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Document 52004XC0224(01)

    State aid — Italy — Aid C 78/03 (ex NN 36/98, ex N 610/97) — Article 6 (Cooperatives cantine sociali) and Article 4 (Advertising of Sicilian products) of Regional Law No 27/1997 (Provisions concerning the speeding up of administrative activity for the establishment of small enterprises. Provisions concerning the advertisement of Sicilian products. Provisions concerning the personnel of consorzi di bonifica and cooperative cantine sociali). — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    OJ C 48, 24.2.2004, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52004XC0224(01)

    State aid — Italy — Aid C 78/03 (ex NN 36/98, ex N 610/97) — Article 6 (Cooperatives cantine sociali) and Article 4 (Advertising of Sicilian products) of Regional Law No 27/1997 (Provisions concerning the speeding up of administrative activity for the establishment of small enterprises. Provisions concerning the advertisement of Sicilian products. Provisions concerning the personnel of consorzi di bonifica and cooperative cantine sociali). — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    Official Journal C 048 , 24/02/2004 P. 0002 - 0006


    State aid - Italy

    Aid C 78/03 (ex NN 36/98, ex N 610/97)

    Article 6 (Cooperatives cantine sociali) and Article 4 (Advertising of Sicilian products) of Regional Law No 27/1997 (Provisions concerning the speeding up of administrative activity for the establishment of small enterprises. Provisions concerning the advertisement of Sicilian products. Provisions concerning the personnel of consorzi di bonifica and cooperative cantine sociali).

    Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    (2004/C 48/02)

    By means of the letter dated 16 December 2003 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid measures.

    Interested parties may submit their comments on the aid measure in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Agriculture

    Directorate H

    Office: Loi 130 5-128 B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 76 72.

    These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

    SUMMARY

    By letter dated 2 September 1997, registered on 5 September 1997 the Italian Permanent Representation at the European Union notified the Commission of Article 6 of Regional Law No 27 of 1997, in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty. Following previous correspondence, in which it was not excluded that also Article 4 (Advertising of Sicilian products) of Regional Law No 27 of 1997 may provide for State aid measures, by letter of 10 July 2003 the Commission notified Italy of its decision containing an information injunction in respect of Article 6 and Article 4 of Regional Law No 27/1997, which it had adopted on 9 July 2003 (C(2003) 2054 final) on the basis of Article 10(3) of Council Regulation (EC) No 659/1999. Neither a reply to the above information injunction, nor a request for a prolongation of the deadline within which a reply had to be provided, were received by Commission services.

    Article 6 (Cooperative cantine sociali) is aimed at modifying the aid envisaged by Articles 33 and ff. of Regional Law No 86/1982, which was approved by the Commission within the context of Aid C 23/83 as an aid to relieve cooperatives from debts arising from earlier investments (Commission Decision 87/302/EEC of 9 April 1986, OJ L 152, 12.6.1987). According to the notification and the complementary information which were provided, the notified modification would appear to involve in particular, a short prolongation and adaptation of the loans which had, as explained in the previous paragraph, within certain limits already been approved before by the Commission. In particular, the modification foresaw an increase equal to 500 million Liras (= ca. EUR 258228) in the budget allocated to the measure (which was originally ITL 44000 millions = ca. EUR 22724106) which would be paid to IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla cooperazione - Regional Institute for Cooperative Credit), i.e. to the institution which granted the original loans.

    Article 4 (Propaganda prodotti siciliani) amends Article 17 of Regional Law No 14/1966 and envisages that "1. Advertising campaigns are implemented directly by the Regional Ministry or through the Institute for Foreign Trade or through specialised bodies, or through Consortia established by the Ente Fiera del Mediterraneo and by the Ente Fiera di Messina or by these entities and one or more Chambers of Commerce of the Region on the basis of the programmes indicated in Article 15. The said programmes may have three-year duration. 2. With the exclusion of the consortia indicated above, if the implementation of the programmes is entrusted to bodies outside the national or the regional administration, the rules on entrusting the services of the public administration will apply".

    Prima facie and at this stage, the above measures appear to constitute State aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty. The aids concerned are paid for from regional resources. They favour the agricultural sector in Sicily. In so far as they affect trade between Member States, the measures are therefore likely to distort competition.

    At this stage the derogations set out in paragraphs (2)(a), (b) and (c) and in paragraphs (3)(a), (b), (d) and (e) of Article 87 do not seem to be applicable in view of the features of the aid and the circumstance that the notification is not intended to meet the conditions for the application of those derogations. The only possible derogation in this case is laid down in Article 87, paragraph 3, point (c), according to which an aid may be considered compatible with the common market if it is found to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest. The assessment of the aid measure will be therefore carried out under this legal basis. For this derogation to be applicable, the aids in question must fulfil the requirements of the relevant State aid legislation which is specified below for each of the measures concerned.

    With regard to the notified modification provided for by Article 6 of Regional Law No 27/1997, the Commission notes that the Italian authorities have clearly indicated that no aid would be granted under the law before the termination of the procedure of Art. 88(3) of the Treaty. At this stage the Commission does not take a position on the notified modification to the aid envisaged by Articles 33 and ff. of Regional Law No 86/1982.

    However, in order to fulfill the aims of Article 6, its subsection (3) envisages for the year 1997 a payment of ITL 500 million (= ca. EUR 258228) to IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla cooperazione - Regional Institute for Cooperative Credit), i.e. to the institution which granted the loans. In its information injunction the Commission has asked the competent authorities to demonstrate that there was no indirect aid to the credit institution concerned. In particular in the information injunction adopted by the Commission on 9 July 2003, the Italian authorities were asked to clarify whether the payment to IRCAC envisaged by Article 6 had already (partially or fully) been made, and if a payment to IRCAC had been made, to explain whether this payment had been limited to the amount necessary to satisfy the applications of the beneficiaries who were interested in the modified scheme or whether the entire sum envisaged by Article 6 had been credited to IRCAC.

    Due to the lack of reply from the Italian authorities, the Commission also has doubts that the aid measure provided for by Article 6 of Regional Law No 27/1997, if it has in fact led to the award of a certain amount to IRCAC, may constitute an indirect operating aid to the credit institution concerned.

    Regarding Article 4 of Regional Law No 27/1997, due to the lack of information from the Italian authorities, at this stage of the procedure the Commission does not know whether this Article provides for the introduction or the modification of State aids for promotion and/or advertising of Annex I agricultural products.

    The Commission has doubts on their compatibility with the common market because, notwithstanding the Commission's request, no demonstration that the aid measure concerned by Article 4 satisfies the State aid rules for the promotion and/or advertising of Annex I agricultural products which are set out below, or any other State aid rules, was provided by the Italian authorities.

    If the aids are to be granted, their compatibility with the common market has to be assessed in the light of the rules set out in the Community guidelines for State aid for the advertising of products listed in Annex I to the EC Treaty and of certain non-Annex I products (OJ C 252, 12.9.2001).

    Moreover given the modalities of implementation of the advertising and promotion campaigns and programmes envisaged by Article 4 and reported above in the description of the measure, the Commission has doubts that the State aid measures possibly provided therein are implemented in compliance with EU public procurement rules.

    In the light of the above assessment, having regard to the rules applicable to State aids and to the lack of information from the Italian authorities, the Commission at this stage has doubts on the compatibility with the common market of the payment to IRCAC which may have taken place under Article 6 (Cooperatives, cantine sociali) of Regional Law No 2/97 - assuming that IRCAC still retains that payment and has not passed it on to the final beneficiaries -; and of the advertising campaigns which may be financed under Article 4 (Advertising of Sicilian products) of Regional Law No 27/97. At this stage these doubts do not allow the Commission to conclude that the aid measures may benefit from a derogation to the prohibition set out by Article 87(1) of the Treaty.

    TEXT OF THE LETTER

    "Con la presente la Commissione comunica all'Italia che, avendo esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito alle misure d'aiuto di cui all'oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

    1. Procedimento

    1. Con lettera del 2 settembre 1997, protocollata il 5 settembre 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea notificava alla Commissione l'articolo 6 della Legge regionale n. 27 del 1997 conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

    2. Con telex VI/41836 del 28 ottobre 1997 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire chiarimenti in merito all'aiuto previsto dall'articolo 6 e alla Legge regionale n. 27 del 1997.

    3. Con lettera del 19 gennaio 1998 le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione e comunicato che la legge era già entrata in vigore. La notifica è stata pertanto trasferita al registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 36/98, come comunicato all'Italia con lettera SG(98) D/32328 del 3 aprile 1998. Le autorità competenti hanno tuttavia anche chiaramente indicato che gli aiuti previsti dalla legge non sarebbero stati concessi prima della conclusione favorevole del procedimento ex articolo 88 del trattato.

    4. Con telex VI/13937 del 31 maggio 2000 (anticipato nella versione inglese con telex VI/10442 del 14 aprile 2000) i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni circa le disposizioni contenute nella Legge regionale n. 27/1997 e a trasmettere copia del testo della medesima.

    5. Con lettera del 31 luglio 2002, protocollata il 5 agosto 2002, le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione sull'articolo 5 della legge.

    6. Con telex AGR 024 925 del 22 ottobre 2002 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni e chiarimenti sui complementi di informazione recentemente trasmessi e sulle misure contenute nella Legge regionale n. 27/1997. Nella stessa lettera i servizi della Commissione hanno prospettato alle autorità competenti, qualora le misure d'aiuto previste dall'articolo 6 della Legge regionale n. 27 del 1997 ed eventualmente da altre disposizioni della stessa legge non fossero ancora state attuate, e qualora le autorità competenti potessero assicurare che non erano e non sarebbero stati pagati aiuti nel quadro della suddetta legge, l'ipotesi di ritirare la notifica in esame.

    7. Non avendo ricevuto risposta al telex di cui sopra, con telex AGR 30657 del 20 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane un sollecito in cui le invitavano a presentare le informazioni richieste entro un mese precisando che, qualora entro tale data non fossero state ricevute risposte soddisfacenti a tutti i quesiti posti, i servizi della Commissione si riservavano il diritto di proporre alla Commissione di emettere un'ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio(1).

    8. Con lettera del 10 luglio 2003 SG(2003) D/230470 la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione contenente un'ingiunzione di fornire informazioni per l'articolo 6 e l'articolo 4 della Legge regionale n. 27/1997, da essa adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.] a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

    9. Con la stessa ingiunzione di fornire informazioni la Commissione aveva chiesto all'Italia di fornire, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della sua decisione, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari a permetterle di accertare se gli aiuti previsti dalla legge erano stati concessi e risultavano compatibili con il mercato comune. Oltre ad invitare l'Italia a fornire eventuali altre informazioni considerate utili per la valutazione delle misure di cui sopra, l'ingiunzione di fornire informazioni specificava una serie di informazioni che l'Italia era invitata a trasmettere.

    10. I servizi della Commissione non hanno ricevuto né una risposta alla suddetta ingiunzione, né una richiesta di proroga della scadenza entro la quale doveva essere fornita la risposta.

    2. Descrizione della misura d'aiuto

    11. La notifica trasmessa dalle autorità italiane riguardava l'articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della Legge regionale n. 27/1997. Tuttavia le autorità competenti hanno inviato unitamente alla notifica il testo dell'intera legge e, sebbene fossero state sollecitate in tal senso, non hanno escluso che anche altre disposizioni in essa contenute potessero prevedere l'introduzione o la modifica di aiuti di Stato. Poiché pare che in particolare l'articolo 4 (propaganda di prodotti siciliani) potrebbe prevedere la modifica di misure d'aiuto di Stato in materia di pubblicità, anche tale disposizione viene descritta e valutata ai paragrafi seguenti ed è oggetto della presente decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

    Articolo 6 (Cooperative, cantine sociali)

    12. L'articolo 6 (Cooperative cantine sociali) è finalizzato a modificare gli aiuti previsti dagli articoli 33 e seguenti della Legge regionale n. 86/1982(2), approvati dalla Commissione nel quadro dell'aiuto C 23/83, in quanto aiuti destinati a sollevare le cooperative dagli oneri finanziari risultanti da precedenti investimenti(3).

    13. Secondo la notifica e i complementi di informazione successivamente trasmessi, la modifica notificata pare comportare, in particolare una breve proroga ed un adeguamento dei mutui che, come è stato indicato nel paragrafo precedente, erano stati in passato approvati dalla Commissione con determinate condizioni. A tal fine, la modificazione prevedeva, in particolare, un aumento pari a 500 milioni di lire (circa 258228 euro) nel bilancio stanziato a favore della misura (originariamente 44000 milioni di lire = circa 22724106 euro) da pagarsi all'IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione), ossia all'istituzione che aveva concesso i mutui iniziali.

    Articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani)

    14. L'Articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) modifica l'articolo 17 della Legge regionale n. 14/1966 e prevede quanto segue:'1) Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più Camere di commercio della Regione sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale. 2) Con l'esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione'.

    15. Malgrado le ripetute richieste dei servizi della Commissione e l'ingiunzione di fornire informazioni emessa dalla Commissione con la sua decisione del 9 luglio 2003, le autorità italiane non hanno trasmesso le informazioni che potrebbero aiutare la Commissione a valutare la compatibilità della modifica introdotta dall'articolo 6 con la normativa in materia di aiuti di Stato, nonché a dissipare il dubbio che anche l'articolo 4 possa prevedere aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e, in tal caso, a valutare se tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Non è inoltre chiaro se gli aiuti in questione sono già stati o no concessi.

    3. Valutazione

    i) Sussistenza dell'aiuto

    16. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    17. Ad una prima analisi e in questa fase del procedimento, le misure in esame soddisfano le condizioni sopra delineate. Gli aiuti in questione sono versati attingendo a risorse regionali e favoriscono il settore agricolo in Sicilia. Nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, le misure possono pertanto falsare la concorrenza(4).

    18. Le misure incidono sugli scambi tra Stati membri in quanto gli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sono considerevoli, come risulta dalla tabella(5) seguente nella quale figura il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l'Italia e l'UE nel corso del periodo 1996-2001(6). Va tenuto presente che tra le regioni italiane la Sicilia è un produttore significativo di prodotti agricoli.

    >TABLE>

    19. A questo punto del procedimento si ritiene pertanto che le misure di cui all'oggetto costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

    ii) Deroga

    20. Il divieto di concessione di aiuti di Stato contenuto nell'articolo 87, paragrafo 1 è tuttavia soggetto ad eccezioni. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 prevedono deroghe al principio generale di incompatibilità dell'aiuto di Stato con il trattato CE. A questo punto del procedimento le deroghe di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) e al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 87 non risultano applicabili in considerazione delle caratteristiche dell'aiuto e del fatto che la notifica non è destinata a soddisfare le condizioni di applicazione di tali deroghe.

    21. L'unica deroga invocabile in questo caso è rappresentata dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale può essere considerato compatibile con il mercato comune l'aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La valutazione della misura d'aiuto in questione sarà pertanto effettuata su questa base giuridica.

    22. Affinché la deroga sia applicabile gli aiuti in questione devono soddisfare le condizioni della normativa in materia di aiuti di Stato, specificate ai paragrafi che seguono per ciascuna delle misure interessate.

    Articolo 6 (Cooperative, cantine sociali)

    23. Per quanto riguarda la modifica notificata di cui all'articolo 6 della Legge regionale n. 27/1997 la Commissione osserva che le autorità italiane hanno chiaramente indicato che gli aiuti previsti dalla legge non sarebbero stati concessi prima della conclusione favorevole del procedimento ex articolo 88 del trattato. A questo stadio la Commissione non prende posizione in merito alla notificata modifica degli aiuti previsti dall'articolo 33 e seguenti della legge regionale n. 86/1982.

    24. Tuttavia, come sopra illustrato, per conseguire le finalità dell'articolo 6 il comma 3 del medesimo prevede per l'anno 1997 un versamento di 500 milioni di ITL (pari a 258228 euro circa) a favore dell'IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione), ossia dell'ente che ha concesso i mutui. Nella sua ingiunzione di fornire informazioni la Commissione ha invitato le autorità competenti a dimostrare che non vi sono aiuti indiretti a beneficio dell'istituto di credito suddetto.

    25. In particolare nell'ingiunzione di fornire informazioni del 9 luglio 2003 la Commissione ha invitato le autorità italiane a chiarire se il pagamento all'IRCAC previsto dall'articolo 6 era già stato (parzialmente o integralmente) effettuato e, qualora un pagamento all'IRCAC fosse stato effettuato, a spiegare se esso si era limitato all'importo necessario per rispondere alle domande dei beneficiari interessati alla modifica del regime di aiuti o se l'intera somma prevista dall'articolo 6 era stata accreditata all'IRCAC.

    26. In assenza di risposta da parte delle autorità italiane la Commissione dubita anche che la misura d'aiuto prevista dall'articolo 6 della Legge regionale n. 27/1997, qualora si sia effettivamente tradotta nella concessione di un certo importo all'IRCAC, possa costituire un aiuto indiretto al funzionamento a favore dell'ente creditizio interessato.

    Articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani)

    27. In assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, a questo punto del procedimento la Commissione ignora se l'articolo 4 della Legge regionale n. 27/1997 preveda l'introduzione o la modifica di aiuti di Stato per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti agricoli dell'allegato I.

    28. Inoltre la Commissione nutre dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune per le ragioni sotto enunciate.

    29. In assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, la Commissione ignora se gli aiuti da concedersi ai sensi dell'Articolo 4 della legge siano compatibili con le norme attualmente applicabili a questi tipi di misure d'aiuto, ossia con le norme fissate negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato(7).

    30. La Commissione dubita pertanto che, se e in quanto preveda aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la misura in esame possa soddisfare le norme in materia di aiuti di Stato a favore della promozione e/o della pubblicità dei prodotti dell'allegato I o qualsiasi altra norma in materia di aiuti di Stato, e che possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

    31. Date inoltre le modalità di attuazione dei programmi e delle campagne pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 4, che figurano nella descrizione della misura al paragrafo 14, la Commissione dubita che le misure di aiuto di Stato eventualmente ivi previste siano attuate conformemente alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Per quanto riguarda in particolare la selezione diretta degli enti ed organismi incaricati delle campagne pubblicitarie, la Commissione dubita che sia stato o sia concluso per iscritto un contratto a titolo oneroso fra l'autorità contraente e i prestatori di servizi prescelti e che in tale caso siano state o siano soddisfatte le rigorose condizioni fissate dalla sentenza Teckal (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal). Se tali condizioni non vengono soddisfatte la Commissione dubita che la selezione degli intermediari sia stata o sarà fatta conformemente alle regole fissate dalla direttiva 92/50/CEE, se applicabili, e, in ogni caso, in conformità dei principi del trattato CE, in particolare quelli di parità di trattamento e trasparenza, garantendo 'un grado sufficiente di pubblicità' quale richiesto dalla Corte di giustizia (cfr. sentenza della Corte del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria).

    32. Alla luce della valutazione di cui sopra, vista la normativa applicabile agli aiuti di Stato e l'assenza di informazioni in provenienza dalle autorità italiane, in questa fase del procedimento la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità con il mercato comune: del pagamento che puó essere stato effettuato a favore dell'IRCAC ai sensi dell'articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della Legge regionale n. 27/1997 - supponendo che l'IRCAC trattenga il relativo importo senza trasferirlo ai beneficiari finali -; e delle campagne pubblicitarie che possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 4 (propaganda di prodotti siciliani) della Legge regionale n. 27/1997.

    iii) Conclusione

    Alla luce delle osservazioni che precedono, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni che possono contribuire a valutare l'aiuto in questione, in particolare tutte le informazioni già indicate dalla Commissione nella sua decisione di emettere un'ingiunzione di fornire informazioni adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.)], nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

    La Commissione ricorda all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale essa può imporre allo Stato membro il recupero dal beneficiario di ogni aiuto indebitamente versato.

    La Commissione avverte l'Italia che informerà i terzi interessati mediante pubblicazione della presente, unitamente ad un riassunto della medesima, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I summenzionati terzi interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione."

    (1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

    (2) Il testo dell'articolo 33 e seguenti della Legge regionale n. 86/1982 prevede, a favore delle cooperative beneficiarie, un contributo in conto capitale fino al 50 % delle passività onerose ammissibili risultanti dal bilancio del 1981, ed un prestito agevolato di quindici anni (con interesse del 10 %) per coprire il restante 50 % delle medesime passività onerose ammissibili.

    (3) La decisione 87/302/CEE della Commissione del 9 aprile 1986 [che modifica le decisioni 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE e 85/11/CEE relative a leggi della Regione siciliana concernenti aiuti nazionali del settore agricolo giudicati incompatibili con il mercato comune (GU L 152 del 12.6.1987, pag. 25)] stabilisce quanto segue:'All'articolo 1 della decisione 85/11/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: 2. La parte degli aiuti risultanti dall'applicazione degli articoli da 33 a 39 della Legge di cui al paragrafo 1 (ossia Legge della Regione Sicilia n. 86 del 1982) - se destinati a coprire gli oneri finanziari determinati da investimenti antecedenti - e dall'applicazione degli articoli 18, 24 e 25 della stessa Legge che eccede:

    a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti che rientrano nel quadro dei programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

    b) il 50 % della spesa ammessa per i progetti che non rientrano nel quadro di tali programmi è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE e non può pertanto essere concessa'.

    (4) Secondo la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, il miglioramento della posizione concorrenziale di un'impresa grazie ad un aiuto di Stato comporta generalmente una distorsione di concorrenza rispetto alle imprese concorrenti non beneficiarie di tale aiuto [Causa C-730/79 (1980) Racc. 2671, paragrafi 11 e 12].

    (5) Fonte: Eurostat.

    (6) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la condizione del pregiudizio per gli scambi è soddisfatta poiché l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica oggetto di scambio tra Stati membri. Il fatto che negli scambi intracomunitari l'aiuto rafforza la posizione di detta impresa in rapporto alle sue concorrenti induce di per sé a ritenere che gli scambi siano stati pregiudicati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo è ormai giurisprudenza consolidata che, anche quando l'aiuto in questione è di importo complessivamente esiguo e si trova diviso tra un grande numero di imprenditori, esso incide comunque sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza [cfr. causa C-113/2000 (2002) Racc., 7601, paragrafi da 30 a 36 e da 54 a 56; Causa C-114/2000 (2002) Racc., 7657, paragrafi da 46 a 52 e da 68 a 69].

    (7) Cfr. punto 7.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (GU C 252 del 12.9.2001).

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