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Document 52008XC0604(03)

Ayuda estatal — Italia — Ayuda estatal C 19/08 (ex NN 13/08) — Uso indebido de ayuda de salvamento a Sandretto — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

DO C 137 de 4.6.2008, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 137/12


AYUDA ESTATAL — ITALIA

Ayuda estatal C 19/08 (ex NN 13/08) — Uso indebido de ayuda de salvamento a Sandretto

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/C 137/09)

Por carta de 16 de abril de 2008, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la medida antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida de ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de ayudas estatales

B-1049 Bruselas

Fax (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO

El 29 de enero de 2007 la Comisión aprobó una ayuda de salvamento de 5 millones de EUR a Sandretto Industrie Srl («Sandretto»). Al no recibir información alguna sobre el desarrollo de la situación, la Comisión envió una carta a Italia el 14 de diciembre de 2007 solicitándole la puesta al día del asunto. Italia respondió el 21 de enero de 2008 informando a la Comisión de que la ayuda se había concedido en dos partes: el 24 de julio de 2007 y el 13 de agosto de 2007. El 23 de enero de 2008, la Comisión pidió a Italia que confirmara que la garantía expiraba el 24 de enero de 2008 o que presentara un plan de reestructuración. Italia contestó el 8 de febrero de 2008 informando a la Comisión de que la primera parte de la garantía había expirado el 24 de enero de 2008 y que la empresa se había declarado en quiebra.

DESCRIPCIÓN

Sandretto es fabricante de equipo de prensado para la inyección de materiales plásticos, la empresa está situada en la provincia de Turín y da trabajo a 350 empleados. Ha tenido dificultades desde 2005. La ayuda de salvamento aprobada por la Comisión se concedió en forma de garantía en dos líneas de crédito de 2,5 millones cada una. La ayuda se concedió casi seis meses después de su aprobación. Italia ha informado a la Comisión de que un intento de vender Sandretto a un inversor privado no tuvo éxito a principios de 2008.

EVALUACIÓN

La Comisión no dispone de elementos que indiquen que Sandretto dejara de beneficiarse de la ayuda de salvamento una vez expirado el periodo de seis meses. Además, la Comisión considera que el importante lapso de tiempo transcurrido entre la autorización y la concesión de la ayuda debe justificarse por las especiales circunstancias del asunto y en el presente caso la Comisión tiene dudas de si se reúnen esas circunstancias especiales. Además, considerando que Italia no ha presentado información alguna sobre el procedimiento de quiebra de Sandretto, la Comisión tiene dudas de si se garantiza en el procedimiento la recuperación efectiva de los importes de la ayuda usados indebidamente. Por último, dado que Italia no ha presentado un plan de reestructuración, la Comisión, en esta fase, considera poco probable que la prórroga de la ayuda de salvamento pueda considerarse compatible en tanto ayuda de reestructuración.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 29 gennaio 2007 la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio dell'importo di 5 Mio EUR a favore di Sandretto Industrie Srl (in seguito denominata “Sandretto”) (1). L'aiuto consisteva in una garanzia su due linee di credito fornite da banche private, le cui condizioni erano da definire dopo l'approvazione della Commissione. L'Italia si era impegnata a revocare la garanzia al più tardi sei mesi dopo la sua concessione e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per Sandretto entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto.

(2)

In mancanza di informazioni circa gli sviluppi della situazione, la Commissione ha inviato una lettera all'Italia il 14 dicembre 2007 (D/54995) per chiedere un aggiornamento sul caso.

(3)

L'Italia ha risposto con lettera del 21 gennaio 2008 (A/1233), informando la Commissione che l'aiuto era stato versato in due tranche: la prima erogata il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007.

(4)

Con lettera del 23 gennaio 2008 (D/50314) la Commissione ha chiesto all'Italia di confermare la cessazione della garanzia al 24 gennaio 2008 o in alternativa di trasmetterle un piano di ristrutturazione, aggiungendo che in mancanza di una sollecita risposta i servizi della Commissione avrebbero proposto l'avvio del procedimento di indagine formale.

(5)

L'8 febbraio 2008 l'Italia ha risposto (A/2526) alla Commissione che la prima tranche della garanzia cessava il 24 gennaio 2008 e che la società era fallita.

II.   DESCRIZIONE

2.1.   L'impresa interessata

(6)

Sandretto è un produttore di presse per iniezione per materie plastiche. L'impresa è stata fondata nel 1947 come “Fratelli Sandretto” e da allora ha cambiato più volte denominazione e forma societaria: l'ultimo di questi cambiamenti risale al 18 maggio 2005 quando l'impresa ha assunto la denominazione di Sandretto Industrie Srl Sandretto ha due stabilimenti di produzione situati nella provincia di Torino nei comuni di Grugliasco e Pont Canavese, entrambi ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Attualmente l'impresa appartiene ad un unico azionista, la società statunitense Taylor's International LLC.

(7)

Sandretto ha 350 dipendenti e rappresenta la principale fonte di impiego per l'economia locale. Le sue attività commerciali sono principalmente orientate al mercato europeo, con varie imprese controllate in Francia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi. Sandretto è specializzata in macchinari per usi speciali in mercati di nicchia: nel 2003, quando ancora non si erano manifestate difficoltà finanziarie, era al decimo posto fra gli operatori di questo mercato in Europa.

(8)

Nel 2005 Sandretto ha realizzato un fatturato di 21,58 Mio EUR e subito perdite per 43,74 Mio EUR. Il tribunale di Torino, con decisione del 16 marzo 2006, ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria (2). Di conseguenza, l'azionista unico ha automaticamente perso il controllo sulla gestione dell'impresa, passata ai tre commissari straordinari nominati dal ministero competente.

(9)

Secondo le autorità italiane, la principale causa delle difficoltà della società è da imputarsi al suo rilievo da parte dell'investitore americano Taylor's International LLC che non è riuscito ad effettuare gli investimenti necessari provocando l'inattività degli stabilimenti produttivi.

(10)

Nel giugno 2007 è stato pubblicato un invito a manifestare l'interesse all'acquisto, per vendere Sandretto ad un nuovo investitore privato. Secondo quanto riferito dalle autorità italiane, questo tentativo non ha avuto buon esito e la società è andata in fallimento (3). La Commissione non è al corrente se Sandretto abbia cessato la sua attività.

2.2.   La misura di aiuto

(11)

Sebbene sia stato approvato il 29 gennaio 2007, l'aiuto per il salvataggio è stato erogato solo sei mesi dopo: la prima tranche il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007. Secondo l'Italia questo periodo di tempo era necessario agli amministratori straordinari per scegliere le banche private che avrebbero concesso le linee di credito e per accordarsi sulle condizioni del finanziamento.

(12)

L'aiuto al salvataggio è stato concesso nella forma di una garanzia su due linee di credito di 2,5 Mio EUR ciascuna, fornite dalla Banca Popolare di Novara e Banca Intesa Sanpaolo.

(13)

Secondo l'Italia, la prima tranche dell'aiuto è terminata il 24 gennaio 2008. Tuttavia, nonostante due richieste da parte della Commissione, le autorità italiane non hanno presentato alcuna prova che la prima tranche della garanzia è terminata, né hanno fornito alcuna informazione sulla seconda tranche, o un piano di ristrutturazione (o di liquidazione) per la società.

III.   VALUTAZIONE

3.1.   Esistenza di aiuto

(14)

La Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio costituisca aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La misura ha assunto la forma di una garanzia, che costituisce un beneficio finanziato da risorse pubbliche. L'aiuto è selettivo in quanto riguarda solo Sandretto ed è probabile che falsi la concorrenza poiché garantisce all'impresa un vantaggio rispetto ad altri concorrenti che non ne fruiscono. Infine, il mercato in cui Sandretto opera è caratterizzato da notevoli scambi tra Stati membri.

3.2.   Applicazione abusiva di aiuto per il salvataggio

(15)

La Commissione ha approvato l'aiuto per il salvataggio a favore di Sandretto (1). In seguito a questa decisione, l'aiuto per il salvataggio, se limitato a sei mesi, è compatibile col mercato comune. Per la proroga dell'aiuto per il salvataggio oltre il periodo di sei mesi è necessaria una valutazione sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [in seguito, “gli orientamenti” (4)], per verificare se costituisca un'applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio o se possa essere considerata compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione.

(16)

In base al punto 25, lettera a) degli orientamenti, l'aiuto per il salvataggio deve cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima tranche all'impresa. Il punto 25, lettera c), degli orientamenti sembra fissare un'altra data di inizio per il calcolo del termine dei sei mesi, stabilendo che lo Stato membro deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione (o di liquidazione) o la prova che la garanzia è stata revocata. Questo ultimo punto sembra basarsi sull'ipotesi che l'aiuto per il salvataggio, per la sua natura temporanea e di urgenza, viene di solito concesso immediatamente dopo la sua autorizzazione da parte della Commissione.

(17)

Tuttavia, nel presente caso, l'Italia ha concesso l'aiuto per il salvataggio quasi sei mesi dopo la sua approvazione da parte della Commissione e pertanto, in base alla semplice enunciazione degli orientamenti, la data di inizio del termine di sei mesi può risultare non evidente. Poiché la Commissione ritiene che eventuali distorsioni della concorrenza possono verificarsi a partire dal momento in cui l'aiuto è effettivamente erogato, la data che dà avvio al termine di sei mesi coincide con la concessione all'impresa della prima rata che è assistita dalla garanzia.

(18)

Di conseguenza, il termine per la cessazione della garanzia o per la presentazione di un piano di ristrutturazione scade, conformemente al punto 25, lettera a), degli orientamenti, sei mesi dopo la concessione della prima tranche, ossia il 24 gennaio 2008.

(19)

Al momento della notifica dell'aiuto per il salvataggio, l'Italia si era impegnata a revocare la garanzia al più tardi sei mesi dopo la sua concessione e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per Sandretto entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto.

(20)

Tuttavia, nonostante le richieste della Commissione, le autorità italiane non hanno presentato alcun piano di ristrutturazione (o di liquidazione), né fornito la prova della cessazione della garanzia a seguito del rimborso della prima rata del prestito. Ad eccezione di una breve lettera in cui affermavano che la data di cessazione per la prima tranche dell'aiuto era il 24 gennaio 2008 (data presunta del rimborso della prima rata del prestito), le autorità italiane non hanno presentato sinora alcuna prova dell'effettiva cessazione della garanzia né dell'effettivo rimborso della prima rata del prestito. Riguardo alla seconda tranche, l'Italia non ha fornito alcun tipo di informazione relativa alla cessazione della garanzia e/o al rimborso del prestito.

(21)

Pertanto la Commissione non dispone di elementi attestanti che la società abbia cessato di beneficiare dell'aiuto per il salvataggio dopo il termine dei sei mesi.

(22)

Inoltre, fra l'autorizzazione e la concessione dell'aiuto per il salvataggio è intercorso un lasso di tempo considerevole: questo ritardo di quasi sei mesi suscita dubbi riguardo alla necessità dell'aiuto. Conformemente al punto 15 degli orientamenti, l'aiuto per il salvataggio è uno strumento previsto per sostenere un'impresa che affronta un'acuta crisi di liquidità allo scopo di consentire di mantenerla in attività per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione. L'aiuto per il salvataggio è quindi caratterizzato dalla rapidità e dalla temporaneità e la decisione di approvazione della Commissione non ne autorizza la sua corresponsione ad una data di gran lunga posteriore, quando le circostanze originarie che ne avevano giustificato l'approvazione potrebbero non sussistere più.

(23)

Le autorità italiane sostengono che il periodo di tempo intercorso era necessario per concordare con le banche le condizioni del finanziamento e affermano che la società era ancora in serie difficoltà sei mesi dopo l'autorizzazione. La Commissione ritiene che un lasso di tempo di tale durata fra l'autorizzazione e la concessione dell'aiuto debba essere giustificato da speciali circostanze e nutre dubbi circa la loro presenza nel caso di specie.

(24)

Inoltre, l'Italia non ha trasmesso informazioni circa la procedura fallimentare applicata a Sandretto: in particolare se l'iscrizione degli importi dovuti allo Stato ne assicuri il totale ed immediato recupero e se e quando l'attività della società dovesse cessare. Pertanto la Commissione non è certa che la procedura fallimentare assicuri l'effettivo recupero degli importi di aiuto erogati abusivamente.

3.3.   Compatibilità con il mercato comune a titolo di aiuto per la ristrutturazione

(25)

La Commissione deve valutare se esistano altri motivi per dichiarare la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato. Conformemente al punto 20 degli orientamenti, gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possono essere unicamente considerati compatibili in base agli orientamenti stessi. La proroga dell'aiuto per il salvataggio può costituire un aiuto per la ristrutturazione compatibile qualora soddisfi le condizioni per l'autorizzazione stabilite ai punti 32-51 degli orientamenti. In particolare, l'autorizzazione di un aiuto per la ristrutturazione è subordinata all'attuazione di un piano di ristrutturazione realizzabile, credibile e solido da presentare alla Commissione per approvazione.

(26)

Poiché l'Italia non ha presentato tale piano di ristrutturazione, la Commissione in questa fase ritiene improbabile che la proroga dell'aiuto per il salvataggio possa essere considerata compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione.

IV.   CONCLUSIONE

(27)

La Commissione non dispone di elementi attestanti che la società abbia cessato di beneficiare dell'aiuto per il salvataggio dopo il termine dei sei mesi.

(28)

La Commissione ritiene peraltro che il considerevole lasso di tempo intercorso fra l'autorizzazione e la concessione dell'aiuto susciti dubbi riguardanti la necessità dell'aiuto e debba perciò essere giustificato da circostanze speciali del caso. In questa fase la Commissione dubita che sussistano siffatte circostanze speciali.

(29)

Inoltre, poiché le autorità italiane non hanno comunicato alcuna informazione sulla procedura fallimentare applicata a Sandretto, la Commissione dubita che la procedura fallimentare assicuri l'effettivo recupero degli importi di aiuto erogati abusivamente.

(30)

Infine, poiché l'Italia non ha presentato alcun piano di ristrutturazione, la Commissione in questa fase ritiene improbabile che la proroga dell'aiuto per il salvataggio possa essere considerata compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione.

V.   DECISIONE

(31)

La Commissione in questa fase ritiene probabile che la proroga oltre il termine di sei mesi dell'aiuto per il salvataggio approvato a favore di Sandretto Industrie Srl sia illegale e nutre dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune. La Commissione decide pertanto di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (5). Ciò premesso, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato della CE, invita l'Italia a inviarle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente, in particolare le informazioni richieste dall'ingiunzione di fornire informazioni di cui al punto seguente.

(32)

La Commissione, dato che le autorità italiane, nonostante un sollecito, hanno fornito risposte incomplete alla sua precedente richiesta di informazioni, ingiunge all'Italia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 di:

presentare la prova della cessazione della prima tranche della garanzia a seguito del rimborso del prestito,

fornire informazioni dettagliate sulla seconda tranche della garanzia, in particolare se sia stata utilizzata,

fornire informazioni dettagliate circa lo stato di avanzamento della procedura fallimentare applicata a Sandretto, in particolare se l'iscrizione degli importi dovuti allo Stato nell'ambito della procedura ne assicuri il pieno e immediato recupero,

comunicare se l'impresa Sandretto continui a svolgere la sua attività,

presentare un piano di liquidazione, ammesso che esista.

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera a Sandretto.

La Commissione richiama all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare presso il beneficiario un aiuto illegalmente concesso.

La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'autorità di sorveglianza EFTA sarà del pari informata tramite invio di copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»


(1)  Caso N 802/06 (GU C 43 del 27.2.2007, pag. 2).

(2)  La Commissione comprende dalla legislazione italiana che “l'amministrazione straordinaria” è una procedura concorsuale applicata alle imprese in stato di insolvenza con l'obiettivo di mantenerne l'attività produttiva.

(3)  La Commissione comprende dalla legislazione italiana che la “procedura fallimentare” è una procedura concorsuale che ha l'obiettivo di soddisfare le richieste dei creditori attraverso la vendita dei beni dell'impresa, che conduce di solito alla liquidazione della società.

(4)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(5)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 5.


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