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Document 02011L0064-20110705

    Consolidated text: Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/2011-07-05

    2011L0064 — IT — 05.07.2011 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 2011

    relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato

    (codificazione)

    (GU L 176 dell'5.7.2011, pag. 24)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 122, 12.5.2016, pag.  62 (2011/64/UE)




    ▼B

    DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 2011

    relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato

    (codificazione)



    CAPO 1

    OGGETTO

    Articolo 1

    La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.



    CAPO 2

    DEFINIZIONI

    Articolo 2

    1.  Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono:

    a) le sigarette;

    b) i sigari e i sigaretti;

    c) il tabacco da fumo:

    i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette;

    ii) gli altri tabacchi da fumo.

    2.  Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all’articolo 3 o all’articolo 5, paragrafo 1.

    In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

    3.  Fatte salve le disposizioni dell’Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 4 e 5 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d’imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

    Articolo 3

    1.  Ai fini della presente direttiva, per sigarette si intendono:

    a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

    b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

    c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

    2.  Ai fini dell’applicazione dell’accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

    Articolo 4

    1.  Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

    a) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

    b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

    2.  In deroga al paragrafo 1, il comma che segue può continuare ad essere applicato dalla Germania e dall’Ungheria fino al 31 dicembre 2014.

    Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

    a) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

    b) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

    c) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30o rispetto all’asse longitudinale del sigaro;

    d) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

    3.  Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che corrispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    1.  Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono:

    a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

    b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell’articolo 3 e nell’articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

    2.  Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5 millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

    Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

    Articolo 6

    Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.



    CAPO 3

    DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

    Articolo 7

    1.  Le sigarette prodotte nell’Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un’accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

    In deroga al primo comma, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell’accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

    2.  L’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

    3.  Nella fase finale dell’armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l’accisa specifica e la somma dell’accisa ad valorem e dell’imposta sul volume d’affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

    4.  Nella misura in cui ciò risulti necessario, l’accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell’elemento specifico dell’accisa, ai sensi dell’articolo 8, siano rigidamente rispettate.

    Articolo 8

    1.  La percentuale dell’elemento specifico dell’accisa nell’importo dell’onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

    2.  Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.

    3.  Fino al 31 dicembre 2013 l’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

    a) l’accisa specifica;

    b) l’accisa ad valorem e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

    4.  Dal 1o gennaio 2014 l’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

    a) l’accisa specifica;

    b) l’accisa ad valorem e l’IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

    5.  In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l’elemento specifico dell’accisa, espresso in percentuale dell’onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell’onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l’importo dell’accisa specifica fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

    6.  Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette.

    Articolo 9

    1.  Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo.

    2.  Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono:

    a) un’accisa specifica per unità di prodotto;

    b) un’accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;

    c) un’IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

    Articolo 10

    1.  L’accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

    Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.

    2.  Dal 1o gennaio 2014 l’accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

    Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

    A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

    3.  Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

    Articolo 11

    1.  Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l’accisa globale al di sotto dei livelli fissati rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell’articolo 10, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

    2.  Se in uno Stato membro aumenta l’aliquota dell’IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l’accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all’incidenza dell’aumento dell’aliquota dell’IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l’accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell’articolo 10.

    Tuttavia, lo Stato membro aumenta l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della riduzione.

    Articolo 12

    1.  Il Portogallo può applicare un’aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all’articolo 10 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

    2.  In deroga all’articolo 10, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

    a) fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;

    b) dal 1o gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;

    c) dal 1o gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.



    CAPO 4

    DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI A ECCEZIONE DELLE SIGARETTE

    Articolo 13

    I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nell’Unione e importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un’accisa minima fissata all’articolo 14:

    a) sigari e sigaretti;

    b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

    c) altri tabacchi da fumo.

    Articolo 14

    1.  Gli Stati membri applicano un’accisa che può essere:

    a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell’Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all’articolo 15, oppure

    b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; oppure

    c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

    Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l’accisa sia ad valorem o mista.

    2.  L’accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

    a)

    per quanto concerne i sigari e sigaretti : al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

    b)

    per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette : al 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;

    c)

    per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo : al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.

    Dal 1o gennaio 2013 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

    Dal 1o gennaio 2015 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

    Dal 1o gennaio 2018 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

    Dal 1o gennaio 2020 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

    Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.

    3.  Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all’interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l’origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

    4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica.

    a)

    per sigari e sigaretti : almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

    b)

    per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette :

    i) fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

    ii) dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

    iii) dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

    c)

    per altri tabacchi da fumo : almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.



    CAPO 5

    DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO, RACCOLTA DI ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

    Articolo 15

    1.  I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell’Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

    ►C1  Il primo comma non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti, ◄ sempreché siano compatibili con la normativa dell’Unione.

    2.  Per agevolare la riscossione dell’accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell’Unione.

    Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull’origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

    Articolo 16

    1.  Le modalità di riscossione dell’accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell’accisa. Nel corso della tappa precedente, l’accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l’imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l’imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

    2.  Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati dell’Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell’accisa.

    Articolo 17

    Possono essere esentati dall’accisa od ottenere il rimborso dell’accisa già versata, i tabacchi lavorati:

    a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;

    b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

    c) destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;

    d) riutilizzati dal produttore.

    Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.



    CAPO 6

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 18

    1.  La Commissione pubblica una volta all’anno il valore dell’euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale.

    I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.

    2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l’importo delle accise in vigore al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell’accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell’importo più basso.

    Articolo 19

    1.  Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva.

    La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale e delle quote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

    2.  La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

    3.  La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 5 ), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l’elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

    4.  La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

    Articolo 20

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 21

    Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, modificate dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B.

    I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

    Articolo 22

    La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2011.

    Articolo 23

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    PARTE A



    Direttive abrogate con l’elenco delle modificazioni successive

    (di cui all’articolo 21)

    Direttiva 92/79/CEE del Consiglio

    (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)

     

    Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

    (GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47)

    limitatamente all’articolo 1

    Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

    (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

    limitatamente all’articolo 1

    Direttiva 2003/117/CE del Consiglio

    (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49)

    limitatamente all’articolo 1

    Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

    (GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

    limitatamente all’articolo 1

    Direttiva 92/80/CEE del Consiglio

    (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10)

     

    Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

    (GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47)

    limitatamente all’articolo 2

    Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

    (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

    limitatamente all’articolo 2

    Direttiva 2003/117/CE del Consiglio

    (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49)

    limitatamente all’articolo 2

    Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

    (GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

    limitatamente all’articolo 2

    Direttiva 95/59/CE del Consiglio

    (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40)

     

    Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

    (GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47)

    limitatamente all’articolo 3

    Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

    (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

    limitatamente all’articolo 3

    Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

    (GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

    limitatamente all’articolo 3

    PARTE B



    Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

    (di cui all’articolo 21)

    Direttiva

    Termine di recepimento

    Data di applicazione

    92/79/CEE

    31 dicembre 1992

    92/80/CEE

    31 dicembre 1992

    95/59/CE

    1999/81/CE

    1o gennaio 1999

    1o gennaio 1999

    2002/10/CE

    1o luglio 2002 (1)

    2003/117/CE

    1o gennaio 2004

    2010/12/UE

    31 dicembre 2010

    1o gennaio 2011

    (1)   In deroga alla data stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/10/CE: a)  la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE al più tardi entro il 1o gennaio 2008; b)  il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2002/10/CE (tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1o gennaio 2008.




    ALLEGATO II



    Tavola di concordanza

    Direttiva 92/79/CEE

    Direttiva 92/80/CEE

    Direttiva 95/59/CE

    Presente direttiva

    Articolo 1, paragrafi 1 e 2

    Articolo 1

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

    Articolo 2, paragrafo 1, proposizione finale

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 5, frase introduttiva

    Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 5, punto 1

    Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 5, punto 2

    Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 6, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 6, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 6

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 16, paragrafo 6

    Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 16, paragrafi da 1 a 5

    Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

    Articolo 16, paragrafo 7

    Articolo 8, paragrafo 6

    Articolo 1

    Articolo 9

    Articolo 2, paragrafi 1 e 2

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 2 bis

    Articolo 11

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 1

    Articolo 13

    Articolo 2

    Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

    Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

    Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 3, paragrafo 1, quarto e quinto comma

    Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva

    Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c)

    Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

    Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma

    Articolo 3, paragrafo 1, ottavo comma

    Articolo 3, paragrafo 1, nono comma

    Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 3, paragrafo 1, decimo comma

    Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma

    Articolo 3, paragrafo 1, undicesimo comma

    Articolo 14, paragrafo 2, quarto comma

    Articolo 3, paragrafo 1, dodicesimo comma

    Articolo 14, paragrafo 2, quinto comma

    Articolo 3, paragrafo 1, tredicesimo comma

    Articolo 14, paragrafo 2, sesto comma

    Articolo 3, paragrafo 1, quattordicesimo comma

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

    Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 2, prima frase

    Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase

    Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 10

    Articolo 16

    Articolo 11

    Articolo 17

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 15

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 18, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 6

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 18, paragrafo 2

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 19

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 18

    Articolo 20

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 21, primo comma

    Articolo 19, paragrafo 2

    Articolo 21, secondo comma

    Articolo 20

    Articolo 22

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 21

    Articolo 23

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato I

    Allegato II



    ( 1 ) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

    ( 2 ) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

    ( 3 ) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

    ( 4 ) Cfr. allegato I, parte A.

    ( 5 ) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

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