nota 12, e decisione della Commissione nel caso N 631/2001, Regno Unito, 'BBC licence fee'.

(17) Vedasi nota 12.

(18) GU C 320 del 15.11.2001 pag. 5.

Upp