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Document 52002XC0615(01)

    Ayudas estatales — Italia — Ayuda C 90/2001 (ex NN 163/2001) — Salvamento y reestructuración de empresas agrarias en crisis/capítulo "ayudas de salvamento" — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

    DO C 143 de 15.6.2002, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC0615(01)

    Ayudas estatales — Italia — Ayuda C 90/2001 (ex NN 163/2001) — Salvamento y reestructuración de empresas agrarias en crisis/capítulo "ayudas de salvamento" — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

    Diario Oficial n° C 143 de 15/06/2002 p. 0002 - 0005


    Ayudas estatales - Italia

    Ayuda C 90/2001 (ex NN 163/2001) - Salvamento y reestructuración de empresas agrarias en crisis/capítulo "ayudas de salvamento"

    Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

    (2002/C 143/02)

    Por carta de 11 de diciembre de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

    Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Agricultura

    Dirección B2

    B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 21 51.

    Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

    RESUMEN

    En relación con el expediente de ayuda estatal N 354/2000, se concedieron ayudas de salvamento a cinco empresas: Agricoop Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl, Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl, CE.MA.CO SpA y Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl.

    La autorización de la Comisión se basaba fundamentalmente en el compromiso de las autoridades italianas de comunicar un plan de reestructuración para cada una de las empresas mencionadas en un plazo de seis meses a partir de la fecha de autorización de la ayuda de salvamento.

    Los planes de reestructuración de las empresas Agricoop Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl y Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl se comunicaron dentro del plazo establecido y actualmente están siendo examinados por los servicios de la Comisión.

    El plan de reestructuración de la empresa CE.MA.CO, notificado más tarde, también está siendo examinado en estos momentos por los servicios de la Comisión.

    Mediante carta de 1 de octubre de 2001, registrada el 2 de octubre de 2001, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea transmitió una nota de la Región de Las Marcas en la que se solicitaba una prolongación de seis meses de la duración del préstamo concedido a la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl en concepto de ayuda al salvamento. Habida cuenta de la fecha de esa nota, la empresa pudo disponer de la ayuda al salvamento durante mucho más tiempo del previsto y, por lo tanto, disfrutó de un elemento de ayuda suplementario que no se comunicó a su debido tiempo. Así pues, el expediente se ha transferido al registro de las ayudas no notificadas con el número NN 163/2001.

    La ayuda de salvamento concedida a la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, perteneciente al sector lechero (sección de ganado vacuno), se eleva a 250 millones de liras italianas (125000 euros aproximadamente).

    Evaluación

    En virtud de la letra d) del punto 23 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(1), las autoridades italianas disponían de seis meses a partir de la aprobación de la ayuda de salvamento para presentar, en relación con la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba del reembolso de la ayuda de salvamento. En el punto 24 de las Directrices mencionadas se establece que el plazo de seis meses puede prorrogarse en casos excepcionales a petición, debidamente justificada, del Estado miembro. No obstante, la solicitud de prolongación de la ayuda de salvamento, concedida a la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, se presentó casi ocho meses después de la expiración del plazo de seis meses establecido para la elaboración de un plan de reestructuración y se basa en argumentos que no justifican en absoluto la concesión de una prórroga del plazo. Así pues, si el Estado miembro no ha respetado, en el plazo de seis meses, el compromiso de presentar un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba de que se ha reembolsado la ayuda de salvamento, y si no se ha presentado una solicitud de prórroga debidamente justificada, la Comisión debe incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado.

    A ello se añade que, debido a la tardía presentación de la solicitud de prolongación de la ayuda, la empresa pudo disponer durante más tiempo de la ayuda al salvamento y de esta forma disfrutó de un elemento de ayuda suplementario que ha de tenerse en cuenta.

    De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, en caso de ayuda ilegal, podrá obtenerse del beneficiario la recuperación de la ayuda.

    CARTA

    "Con la presente lettera, la Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle competenti autorità italiane, essa ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo uno degli aiuti per il salvataggio esaminati nel quadro del fascicolo in oggetto.

    1. Procedimento

    Con lettera del 13 giugno 2000, protocollata il 20 giugno 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure adottate dalla Regione Marche per la concessione di aiuti per il salvataggio a cinque aziende agricole in difficoltà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le aziende sono le seguenti: Agricoop Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl, Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl, CE.MA.CO SpA e Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl.

    Con lettera del 17 agosto 2000(2), la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua decisione di non sollevare obiezioni riguardo agli aiuti per il salvataggio concessi alle cinque aziende succitate. Per giungere a tale decisione la Commissione aveva tenuto conto, in particolare, dell'impegno delle autorità italiane di notificare un piano di ristrutturazione per ciascuna delle aziende in questione entro un termine di sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio.

    Con lettera del 12 gennaio 2001, protocollata il 16 gennaio 2001, la succitata Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il piano di ristrutturazione dell'azienda Agricoop Scrl. Detto piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 45/2001.

    Con lettera del 12 gennaio 2001, protocollata il 17 gennaio 2001, la suddetta Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il piano di ristrutturazione della Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl. Il piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 46/2001.

    Con lettera dell'8 febbraio 2001, protocollata il 9 febbraio 2001, la succitata Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, il piano di ristrutturazione della Cooperativa agricola Moderna Scrl. Il piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 130/2001.

    Con lettera del 1o ottobre 2001, protocollata il 2 ottobre 2001, la suddetta Rappresentanza permanente ha trasmesso alla Commissione una nota della Regione Marche in cui si richiede una proroga di sei mesi della durata del prestito concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, come aiuto per la ristrutturazione.

    Con lettera del 9 novembre 2001, protocollata il 12 novembre 2001, la suddetta Rappresentanza permanente ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il piano di ristrutturazione dell'impresa CE.MA.CO SpA. Il piano è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato N 741/2001.

    La decisione esplicitata nella presente lettera riguarda unicamente gli aiuti concessi sino ad ora alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl. Essa non ipoteca in alcun modo le decisioni che la Commissione prenderà circa i piani di ristrutturazione delle aziende Agricoop Scrl, Cooperativa Zootecnica di San Severino Scrl, Cooperativa agricola Moderna Scrl e CE.MA.CO SpA, attualmente all'esame dei servizi della Commissione.

    Per quanto concerne la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, la data alla quale è stata introdotta la domanda di proroga della durata dell'aiuto al salvataggio (circa otto mesi dopo la data normale di presentazione) dimostra che l'azienda ha potuto disporre dell'aiuto al salvataggio per un periodo di tempo molto più lungo del previsto ed ha potuto così beneficiare di un elemento d'aiuto supplementare che non è stato notificato a tempo debito. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di trasferire il fascicolo nel registro degli aiuti non notificati, sotto il NN 163/2001.

    La Commissione si rammarica che le autorità italiane non abbiano introdotto entro i termini normali la loro domanda di proroga dell'aiuto per il salvataggio riguardo la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl.

    2. Descrizione

    L'aiuto per il salvataggio concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl, operante nel settore lattiero-caseario (ramo bovino), ammonta a 250 milioni di ITL (circa 125000 EUR). L'aiuto è stato approvato dalla Commissione sulla base, segnatamente, delle seguenti considerazioni:

    - le informazioni disponibili hanno indotto la Commissione a concludere che l'azienda era in difficoltà,

    - l'aiuto doveva essere concesso sotto forma di prestito rateale, con polizza fideiussoria a garanzia del prestito stesso a favore della Regione; il tasso d'interesse applicabile al prestito non doveva in alcun caso essere inferiore al tasso comunitario di riferimento applicabile all'Italia (5,70 % al momento della decisione),

    - l'aiuto doveva essere rimborsato nel quadro di un programma di ristrutturazione approvato dalla Commissione, secondo la procedura degli articoli 87 e 88 del trattato; qualora il programma di ristrutturazione non fosse attuato o se risultasse che l'azienda non fosse in grado di giungere ad una situazione di redditività economica, il beneficiario doveva restituire il prestito con relativi interessi entro dodici mesi dalla concessione dell'aiuto; qualora il beneficiario non restituisse il prestito con relativi interessi entro il termine previsto, le autorità italiane si impegnavano a far intervenire la garanzia,

    - la concessione dell'aiuto era giustificata da gravi motivazioni di ordine sociale,

    - l'azienda beneficiaria doveva presentare un piano di ristrutturazione nel termine di quattro mesi dall'autorizzazione dell'aiuto; le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione questo piano di ristrutturazione nel termine massimo di sei mesi; qualora l'azienda non avesse presentato un piano di ristrutturazione il prestito doveva essere restituito entro sei mesi,

    - l'entità dell'aiuto non poteva essere superiore agli importi necessari per la copertura degli stipendi e dei relativi oneri sociali, del pagamento dei debiti ai fornitori, dell'acquisizione di mezzi di produzione necessari al mantenimento del ciclo produttivo e del pagamento dei debiti bancari a breve termine; l'aiuto era quindi connesso unicamente agli oneri di esercizio dell'azienda,

    - l'aiuto sarebbe stato erogato 'una tantum' e il beneficiario non doveva avere mai fruito in passato di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

    3. Valutazione

    Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'aiuto in questione può produrre gli effetti suindicati: esso favorisce infatti una determinata produzione (latte) e può incidere sugli scambi, in considerazione della posizione che l'Italia occupa nella produzione del prodotto in causa (nel 1998 l'Italia ha contribuito per il 9 % all'intera produzione di latte vaccino dell'Unione).

    Nel quadro del fascicolo di aiuti N 354/2000, l'aiuto per il salvataggio concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl è stato esaminato come aiuto di Stato sulla base della normativa in materia e cioè gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(3).

    Tali orientamenti (nel prosieguo, 'gli orientamenti') precisano, al punto 19, che 'eccezion fatta per i casi di danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)], che non sono oggetto del presente documento - possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base al quale possono essere autorizzati dalla Commissione 'gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività [...], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse'.'

    Nel decidere di non sollevare obiezioni riguardo all'aiuto per il salvataggio descritto più sopra, la Commissione si era basata sugli impegni assunti dalle autorità italiane e la sua decisione supponeva l'osservanza di ognuno di tali impegni.

    Le autorità italiane si erano impegnate, in particolare, a notificare alla Commissione il piano di ristrutturazione dell'azienda in questione entro il termine massimo di sei mesi dalla data della concessione dell'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, precisando che qualora l'azienda non avesse presentato un piano di ristrutturazione il prestito doveva essere restituito entro sei mesi.

    Tenuto conto di tale impegno, che era conforme alle disposizioni del punto 23, lettera d), degli orientamenti, tutto il piano di ristrutturazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 17 febbraio 2001.

    Nella loro lettera del 1o ottobre 2001, le autorità italiane hanno chiesto che l'aiuto per il salvataggio concesso alla Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl fosse prorogato di sei mesi poiché tale azienda aveva potuto produrre la garanzia richiesta sul prestito solo al momento della concessione del prestito stesso e poiché la predisposizione del piano di ristrutturazione era stata così ritardata. Un altro argomento invocato dalle autorità italiane è che detta Cooperativa non è attualmente in grado di presentare un progetto di ristrutturazione dell'allevamento poiché la mancanza di test BSE su animali vivi non le consente di procedere all'acquisto di nuovi capi in buone condizioni di sicurezza. La proroga di sei mesi deve servire a 'valutare le effettive condizioni per procedere alla predisposizione di un piano di ristrutturazione o, in ultima istanza, procedere alla chiusura definitiva dell'azienda stessa'.

    Sebbene al punto 24 degli orientamenti sia indicato che 'a seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro', la Commissione non può che constatare che la richiesta dello Stato membro è presentata quasi otto mesi dopo il termine del periodo di autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio, ovverosia con molto ritardo. Inoltre, il motivo della mancanza di test BSE avanzato dalle autorità italiane non sembra molto valido, in quanto ciò implicherebbe che allo stato attuale delle cose, in mancanza di test su animali vivi, nessun allevatore comunitario sarebbe in grado di introdurre animali nel proprio allevamento. Nella fattispecie, esso significa piuttosto che le autorità italiane temono di non poter introdurre animali nella Cooperativa ancora per un certo tempo. Non è quindi certo che la Cooperativa Agricola Zootecnica Marulla Scrl sia in grado di presentare un piano di ristrutturazione nel termine di sei mesi, il che induce la Commissione a dubitare sull'utilità di prevedere una proroga supplementare. Infine, la 'valutazione delle effettive condizioni' per procedere successivamente alla predisposizione di un piano di ristrutturazione avrebbe già potuto essere stata effettuata da un certo tempo, tanto più che essa è manifestamente connessa al problema dalla reintroduzione di animali nella Cooperativa e che gli elementi su cui tale valutazione dovrebbe essere effettuata (segnatamente, le conseguenze della mancanza di test) non dovrebbero, durante i sei mesi di proroga richiesta, essere molto differenti da quelli che sussistono già tuttora.

    Pertanto la Commissione dubita della fondatezza della richiesta presentata dalle autorità italiane. Ora, a norma del punto 26 degli orientamenti, qualora lo Stato non abbia rispettato, nel termine di sei mesi, l'impegno di presentare un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che l'aiuto per il salvataggio è stato rimborsato e in mancanza di una richiesta di proroga debitamente giustificata, la Commissione deve avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in quanto l'inosservanza di una delle condizioni di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio solleva dubbi circa la compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

    A tutto ciò si aggiunge il fatto che l'azienda, data la presentazione tardiva della domanda di proroga, ha potuto beneficiare di un elemento d'aiuto supplementare, di cui deve essere tenuto conto.

    In considerazione di quanto precede, la Commissione invita il governo italiano, nel quadro della procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le sue osservazioni ed a fornire tutte le informazioni utili per valutare l'aiuto in causa entro un mese dalla data di ricezione della presente lettera. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

    La Commissione rammenta allo Stato italiano l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e fa riferimento all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio che prevede che qualsiasi aiuto illegale potrà formare oggetto di un recupero presso il beneficiario."

    (1) DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

    (2) Lettera SG(2000) D/106283.

    (3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

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