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Documento 31990R0456

Regolamento (CEE) n. 456/90 del Consiglio, del 22 febbraio 1990, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Romania

EÜT L 48, 24.2.1990, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/456/oj

31990R0456

Regolamento (CEE) n. 456/90 del Consiglio, del 22 febbraio 1990, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Romania

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 24/02/1990 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 456/90 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1990

relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è opportuno prevedere di mettere a disposizione della Romania alcuni prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione rumena; che la Comunità dispone di prodotti agricoli in giacenza in seguito ad operazioni d'intervento e che, per la realizzazione di tale azione, è opportuno utilizzare in via prioritaria tali prodotti; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione stessa, in applicazione della regolamentazione in vigore;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di aiuto umanitario e va pertanto fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che vanno utilizzati, a copertura delle spese dell'operazione, gli stanziamenti previsti in bilancio per la cooperazione con i paesi terzi;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità procede, alle condizioni indicate in appresso, ad un'azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Romania.

Articolo 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

1) La Comunità fornisce gratuitamente alla Romania i prodotti disponibili in seguito ad operazioni d'intervento, limitatamente ai quantitativi indicati in allegato.

2) La Romania prende in consegna i prodotti nei luoghi e alle condizioni che verranno indicate dalla Commissione.

Le spese e gli eventuali rischi connessi con il trasporto sono a carico del paese beneficiario.

3) I prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti alla Romania è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3).

Articolo 4

1. L'esecuzione della presente azione è affidata alla Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (5), o a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti in questione relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) Parere reso il 16 febbraio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

Quantitavi dei prodotti forniti alla Romania

1.2 // // (in tonnellate) // Granturco // 62 500 // Segala // 62 500 // Burro // 2 500 // Olio d'oliva // 2 500 // Carni bovine // 10 000

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