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Document 62000TO0012
Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 30 March 2000. # Ezio Crestaz v Commission of the European Communities. # Officials - Non-admission to competition - Incomplete candidature file - Action manifestly unfounded in law. # Case T-12/00.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 30 de marzo de 2000.
Ezio Crestaz contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - No admisión a un concurso - Expediente de candidatura incompleto - Recurso manifiestamente infundado.
Asunto T-12/00.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 30 de marzo de 2000.
Ezio Crestaz contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - No admisión a un concurso - Expediente de candidatura incompleto - Recurso manifiestamente infundado.
Asunto T-12/00.
Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 2000 I-A-00067; II-00289
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:96
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
30 marzo 2000 ( *1 )
«Dipendenti - Non ammissione a concorrere - Fascicolo di candidatura incompleto - Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Nella causa T-12/00,
Ezio Crestaz, residente in Fano, con l'avv. Maria Francesca Mariani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, via De Amicis, 16, Fano,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 22 ottobre 1999 del comitato di selezione di non ammettere il ricorrente alle prove della procedura speciale di assunzione COM/RA/01/1999,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 |
Il 29 luglio 1999 il ricorrente ha presentato, nei termini e per mezzo dell'atto di candidatura richiesto dall'avviso di selezione del mese di giugno 1999, la propria candidatura per una procedura speciale di assunzione di agenti temporanei incaricati della gestione di programmi di ricerca e sviluppo tecnologico COM/RA/01/1999. |
2 |
Con lettera del 22 ottobre 1999 il presidente del comitato di selezione ha escluso la candidatura del ricorrente in quanto l'atto di candidatura non era conforme alle condizioni di ammissione (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Un formulario tipo, allegato a tale lettera, informava il ricorrente che egli aveva «dimenticato di aggiungere i seguenti documenti (vedi atto di candidatura punto H.4 e avviso di selezione -punto III.C):
|
3 |
Con lettera del 5 novembre 1999 il ricorrente ha chiesto un riesame di tale decisione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto III.D dell'avviso di selezione. In tale lettera egli ha precisato, da un lato, che il carattere incompleto del suo fascicolo di candidatura era frutto di un mero errore di trasmissione e, dall'altro, che la Commissione era già in possesso di tutti i documenti pertinenti, in quanto egli era stato candidato in una selezione precedente ed era iscritto in un elenco di riserva. |
4 |
Con lettera del 24 novembre 1999 il presidente del comitato di selezione ha informato il ricorrente che il riesame della sua candidatura non aveva consentito di modificare la decisione del 22 ottobre 1999, considerato il carattere incompleto dell'atto di candidatura del 6 agosto 1999, data ultima per la presentazione delle candidature. |
5 |
Su richiesta del ricorrente, la Commissione ha inviato a quest'ultimo, per fax, una copia di tale lettera in data 21 dicembre 1999. |
6 |
Alla luce di quanto sopra, il 17 gennaio 2000 il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento della decisione 22 ottobre 1999. Con atto separato, egli ha nel contempo presentato, sulla base dell'art. 242 CE, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione della decisione impugnata nonché la sua ammissione alle prove di selezione. |
7 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
8 |
La Commissione chiede, con comparsa depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2000, che il Tribunale voglia:
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In diritto
9 |
Ai sensi dell'art. Ili del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. |
10 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. |
11 |
Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la decisione impugnata è viziata da illegittimità, considerato il fatto che la Commissione si trovava in possesso dei documenti richiesti dall'avviso di selezione di cui trattasi. Il ricorrente ricorda che egli aveva partecipato con successo alla selezione COM/RA/164, circostanza di cui la Commissione era perfettamente al corrente. Il ricorrente sostiene che esiste un principio, pacifico ed incontestabile, secondo il quale un'amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso. Non si potrebbe obiettare che l'avviso di selezione vietava espressamente di fare riferimento a candidature precedenti. Infatti, tale divieto sarebbe inapplicabile ai vincitori di prove di selezione iscritti in un elenco di riserva. |
12 |
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che una decisione di non ammissione fondata sulla mancata produzione di un certificato di lavoro o di un contratto di lavoro accompagnato dall'ultimo bollettino di stipendio è illegittima. Poiché il bando di concorso non richiedeva che i candidati fossero occupati alla data della selezione, richiedere la presentazione di tali documenti sarebbe discriminatorio nei confronti dei non occupati. Inoltre, una siffatta richiesta sarebbe priva di finalità. La presentazione di un contratto di lavoro e di un bollettino di stipendio non fornirebbero necessariamente gli elementi atti a verificare l'esperienza lavorativa richiesta. Dal momento che la Commissione non richiede una documentazione addizionale nei casi dubbi, essa discriminerebbe i candidati esclusi per la mancata presentazione della detta documentazione a fronte di candidati accettati sulla base di una documentazione che non documenta affatto i requisiti minimi di esperienza lavorativa. |
13 |
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni contenute nell'atto di candidatura integrano gli estremi dell' «autocertificazione» in base alla normativa italiana in tale materia. Per i cittadini dell'Unione europea le modalità dell'autocertificazione sarebbero quelle previste per i cittadini italiani. |
14 |
Infine, egli sottolinea le difficoltà da lui incontrate per procurarsi l'atto di candidatura a causa del fatto di essere stato trattenuto per motivi di lavoro nella Repubblica dominicana dal 7 giugno al 22 ottobre 1999. |
15 |
Il Tribunale ricorda che lo scopo essenziale dei bandi di concorso, quale è concepito dallo Statuto, consiste nell'informare gli interessati, nel modo più preciso possibile, della natura dei requisiti prescritti per occupare il posto di cui si tratta, al fine di metterli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e inoltre di decidere quali documenti giustificativi abbiano rilievo per la commissione giudicatrice e debbano quindi essere allegati all'atto di candidatura (sentenze del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/CES, Racc. pag. II-1341, punto 23, e 21 maggio 1992, causa T-54/91, Antunes/Parlamento, Racc. pag. II-1739, punto 39). I termini dei bandi di concorso costituiscono tanto l'ambito di legittimità quanto l'ambito di valutazione per la commissione giudicatrice (sentenza 16 aprile 1997, causa T-80/96, Mateus/Consiglio, Racc. PI, pag. II-259). Tale giurisprudenza può essere estesa alla procedura di assunzione speciale oggetto della presente controversia. |
16 |
Nel caso di specie, il punto III.B.2 dell'avviso di selezione prevede: «Per essere ammessi alla selezione i candidati devono comprovare un'esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita successivamente al diploma di laurea, di cui due attinenti al settore scelto. L'esperienza professionale relativa al settore prescelto deve essere stata acquisita presso un organismo pubblico o privato (industrie, imprese, comprese le PMI, istituti di ricerca, università, amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni internazionali, ecc.), svolgendo mansioni di livello equivalente a quello di un funzionario o agente della Commissione di categoria A e deve riguardare attività legate al settore in questione. Saranno inoltre prese in considerazione, a titolo di esperienza professionale:
Esperienza professionale, tirocini, formazione, ricerche o studi devono essere descritti dettagliatamente nell'atto di candidatura e comprovati da fotocopie dei relativi documenti giustificativi, che ne indichino chiaramente durata e natura». |
17 |
Ai sensi del punto III.C: «Non saranno ammessi alla selezione i candidati che non hanno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio né quelli che hanno omesso di firmarlo o che non lo hanno presentato entro i termini previsti debitamente corredato delle fotocopie dei documenti giustificativi. (...) I candidati sono pertanto invitati a compilare l'atto di candidatura con la massima attenzione. Non saranno ammessi alle prove i candidati che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature non avranno fornito tutti i documenti giustificativi di cui ai precedenti punti A e B». |
18 |
Il punto VII «Presentazione delle candidature» dispone: «L'atto di candidatura deve obbligatoriamente essere presentato impiegando il formulario allegato all'avviso di selezione; tale formulario deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato, pena l'annullamento della candidatura. L'atto deve inoltre essere corredato delle fotocopie dei documenti comprovanti che il candidato soddisfa le condizioni d'ammissione, onde permettere al comitato di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite nell'atto di candidatura. (...) Nel predisporre il proprio fascicolo, i candidati non possono fare riferimento alcuno a documenti, atti di candidatura o altro materiale informativo già presentato in occasione di precedenti candidature». |
19 |
Infine, il punto H dell'atto di candidatura conteneva la seguente dichiarazione:
(...)
(...)
|
20 |
Così, l'avviso di selezione e l'atto di candidatura prescrivono ai candidati, in maniera inequivocabile, di fornire i documenti giustificativi relativi ai loro diplomi ed alla loro esperienza professionale a pena di esclusione dalla selezione. Un siffatto obbligo, conforme al principio di buona amministrazione e privo di qualsiasi carattere discriminatorio, è diretto a consentire al comitato di selezione, fin dalla prima fase della procedura speciale di assunzione, di controllare l'ammissibilità dei candidati e di verificare, in modo complessivo, sulla base di elementi documentali, se essi soddisfano le condizioni fissate dall'avviso di selezione. |
21 |
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta di aver omesso di fornire, a sostegno del suo atto di candidatura, ogni documento giustificativo della sua formazione e della sua esperienza professionale. Quindi, in esatta applicazione delle disposizioni dell'avviso di selezione che si imponevano nei suoi confronti, il comitato di selezione ha escluso la candidatura del ricorrente. |
22 |
D'altronde, ai sensi di una giurisprudenza costante, una commissione giudicatrice non può essere tenuta a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se i candidati siano stati ammessi a concorrere nell'ambito di una precedente procedura di concorso. Spetta ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che ritengono utili ai fini dell'esame della loro candidatura (sentenza della Corte 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia, Racc. pag. 2353). Qualora le chiare disposizioni di un bando di concorso prescrivano inequivocabilmente l'obbligo di allegare all'atto di candidatura dei documenti giustificativi, la mancata esecuzione di tale obbligo da parte di un candidato non può né abilitare né, a maggior ragione, obbligare la commissione giudicatrice o l'APN ad agire in contrasto con tale bando di concorso (sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban/Parlamento, Racc. pag. I-2253, punto 12). Tali principi, applicabili nel caso di specie, nonché la chiara formulazione dell'avviso di selezione escludevano che il comitato di selezione prendesse in considerazione documenti giustificativi relativi ad una procedura di assunzione precedente. |
23 |
Risulta da quanto precede che la prima censura è manifestamente infondata in diritto. |
24 |
La seconda censura, fondata su una pretesa discriminazione nei confronti dei non occupati, è anch'essa manifestamente infondata in diritto. |
25 |
Infatti, occorre ricordare che le condizioni enunciate al punto III.B.2 dell'avviso di selezione e ricordate più sopra restringono l'accesso alle prove di selezione ai candidati che comprovino un'esperienza professionale pertinente di durata almeno triennale. Tuttavia, tali condizioni non impongono affatto che i candidati siano in possesso di un'occupazione per essere ammessi alle prove, il che, peraltro, non è contestato dal ricorrente. È, infatti, necessario e sufficiente che essi possano comprovare un'esperienza professionale «postuniversitaria» adeguata, indipendentemente dalla data in cui essa abbia potuto essere acquisita. Pertanto, era legittimo e giustificabile, per verificare l'esperienza professionale dei candidati, richiedere, nell'atto di candidatura, la presentazione di un attestato di lavoro o di uno o più contratti di lavoro e dell'ultimo bollettino di stipendio. Tali disposizioni non presentano alcun carattere discriminatorio. Ne consegue che tale censura si fonda su un'interpretazione erronea della chiara formulazione dell'avviso di selezione e dell'atto di candidatura. |
26 |
Infine, occorre sottolineare che il ricorrente, che non rivendica assolutamente la qualità di disoccupato, non ha alcun interesse personale a far valere tale censura. |
27 |
La terza censura, attinente ad una violazione della normativa italiana, è manifestamente infondata in diritto in quanto quest'ultima è manifestamente inapplicabile nel caso di specie. |
28 |
Considerato quanto precede, si deve respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto. |
Sulle spese
29 |
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Nel caso di specie, ciascuna delle parti sopporterà quindi le proprie spese. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 30 marzo 2000 Il cancelliere H. Jung Il presidente B. Vesterdorf |
( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.