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Documento 61999CJ0288

    Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 10. mai 2001.
    VauDe Sport GmbH & Co. KG versus Oberfinanzdirektion Koblenz.
    Eelotsusetaotlus: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Saksamaa.
    Ühine tollitariifistik.
    Kohtuasi C-288/99.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:262

    61999J0288

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2001. - VauDe Sport GmbH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata - Gerla portabimbi. - Causa C-288/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03683


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Tariffa doganale comune - Voci doganali - «Gerla portabimbi» destinata a trasportare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta - Classificazione alla voce 6307 della Nomenclatura combinata

    Massima


    $$La Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento n. 1359/95, che modifica gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento n. 802/80, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a trasportare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste per l'essenziale in un telaio portante di tubi di alluminio e in un seggiolino per bambino di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di un'imbracatura, con bretelle imbottite e con una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, in applicazione della regola generale 3 b) per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, rientra nella voce doganale 6307. Infatti, i tessuti, che conferiscono a tale prodotto il suo carattere essenziale, rientrano in tale voce.

    ( v. punti 28, 31 e dispositivo )

    Parti


    Nel procedimento C-288/99,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    VauDe Sport GmbH & Co. KG, già vauDe Sport Albrecht von Dewitz,

    e

    Oberfinanzdirektion Koblenz,

    domanda vertente sull'interpretazione della Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1),

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici

    avvocato generale: L.A. Geelhoed

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la vauDe Sport GmbH & Co. KG, dai sigg. H. Glashoff, Steuerberater, e U. Reimer, Außenwirtschaftsberater;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della vauDe Sport GmbH & Co. KG e della Commissione all'udienza del 16 novembre 2000,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 marzo 1999, pervenuta in cancelleria il 2 agosto successivo, lo Hessisches Finanzgericht (Tribunale tributario dell'Assia), con sede in Kassel, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica della Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1).

    2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la vauDe Sport GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «vauDe Sport») e l'Oberfinanzdirektion di Coblenza (in prosieguo: l'«Oberfinanzdirektion») a proposito della classificazione doganale di un prodotto denominato «gerla portabimbi» nella Nomenclatura combinata.

    La normativa comunitaria

    3 Le voci della NC che possono essere prese in considerazione nella causa principale sono le seguenti:

    «Capitolo 42

    (...) Oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori (...)

    (...)

    4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

    - Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

    (...)

    - Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

    (...)

    - Oggetti da tasca o da borsetta:

    (...)

    - altri:

    4202 91 - - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:

    (...)

    4202 92 - - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

    - - - di fogli di materie plastiche:

    4202 92 11 - - - - Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacche a spalla e sacchi per articoli sportivi

    4202 92 15 - - - - Contenitori per strumenti musicali

    4202 92 19 - - - - altri

    - - - di materie tessili:

    4202 92 91 - - - - Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    4202 92 98 - - - - altri

    4202 99 00 - - altri

    (...)

    Capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; (...)

    (...)

    6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

    6307 10 - Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:

    (...)

    6307 20 00 - Cinture e giubbotti di salvataggio

    6307 90 - altri:

    6307 90 10 - - a maglia

    - - altri:

    6307 90 91 - - - di feltro

    6307 90 99 - - - altri

    (...)

    Capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio

    (...)

    7616 Altri lavori di alluminio:

    7616 10 00 - Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

    7616 90 - altri:

    7616 90 10 - - Ferri da maglia ed uncinetti

    7616 90 30 - - Tele metalliche, griglie e reti

    - - altri:

    7616 90 91 - - - di getti di alluminio

    7616 90 99 - - - altri

    (...)

    Capitolo 94

    Mobili; (...)

    (...)

    9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:

    9401 10 - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

    (...)

    9401 20 00 - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

    9401 30 - Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

    (...)

    9401 40 00 - Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

    9401 50 00 - Mobili per sedersi di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

    - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

    (...)

    - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

    9401 71 00 - - imbottiti

    9401 79 00 - - altri

    9401 80 00 - altri mobili per sedersi

    9401 90 - Parti:

    (...)».

    4 Le regole generali per l'interpretazione per la NC (in prosieguo: le «regole generali») che figurano nella prima parte di questa, titolo I, parte A, dispongono in particolare:

    «La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità alle seguenti regole:

    (...)

    2. a) (...)

    b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

    3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

    a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

    b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    (...)».

    La causa principale e la questione pregiudiziale

    5 Il 16 agosto 1995 la vauDe Sport, che crea, produce e commercializza in particolare zaini, chiedeva un'informazione doganale vincolante per una merce di sua produzione descritta come «gerla portabimbi Komfort ripiegabile, con schienale Tergoform ad altezza regolabile e con sacco a spalla integrato». A sua avviso, tale prodotto rientra nella sottovoce doganale 4202 92 98 0900.

    6 Il 20 settembre 1995 l'Oberfinanzdirektion classificava il prodotto in questione nella sottovoce doganale 6307 90 99 0990, descrivendolo in questi termini:

    «Altri manufatti tessili confezionati, gerle portabimbi Komfort (...)

    - telaio di tubi d'acciaio (rettificato successivamente in "tubi d'alluminio") e tessuti di fibre sintetiche, cuciti insieme,

    - consistente essenzialmente in un seggiolino per bambino, imbottito ai lati ed all'altezza del capo, munito di imbracatura, di tessuto,

    - sotto il seggiolino si trova una piccola sacca portaoggetti munita di cerniera lampo,

    - dotato di bretelle imbottite e di cintura di tessuto,

    - non fatto a mano,

    - le cui parti in tessuto sono determinanti per il loro volume e valore e con riguardo all'uso del prodotto».

    7 L'Oberfinanzdirektion basava la sua decisione sulla constatazione che, trattandosi nel caso di specie di un prodotto composto di materie diverse, le parti di tessuto gli conferiscono il suo carattere essenziale, ai sensi della regola generale 3 b). Per contro, la classificazione del suddetto prodotto nella voce 4202, prospettata dalla vauDe Sport, non sarebbe possibile, in quanto la gerla portabimbi non può equipararsi ad un sacco a spalla, che è destinato a portare oggetti e non persone.

    8 A seguito del rigetto del suo reclamo avverso la suddetta decisione di classificazione, il 17 luglio 1996 la vauDe Sport ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia.

    9 Non essendo convinto della pertinenza nel caso di specie della voce 4202, né tantomeno di quella della voce 9401, proposta in subordine dalla vauDe Sport, il giudice a quo esita tra le voci 6307 e 7616 della NC. Tuttavia, esso propende piuttosto a favore di una classificazione della gerla portabimbi in quest'ultima voce, ai sensi della regola generale 3 c), in quanto, a suo avviso, il telaio in alluminio e le parti in tessuto sono altrettanto rilevanti e, privato di uno di questi due elementi, il prodotto non conserverebbe le sue proprietà caratteristiche.

    10 Alla luce di quanto sopra lo Hessisches Finanzgericht, con sede in Kassel, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la nozione di "contenitori simili" di cui alla voce NC 4202 della Tariffa doganale comune debba essere intesa nel senso che essa comprende anche una merce definita come "gerla portabimbi", consistente essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e in tessuti di fibre sintetiche - cuciti insieme - nel quale può essere trasportato sulla schiena un bambino in posizione seduta e sotto il quale si trova una piccola sacca portaoggetti,

    oppure

    se la merce sopra descritta debba essere classificata, come altro manufatto confezionato, nella sottovoce NC 6307 90 99 0990 ai sensi della regola generale 3 b),

    oppure

    se la merce sopra descritta sia compresa in un'altra voce».

    11 Dal fascicolo risulta che, con la sua questione, il giudice a quo chiede in sostanza se un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a trasportare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e in un seggiolino per bambino in tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di imbracatura, con bretelle imbottite e una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, debba essere classificato nella voce doganale 4202, che contempla in particolare le sacche da viaggio nonché i loro «contenitori simili», oppure se vada ricompreso nella sottovoce 9401 71 00, che riguarda gli «altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo - imbottiti», o se rientri nella voce 6307, relativa agli «Altri manufatti confezionati», ovvero nella voce 7616, riguardante gli «Altri lavori di alluminio».

    12 In via preliminare, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC (v., in particolare, sentenza 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 13).

    13 Inoltre, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «NESA»), forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenza 28 marzo 2000, causa C-309/98, Holz Geenen, Racc. pag. I-1975, punto 14).

    14 Per quanto riguarda, in primo luogo, la voce 4202 della NC, va di primo acchito rilevato che la gerla portabimbi di cui alla causa principale non è ivi espressamente menzionata di guisa che tale prodotto potrebbe essere classificato in detta voce solo per equiparazione ad una merce da questa espressamente contemplata, basandosi sulla nozione di «contenitori simili».

    15 Al fine di determinare se la suddetta gerla portabimbi costituisca un contenitore analogo ad un sacco a spalla, come deduce la vauDe Sport, occorre rilevare che questi due prodotti hanno certo in comune il fatto di essere portati a spalla mediante bretelle ed una cintura, mentre il telaio di tubi d'alluminio che serve a stabilizzare il seggiolino per bambini è per il resto paragonabile al sistema di trasporto a spalla degli zaini speciali utilizzati per il trekking. Ciò non toglie che, al pari degli altri oggetti elencati nella voce 4202, un sacco a spalla è un mezzo destinato a portare oggetti, mentre una gerla portabimbi si presenta come un sedile aperto che ha la funzione di portare un bimbo. Quanto alla piccola sacca munita di cerniera lampo situata sotto il seggiolino, essa non conferisce alla gerla portabimbi le sue caratteristiche obiettive determinanti, ma ha invece una funzione puramente accessoria, che è irrilevante ai fini della classificazione doganale.

    16 Di conseguenza, una gerla portabimbi come quella di cui alla causa principale non può rientrare nella voce 4202 della NC.

    17 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la voce doganale 9401, nemmeno essa può essere presa in considerazione nella causa principale.

    18 Infatti, è sufficiente rilevare in proposito che, secondo la nota 2 del capitolo 94 della NC e le considerazioni generali delle NESA relative allo stesso capitolo, gli oggetti compresi nella voce 9401 devono essere costruiti per essere poggiati a terra e servire ad arredare, a scopo principalmente utilitario, gli appartamenti nonché le autovetture e simili mezzi di trasporto.

    19 Ora, anche se può, come qualsiasi oggetto, essere poggiata a terra, una gerla portabimbi non è stata costruita a tal fine e, incontestabilmente, non soddisfa nemmeno la seconda condizione cumulativa di cui al capitolo 94 delle NESA.

    20 Questa valutazione, peraltro, non è affatto inficiata dalla circostanza, dedotta dalla vauDe Sport, che il prodotto di cui alla causa principale è munito di un treppiedi pieghevole che consente di deporlo sul suolo.

    21 Così, dato che non esiste una specifica voce doganale per la classificazione del suddetto prodotto, occorre, in terzo luogo, stabilire se questo rientri nella voce 6307 o nella voce 7616, ai sensi delle regole generali.

    22 Dato che il prodotto di cui alla causa principale è composto di diversi elementi costitutivi, e cioè essenzialmente di tubi di alluminio nonché di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, e si presenta quindi come un prodotto mescolato o composito ai sensi della regola generale 2 b), questa rinvia alla regola generale 3.

    23 Nel caso di specie la classificazione non può effettuarsi secondo la regola generale 3 a), giacché, com'è stato rilevato al punto 21 della presente sentenza, non esiste alcuna voce doganale specifica nella quale possano essere classificate la gerle portabimbi.

    24 Secondo la regola generale 3 b), i prodotti misti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    25 In proposito, è giurisprudenza consolidata che, per determinare quale sia, tra le materie che compongono il prodotto, quella che gli conferisce il carattere essenziale, occorre chiedersi se tale prodotto, privato di questa o di quella componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano (v., in tal senso, sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 8).

    26 Ora, per quanto riguarda la gerla portabimbi come quella di cui alla causa principale, occorre rilevare che, trattandosi del trasporto a spalla di un bambino da parte di un adulto, i tessuti cuciti insieme sono, di per sé soli, idonei a consentire un'operazione del genere. Per contro, il suddetto trasporto a spalla non richiede affatto l'uso di un telaio di alluminio, il quale consente soltanto di effettuare l'operazione nel modo più comodo tanto per il trasportatore quanto per il bambino.

    27 Contrariamente a quanto la vauDe Sport fa valere, il telaio portante di alluminio non può quindi considerarsi costituire la materia o l'elemento che conferisce alla gerla portabimbi le sue proprietà caratteristiche.

    28 Pertanto, l'elemento predominante di una gerla portabimbi come quella di cui alla causa principale è costituito dai tessuti, che conferiscono a tale prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola generale 3 b).

    29 Ne consegue che la suddetta gerla portabimbi rientra nella voce 6307 della NC, la quale, letta combinatamente con la nota 1 del capitolo 63 della NC, si riferisce ai prodotti confezionati di qualsiasi tipo di tessuto. Tuttavia, niente osta a che questi siano muniti di un telaio fatto di un'altra materia e destinato ad agevolare l'uso di siffatti prodotti.

    30 Questa interpretazione trova del resto conforto nel punto 17 delle NESA relative alla voce 6307, secondo il quale quest'ultima comprende le «culle portatili e dispositivi simili per il trasporto di bambini». Infatti, come per le gerle portabimbi, il tessuto costituisce l'elemento caratteristico di tali prodotti, ma il loro uso può essere agevolato da un telaio fatto di un'altra materia.

    31 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente: la NC dev'essere interpretata nel senso che un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a portare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste per l'essenziale in un telaio portante di tubi di alluminio e in un seggiolino per bambino fatto di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di un'imbracatura, con bretelle imbottite e con una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, rientra nella voce doganale 6307.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hessisches Finanzgericht, con sede in Kassel, con ordinanza 11 marzo 1999, dichiara:

    La Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a trasportare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste per l'essenziale in un telaio portante di tubi di alluminio e in un seggiolino per bambino di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di un'imbracatura, con bretelle imbottite e con una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, rientra nella voce doganale 6307.

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