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Document 52004XC0330(04)

Ayudas estatales — Italia — Ayuda C 1/04 (ex NN 158/03) — Ayuda abusiva N 272/98 — Región de Cerdeña — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

DO C 79 de 30.3.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0330(04)

Ayudas estatales — Italia — Ayuda C 1/04 (ex NN 158/03) — Ayuda abusiva N 272/98 — Región de Cerdeña — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Diario Oficial n° C 079 de 30/03/2004 p. 0004 - 0006


Ayudas estatales - Italia

Ayuda C 1/04 (ex NN 158/03) - Ayuda abusiva N 272/98 - Región de Cerdeña

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2004/C 79/05)

Por carta de 3 de febrero de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales y Dirección de Ayudas Estatales I - Unidad G1

J-70 B - 1049 Bruselas Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Procedimiento

1. El 21 de febrero de 2003 la Comisión recibió una denuncia (registrada como A/31409), denunciando la ayuda abusiva de un régimen de ayuda regional en favor de la industria hotelera en Italia - Región de Cerdeña, aprobado por la Comisión en 1998 (N 272/98).

2. Por carta de 26 de febrero de 2003 (D/51355) la Comisión solicitó aclaraciones a las autoridades italianas. Por carta de 22 de abril de 2003 (A/33012 de 28 de abril de 2003) las autoridades italianas facilitaron dicha información a la Comisión.

Descripción

3. El régimen de ayudas N 272/98 concede subvenciones para inversiones iniciales en la industria hotelera en Italia - Región de Cerdeña. Fue aprobado en 1998 y la Comisión lo consideró compatible con el mercado común con arreglo a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

4. Las autoridades italianas aprobaron la normativa de aplicación del régimen mediante diversas decisiones administrativas que nunca pusieron en conocimiento de la Comisión. De conformidad con las citadas decisiones, también pueden concederse ayudas, aunque excepcionalmente, a las inversiones iniciadas antes de la fecha de solicitud de la ayuda.

5. Como resultado de estas disposiciones, según las autoridades italianas, en 2002 se concedieron ayudas al menos a 28 proyectos de inversión iniciados antes de la fecha de solicitud de la ayuda, por un importe total de ayuda de entre 8 y 16 millones de euros.

Evaluación

6. Las autoridades italianas permitieron, por medio de las citadas decisiones administrativas, la concesión de ayudas a proyectos de inversión iniciados antes de la fecha de solicitud de la ayuda. A este respecto, las autoridades italianas no han respetado la obligación impuesta en la decisión de la Comisión por la que se aprueba el régimen de ayudas ni los requisitos fijados en las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional(1).

7. Como consecuencia, la Comisión considera que el efecto incentivador de la ayuda puede haberse visto socavado al no existir una solicitud de ayuda antes de que comenzaran efectivamente los trabajos sobre el proyecto. La Comisión considera que esto puede constituir ayuda abusiva en el asunto N 272/98, en virtud del artículo 16 del Reglamento n° 659/99(2), y duda de la compatibilidad de la ayuda concedida a proyectos iniciados antes de la fecha de solicitud de la ayuda.

TEXTO DE LA CARTA

"Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure menzionate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (protocollata con il numero A/31409) relativa all'applicazione abusiva di un regime di aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98).

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355) la Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per fornire le suddette informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste alla Commissione.

2. DESCRIZIONE

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti, sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non è stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di stato a finalità regionale.

Il regime di aiuti N 272/98 prevede agevolazioni a favore degli investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna. Esso è stato approvato nel 1998 e la Commissione l'ha giudicato compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative (in particolare, le delibere del 22.12.1998 e del 27.7.2000, n. 33/4). Tali decisioni amministrative non sono state mai portate a conoscenza della Commissione.

In base alle decisioni citate l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo 'bando' o avviso d'ammissione al finanziamento, ad investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

A seguito di queste disposizioni, secondo le autorità italiane nel 2002 l'agevolazione è stata concessa ad almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra 8 e 16 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(3) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998(4), di non sollevare obiezioni nei confronti del regime degli aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna (N 272/98). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono avere inoltrato una domanda d'aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente(5) che tale obbligo è stato soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Tuttavia, con le decisioni amministrative di cui sopra, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo previsto nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né ai requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto potrebbe risultare compromesso, per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. La Commissione ritiene che questo possa costituire un caso di applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999(6) ed esprime dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso ai progetti di investimento avviati prima della data di domanda d'aiuto.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

5. DECISIONE

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione."

(1) DO C 74 de 10.3.1998.

(2) Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado (ahora artículo 88) (DO L 83 de 27.3.1999).

(3) GU C 74 del 10.3.1998.

(4) La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5) Con lettera in data 25.4.2001, n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia ha accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(6) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88) (GU L 83 del 27.3.1999).

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