Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0615(01)

    State aid — Italy — Aid C 90/2001 (ex NN 163/2001) — Rescue and restructuring aid for agricultural holdings in difficulty/"rescue aid" strand — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    EÜT C 143, 15.6.2002, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC0615(01)

    State aid — Italy — Aid C 90/2001 (ex NN 163/2001) — Rescue and restructuring aid for agricultural holdings in difficulty/"rescue aid" strand — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    Official Journal C 143 , 15/06/2002 P. 0002 - 0005


    State aid - Italy

    Aid C 90/2001 (ex NN 163/2001) - Rescue and restructuring aid for agricultural holdings in difficulty/"rescue aid" strand

    Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    (2002/C 143/02)

    By means of the letter dated 11 December 2001, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

    Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Agriculture

    Directorate B2

    B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 21 51.

    These comments will be communicated to the Italian authorities. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

    SUMMARY

    In State aid case N 354/2000, rescue aid was granted for five companies: Agricoop Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl, Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl, CE.MA.CO SpA and Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl.

    The Commission authorised the aid in return for an undertaking from the Italian authorities to submit to it a restructuring plan for each company within six months of the date on which the aid was granted.

    The Commission received these plans for Agricoop Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl and Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl within the deadline and is currently assessing them.

    The restructuring plan for CE.MA.CO SpA, notified at a later date, is also under examination by the Commission.

    In a letter dated 1 October 2001, registered on 2 October 2001, the Italian Permanent Representation to the European Union forwarded to the Commission a letter from the Marche regional authorities requesting a six-month extension for the loan made to Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl. as part of the rescue aid. Given the date of this letter, the fact is that the company has been in possession of this aid for much longer than it should have - this constitutes a case of benefiting from additional aid not notified to the Commission by the required date. The case has therefore been transferred to the register of non-notified aids and reclassified as case NN 163/2001.

    Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, a cooperative in the milk and milk products sector (bovine milk), received rescue aid worth ITL 250 million (approximately EUR 125000).

    Assessment

    Under point 23(d) of the Community guidelines on State aid for rescue and restructuring firms in difficulty(1), the Italian authorities were allowed a period of six months following the date authorisation was given for the rescue aid measure to submit, on behalf of Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, a restructuring or liquidation plan or proof that they had repaid the rescue aid. While point 24 of the guidelines makes provision for the six-month period to be extended in exceptional circumstances (where a duly substantiated request is received from the Member State), the request for an extension of the rescue aid period on behalf of Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl was submitted nearly eight months after the expiry of the initial six-month period for drawing up a restructuring plan, and does not make a convincing case for an extension. However, if the Member State has failed to comply with the requirement to submit within six months a restructuring or liquidation plan or proof that the rescue aid has been repaid, and no duly substantiated request for an extension of the period has been made, the Commission has no option but to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

    What is more, the late notification of the extension request means that the company was in possession of the rescue aid for a longer period, constituting a case of benefiting from additional aid which must be taken into account.

    In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the recipient.

    TEXT OF THE LETTER

    "Con la presente lettera, la Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle competenti autorità italiane, essa ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo uno degli aiuti per il salvataggio esaminati nel quadro del fascicolo in oggetto.

    1. Procedimento

    Con lettera del 13 giugno 2000, protocollata il 20 giugno 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure adottate dalla Regione Marche per la concessione di aiuti per il salvataggio a cinque aziende agricole in difficoltà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le aziende sono le seguenti: Agricoop Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl, Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl, CE.MA.CO SpA e Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl.

    Con lettera del 17 agosto 2000(2), la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua decisione di non sollevare obiezioni riguardo agli aiuti per il salvataggio concessi alle cinque aziende succitate. Per giungere a tale decisione la Commissione aveva tenuto conto, in particolare, dell'impegno delle autorità italiane di notificare un piano di ristrutturazione per ciascuna delle aziende in questione entro un termine di sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio.

    Con lettera del 12 gennaio 2001, protocollata il 16 gennaio 2001, la succitata Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il piano di ristrutturazione dell'azienda Agricoop Scrl. Detto piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 45/2001.

    Con lettera del 12 gennaio 2001, protocollata il 17 gennaio 2001, la suddetta Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il piano di ristrutturazione della Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl. Il piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 46/2001.

    Con lettera dell'8 febbraio 2001, protocollata il 9 febbraio 2001, la succitata Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, il piano di ristrutturazione della Cooperativa agricola Moderna Scrl. Il piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 130/2001.

    Con lettera del 1o ottobre 2001, protocollata il 2 ottobre 2001, la suddetta Rappresentanza permanente ha trasmesso alla Commissione una nota della Regione Marche in cui si richiede una proroga di sei mesi della durata del prestito concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, come aiuto per la ristrutturazione.

    Con lettera del 9 novembre 2001, protocollata il 12 novembre 2001, la suddetta Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il piano di ristrutturazione dell'impresa CE.MA.CO SpA. Il piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 741/2001.

    La decisione esplicitata nella presente lettera riguarda unicamente gli aiuti concessi sino ad ora alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl. Essa non ipoteca in alcun modo le decisioni che la Commissione prenderà circa i piani di ristrutturazione delle aziende Agricoop Scrl, Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl e CE.MA.CO SpA, attualmente all'esame dei servizi della Commissione.

    Per quanto concerne la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, la data alla quale è stata introdotta la domanda di proroga della durata dell'aiuto al salvataggio (circa otto mesi dopo la data normale di presentazione) dimostra che l'azienda ha potuto disporre dell'aiuto al salvataggio per un periodo di tempo molto più lungo del previsto ed ha potuto così beneficiare di un elemento d'aiuto supplementare che non è stato notificato a tempo debito. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di trasferire il fascicolo nel registro degli aiuti non notificati, sotto il NN 163/2001.

    La Commissione si rammarica che le autorità italiane non abbiano introdotto entro i termini normali la loro domanda di proroga dell'aiuto per il salvataggio riguardo la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl.

    2. Descrizione

    L'aiuto per il salvataggio concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, operante nel settore lattiero-caseario (ramo bovino), ammonta a 250 milioni di ITL (circa 125000 EUR). L'aiuto è stato approvato dalla Commissione sulla base, segnatamente, delle seguenti considerazioni:

    - le informazioni disponibili hanno indotto la Commissione a concludere che l'azienda era in difficoltà,

    - l'aiuto doveva essere concesso sotto forma di prestito rateale, con polizza fideiussoria a garanzia del prestito stesso a favore della Regione; il tasso d'interesse applicabile al prestito non doveva in alcun caso essere inferiore al tasso comunitario di riferimento applicabile all'Italia (5,70 % al momento della decisione),

    - l'aiuto doveva essere rimborsato nel quadro di un programma di ristrutturazione approvato dalla Commissione, secondo la procedura degli articoli 87 e 88 del trattato; qualora il programma di ristrutturazione non fosse attuato o se risultasse che l'azienda non fosse in grado di giungere ad una situazione di redditività economica, il beneficiario doveva restituire il prestito con relativi interessi entro dodici mesi dalla concessione dell'aiuto; qualora il beneficiario non restituisse il prestito con relativi interessi entro il termine previsto, le autorità italiane si impegnavano a far intervenire la garanzia,

    - la concessione dell'aiuto era giustificata da gravi motivazioni di ordine sociale,

    - l'azienda beneficiaria doveva presentare un piano di ristrutturazione nel termine di quattro mesi dall'autorizzazione dell'aiuto; le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione questo piano di ristrutturazione nel termine massimo di sei mesi; qualora l'azienda non avesse presentato un piano di ristrutturazione il prestito doveva essere restituito entro sei mesi,

    - l'entità dell'aiuto non poteva essere superiore agli importi necessari per la copertura degli stipendi e dei relativi oneri sociali, del pagamento dei debiti ai fornitori, dell'acquisizione di mezzi di produzione necessari al mantenimento del ciclo produttivo e del pagamento dei debiti bancari a breve termine; l'aiuto era quindi connesso unicamente agli oneri di esercizio dell'azienda,

    - l'aiuto sarebbe stato erogato 'una tantum' e il beneficiario non doveva avere mai fruito in passato di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

    3. Valutazione

    Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'aiuto in questione può produrre gli effetti suindicati: esso favorisce infatti una determinata produzione (latte) e può incidere sugli scambi, in considerazione della posizione che l'Italia occupa nella produzione del prodotto in causa (nel 1998 l'Italia ha contribuito per il 9 % all'intera produzione di latte vaccino dell'Unione).

    Nel quadro del fascicolo di aiuti N 354/2000, l'aiuto per il salvataggio concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl è stato esaminato come aiuto di Stato sulla base della normativa in materia e cioè gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(3).

    Tali orientamenti (nel prosieguo, 'gli orientamenti') precisano, al punto 19, che 'eccezion fatta per i casi di danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)], che non sono oggetto del presente documento - possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base al quale possono essere autorizzati dalla Commissione 'gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività [...], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse'.'

    Nel decidere di non sollevare obiezioni riguardo all'aiuto per il salvataggio descritto più sopra, la Commissione si era basata sugli impegni assunti dalle autorità italiane e la sua decisione supponeva l'osservanza di ognuno di tali impegni.

    Le autorità italiane si erano impegnate, in particolare, a notificare alla Commissione il piano di ristrutturazione dell'azienda in questione entro il termine massimo di sei mesi dalla data della concessione dell'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, precisando che qualora l'azienda non avesse presentato un piano di ristrutturazione il prestito doveva essere restituito entro sei mesi.

    Tenuto conto di tale impegno, che era conforme alle disposizioni del punto 23, lettera d), degli orientamenti, tutto il piano di ristrutturazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 17 febbraio 2001.

    Nella loro lettera del 1o ottobre 2001, le autorità italiane hanno chiesto che l'aiuto per il salvataggio concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl fosse prorogato di sei mesi poiché tale azienda aveva potuto produrre la garanzia richiesta sul prestito solo al momento della concessione del prestito stesso e poiché la predisposizione del piano di ristrutturazione era stata così ritardata. Un altro argomento invocato dalle autorità italiane è che detta Cooperativa non è attualmente in grado di presentare un progetto di ristrutturazione dell'allevamento poiché la mancanza di test BSE su animali vivi non le consente di procedere all'acquisto di nuovi capi in buone condizioni di sicurezza. La proroga di sei mesi deve servire a 'valutare le effettive condizioni per procedere alla predisposizione di un piano di ristrutturazione o, in ultima istanza, procedere alla chiusura definitiva dell'azienda stessa'.

    Sebbene al punto 24 degli orientamenti sia indicato che 'a seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro', la Commissione non può che constatare che la richiesta dello Stato membro è presentata quasi otto mesi dopo il termine del periodo di autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio, ovverosia con molto ritardo. Inoltre, il motivo della mancanza di test BSE avanzato dalle autorità italiane non sembra molto valido, in quanto ciò implicherebbe che allo stato attuale delle cose, in mancanza di test su animali vivi, nessun allevatore comunitario sarebbe in grado di introdurre animali nel proprio allevamento. Nella fattispecie, esso significa piuttosto che le autorità italiane temono di non poter introdurre animali nella Cooperativa ancora per un certo tempo. Non è quindi certo che la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl sia in grado di presentare un piano di ristrutturazione nel termine di sei mesi, il che induce la Commissione a dubitare sull'utilità di prevedere una proroga supplementare. Infine, la 'valutazione delle effettive condizioni' per procedere successivamente alla predisposizione di un piano di ristrutturazione avrebbe già potuto essere stata effettuata da un certo tempo, tanto più che essa è manifestamente connessa al problema dalla reintroduzione di animali nella Cooperativa e che gli elementi su cui tale valutazione dovrebbe essere effettuata (segnatamente, le conseguenze della mancanza di test) non dovrebbero, durante i sei mesi di proroga richiesta, essere molto differenti da quelli che sussistono già tuttora.

    Pertanto la Commissione dubita della fondatezza della richiesta presentata dalle autorità italiane. Ora, a norma del punto 26 degli orientamenti, qualora lo Stato non abbia rispettato, nel termine di sei mesi, l'impegno di presentare un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che l'aiuto per il salvataggio è stato rimborsato e in mancanza di una richiesta di proroga debitamente giustificata, la Commissione deve avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in quanto l'inosservanza di una delle condizioni di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio solleva dubbi circa la compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

    A tutto ciò si aggiunge il fatto che l'azienda, data la presentazione tardiva della domanda di proroga, ha potuto beneficiare di un elemento d'aiuto supplementare, di cui deve essere tenuto conto.

    In considerazione di quanto precede, la Commissione invita il governo italiano, nel quadro della procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le sue osservazioni ed a fornire tutte le informazioni utili per valutare l'aiuto in causa entro un mese dalla data di ricezione della presente lettera. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

    La Commissione rammenta allo Stato italiano l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e fa riferimento all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio che prevede che qualsiasi aiuto illegale potrà formare oggetto di un recupero presso il beneficiario."

    (1) OJ C 288, 9.10.1999, p. 2.

    (2) Lettera SG(2000) D/106283.

    (3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    Top