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Document 02014R0897-20140819

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/897/2014-08-19

02014R0897 — IT — 19.08.2014 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 897/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2014

che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato

(GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 141, 5.5.2020, pag.  39 (897/2014)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 897/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2014

che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato



PARTE PRIMA

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 232/2014 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) 

«programma» un programma operativo congiunto ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 232/2014;

b) 

«paesi partecipanti» l'insieme degli Stati membri, i paesi partner della cooperazione transfrontaliera e qualsiasi paese dello Spazio economico europeo partecipanti a un programma;

c) 

«documento di programmazione» il documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 232/2014, che definisce gli obiettivi strategici, l'elenco dei programmi, la loro assegnazione indicativa pluriennale e l'ammissibilità geografica;

d) 

«area del programma» le regioni principali, le regioni limitrofe, i centri sociali, economici o culturali importanti e le entità territoriali di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 rispettivamente, del regolamento (UE) n. 232/2014;

e) 

«regioni principali» le unità territoriali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 232/2014 e le zone di frontiera delle entità geografiche contemplate dallo strumento di assistenza preadesione e dei paesi dello Spazio economico europeo indicati nel documento di programmazione;

f) 

«regioni limitrofe» le unità territoriali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 232/2014 e le unità limitrofe alle regioni principali delle entità geografiche contemplate dallo strumento di assistenza preadesione e dei paesi dello Spazio economico europeo;

g) 

«comitato congiunto di controllo» il comitato congiunto incaricato di sorvegliare l'attuazione del programma;

h) 

«autorità di gestione» l'autorità o l'organismo designato dai paesi partecipanti quale responsabile della gestione del programma;

i) 

«autorità nazionale» l'entità designata da ciascun paese partecipante alla quale spetta in definitiva il compito di sostenere l'autorità di gestione nell'attuazione del programma sul proprio territorio;

j) 

«segretariato tecnico congiunto» l'organismo istituito dai paesi partecipanti per coadiuvare gli organismi del programma;

k) 

«strumenti finanziari» le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni;

l) 

«paesi partner della cooperazione transfrontaliera» i paesi e territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014, la Federazione russa e i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, in caso di cofinanziamento nell'ambito di quest'ultimo;

m) 

«irregolarità» qualsiasi violazione di una convenzione di finanziamento, di un contratto o del diritto applicabile, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del programma, che arrechi o possa arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

n) 

«contributo dell'Unione» la parte della spesa ammissibile del programma o del progetto finanziata dall'Unione;

o) 

«contratto» qualsiasi contratto d'appalto o di sovvenzione stipulato nel quadro di un programma;

p) 

«grandi progetti di infrastrutture» i progetti che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2,5 milioni di EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture;

q) 

«organismo intermedio» ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge mansioni per conto di questa in relazione all'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari;

r) 

«contraente» una persona fisica o giuridica con la quale è stato stipulato un contratto d'appalto;

s) 

«beneficiario» una persona fisica o giuridica con la quale è stato stipulato un contratto di sovvenzione;

t) 

«esercizio contabile» il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. L'esercizio contabile finale andrà dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2024. Nel caso della gestione indiretta con un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 80, l'esercizio contabile coincide con l'esercizio finanziario;

u) 

«esercizio finanziario» il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre.



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI COMUNI



TITOLO I

QUADRO GENERALE DI ATTUAZIONE



CAPO 1

Programmi

Articolo 3

Elaborazione

Ciascun programma è elaborato di comune accordo da tutti i paesi partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. 232/2014, del documento di programmazione e del presente regolamento.

Articolo 4

Contenuto

Ciascun programma contiene, in particolare, le informazioni seguenti:

1. 

introduzione: una breve descrizione delle fasi di preparazione del programma, comprese informazioni sulle consultazioni e sulle misure adottate per coinvolgere i paesi partecipanti e altre parti interessate nell'elaborazione del programma.

2. 

Descrizione dell'area del programma:

a) 

regioni principali: un elenco di unità territoriali ammissibili quali definite nel documento di programmazione e, se del caso, eventuali estensioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 232/2014 e in conformità delle prescrizioni contenute nel documento di programmazione;

b) 

regioni limitrofe, se del caso: un elenco di regioni limitrofe, la motivazione del loro inserimento in conformità dei requisiti stabiliti nel documento di programmazione e delle condizioni di partecipazione al programma, decise dai paesi partecipanti;

c) 

centri sociali, economici o culturali importanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 232/2014, se del caso: un elenco di centri individuati per priorità, la motivazione del loro inserimento in conformità dei requisiti stabiliti nel documento di programmazione e delle condizioni di partecipazione al programma, decise dai paesi partecipanti;

d) 

una carta dell'area del programma, sulla quale sia indicato il nome di ciascuna unità territoriale e, se del caso, sia operata una distinzione tra le unità territoriali di cui alle lettere a), b) e c);

e) 

oltre alla descrizione dell'area interessata dal programma, l'indicazione, se del caso, dell'intenzione di ricorrere all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 232/2014 alle condizioni stabilite nel documento di programmazione.

3. 

Strategia del programma:

a) 

una descrizione della strategia del programma, ivi compresa la scelta degli obiettivi tematici e delle priorità corrispondenti in linea con le disposizioni del documento di programmazione;

b) 

una giustificazione della strategia prescelta, basata su:

— 
un'analisi della situazione socioeconomica e ambientale dell'area del programma in termini di carenze e punti di forza e le esigenze a medio termine evidenziate da tale analisi;
— 
una descrizione degli insegnamenti tratti da precedenti esperienze nei programmi transfrontalieri;
— 
sulla base di un'ampia consultazione delle parti interessate, informazioni sulla coerenza con altri programmi finanziati dall'Unione nei paesi e nelle regioni interessati e un'analisi della coerenza con le strategie e le politiche nazionali e regionali;
— 
un'analisi dei rischi e misure di attenuazione degli stessi;
c) 

una descrizione di indicatori verificabili oggettivamente, in particolare:

— 
i risultati attesi per ciascuna priorità e i relativi indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo;

▼C1

— 
gli indicatori di realizzazione per ciascuna priorità, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati;

▼B

d) 

una descrizione delle modalità di integrazione, se del caso, delle seguenti questioni trasversali: democrazia e diritti umani, sostenibilità ambientale, parità uomo-donna e HIV/Aids.

4. 

Strutture e nomina delle autorità competenti e degli organismi di gestione:

a) 

la composizione e i compiti del comitato congiunto di controllo;

b) 

l'autorità di gestione e il suo processo di designazione;

c) 

le autorità nazionali di tutti i paesi partecipanti, in particolare l'autorità di ogni paese partecipante di cui agli articoli 20 e 31 e, se del caso, le strutture di sostegno pertinenti, diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f);

d) 

la procedura di costituzione del segretariato tecnico congiunto e dei suoi uffici locali e i loro compiti, ove pertinente;

e) 

l'autorità di audit e gli altri membri del gruppo di revisori;

f) 

l'organismo o gli organismi designati come punti di contatto per i controlli in tutti i paesi partecipanti e i suoi/i loro compiti a norma dell'articolo 32.

5. 

Attuazione del programma:

a) 

una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell'articolo 30;

b) 

un calendario di attuazione del programma;

c) 

una descrizione delle procedure di selezione dei progetti, in conformità dell'articolo 30;

d) 

una descrizione per priorità della natura del sostegno in conformità dell'articolo 38, compreso un elenco di progetti da selezionare mediante procedura di aggiudicazione diretta o contributi agli strumenti finanziari, contenente altresì un calendario indicativo per la selezione dei progetti da finanziare ai sensi dell'articolo 41;

e) 

una descrizione dell'impiego previsto dell'assistenza tecnica e delle procedure applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti;

f) 

una descrizione dei sistemi di controllo e valutazione, unitamente a un piano indicativo di controllo e valutazione per l'intera durata del programma;

g) 

la strategia di comunicazione per l'intero periodo di riferimento del programma e un piano indicativo d'informazione e comunicazione per il primo anno;

h) 

informazioni sul rispetto dei requisiti normativi di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

i) 

un piano finanziario indicativo contenente due tabelle (senza ripartizione per paese partecipante):

— 
una tabella che specifichi gli stanziamenti annuali provvisori per impegni e pagamenti previsti per il sostegno dell'Unione a ciascun obiettivo tematico e l'assistenza tecnica. Gli stanziamenti previsti per il primo anno comprendono i costi sostenuti per attività preparatorie a norma dell'articolo 16;
— 
una tabella che specifichi gli importi provvisori degli stanziamenti per il sostegno dell'Unione e il cofinanziamento per l'intero periodo di programmazione per ciascun obiettivo tematico e per l'assistenza tecnica;
j) 

norme riguardanti l'ammissibilità della spesa di cui agli articoli 48 e 49;

k) 

la ripartizione delle responsabilità tra i paesi partecipanti a norma dell'articolo 74;

l) 

le norme in materia di trasferimento, impiego e controllo del cofinanziamento;

m) 

una descrizione dei sistemi informatici per la comunicazione e lo scambio di dati informatizzati tra l'autorità di gestione e la Commissione;

n) 

la lingua o le lingue adottate dal programma in conformità dell'articolo 7.

Articolo 5

Adozione

1.  Entro un anno dall'approvazione del documento di programmazione, i paesi partecipanti presentano congiuntamente alla Commissione una proposta di programma contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4. I paesi partecipanti confermano per iscritto il loro accordo sul contenuto del programma prima di presentarlo alla Commissione.

2.  La Commissione verifica che il programma contenga tutti gli elementi di cui all'articolo 4. La Commissione valuta la coerenza del programma con il regolamento (UE) n. 232/2014, col documento di programmazione, col presente regolamento e con ogni altra normativa pertinente dell'Unione. La valutazione riguarda in particolare:

a) 

la qualità dell'analisi e la sua coerenza con le priorità proposte e con altri programmi finanziati dall'Unione;

b) 

la precisione del piano finanziario;

c) 

l'osservanza della direttiva 2001/42/CE.

3.  Entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, la Commissione presenta osservazioni e richiede le revisioni necessarie. Entro due mesi dalla richiesta della Commissione, i paesi partecipanti forniscono tutte le informazioni necessarie. Entro sei mesi dalla data di presentazione del programma, la Commissione approva il programma a condizione che tutte le sue osservazioni siano state debitamente prese in considerazione. La Commissione può prorogare tali termini in funzione della natura delle revisioni richieste.

4.  Ciascun programma è adottato con decisione della Commissione per tutta la sua durata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 232/2014.

Articolo 6

Adeguamenti e revisione

1.  Gli adeguamenti del programma che non incidono in misura significativa sulla sua natura e sui suoi obiettivi non sono considerati sostanziali. In particolare:

a) 

le modifiche cumulative non superiori al 20 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all'assistenza tecnica o modificato a norma del paragrafo 2, che comportano un trasferimento tra obiettivi tematici o dall'assistenza tecnica agli obiettivi tematici;

b) 

le modifiche cumulative non superiori al 20 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o modificato a norma del paragrafo 2, che comportano un trasferimento dagli obiettivi tematici all'assistenza tecnica.

Le modifiche del piano finanziario del programma di cui alla lettera a) possono essere apportate direttamente dall'autorità di gestione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. L'autorità di gestione comunica alla Commissione tutte le modifiche apportate al più tardi nella relazione annuale successiva e fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

In caso di modifiche del piano finanziario del programma di cui alla lettera b), l'autorità di gestione deve prima ottenere l'approvazione del comitato congiunto di controllo e della Commissione.

2.  Su richiesta motivata del comitato congiunto di controllo o su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato congiunto di controllo, i programmi possono essere riveduti in seguito a:

a) 

un riesame del documento di programmazione;

b) 

notevoli cambiamenti socioeconomici o modifiche sostanziali dell'area del programma;

c) 

difficoltà di attuazione;

d) 

modifiche del piano finanziario oltre il margine di flessibilità di cui al paragrafo 1 o eventuali modifiche che incidano in modo significativo sulla natura e sugli obiettivi del programma;

e) 

audit, controlli e valutazioni.

3.  Le richieste di revisione dei programmi sono debitamente giustificate e tengono conto dell'incidenza prevista delle modifiche apportate al programma.

4.  La Commissione valuta le informazioni fornite in conformità dei paragrafi 2 e 3. Se la Commissione formula osservazioni, l'autorità di gestione le fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie. Entro cinque mesi dalla presentazione della richiesta di revisione, la Commissione la approva a condizione che tutte le sue osservazioni siano state debitamente prese in considerazione.

5.  La revisione di un programma nei casi di cui al paragrafo 2 o all'articolo 66, paragrafo 5, viene adottata con decisione della Commissione e può richiedere la modifica delle convenzioni di finanziamento di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 7

Lingue

1.  Ciascun programma utilizza come lingua di lavoro una o più lingue ufficiali dell'Unione. I paesi partecipanti possono altresì decidere di utilizzare come lingue di lavoro altre lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione. La scelta della lingua o delle lingue di lavoro è descritta nel programma a norma dell'articolo 4.

2.  Per tener conto delle caratteristiche di partenariato dei programmi, i beneficiari possono presentare all'autorità di gestione documenti relativi al proprio progetto nella propria lingua nazionale, purché tale possibilità sia espressamente indicata nel programma e purché il comitato congiunto di controllo preveda di predisporre, attraverso l'autorità di gestione, i mezzi di interpretazione e di traduzione eventualmente necessari.

3.  Le spese di interpretazione e di traduzione per tutte le lingue scelte dal programma sono coperte tramite gli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica a livello di programma o la dotazione finanziaria di ogni singolo progetto a livello di progetti.



CAPO 2

Convenzioni di finanziamento

Articolo 8

Convenzioni di finanziamento con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera

1.  La Commissione conclude convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi partner della cooperazione transfrontaliera. Le convenzioni di finanziamento possono essere firmate anche dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione o dal paese che ospita quest'ultima.

2.  Le convenzioni di finanziamento sono firmate non oltre la fine dell'anno successivo all'anno della decisione della Commissione che adotta il programma. Tuttavia, se un programma coinvolge più di un paese partner della cooperazione transfrontaliera, almeno una convenzione di finanziamento viene firmata da tutte le parti prima di tale data. Gli altri paesi partner della cooperazione transfrontaliera possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento in un secondo tempo. La componente esterna del programma non può essere avviata con un paese partner della cooperazione transfrontaliera finché non sia entrata in vigore la relativa convenzione di finanziamento. Se un programma al quale partecipano più paesi partner della cooperazione transfrontaliera è cofinanziato ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014, almeno una convenzione di finanziamento con un paese partner partecipante elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 o con la Federazione russa è firmata da tutte le parti al più tardi al termine dell'anno successivo a quello della decisione della Commissione che adotta il programma.

Articolo 9

Convenzioni di finanziamento con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera che partecipano al cofinanziamento

1.  Quando il cofinanziamento di un paese partner della cooperazione transfrontaliera viene trasferito all'autorità di gestione, la convenzione di finanziamento di cui all'articolo 8 viene firmata anche dagli altri Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partner della cooperazione transfrontaliera e dall'autorità di gestione o dal paese che ospita quest'ultima.

2.  La convenzione di finanziamento contiene disposizioni riguardanti il cofinanziamento del paese partner della cooperazione transfrontaliera, quali:

a) 

importo;

b) 

impiego previsto e condizioni d'uso del cofinanziamento, comprese le condizioni per la presentazione delle domande;

c) 

modalità di pagamento;

d) 

gestione finanziaria;

e) 

conservazione dei documenti;

f) 

obblighi di rendicontazione;

g) 

verifiche e controlli;

h) 

irregolarità e recuperi.



CAPO 3

Altri accordi o protocolli d'intesa

Articolo 10

Contenuto

L'autorità di gestione può concludere con i paesi partecipanti protocolli d'intesa o altri eventuali accordi che definiscano le disposizioni del programma, in particolare il cofinanziamento nazionale, le responsabilità finanziarie specifiche, gli audit e le procedure di recupero.

Il contenuto di tali protocolli d'intesa o altri accordi è conforme alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione o delle convenzioni di finanziamento.



CAPO 4

Attuazione

Articolo 11

Metodi di attuazione

I programmi sono generalmente attuati in gestione concorrente con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I paesi partecipanti possono proporre l'attuazione in gestione indiretta da parte di un paese partner della cooperazione transfrontaliera o di un'organizzazione internazionale in conformità dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I programmi attuati in gestione indiretta sono disciplinati dalla parte terza del presente regolamento.



TITOLO II

COFINANZIAMENTO

Articolo 12

Tasso di cofinanziamento

1.  Il cofinanziamento corrisponde ad almeno il 10 % del contributo dell'Unione.

2.  Ove possibile, esso è ripartito in maniera equilibrata sulla durata del programma per garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10 % al termine del programma.

3.  Gli aiuti concessi nell'ambito del programma sono conformi alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato in conformità dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 13

Fonti di cofinanziamento

1.  Il cofinanziamento proviene da fonti diverse dall'Unione.

2.  I paesi partecipanti sono liberi di determinare la provenienza, l'importo e la ripartizione del cofinanziamento nel quadro di ciascun programma.

3.  Se un paese partner della cooperazione transfrontaliera si impegna a trasferire il proprio cofinanziamento all'autorità di gestione, le modalità di erogazione, impiego e controllo del cofinanziamento sono fissate nella convenzione di finanziamento di cui all'articolo 9 e, se del caso, negli accordi di cui all'articolo 10.

4.  In tutti gli altri casi, le modalità applicabili al cofinanziamento possono essere stabilite negli accordi di cui all'articolo 10.

Articolo 14

Contributi in natura

1.  Qualsiasi risorsa non finanziaria fornita gratuitamente da terzi è considerata un contributo in natura a livello di programma o di progetto. I costi del personale assegnato a un progetto o programma non sono considerati un contributo in natura ma possono essere considerati parte del cofinanziamento minimo del 10 % di cui all'articolo 12 se sostenuti da beneficiari o da paesi partecipanti.

2.  I contributi in natura non sono costi ammissibili e non possono essere considerati parte del cofinanziamento minimo del 10 % di cui all'articolo 12.



TITOLO III

PERIODO DI ESECUZIONE

Articolo 15

Periodo di esecuzione

Il periodo di esecuzione di ciascun programma inizia non prima della data di adozione del programma da parte della Commissione e termina non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 16

Fase di avvio del programma

1.  Nell'ambito della gestione concorrente, il programma è avviato negli Stati membri partecipanti al ricevimento della notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 4, mediante la quale la Commissione comunica che non intende richiedere i documenti di cui al medesimo articolo o che non intende formulare osservazioni. I paesi partecipanti possono avviare prima le attività preparatorie necessarie per istituire i sistemi di gestione e di controllo. I relativi costi sono ammissibili in conformità dell'articolo 36.

2.  Nell'ambito della gestione indiretta di cui agli articoli 80 e 82, il programma è avviato negli Stati membri partecipanti dopo l'entrata in vigore dell'accordo che affida i compiti di esecuzione del bilancio a un'organizzazione internazionale o a un paese partner della cooperazione transfrontaliera.

3.  Inoltre, possono essere intraprese le seguenti ulteriori azioni preparatorie necessarie per l'avvio del programma:

a) 

l'istituzione dell'autorità di gestione e, se del caso, del segretariato tecnico congiunto;

b) 

le prime riunioni del comitato congiunto di controllo, alle quali partecipano anche rappresentanti dei paesi partner della cooperazione transfrontaliera che non hanno ancora firmato una convenzione di finanziamento o la cui convenzione di finanziamento non è ancora entrata in vigore;

c) 

l'elaborazione e l'avvio delle procedure di selezione dei progetti o di aggiudicazione degli appalti, con una clausola di sospensione legata all'entrata in vigore delle convenzioni di finanziamento.

4.  In attesa dell'entrata in vigore delle rispettive convenzioni di finanziamento, solo le azioni preparatorie di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere avviate con il relativo paese partner della cooperazione transfrontaliera.

Articolo 17

Interruzione del programma

1.  Se nessuno dei paesi partner della cooperazione transfrontaliera ha firmato la relativa convenzione di finanziamento prima della data di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il programma viene interrotto.

Le rate annue del Fondo europeo di sviluppo regionale già impegnate restano a disposizione per la loro normale durata, ma possono essere utilizzate soltanto per attività che si svolgono negli Stati membri interessati e sono state oggetto di appalto prima che la Commissione decidesse l'interruzione. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dei contratti l'autorità di gestione trasmette la relazione finale alla Commissione, la quale procede in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.  Qualora il programma non possa essere attuato per problemi insorti nelle relazioni tra i paesi partecipanti e in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di interrompere il programma prima della data di scadenza del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato congiunto di controllo oppure di sua iniziativa, dopo aver consultato il comitato congiunto di controllo.

3.  Qualora il programma sia interrotto, l'autorità di gestione trasmette la relazione finale entro i sei mesi successivi alla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale del saldo o, se del caso, emette un ordine di riscossione. La Commissione sblocca altresì il saldo restante degli impegni.

In alternativa, si può decidere di ridurre la dotazione finanziaria del programma in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

4.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale corrispondenti alle rate annue non ancora impegnate o alle rate annue impegnate e disimpegnate integralmente o in parte durante lo stesso esercizio finanziario, che non siano stati riassegnati a un altro programma della stessa categoria di programmi di cooperazione esterna, sono assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Il sostegno concesso a norma del regolamento (UE) n. 232/2014, corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o in parte durante lo stesso esercizio finanziario, viene impiegato per finanziare altri programmi o progetti ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 232/2014.

Articolo 18

Progetti

1.  I contratti per grandi progetti di infrastrutture selezionati mediante aggiudicazione diretta sono firmati e il contributo agli strumenti finanziari è erogato prima del 30 giugno 2019.

2.  Tutti gli altri contratti devono essere firmati prima del 31 dicembre 2021.

3.  Tutte le attività dei progetti finanziate dal programma si concludono entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Articolo 19

Chiusura del programma

1.  Solo le attività collegate alla chiusura del programma possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2023 e il 30 settembre 2024.

2.  Un programma si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti:

a) 

chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma;

b) 

pagamento o rimborso del saldo finale;

c) 

disimpegno del saldo degli stanziamenti da parte della Commissione.

3.  La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione o dei beneficiari qualora risultasse necessario adeguare l'importo finale del programma o dei progetti in seguito a controlli o audit effettuati dopo la data di chiusura.



TITOLO IV

STRUTTURE DEL PROGRAMMA

Articolo 20

Designazione delle autorità e degli organismi di gestione

1.  I paesi partecipanti designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un'entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, come autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma.

2.  I paesi partecipanti designano un'autorità pubblica, o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione, quale autorità di audit unica. L'autorità di audit è situata nello Stato membro che ospita l'autorità di gestione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma.

3.  Possono essere designati uno o più organismi intermedi per l'esecuzione di determinati compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di quest'ultima. I relativi accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

4.  I paesi partecipanti stabiliscono nei sistemi di gestione e di controllo e, se del caso, nelle convenzioni di finanziamento di cui agli articoli 8 e 9 e/o negli accordi di cui all'articolo 10 le norme che disciplinano le proprie relazioni con l'autorità di gestione e con l'autorità di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

5.  Lo Stato membro in cui si trova l'autorità di gestione può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e informarla, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

6.  Ciascun paese partecipante designa:

a) 

un'autorità nazionale incaricata di coadiuvare l'autorità di gestione nella gestione del programma, in conformità del principio di sana gestione finanziaria;

b) 

un punto di contatto per i controlli incaricato di coadiuvare l'autorità di gestione nel controllo del rispetto degli obblighi derivanti dal programma;

c) 

un rappresentante presso il gruppo dei revisori di cui all'articolo 28, paragrafo 2;

d) 

rappresentanti presso il comitato congiunto di controllo di cui all'articolo 21.



CAPO 1

Comitato congiunto di controllo

Articolo 21

Comitato congiunto di controllo

Entro tre mesi dalla data di adozione del programma da parte della Commissione, i paesi partecipanti istituiscono un comitato congiunto di controllo.

Articolo 22

Composizione del comitato congiunto di controllo

1.  Il comitato congiunto di controllo si compone di uno o più rappresentanti designati da ciascun paese partecipante. I rappresentanti sono designati a titolo funzionale e non personale. Altre persone possono essere designate come osservatori dal comitato congiunto di controllo.

2.  Laddove possibile e opportuno, i paesi partecipanti garantiscono una partecipazione adeguata di tutte le parti interessate e in particolare di quelle locali, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, al fine di garantirne la partecipazione all'attuazione del programma.

3.  La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo in veste di osservatore. La Commissione è invitata ad ogni riunione del comitato congiunto di controllo contemporaneamente ai rappresentanti dei paesi partecipanti. La Commissione può decidere se partecipare o meno, integralmente o in parte, a ciascuna riunione del comitato congiunto di controllo.

4.  Il comitato congiunto di controllo è presieduto da uno dei suoi membri, da un rappresentante dell'autorità di gestione o da qualsiasi altra persona, come previsto dal regolamento interno.

5.  Un rappresentante dell'autorità di gestione, del segretariato tecnico congiunto o dell'organismo intermedio di cui all'articolo 20, paragrafo 3, è designato come segretario del comitato congiunto di controllo.

Articolo 23

Funzionamento

1.  Il comitato congiunto di controllo redige il proprio regolamento interno e lo adotta all'unanimità.

2.  Il comitato congiunto di controllo si adopera per deliberare per consenso unanime. Esso può ricorrere ad una procedura di voto per determinate decisioni, in particolare quelle riguardanti la selezione finale dei progetti e gli importi delle sovvenzioni ad essi destinati in conformità del suo regolamento interno.

3.  Ciascun paese partecipante ha pari diritti di voto a prescindere dal numero di rappresentanti da esso designati.

4.  Il segretario, la Commissione o qualsiasi altro osservatore non hanno diritto di voto.

5.  Il presidente del comitato congiunto di controllo svolge il ruolo di moderatore e conduce i dibattiti. Il presidente ha diritto di voto quando è rappresentante di un paese partecipante.

6.  Il comitato congiunto di controllo si riunisce almeno una volta l'anno. Esso è convocato dal presidente su richiesta dell'autorità di gestione o su richiesta debitamente motivata di qualsiasi paese partecipante o della Commissione. Può altresì deliberare mediante procedura scritta su richiesta del presidente, dell'autorità di gestione o di qualsiasi paese partecipante in conformità del proprio regolamento interno.

7.  Un verbale, cofirmato dal presidente e dal segretario, viene redatto alla fine di ciascuna riunione del comitato congiunto di controllo. Copia di tale verbale è trasmessa ai rappresentanti dei paesi partecipanti, alla Commissione e a qualsiasi altro osservatore.

Articolo 24

Funzioni del comitato congiunto di controllo

1.  Il comitato congiunto di controllo segue l'attuazione del programma e i progressi compiuti per conseguirne gli obiettivi prioritari avvalendosi degli indicatori verificabili oggettivamente e dei relativi valori obiettivo definiti nel programma. Il comitato congiunto di controllo esamina tutte le questioni riguardanti i risultati del programma.

2.  Il comitato congiunto di controllo può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma e controlla le azioni avviate a seguito delle stesse.

3.  In particolare, il comitato congiunto di controllo:

a) 

approva il programma di lavoro e il piano finanziario dell'autorità di gestione, compreso l'impiego previsto dell'assistenza tecnica;

b) 

controlla l'attuazione, da parte dell'autorità di gestione, del programma di lavoro e del piano finanziario;

c) 

approva i criteri di selezione dei progetti da finanziare attraverso il programma;

d) 

è responsabile della procedura di valutazione e di selezione applicabile ai progetti da finanziare attraverso il programma;

e) 

approva eventuali proposte di revisione del programma;

f) 

esamina tutte le relazioni presentate dall'autorità di gestione e adotta, se del caso, le misure opportune;

g) 

esamina i casi oggetto di controversia segnalatigli dall'autorità di gestione;

h) 

esamina e approva la relazione annuale di cui all'articolo 77;

i) 

esamina e approva il piano annuale di controllo e valutazione di cui all'articolo 78;

j) 

esamina e approva i piani annuali d'informazione e comunicazione di cui all'articolo 79.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3, lettera d), il comitato congiunto di controllo può istituire un comitato che agisce sotto la sua responsabilità per la selezione dei progetti.



CAPO 2

Autorità di gestione

Articolo 25

Designazione

1.  L'autorità di gestione selezionata dai paesi partecipanti al programma è sottoposta a una procedura di designazione nello Stato membro in cui ha sede mediante una decisione adottata al livello opportuno.

2.  La procedura di designazione si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dei sistemi di gestione e di controllo, compreso il ruolo dei relativi organismi intermedi, con i criteri di designazione stabiliti nell'allegato I del presente regolamento. L'organismo di audit valuta, se del caso, se i sistemi di gestione e di controllo per il programma siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento.

L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit, o un altro ente di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Esso svolge le proprie mansioni in conformità delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

3.  Lo Stato membro trasmette la decisione formale di cui al paragrafo 1 alla Commissione quanto prima dopo l'adozione del programma da parte di quest'ultima.

4.  Entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e di controllo per quanto riguarda, in particolare, le parti relative alla selezione dei progetti. Se la Commissione non intende richiedere tali documenti, ne informa senza indugio lo Stato membro. Se richiede tali documenti, la Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento degli stessi, che sono riesaminati tenendo conto delle osservazioni formulate. Se la Commissione non intende formulare osservazioni iniziali o successive, lo notifica senza indugio allo Stato membro.

5.  Qualora i risultati degli audit e dei controlli mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello adeguato, le necessarie azioni correttive e fissa, in funzione della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate dette azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello opportuno, pone termine alla sua designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando:

— 
un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sulle azioni correttive e sul rispettivo periodo di prova o
— 
si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive oppure
— 
si pone fine alla designazione di un'autorità.

La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova non interrompe, fatta salva l'applicazione dell'articolo 61, il trattamento delle domande di pagamento.

Qualora si ponga fine alla designazione di un'autorità di gestione, i paesi partecipanti designano, affinché ne assuma le funzioni, una nuova autorità o un nuovo organismo di cui all'articolo 20, paragrafo 1. A tale organismo o autorità si applica la procedura di designazione di cui al paragrafo 2 e la Commissione ne è informata in conformità del paragrafo 4. Detta modifica richiede una revisione del programma a norma dell'articolo 6.

Articolo 26

Funzioni dell'autorità di gestione

1.  L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma conformemente al principio di sana gestione finanziaria e garantisce che le decisioni del comitato congiunto di controllo siano conformi alla legislazione e alle disposizioni applicabili.

2.  Per quanto concerne la gestione del programma, l'autorità di gestione:

a) 

assiste il comitato congiunto di controllo e gli fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi all'avanzamento del programma ai fini del conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi fissati;

b) 

elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo, la relazione annuale e la relazione finale;

c) 

condivide con gli organismi intermedi, il segretariato tecnico congiunto, l'autorità di audit e i beneficiari, le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione dei progetti;

d) 

istituisce e gestisce un sistema informatizzato di registrazione e memorizzazione dei dati relativi a ciascun progetto, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, il controllo e l'audit, compresi se del caso i dati su singoli partecipanti ai progetti. Registra e memorizza, in particolare, le relazioni tecniche e finanziarie per ciascun progetto. Il sistema fornisce tutti i dati necessari per la compilazione delle domande di pagamento e dei conti annuali, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ridotti a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un progetto o programma;

e) 

realizza, se del caso, studi di valutazione dell'impatto ambientale a livello del programma;

f) 

attua il piano d'informazione e comunicazione in conformità dell'articolo 79;

g) 

attua i piani di controllo e valutazione in conformità dell'articolo 78.

3.  Per quanto concerne la selezione e la gestione dei progetti, l'autorità di gestione:

a) 

elabora e avvia le procedure di selezione;

b) 

gestisce le procedure di selezione dei progetti;

c) 

fornisce al beneficiario capofila un documento contenente le condizioni per il sostegno a ciascun progetto, compresi il piano di finanziamento e i termini per l'esecuzione;

d) 

firma i contratti con i beneficiari;

e) 

gestisce i progetti.

4.  Per quanto concerne l'assistenza tecnica, l'autorità di gestione:

a) 

gestisce le procedure di aggiudicazione degli appalti;

b) 

firma i contratti con gli appaltatori;

c) 

gestisce i contratti.

5.  Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma, l'autorità di gestione:

a) 

verifica l'avvenuta fornitura, consegna e/o installazione dei servizi, delle forniture o dei lavori e il pagamento da parte dei beneficiari delle spese da essi dichiarate e che ciò sia conforme al diritto applicabile, alle norme del programma e alle condizioni di finanziamento dei progetti;

b) 

garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione dei progetti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un progetto;

c) 

istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) 

istituisce procedure volte ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 30;

e) 

elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 68;

f) 

redige e presenta alla Commissione le domande di pagamento in conformità dell'articolo 60;

g) 

elabora i conti annuali;

h) 

tiene conto dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità all'atto di elaborare e presentare le domande di pagamento;

i) 

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e dei pagamenti effettuati ai beneficiari;

j) 

tiene una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ridotti a seguito della soppressione totale o parziale della sovvenzione.

6.  Le verifiche a norma del paragrafo 5, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) 

verifiche amministrative per ciascuna domanda di pagamento presentata dai beneficiari;

b) 

verifiche in loco dei progetti.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare della sovvenzione a un progetto e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per i sistemi di gestione e di controllo nel loro complesso.

7.  Le verifiche in loco dei progetti a norma del paragrafo 6, lettera b), possono essere svolte a campione.

8.  Qualora l'istituzione che ospita l'autorità di controllo sia anche un beneficiario nell'ambito del programma, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

Articolo 27

Segretariato tecnico congiunto e uffici locali

1.  I paesi partecipanti possono decidere di istituire un segretariato tecnico congiunto da descrivere nel programma in conformità dell'articolo 4.

2.  Il segretariato tecnico congiunto assiste l'autorità di gestione, il comitato congiunto di controllo e, se del caso, l'autorità di audit nello svolgimento delle rispettive funzioni. In particolare, informa i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi e assiste i beneficiari nell'attuazione del progetto. Può essere altresì designato come organismo intermedio di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3.  In seguito a una decisione dei paesi partecipanti, possono essere istituiti uffici locali in detti paesi. Il loro ruolo è descritto nel programma e può comprendere attività di comunicazione, informazione, assistenza all'autorità di gestione per la valutazione dei progetti e follow-up dell'attuazione. Non è possibile in alcun caso affidare a un ufficio locale un compito che implichi l'esercizio di pubblici poteri o l'uso di poteri discrezionali di valutazione dei progetti.

4.  Il funzionamento del segretariato tecnico congiunto e degli uffici locali è finanziato attraverso gli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica.



CAPO 3

Autorità di audit

Articolo 28

Funzioni dell'autorità di audit

1.  L'autorità di audit del programma garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo, su un campione adeguato di progetti e sui conti annuali del programma.

2.  L'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori comprendente un rappresentante di ciascun paese che partecipa al programma.

3.  Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

4.  L'autorità di audit assicura che le attività di audit rispettino le norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5.  Entro nove mesi dalla firma della prima convenzione di finanziamento, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità di audit presenta alla Commissione una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit dei conti annuali e dei progetti, il metodo di campionamento per gli audit dei progetti e la programmazione delle attività di audit per l'esercizio contabile corrente e i due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente dal 2017 fino al termine del 2024. Nel caso in cui un sistema comune di gestione e di controllo sia applicato a più programmi, è possibile elaborare un'unica strategia di audit per i programmi in questione. La strategia di audit aggiornata è trasmessa alla Commissione unitamente alla relazione annuale sul programma.

6.  L'autorità di audit redige, in conformità dell'articolo 68:

a) 

un parere di audit sui conti annuali per l'esercizio contabile precedente;

b) 

una relazione annuale di audit.

Qualora un sistema comune di gestione e di controllo sia applicato a più programmi, le informazioni di cui alla lettera b) possono essere oggetto di un'unica relazione.

Articolo 29

Cooperazione con l'autorità di audit

La Commissione collabora con l'autorità di audit per coordinarne i piani e i metodi di audit e condivide i risultati degli audit effettuati sui sistemi di gestione e di controllo del programma interessato.



TITOLO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 30

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

1.  I sistemi di gestione e di controllo comprendono:

a) 

le funzioni di ciascun organismo coinvolto nella gestione e nel controllo, comprese la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e la loro organizzazione interna nel rispetto del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

b) 

procedure atte a garantire l'esattezza e la regolarità delle spese dichiarate;

c) 

sistemi di dati elettronici per la contabilità, la memorizzazione, il monitoraggio e la rendicontazione;

d) 

sistemi di sorveglianza e rendicontazione nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

e) 

disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

f) 

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

g) 

procedure di prevenzione, rilevamento e correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e recupero degli importi indebitamente versati, compresi eventuali interessi;

h) 

procedure di aggiudicazione degli appalti per l'assistenza tecnica e procedure di selezione dei progetti;

i) 

ruolo delle autorità nazionali e responsabilità dei paesi partecipanti a norma dell'articolo 31.

2.  L'autorità di gestione garantisce che i sistemi di gestione e di controllo del programma siano istituiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento e che funzionino in modo efficace.

Articolo 31

Autorità nazionali e responsabilità dei paesi partecipanti

1.  L'autorità nazionale designata a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), tra l'altro:

a) 

è responsabile dell'istituzione e dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale;

b) 

garantisce il coordinamento generale delle istituzioni coinvolte a livello nazionale nell'attuazione del programma, comprese tra l'altro le istituzioni che agiscono in veste di punti di contatto per i controlli e di membro del gruppo dei revisori;

c) 

rappresenta il proprio paese in sede di comitato congiunto di controllo.

Per i paesi partner della cooperazione transfrontaliera, l'autorità nazionale è il massimo organo responsabile dell'attuazione delle disposizioni contenute nella convenzione di finanziamento di cui agli articoli 8 e 9.

2.  I paesi partecipanti aiutano l'autorità di gestione a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3.  I paesi partecipanti prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ivi comprese le frodi, e recuperano gli importi indebitamente versati, compresi eventuali interessi, a norma dell'articolo 74, sul proprio territorio. Essi ne danno notifica senza indugio all'autorità di gestione e alla Commissione e le informano dell'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

4.  Le responsabilità dei paesi partecipanti in ordine agli importi indebitamente versati a un beneficiario sono definite all'articolo 74.

5.  L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dell'autorità di gestione di procedere ai recuperi a norma degli articoli 74 e 75 e l'obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 2 ).

Articolo 32

Strutture di audit e di controllo

1.  Le spese dichiarate dal beneficiario a sostegno di una domanda di pagamento sono esaminate da un revisore dei conti o da un funzionario pubblico competente indipendente dal beneficiario. Il revisore o il funzionario pubblico competente verificano se i costi dichiarati dal beneficiario e le entrate del progetto rispondano al vero, siano registrati con precisione e siano ammissibili a norma del contratto.

Tale esame viene effettuato sulla base di una procedura concordata avviata conformemente:

a) 

alla norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information, adottata dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (IFAC);

b) 

al Codice deontologico dei contabili professionisti elaborato e pubblicato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dell'IFAC.

Per i funzionari pubblici, tali procedure e norme sono stabilite a livello nazionale, tenendo conto delle norme internazionali.

Il revisore soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

a) 

essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro dell'IFAC;

b) 

essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile. Se tale organizzazione non è membro dell'IFAC, il revisore si impegna ad operare in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC;

c) 

essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

d) 

essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese partner della cooperazione transfrontaliera, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato.

Il funzionario pubblico possiede le competenze tecniche necessarie per effettuare il suo esame.

2.  Inoltre, l'autorità di gestione svolge le proprie verifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 26, paragrafo 6. Ai fini dell'esecuzione delle verifiche in tutta l'area del programma, l'autorità di gestione può essere assistita dai punti di contatto per i controlli.

I paesi partecipanti adottano tutte le misure possibili per sostenere l'autorità di gestione nelle sue mansioni di controllo.

3.  L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo su un campione adeguato di progetti e sui conti annuali del programma come previsto all'articolo 28. Il gruppo di revisori di cui all'articolo 28, paragrafo 2, è istituito entro tre mesi dalla designazione dell'autorità di gestione. Esso adotta il proprio regolamento interno. È presieduto dall'autorità di audit designata per il programma.

Ciascun paese partecipante può autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente i propri compiti sul suo territorio.

4.  È garantita l'indipendenza dell'organismo o degli organismi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 33

Controlli da parte dell'Unione

1.  La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da tali istituzioni e organismi possono verificare l'impiego dei fondi dell'Unione da parte dell'autorità di gestione, dei beneficiari, dei contraenti e dei subcontraenti, nonché di terzi che abbiano beneficiato di un sostegno finanziario, analizzando i documenti e/o svolgendo controlli in loco. Ciascun contratto stipula espressamente che tali istituzioni e organismi possono esercitare i propri poteri di controllo per quanto riguarda locali, documenti e informazioni, a prescindere dal supporto sul quale questi ultimi sono archiviati.

2.  La Commissione si accerta, sulla base delle informazioni disponibili, ivi compresi la decisione sulla designazione, la dichiarazione di gestione annuale, le relazioni annuali di controllo, il parere di audit annuale, la relazione annuale e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che i sistemi di gestione e di controllo siano conformi al presente regolamento e che funzionino in modo efficace.

3.  La Commissione può chiedere all'autorità di gestione di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la regolarità delle spese.



TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 34

Stanziamenti per l'assistenza tecnica

1.  All'assistenza tecnica può essere destinato al massimo il 10 % del contributo totale dell'Unione. In casi debitamente giustificati, di concerto con la Commissione, può essere assegnato un importo più elevato.

2.  Il livello di assistenza tecnica deve rispecchiare le reali esigenze del programma, tenendo conto in particolare di fattori quali la dotazione complessiva del programma, le dimensioni dell'area geografica interessata da un programma e il numero di paesi partecipanti.

Articolo 35

Finalità

1.  Gli interventi di assistenza tecnica comprendono attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, lavoro in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all'attuazione del programma e attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma.

2.  L'assistenza tecnica per le attività di cui al paragrafo 1 è utilizzata tanto per le esigenze delle strutture dei programmi quanto per quelle dei beneficiari.

3.  Le spese sostenute per attività di promozione e sviluppo delle capacità al di fuori dell'area del programma possono essere coperte entro il limite di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

Articolo 36

Ammissibilità

1.  I requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 48 si applicano, mutatis mutandis, ai costi dell'assistenza tecnica. I costi riguardanti i funzionari dei paesi partecipanti assegnati al programma possono essere considerati ammissibili come spese di assistenza tecnica. Sono evitati i sistemi di remunerazione paralleli e le integrazioni. I costi di cui all'articolo 49 non sono considerati ammissibili come spese di assistenza tecnica.

2.  I costi delle azioni preparatorie di cui all'articolo 16 sono ammissibili su presentazione del programma alla Commissione a norma dell'articolo 4, ma non prima del 1o gennaio 2014, a condizione che il programma sia approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 5.

Articolo 37

Norme applicabili in materia di appalti

1.  Se l'attuazione del piano annuale per l'utilizzo degli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica prevede il ricorso a una gara d'appalto, il contratto d'appalto è aggiudicato conformemente alle regole seguenti:

a) 

nel caso di un soggetto stabilito in uno Stato membro, questo applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in relazione alla normativa dell'Unione applicabile agli appalti pubblici oppure le norme in materia di appalti di cui al titolo IV della parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al titolo II della parte seconda del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

b) 

in tutti gli altri casi, le norme pertinenti in materia di appalti sono descritte nella convenzione di finanziamento di cui agli articoli 8 e 9 o negli accordi di cui agli articoli 81 e 82.

2.  In tutti i casi, si applicano le norme in materia di cittadinanza e di origine di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 236/2014.

3.  L'aggiudicazione di appalti da parte degli uffici locali si limita ai costi di funzionamento ordinari e ai costi delle attività di comunicazione e visibilità.



TITOLO VII

PROGETTI



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 38

Natura del sostegno

1.  Un progetto consiste in una serie di attività definite e gestite in funzione di obiettivi, realizzazioni, risultati ed effetti da conseguire entro un periodo di tempo e una dotazione finanziaria determinati. Gli obiettivi, le realizzazioni, i risultati e gli effetti contribuiscono alle priorità individuate nel programma.

2.  I contributi finanziari di un programma ai progetti sono erogati attraverso sovvenzioni e, in via eccezionale, mediante trasferimenti agli strumenti finanziari. I progetti finanziati tramite sovvenzioni sono oggetto dei capi da 2 a 4.

3.  Le sovvenzioni sono concesse a progetti selezionati mediante inviti a presentare proposte, in conformità delle norme indicate nel programma, salvo nei casi eccezionali debitamente giustificati di cui all'articolo 41.

4.  La quota del contributo dell'Unione destinata a grandi progetti di infrastrutture e i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 42 non possono superare il 30 %.

Articolo 39

Condizioni di finanziamento

1.  I progetti possono ricevere contributi finanziari da un programma se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

hanno effetti e vantaggi chiari per la cooperazione transfrontaliera come descritto nel documento di programmazione e conferiscono un valore aggiunto alle strategie e ai programmi dell'Unione;

b) 

sono attuati nell'area del programma;

c) 

rientrano in una delle seguenti categorie:

i) 

progetti integrati, nel cui ambito il beneficiario realizza sul proprio territorio una parte delle attività del progetto;

ii) 

progetti simmetrici, nel cui ambito attività analoghe vengono realizzate parallelamente nei paesi partecipanti;

iii) 

progetti riguardanti un solo paese, ove i progetti siano realizzati essenzialmente o esclusivamente in uno dei paesi partecipanti, ma a vantaggio di tutti o di una parte di essi, e ove siano individuati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.

2.  I progetti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 possono essere attuati in parte al di fuori dell'area del programma, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

i progetti sono necessari per conseguire gli obiettivi del programma e recano vantaggi all'area del programma;

b) 

l'importo totale stanziato nell'ambito del programma per le attività al di fuori dell'area del programma non supera il 20 % del contributo dell'Unione a livello di programma;

c) 

gli obblighi delle autorità di gestione e di audit in materia di gestione, controllo e audit del progetto sono adempiuti dalle autorità responsabili del programma oppure mediante accordi conclusi con le autorità dei paesi in cui viene svolta l'attività.

3.  Il contributo dell'Unione a progetti che comportino una componente «infrastrutture» è rimborsato se, entro i cinque anni successivi alla chiusura del progetto o entro il termine stabilito dalle norme sugli aiuti di Stato, ove applicabile, il progetto è oggetto di una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione in modo tale da comprometterne gli obiettivi iniziali. Gli importi indebitamente versati in relazione al progetto sono recuperati dall'autorità di gestione in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

4.  L'autorità di gestione cerca di evitare duplicazioni delle attività tra i progetti finanziati dall'Unione. A tal fine, l'autorità di gestione può procedere a tutte le consultazioni che ritenga opportune e i soggetti consultati, compresa la Commissione, forniscono il sostegno necessario.

5.  L'autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila per ciascun progetto selezionato un documento che definisce le condizioni del sostegno al progetto, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi che il progetto deve fornire, il piano finanziario e il calendario di esecuzione.

Articolo 40

Inviti a presentare proposte

Per ciascun invito a presentare proposte, l'autorità di gestione fornisce ai richiedenti un documento che indica le condizioni per la partecipazione all'invito, la selezione e l'attuazione del progetto. Il documento precisa altresì i requisiti specifici concernenti i risultati da conseguire nell'ambito del progetto, il piano finanziario e il termine di esecuzione.

Articolo 41

Aggiudicazione diretta

1.  I progetti possono essere aggiudicati senza invito a presentare proposte soltanto nei casi seguenti e a condizione che ciò sia debitamente motivato nella decisione di aggiudicazione:

a) 

l'organismo al quale è aggiudicato un progetto gode di un monopolio de iure o de facto;

b) 

il progetto concerne azioni aventi caratteristiche specifiche che richiedono un particolare tipo di organismo tenuto conto della sua competenza tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei suoi poteri amministrativi.

2.  Nel programma è inserito un elenco definitivo di grandi progetti di infrastrutture proposti per la selezione senza invito a presentare proposte. Dopo l'adozione del programma, ma non oltre il 31 dicembre 2017, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le proposte complete di progetto, ivi comprese le informazioni di cui all'articolo 43, unitamente alla giustificazione dell'aggiudicazione diretta.

3.  Nel programma è inserito un elenco indicativo di progetti diversi dai grandi progetti di infrastrutture proposti per la selezione senza invito a presentare proposte. Il comitato congiunto di controllo può decidere di selezionare progetti supplementari senza invito a presentare proposte in qualsiasi momento dopo l'adozione del programma. In entrambi i casi viene richiesta l'approvazione preventiva della Commissione. A tal fine, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 43, unitamente alla giustificazione dell'aggiudicazione diretta.

4.  I progetti proposti per la selezione senza invito a presentare proposte sono approvati dalla Commissione sulla base di una procedura articolata in due fasi, che consistono nella presentazione di una sintesi del progetto seguita da una proposta completa di progetto. Per ciascuna fase, la Commissione notifica la propria decisione all'autorità di gestione entro due mesi della data di presentazione del documento. Tale termine può essere prorogato se necessario. Se la Commissione respinge una proposta di progetto, ne comunica le motivazioni all'autorità di gestione.

Articolo 42

Contributi agli strumenti finanziari

1.  Il programma può contribuire a uno strumento finanziario, a condizione che quest'ultimo sia conforme alle priorità del programma.

2.  Il programma contiene un elenco definitivo dei contributi agli strumenti finanziari. Dopo l'adozione del programma, ma non oltre il 31 dicembre 2017, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 43.

3.  La Commissione esamina il contributo proposto per determinarne il valore aggiunto e la coerenza con il programma.

4.  Il processo di approvazione si attiene alle norme di tali strumenti finanziari. Se la Commissione respinge una proposta di contributo, ne comunica le motivazioni all'autorità di gestione.

5.  I contributi a tali strumenti finanziari sono soggetti alle norme applicabili a questi ultimi.

Articolo 43

Contenuto dei progetti

1.  I fascicoli di candidatura dei progetti contengono almeno:

a) 

un'analisi dei problemi e delle esigenze che giustificano il progetto, tenendo conto della strategia del programma e del modo in cui il progetto dovrebbe contribuire al conseguimento del rispettivo obiettivo prioritario;

b) 

una valutazione del suo impatto transfrontaliero;

c) 

la matrice logica;

d) 

una valutazione della sostenibilità dei risultati attesi del progetto dopo il suo completamento;

e) 

indicatori verificabili oggettivamente;

f) 

informazioni sulla copertura geografica e sui gruppi beneficiari del progetto;

g) 

il periodo di attuazione del progetto previsto e il piano di lavoro dettagliato;

h) 

un'analisi degli effetti del progetto sulle questioni trasversali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), se del caso;

i) 

i requisiti di attuazione del progetto, ivi compresi:

i) 

l'identificazione dei beneficiari e la designazione del beneficiario capofila, con garanzie in merito alle sue competenze nel settore interessato, nonché alla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

ii) 

la descrizione della struttura di gestione e attuazione del progetto;

iii) 

le modalità concordate tra i beneficiari in conformità dell'articolo 46;

iv) 

le disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione;

v) 

i piani d'informazione e comunicazione, in particolare le misure volte a render noto il sostegno dell'Unione al progetto;

j) 

il piano e la dotazione finanziari dettagliati.

2.  Le candidature per progetti che comprendono una componente «infrastrutture» di almeno 1 milione di EUR contengono inoltre:

a) 

una descrizione dettagliata degli investimenti nelle infrastrutture e la loro ubicazione;

b) 

una descrizione dettagliata della componente «sviluppo delle capacità» del progetto, salvo in casi debitamente giustificati;

c) 

uno studio di fattibilità completo o un documento equivalente, compresi l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della qualità;

d) 

una valutazione dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e, per i paesi partecipanti che ne sono parte, della convenzione di Espoo della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991;

e) 

la prova che i beneficiari sono proprietari dei terreni o vi hanno accesso;

f) 

la licenza edilizia.

3.  Eccezionalmente, e in casi debitamente giustificati, l'autorità di gestione può accettare che i documenti di cui alla lettera f) siamo presentati in un secondo tempo.

Articolo 44

Pubblicazione dell'elenco dei progetti

1.  Al fine di garantire la trasparenza dei progetti finanziati dal programma, l'autorità di gestione conserva un elenco dei progetti selezionati sotto forma di foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre e comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet. L'elenco dei progetti è accessibile sul sito web del programma e aggiornato almeno ogni sei mesi. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'elenco dei progetti da parte del settore privato, della società civile o dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può comprendere un chiaro riferimento alle norme in materia di licenze applicabili alla pubblicazione dei dati.

2.  L'elenco contiene almeno le informazioni seguenti:

— 
nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche);
— 
titolo del progetto;
— 
sintesi del progetto;
— 
periodo di attuazione del progetto;
— 
spesa ammissibile totale;
— 
tasso di cofinanziamento dell'Unione;
— 
codice postale dell'area del progetto o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
— 
copertura geografica;
— 
data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco dei progetti.

3.  L'elenco dei progetti è trasmesso alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario nel corso del quale i progetti sono stati selezionati. Queste informazioni sono pubblicate su un sito Internet delle istituzioni dell'Unione.



CAPO 2

Beneficiari

Articolo 45

Partecipazione ai progetti

1.  I progetti coinvolgono beneficiari di almeno uno degli Stati membri partecipanti e di uno dei paesi partner partecipanti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 o della Federazione russa.

2.  I beneficiari sono persone fisiche o giuridiche alle quali è stata concessa una sovvenzione per un progetto. Le persone fisiche possono essere beneficiari, qualora ciò risulti necessario in virtù della natura o delle caratteristiche dell'azione o dell'obiettivo perseguito dal richiedente. La partecipazione delle persone fisiche è decisa a livello di programma.

3.  I beneficiari di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) 

essere cittadini di un paese partecipante o persone giuridiche effettivamente stabilite nell'area del programma oppure un'organizzazione internazionale avente base operativa nell'area del programma. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale può essere un beneficiario, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, a condizione che la sua copertura geografica rientri nell'area del programma;

b) 

rispettare i criteri di ammissibilità definiti per ciascuna procedura di selezione;

c) 

non rientrare in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.  Oltre ai beneficiari di cui al paragrafo 1, possono partecipare beneficiari che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

possono partecipare a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 236/2014;

b) 

la loro partecipazione è richiesta dalla natura e dagli obiettivi del progetto e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione;

c) 

l'importo complessivo destinato nell'ambito del programma a beneficiari che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a), rientra nei limiti indicati all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 46

Obblighi dei beneficiari

1.  Ogni progetto designa un beneficiario capofila che rappresenta il partenariato.

2.  Tutti i beneficiari cooperano attivamente all'elaborazione e all'attuazione dei progetti. Inoltre, cooperano per dotare di organico sufficiente e/o per finanziare i progetti. Ciascun beneficiario è legalmente e finanziariamente responsabile delle attività che svolge e della quota di fondi dell'Unione che riceve. Gli obblighi specifici e le responsabilità finanziarie dei beneficiari sono stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 3, lettera c).

3.  Il beneficiario capofila:

a) 

riceve il contributo finanziario dall'autorità di gestione per la realizzazione delle attività del progetto;

b) 

garantisce che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo per intero e il più rapidamente possibile secondo le modalità di cui alla lettera c). Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico con effetto equivalente che comporti la riduzione di detti importi per i beneficiari;

c) 

definisce con i beneficiari modalità di partenariato in un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, tra l'altro, la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per il progetto, anche per quanto concerne le modalità di recupero dei fondi indebitamente versati;

d) 

si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intero progetto;

e) 

garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività stabilite nel contratto e concordate tra tutti i beneficiari;

f) 

verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano state esaminate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1.



CAPO 3

Ammissibilità delle spese

Articolo 47

Forme di sovvenzioni

1.  Le sovvenzioni possono assumere una qualsiasi delle seguenti forme:

a) 

rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti di cui all'articolo 48;

b) 

finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

c) 

somme forfettarie;

d) 

rimborso sulla base di costi unitari;

e) 

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi.

2.  Le sovvenzioni erogate nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a), sono calcolate in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e stimati a priori nel bilancio di previsione presentato con la proposta e incluso nel contratto. I finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, lettera b), coprono determinate categorie di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale. Le somme forfettarie di cui al paragrafo 1, lettera c), coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente individuate in anticipo. I costi unitari di cui al paragrafo 1, lettera d), coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità.

3.  Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto un utile nel quadro del progetto. Si applicano le deroghe di cui all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 48

Ammissibilità dei costi

1.  Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso come percentuale e valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati. Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.

2.  Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che soddisfano tutti i seguenti criteri:

a) 

essere stati sostenuti nel periodo di attuazione del progetto. In particolare:

i) 

i costi relativi a servizi e lavori devono riferirsi alle attività svolte durante il periodo di attuazione. I costi relativi alle prestazioni devono riferirsi alla consegna e alla fornitura e all'installazione di prodotti nel corso del periodo di attuazione. Non soddisfano questo criterio la firma di un contratto, un ordinativo o l'assunzione di qualsiasi impegno di spesa nel corso del periodo di attuazione in vista della consegna futura di servizi, lavori o forniture dopo la scadenza del periodo di attuazione; i trasferimenti di tesoreria tra il beneficiario capofila e gli altri beneficiari non possono essere considerati come costi sostenuti;

ii) 

i costi sostenuti devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali. Essi possono essere pagati successivamente, a condizione che siano elencati nella relazione finale e corredati della data prevista di pagamento;

iii) 

si fa eccezione per i costi relativi alle relazioni finali, compresi la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale del progetto, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione del progetto;

iv) 

le procedure per l'aggiudicazione di appalti, di cui agli articoli 52 e successivi, possono essere state avviate e i contratti possono essere stati stipulati dai beneficiari prima dell'inizio del periodo di attuazione del progetto, sempre che le disposizioni di cui all'articolo 52 siano state rispettate;

b) 

sono indicati nel bilancio complessivo stimato del progetto;

c) 

sono necessari ai fini dell'attuazione del progetto;

d) 

sono identificabili e verificabili, in particolare alla luce dei registri contabili del beneficiario, e determinati in conformità delle norme contabili e delle prassi abituali di contabilità analitica applicabili al beneficiario;

e) 

ottemperano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale;

f) 

sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

g) 

sono giustificati da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.

3.  Una sovvenzione può essere concessa retroattivamente nei seguenti casi:

a) 

qualora il richiedente possa dimostrare la necessità di avviare il progetto prima della firma del contratto. I costi ammissibili al finanziamento non possono tuttavia essere stati sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o

b) 

per costi relativi a studi e documentazione per progetti che comprendono una componente «infrastrutture».

È esclusa la sovvenzione retroattiva per progetti già conclusi.

4.  Per consentire l'instaurazione di un solido partenariato, sono ammissibili i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione nell'ambito di progetti ai quali è stata concessa una sovvenzione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

sono sostenuti dopo la pubblicazione dell'invito a presentare proposte;

b) 

si limitano alle spese di viaggio e di soggiorno del personale assunto dai beneficiari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera b);

c) 

non superano il massimale fissato a livello di programma.

5.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sono ammissibili i seguenti costi diretti del beneficiario:

a) 

i costi del personale assegnato al progetto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

— 
si riferiscano ai costi di attività che il beneficiario non avrebbe realizzato se il progetto non fosse stato avviato;
— 
non superino quelli normalmente a carico del beneficiario, salvo ove siano giustificati come indispensabili per l'esecuzione del progetto;
— 
si riferiscano alle retribuzioni lorde effettive, comprensive dei contributi previdenziali e degli oneri connessi;
b) 

le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che partecipano al progetto, a condizione che non superino né i costi normalmente sostenuti dal beneficiario conformemente alle sue norme e ai suoi regolamenti, né i tassi pubblicati dalla Commissione al momento della missione, se rimborsati sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso;

c) 

l'acquisto o le spese di locazione di impianti (nuovi o usati) e forniture espressamente ai fini del progetto, purché corrispondano ai prezzi di mercato;

d) 

il costo dei materiali di consumo espressamente acquistati per il progetto;

e) 

i costi derivanti da contratti aggiudicati dai beneficiari ai fini del progetto;

f) 

i costi derivanti direttamente da requisiti imposti dal presente regolamento e dal progetto (ad esempio, azioni d'informazione e visibilità, valutazioni, audit esterni, traduzioni), comprese le spese per servizi finanziari (ad esempio, i costi dei bonifici bancari e delle garanzie finanziarie).

6.  A norma dell'articolo 4, un programma può stabilire ulteriori norme di ammissibilità per l'intero programma.

Articolo 49

Costi non ammissibili

1.  I seguenti costi relativi all'attuazione del progetto non sono considerati ammissibili:

a) 

i debiti e gli oneri per il servizio del debito (interessi);

b) 

gli accantonamenti per perdite o passività;

c) 

i costi dichiarati dal beneficiario e già finanziati dal bilancio dell'Unione;

d) 

gli acquisti di terreni o immobili per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile per il progetto in questione;

e) 

le perdite dovute a operazioni di cambio;

f) 

diritti, imposte e oneri, compresa l'IVA, tranne se non recuperabili a norma della pertinente normativa fiscale nazionale, salvo diversamente disposto da opportune disposizioni negoziate con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera;

g) 

i crediti a terzi;

h) 

le ammende, le penali e le spese per controversie legali;

i) 

i contributi in natura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2.  A norma dell'articolo 4, un programma può dichiarare non ammissibili altre categorie di costi.

Articolo 50

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

1.  L'importo totale del finanziamento sulla base di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso non può superare 60 000 EUR per beneficiario e per progetto, salvo altrimenti disposto dal programma a norma dell'articolo 4, ma senza superare 100 000 EUR.

2.  L'utilizzo di importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso è sostenuto almeno dagli elementi seguenti:

a) 

una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura dei progetti, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;

b) 

l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili di cui all'articolo 49;

c) 

la descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso e delle condizioni per garantire ragionevolmente che siano rispettati la norma del divieto del fine di lucro e i principi del cofinanziamento e che sia evitato il doppio finanziamento. Tali metodi si basano su:

i) 

dati statistici o mezzi obiettivi analoghi o

ii) 

un'impostazione beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili.

3.  Una volta valutati e approvati dall'autorità di gestione, gli importi non sono rimessi in discussione da controlli ex post.

Articolo 51

Costi indiretti

1.  I costi indiretti possono essere calcolati su base forfettaria fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, al netto delle spese sostenute in relazione alla fornitura di infrastrutture, a condizione che il tasso sia calcolato secondo un metodo giusto, equo e verificabile.

2.  Sono considerati come costi indiretti per un progetto i costi ammissibili che non possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi alla realizzazione del progetto e non possono essere direttamente imputati ad esso in base alle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 48. Tali costi non possono comprendere costi non ammissibili di cui all'articolo 49 o costi già dichiarati in un'altra voce di spesa o linea di bilancio del progetto.



CAPO 4



Sezione 1

Appalti

Articolo 52

Norme applicabili

1.  Se l'attuazione di un progetto richiede l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi da parte di un beneficiario, si applicano le norme seguenti:

a) 

se il beneficiario è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di appalto, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con le norme o regole dell'Unione di cui al paragrafo 2;

b) 

se il beneficiario è un'organizzazione internazionale, può applicare le proprie norme in materia di appalti se offrono garanzie equivalenti alle norme riconosciute a livello internazionale;

c) 

se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner della cooperazione transfrontaliera il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, può applicare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e che siano rispettati i principi generali di cui al paragrafo 2, lettera a).

2.  In tutti gli altri casi si adempiono i seguenti obblighi:

a) 

l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta con il prezzo più basso, evitando ogni conflitto d'interessi;

b) 

per gli appalti di valore superiore a 60 000 EUR, si applicano le regole seguenti:

i) 

è istituito un comitato di valutazione per vagliare le domande e/o le offerte sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione pubblicati in precedenza dal beneficiario nel fascicolo di gara. Il comitato deve essere composto da un numero dispari di membri, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie ad esprimere un parere fondato sulle offerte/candidature;

ii) 

sono garantiti un livello sufficiente di trasparenza, una concorrenza leale e un'adeguata pubblicità ex ante;

iii) 

sono rispettati i principi di parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

iv) 

i documenti di gara sono redatti sulla base delle migliori prassi internazionali;

v) 

i termini per la presentazione delle domande o delle offerte devono essere sufficientemente lunghi da offrire alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per preparare le loro offerte;

vi) 

i candidati o gli offerenti sono esclusi dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora rientrino in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I candidati o gli offerenti devono attestare che non si trovano in una di dette situazioni. Inoltre, gli appalti non possono essere aggiudicati a candidati od offerenti che, nel corso della procedura di gara, rientrino in una delle situazioni di cui all'articolo 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

vii) 

sono seguite le procedure d'appalto di cui agli articoli da 53 a 56.

3.  In tutti i casi, si applicano le norme in materia di cittadinanza e di origine di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 53

Procedure per gli appalti di servizi

1.  Gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura ristretta internazionale a seguito della pubblicazione di un bando di gara. Il bando di gara è pubblicato su ogni adeguato mezzo d'informazione al di là dell'area del programma, precisando il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta (tra quattro e otto) e garantendo un'effettiva concorrenza.

2.  Gli appalti di servizi di valore superiore a 60 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione. Il beneficiario consulta almeno tre fornitori di servizi di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi.

Articolo 54

Procedure per gli appalti di forniture

1.  Gli appalti di forniture di valore pari o superiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura internazionale aperta a seguito della pubblicazione di un bando di gara su ogni adeguato mezzo d'informazione al di là dell'area del programma.

2.  Gli appalti di forniture di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata nell'area del programma. Ciascun offerente ammissibile deve beneficiare delle medesime opportunità offerte alle imprese locali.

3.  Gli appalti di forniture di valore superiore a 60 000 EUR ma inferiore a 100 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione. Il beneficiario consulta almeno tre fornitori di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi.

Articolo 55

Procedure per gli appalti di lavori

1.  Gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura internazionale aperta o, alla luce della peculiarità di determinati lavori, di una procedura ristretta, a seguito della pubblicazione di un bando di gara su ogni adeguato mezzo d'informazione al di là dell'area del programma.

2.  Gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata nell'area del programma. Ciascun offerente ammissibile deve beneficiare delle medesime opportunità offerte alle imprese locali.

3.  Gli appalti di lavori di valore superiore a 60 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione. Il beneficiario consulta almeno tre appaltatori di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi.

Articolo 56

Ricorso alla procedura negoziata

Il beneficiario può decidere di ricorrere alla procedura negoziata sulla base di un'unica offerta nei casi di cui agli articoli 266, 268 e 270 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.



Sezione 2

Sostegno finanziario a terzi

Articolo 57

Sostegno finanziario a terzi

1.  Se il progetto richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, tale sostegno può essere accordato a condizione che:

a) 

ciascun terzo offra adeguate garanzie per quanto riguarda il recupero degli importi;

b) 

siano rispettati i principi di proporzionalità, trasparenza, sana gestione finanziaria, parità di trattamento e non discriminazione;

c) 

siano evitati i conflitti d'interessi;

d) 

il sostegno finanziario non possa essere cumulativo o concesso retroattivamente, comporti in linea di principio il cofinanziamento e non possa avere lo scopo o l'effetto di produrre un utile per ciascun terzo;

e) 

le condizioni per l'erogazione del sostegno finanziario siano rigorosamente definite nel contratto per evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario. In particolare, il contratto specifica le categorie di persone che possono beneficiare del sostegno, i criteri di attribuzione, ivi compresi i criteri di determinazione dell'importo esatto, e un elenco tassativo dei diversi tipi di attività che possono beneficiare di detto sostegno finanziario;

f) 

l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere erogato non superi 60 000 EUR per parte terza, tranne quando esso sia l'obiettivo principale del progetto.

2.  Si applicano le norme in materia di cittadinanza e di origine di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 236/2014. Se una sovvenzione derivata è superiore a 60 000 EUR, si applicano mutatis mutandis le norme di partecipazione di cui all'articolo 52, lettera b), punto vi).



TITOLO VIII

PAGAMENTI, PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DEI CONTI, RETTIFICHE FINANZIARIE E RECUPERI



CAPO 1

Pagamenti

Articolo 58

Impegni annuali

1.  Nell'ambito della gestione concorrente, la Commissione presenta gli impegni iniziali dopo aver adottato il programma a norma dell'articolo 5.

2.  Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione presenta gli impegni iniziali dopo l'adozione del programma, dopo l'entrata in vigore dell'accordo che delega compiti di esecuzione finanziaria a un'organizzazione internazionale o a un paese partner della cooperazione transfrontaliera di cui agli articoli 81 e 82.

3.  Successivamente, la Commissione procede ogni esercizio finanziario all'impegno di bilancio corrispondente entro il 1o maggio. L'importo degli impegni annuali è determinato in conformità del piano finanziario tenendo conto dello stato di avanzamento del programma e degli stanziamenti disponibili. La Commissione comunica all'autorità di gestione quando viene effettuato l'impegno annuale.

Articolo 59

Norme comuni per i pagamenti

1.  I pagamenti alle autorità di gestione possono essere effettuati mediante prefinanziamento o pagamento del saldo finale.

2.  Viene aperto un conto bancario in EUR, specifico per il programma. Quando i pagamenti da parte della Commissione vengono inoltrati attraverso un conto bancario diverso da quello del programma, i relativi importi e gli eventuali interessi sono trasferiti integralmente e senza indugio al conto bancario del programma.

3.  A tali importi o agli eventuali interessi maturati non si applica alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente.

Articolo 60

Norme comuni per il calcolo del prefinanziamento

1.  Ogni esercizio finanziario, non appena le è stato notificato l'impegno annuale, l'autorità di gestione può chiedere a titolo di prefinanziamento il versamento di un importo non superiore all'80 % del contributo dell'Unione per l'esercizio finanziario in questione. A decorrere dal secondo esercizio finanziario, le domande di prefinanziamento sono accompagnate dal bilancio degli impegni e delle spese previsti dell'autorità di gestione per i due esercizi contabili successivi all'ultimo parere di audit di cui all'articolo 68. Dopo aver esaminato le previsioni di bilancio, valutato il fabbisogno reale di finanziamenti del programma e verificato la disponibilità di stanziamenti, la Commissione procede integralmente o in parte al pagamento del prefinanziamento richiesto entro 60 giorni dalla data di registrazione della domanda di pagamento presso la Commissione.

2.  Nel corso dell'esercizio finanziario, l'autorità di gestione può chiedere il versamento integrale o parziale dei fondi già impegnati a titolo di prefinanziamento supplementare. L'autorità di gestione correda la sua domanda di una relazione finanziaria intermedia che dimostri che le spese realmente sostenute o che verranno probabilmente effettuate entro la fine dell'esercizio finanziario superano l'importo del prefinanziamento già erogato. Tali trasferimenti successivi rappresentano un prefinanziamento supplementare, salvo se motivati dal parere di audit di cui all'articolo 68.

3.  Ogni esercizio finanziario di esecuzione del programma, la Commissione liquida i prefinanziamenti precedenti in funzione delle spese ammissibili effettivamente sostenute, motivate dal parere di audit di cui all'articolo 68 dopo l'approvazione dei conti di cui all'articolo 69, paragrafo 2. Sulla base dei risultati di tale liquidazione, la Commissione può procedere alle opportune rettifiche finanziarie.

Articolo 61

Interruzione dei termini di pagamento

1.  L'ordinatore delegato a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 può interrompere il termine di pagamento di una richiesta di pagamento per un periodo massimo di sei mesi in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a) 

a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, esistono prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b) 

l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese sarebbero connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

c) 

non è stato presentato uno dei documenti richiesti a norma dell'articolo 77;

d) 

non è stato presentato uno dei documenti richiesti a norma degli articoli 60 e 64.

L'autorità di gestione può concedere una proroga del periodo di interruzione di altri tre mesi.

2.  L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessata. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo loro di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie. L'interruzione può essere prorogata oltre i sei mesi qualora non siano stati adottati i provvedimenti necessari.

Articolo 62

Sospensione dei pagamenti

1.  La Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a) 

vi siano gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) 

i paesi partecipanti abbiano commesso una grave violazione dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 31;

c) 

le spese siano collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata, con gravi conseguenze finanziarie;

d) 

il sistema di valutazione e di controllo presenti gravi carenze a livello di qualità e di affidabilità;

e) 

il controllo, la valutazione o l'audit dimostrino che il programma non fornisce risultati in conformità del calendario di cui all'articolo 4, e come riferito a norma dell'articolo 77.

2.  La Commissione può decidere di sospendere integralmente o in parte i prefinanziamenti dopo aver dato all'autorità di gestione la possibilità di presentare osservazioni.

3.  La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti se l'autorità di gestione ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

Articolo 63

Pagamenti ai beneficiari capofila

1.  I pagamenti ai beneficiari capofila possono assumere una delle seguenti forme:

a) 

prefinanziamento;

b) 

pagamento intermedio;

c) 

pagamento del saldo finale.

2.  L'autorità di gestione garantisce che i pagamenti ai beneficiari capofila siano trattati quanto prima in conformità del contratto firmato. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, salvo se giustificata dal contratto firmato, né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che comporti la riduzione di tali pagamenti.

Articolo 64

Pagamento del saldo finale

1.  Entro il 30 settembre 2024 l'autorità di gestione presenta la domanda di pagamento del saldo finale corredata dei documenti di cui all'articolo 77, paragrafo 5.

2.  Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva.

Articolo 65

Deroghe al disimpegno

1.  L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'autorità di gestione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:

a) 

progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo o

b) 

cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte;

c) 

applicazione degli articoli 61 o 62;

2.  L'autorità di gestione che invoca la forza maggiore a norma del paragrafo 1, lettera b), ne dimostra le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di parte del programma. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'attuazione del progetto e la data della decisione giudiziaria o amministrativa finale.

3.  Entro il 15 febbraio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, per l'importo da dichiarare entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 66

Procedura di disimpegno

1.  La Commissione informa tempestivamente l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di disimpegno a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2014.

2.  Sulla base delle informazioni ricevute al 15 febbraio, la Commissione informa l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3.  L'autorità di gestione dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4.  Entro il 30 giugno, l'autorità di gestione presenta alla Commissione un piano finanziario riveduto che tiene conto dell'impatto della riduzione del contributo sugli obiettivi tematici o sull'assistenza tecnica del programma per l'esercizio finanziario in questione. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dell'Unione per l'esercizio finanziario in questione. La riduzione incide sugli obiettivi tematici e sull'assistenza tecnica in proporzione.

5.  La Commissione modifica la decisione che adotta il programma.

Articolo 67

Uso dell'euro

1.  L'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dall'autorità di gestione e dal beneficiario al tasso di cambio contabile mensile della Commissione valido:

a) 

nel mese durante il quale le spese sono state sostenute;

b) 

nel mese durante il quale le spese sono state sottoposte a esame in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1;

c) 

nel mese durante il quale le spese sono state segnalate al beneficiario capofila.

2.  Il metodo prescelto è indicato nel programma e si applica per tutta la sua durata. All'assistenza tecnica e ai progetti possono applicarsi metodi diversi.



CAPO 2

Presentazione e accettazione dei conti

Articolo 68

Presentazione dei conti

1.  La contabilità del programma è tenuta dall'autorità di gestione. Tale contabilità è autonoma e separata e comprende esclusivamente le operazioni relative al programma. Essa permette un controllo analitico del programma per priorità e assistenza tecnica.

2.  Nella sua relazione annuale, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro il 15 febbraio, le seguenti informazioni finanziarie:

a) 

i conti relativi all'esercizio contabile precedente;

b) 

una dichiarazione di gestione firmata dal rappresentante dell'autorità di gestione, la quale confermi che:

i) 

le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte;

ii) 

le spese sono state effettuate per la finalità prevista;

iii) 

i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità delle operazioni sottostanti;

c) 

un riepilogo annuale dei controlli effettuati dall'autorità di gestione, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive avviate o programmate;

d) 

un parere di audit sui conti annuali;

e) 

una relazione annuale di audit redatta dall'autorità di audit, contenente una sintesi degli audit effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, sia a livello di sistema che per i progetti, nonché l'indicazione delle azioni correttive adottate o previste;

f) 

una stima dei costi sostenuti dal 1o luglio al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

g) 

l'elenco dei progetti chiusi nel corso dell'esercizio contabile.

3.  I conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono presentati per ciascun programma e indicano, a livello di ciascuna priorità e dell'assistenza tecnica:

a) 

le spese sostenute e pagate nonché le entrate ottenute e percepite dall'autorità di gestione;

b) 

gli importi cui si è rinunciato e gli importi recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare entro la fine del periodo contabile e gli importi non recuperabili.

4.  Il parere di audit di cui al paragrafo 2, lettera d), accerta se i conti forniscano un quadro fedele, le relative operazioni siano legittime e regolari e i sistemi di controllo opportunamente predisposti funzionino. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di audit metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 69

Accettazione dei conti

1.  Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, la Commissione esamina i conti e comunica all'autorità di gestione se ritiene che essi siano completi, accurati e veritieri.

2.  Sulla base delle spese ammissibili sostenute, certificate dal parere di audit di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettera d), la Commissione liquida il prefinanziamento.

3.  L'accettazione dei conti non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive in conformità dell'articolo 72.

Articolo 70

Periodo di conservazione dei dati

1.  L'autorità di gestione e i beneficiari conservano tutti i documenti relativi al programma o a un progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del programma. In particolare, essi conservano relazioni, pezze giustificative, nonché conti, documenti contabili e qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma (compresi tutti i documenti relativi all'aggiudicazione dell'appalto) e dei progetti.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, la documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alle azioni legali derivanti dall'esecuzione del programma o del progetto è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenziosi o le azioni legali non siano stati conclusi.



CAPO 3

Rettifiche finanziarie e recuperi



Sezione 1

Rettifiche finanziarie

Articolo 71

Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione

1.  Spetta anzitutto all'autorità di gestione prevenire e accertare le irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, l'autorità di gestione estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

L'autorità di gestione procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito dei progetti, dell'assistenza tecnica o del programma. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo dell'Unione a un progetto o all'assistenza tecnica. L'autorità di gestione tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria e apporta una rettifica finanziaria proporzionata. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche finanziarie nei conti annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione.

2.  Il contributo dell'Unione soppresso a norma del paragrafo 1 può essere reimpiegato nell'ambito del programma in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

3.  Il contributo soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere reimpiegato per il progetto oggetto di rettifica finanziaria o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, per qualsiasi progetto interessato da quest'ultima.

Articolo 72

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.  La Commissione procede a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso l'autorità di gestione al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile o legate a carenze nei sistemi di gestione e di controllo individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea.

2.  Una violazione del diritto applicabile comporta una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

la violazione ha influenzato la selezione di un progetto o di un contratto di assistenza tecnica o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) 

la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate dal programma o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3.  In particolare, la Commissione procede a rettifiche finanziarie qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) 

i sistemi di gestione e di controllo del programma presentano gravi carenze che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione già versato;

b) 

l'autorità di gestione non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 71 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria ai sensi del presente paragrafo;

c) 

le spese dichiarate nella relazione annuale o finale sono irregolari e non sono state rettificate dall'autorità di gestione prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati e tiene conto dell'eventuale natura sistemica dell'irregolarità. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

4.  Nel decidere l'importo di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 3, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e di controllo riscontrate nel programma.

5.  Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie dopo aver ascoltato l'autorità di gestione e i revisori.

6.  La chiusura del programma lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione.

7.  I criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare le rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione sono quelli adottati in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 ( 5 ), in particolare l'articolo 144, nonché quelli contenuti nella decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 ( 6 ).

Articolo 73

Procedura

1.  Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione comunica all'autorità di gestione le conclusioni provvisorie del suo esame e la invita a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2.  Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità all'autorità di gestione di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Di concerto con la Commissione, l'autorità di gestione può limitare l'ambito di tale esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3.  La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dall'autorità di gestione entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

4.  Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, l'autorità di gestione è da questa convocata per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5.  In caso di accordo e fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, l'autorità di gestione può riutilizzare il contributo soppresso per il programma di cui trattasi, in conformità dell'articolo 71, paragrafo 2.

6.  Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione entro sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove l'autorità di gestione convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione all'audizione inviata dalla Commissione.

7.  Se la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il contributo dell'Unione.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) 

siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 68 o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati o

b) 

siano state oggetto di adeguate misure correttive da parte dell'autorità di gestione.

La valutazione delle gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo si basa sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel decidere su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) 

rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e dell'entità della carenza grave nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) 

ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dall'autorità di gestione che sono state oggetto di adeguamento dei conti e le spese la cui legittimità e regolarità è oggetto di valutazione;

c) 

tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dall'autorità di gestione per altre carenze gravi rilevate dall'autorità di gestione al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.



Sezione 2

Recuperi

Articolo 74

Responsabilità finanziarie e recuperi

1.  Spetta all'autorità di gestione procedere al recupero degli importi indebitamente corrisposti.

2.  Se il recupero riguarda una violazione, da parte dell'autorità di gestione, degli obblighi di legge previsti dal presente regolamento e dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in questione alla Commissione.

3.  Se il recupero riguarda carenze sistemiche dei sistemi di gestione e di controllo del programma, l'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in questione alla Commissione conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra i paesi partecipanti, come stabilito nel programma.

4.  Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in uno Stato membro e qualora l'autorità di gestione non riesca a recuperare il credito, lo Stato membro in cui è stabilito il beneficiario provvede a versare l'importo dovuto all'autorità di gestione prima di rivalersi sul beneficiario.

5.  Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner della cooperazione transfrontaliera e l'autorità di gestione non riesca a recuperare il credito, il livello di responsabilità del paese partner in cui è stabilito il beneficiario corrisponde a quanto stabilito nelle pertinenti convenzioni di finanziamento di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 75

Rimborso all'autorità di gestione

1.  L'autorità di gestione recupera gli importi indebitamente versati e gli eventuali interessi di mora dal beneficiario capofila. I beneficiari interessati rimborsano al beneficiario capofila gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo di partenariato firmato tra di loro. Qualora il beneficiario capofila non riesca ad ottenere il rimborso dal beneficiario interessato, l'autorità di gestione notifica ufficialmente a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare il beneficiario capofila. Se il beneficiario interessato non procede al rimborso, l'autorità di gestione chiede al paese partecipante nel quale è stabilito il beneficiario interessato di rimborsare gli importi indebitamente versati in conformità dell'articolo 74, paragrafi da 2 a 5.

2.  L'autorità di gestione è tenuta ad assicurare con la dovuta diligenza il rimborso degli ordini di recupero con il sostegno dei paesi partecipanti. L'autorità di gestione si accerta in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l'autorità di gestione intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere presentata per accordo preliminare al comitato congiunto di controllo.

3.  L'autorità di gestione comunica alla Commissione tutti i provvedimenti adottati per recuperare gli importi dovuti. La Commissione può, in qualsiasi momento, rilevare il compito di recuperare gli importi direttamente dal beneficiario o dal paese partecipante interessato.

4.  Il fascicolo trasferito a un paese partecipante o alla Commissione contiene tutti i documenti che consentono di procedere al recupero, nonché le prove degli interventi effettuati dall'autorità di gestione per recuperare gli importi dovuti.

5.  I contratti stipulati dall'autorità di gestione contengono una clausola che consente alla Commissione o al paese partecipante in cui è stabilito il beneficiario di recuperare gli importi dovuti all'autorità di gestione, che quest'ultima non è stata in grado di recuperare.

Articolo 76

Rimborso alla Commissione

1.  Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione. Il termine è di 45 giorni a decorrere dalla data di emissione della nota di addebito.

2.  Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è fissato a tre punti percentuali e mezzo al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza. Gli importi da rimborsare possono essere compensati con qualsiasi importo dovuto al beneficiario o al paese partecipante. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate.



TITOLO IX

RELAZIONI, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 77

Relazioni annuali dell'autorità di gestione

1.  Entro il 15 febbraio l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale approvata dal comitato congiunto di controllo. Tale relazione annuale comprende una parte tecnica e una parte finanziaria che interessano l'esercizio contabile precedente.

2.  La parte tecnica descrive:

a) 

i progressi compiuti nell'attuazione del programma e dei suoi obiettivi prioritari;

b) 

l'elenco dettagliato dei contratti firmati, nonché l'elenco dei progetti selezionati non ancora oggetto di contratto, compresi elenchi di riserva;

c) 

le attività di assistenza tecnica svolte;

d) 

le misure adottate in termini di controllo e valutazione dei progetti, i loro risultati e le azioni realizzate per ovviare ai problemi individuati;

e) 

le attività di informazione e comunicazione realizzate.

3.  La parte finanziaria è elaborata in conformità dell'articolo 68, paragrafo 2.

4.  Inoltre, la relazione annuale contiene le previsioni delle attività da realizzare durante l'esercizio contabile successivo. Essa comprende:

a) 

una strategia di audit aggiornata;

b) 

il programma di lavoro, il piano finanziario e l'impiego previsto dell'assistenza tecnica;

c) 

il piano annuale di controllo e valutazione in conformità dell'articolo 78, paragrafo 2;

d) 

il piano annuale d'informazione e comunicazione in conformità dell'articolo 79, paragrafo 4.

5.  Entro il 30 settembre 2024 l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale approvata dal comitato congiunto di controllo. La relazione finale contiene, mutatis mutandis, le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3 per l'ultimo esercizio contabile e per l'intera durata del programma.

Articolo 78

Controllo e valutazione

1.  Il controllo e la valutazione del programma mirano a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione, nonché a valutare e migliorare la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. Le risultanze del controllo e delle valutazioni vengono prese in considerazione nel ciclo di programmazione e di attuazione.

2.  Un piano indicativo di controllo e valutazione è inserito nel programma per la sua intera durata. Ciascun programma elabora successivamente un piano annuale di controllo e valutazione che deve essere realizzato dall'autorità di gestione conformemente agli orientamenti e alla metodologia di valutazione della Commissione. Il piano annuale è presentato alla Commissione entro e non oltre il 15 febbraio.

3.  Oltre alle attività quotidiane di controllo, l'autorità di gestione realizza un programma orientato ai risultati e procede al controllo dei progetti.

4.  La Commissione ha accesso a tutte le relazioni di controllo e valutazione.

5.  La Commissione può avviare in ogni momento una valutazione o un controllo del programma o di una sua parte. I risultati di tali operazioni, che sono comunicati al comitato congiunto di controllo e all'autorità di gestione del programma, possono comportare adeguamenti del programma.



TITOLO X

VISIBILITÀ

Articolo 79

Visibilità

1.  Spetta sia all'autorità di gestione che ai beneficiari garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate.

2.  L'autorità di gestione e i beneficiari garantiscono un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione ai programmi e ai progetti, al fine di sensibilizzare maggiormente il pubblico all'azione dell'Unione e di creare un'immagine coerente del sostegno dell'Unione in tutti i paesi partecipanti.

3.  L'autorità di gestione deve garantire che la sua strategia in materia di visibilità e gli interventi a favore della visibilità realizzati dai beneficiari rispettino gli orientamenti della Commissione.

4.  Nel programma sono integrati la strategia di comunicazione per l'intera durata e un piano indicativo d'informazione e comunicazione per il primo anno, comprese misure in materia di visibilità. Ciascun programma redige successivamente un piano annuale d'informazione e comunicazione che deve essere realizzato dall'autorità di gestione. Il piano è presentato alla Commissione entro e non oltre il 15 febbraio.



PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI



TITOLO I

GESTIONE INDIRETTA CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 80

Organizzazioni internazionali come autorità di gestione

1.  I paesi partecipanti possono proporre che il programma sia gestito da un'organizzazione internazionale.

2.  Solo le organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 possono essere proposte come autorità di gestione.

3.  Un'organizzazione internazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 966/2012.

4.  Prima di adottare un programma, la Commissione ottiene la prova del rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 81

Norme applicabili ai programmi gestiti da un'organizzazione internazionale

1.  La Commissione e l'organizzazione internazionale concludono un accordo che precisi le modalità applicabili al programma. Qualora il programma contribuisca a uno strumento finanziario a norma dell'articolo 42, sono rispettati le condizioni e gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.  Le disposizioni contenute nella parte seconda si applicano ai programmi gestiti da un'organizzazione internazionale salvo altrimenti disposto dall'accordo di cui al paragrafo 1.



TITOLO II

GESTIONE INDIRETTA CON UN PAESE PARTNER DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 82

Paesi partner della cooperazione transfrontaliera come autorità di gestione

1.  I paesi partecipanti possono proporre che il programma sia gestito da un paese partner della cooperazione transfrontaliera.

2.  La natura dei compiti assegnati al paese partner della cooperazione transfrontaliera designato è indicata nell'accordo firmato tra la Commissione e il paese partner della cooperazione transfrontaliera a norma delle disposizioni in materia di gestione indiretta contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

3.  L'accordo di cui al paragrafo 2 precisa le modalità applicabili al programma. In particolare, stabilisce quali disposizioni della parte seconda siano applicabili tenuto conto della natura dei compiti affidati all'autorità di gestione e degli importi in questione.



PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83

Disposizioni transitorie

Il regolamento (CE) n. 951/2007 ( 7 ) continua ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi precedenti al 2014.

Articolo 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Criteri di designazione dell'autorità di gestione

La procedura di designazione si basa sui seguenti elementi di controllo interno.

1.    Contesto del controllo interno

i) 

Una struttura organizzativa che abbracci le funzioni dell'autorità di gestione e la ripartizione delle funzioni tra gli organismi descritti nella parte seconda, titolo IV, capo 2 e all'interno di essi, nel rispetto, ove opportuno, del principio della separazione delle funzioni.

ii) 

In caso di delega dei compiti a organismi intermedi, un quadro che consenta di definire le loro responsabilità e i loro obblighi rispettivi e di verificare se siano in grado di svolgere i compiti loro delegati e se esistano procedure di rendicontazione.

iii) 

Procedure di rendicontazione e controllo per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati.

iv) 

Un piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze, a vari livelli e per diverse funzioni all'interno dell'organizzazione.

2.    Gestione del rischio

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un sistema che permetta di procedere a un'adeguata gestione dei rischi almeno una volta l'anno e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3.    Attività di gestione e di controllo

i) 

Procedure di selezione dei progetti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, obiettività e concorrenza leale. Al fine di rispettare tali principi:

a) 

i progetti sono selezionati e aggiudicati in base a criteri di selezione e di aggiudicazione annunciati in precedenza, definiti nella griglia di valutazione. I criteri di selezione consentono di valutare la capacità del richiedente di portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti. I criteri di attribuzione servono per valutare la qualità della proposta di progetto rispetto agli obiettivi e alle priorità stabiliti;

b) 

le sovvenzioni sono soggette a norme in materia di pubblicità ex ante ed ex post;

c) 

i richiedenti sono informati per iscritto dei risultati della valutazione. Se la sovvenzione richiesta non viene concessa, l'autorità di gestione ne illustra le ragioni, indicando quali criteri di selezione e di aggiudicazione non siano soddisfatti dalla domanda;

d) 

sono evitati i conflitti di interessi;

e) 

a tutti i richiedenti si applicano le medesime regole e condizioni.

ii) 

Procedure di gestione dei contratti.

iii) 

Procedure di verifica, comprese le verifiche amministrative riguardanti ciascuna domanda di pagamento presentata dai beneficiari e le verifiche in loco dei progetti.

iv) 

Procedure di trattamento e autorizzazione dei pagamenti.

v) 

Procedure volte a istituire un sistema di raccolta, registrazione e memorizzazione dei dati in forma elettronica per ciascun progetto e a garantire che i sistemi informatici siano resi sicuri conformemente alle norme accettate a livello internazionale.

vi) 

Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari tengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un progetto.

vii) 

Procedure relative all'attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate.

viii) 

Procedure che permettano di redigere i conti e di certificare che siano veritieri, esatti e completi e che le spese siano conformi alle norme applicabili.

ix) 

Procedure intese a garantire una pista di audit e un sistema di archiviazione adeguati.

x) 

Procedure per redigere la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e sulle carenze individuate e la sintesi annuale degli audit e dei controlli finali.

xi) 

In caso di delega dei compiti a organismi intermedi, i criteri di designazione dovrebbero comprendere una valutazione delle procedure in essere per garantire che l'autorità di gestione verifichi la capacità degli organismi intermedi di svolgere i compiti loro affidati e per controllare che essi siano eseguiti correttamente.

4.    Informazione e comunicazione

i) 

L'autorità di gestione ottiene o produce e utilizza le informazioni pertinenti per contribuire al funzionamento di altri elementi del controllo interno.

ii) 

L'autorità di gestione divulga al proprio interno informazioni riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi e le responsabilità in materia di controllo interno, necessarie per contribuire al funzionamento di altri elementi del controllo interno.

iii) 

L'autorità di gestione comunica con le parti esterne in merito alle questioni che incidono sul funzionamento di altri elementi del controllo interno.

5.    Controllo

Procedure documentate, verifiche e valutazioni che consentano di stabilire l'esistenza di tutti gli elementi del controllo interno e di verificarne il funzionamento.



( 1 ) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

( 4 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

( 6 ) Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici [C(2013) 9527].

( 7 ) Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10).

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