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Document 62015CO0467

Ordinanza di rettifica del 21 novembre 2017.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Rettifica di sentenza.
Causa C-467/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:904

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 novembre 2017 ( *1 )

«Rettifica di sentenza»

Nella causa C‑467/15 P-REC,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 settembre 2015,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e P. Němečková, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e P. Grasso, avvocati dello Stato,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda (relatore), E. Juhász, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Il 25 ottobre 2017, la Corte (Quarta Sezione) ha emesso la sentenza Commissione/Italia (C‑467/15 P, EU:C:2017:799).

2

Tale sentenza contiene un’evidente inesattezza che occorre rettificare d’ufficio a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) così provvede:

 

1)

Il dispositivo della sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Italia (C‑467/15 P, EU:C:2017:799), deve essere rettificato come segue:

«1)

I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 giugno 2015, Italia/Commissione (T‑527/13, EU:T:2015:429), sono annullati.

2)

Il ricorso proposto dalla Repubblica italiana dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T‑527/13 è respinto.

3)

La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea inerenti tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione».

 

2)

L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale della sentenza rettificata. Viene fatta menzione di tale ordinanza a margine dell’originale della sentenza rettificata.

 

Lussemburgo, 21 novembre 2017

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Quarta Sezione

T. von Danwitz


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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