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Document 32017D0899R(02)

Rettifica della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (GU L 138 del 25.5.2017)

OJ L 244, 22.9.2017, p. 12–17 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/corrigendum/2017-09-22/oj

22.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/12


Rettifica della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 25 maggio 2017 )

La decisione (UE) 2017/899 va letta come segue:

«

DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel pluriennale programma relativo alla politica in materia di spettro radio (“RSPP”) istituito dalla decisione n. 243/2012/UE (3), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato gli obiettivi di individuare almeno 1200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione entro il 2015, di sostenere l'ulteriore sviluppo di servizi di radiodiffusione innovativi assicurando spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi ove l'esigenza sia chiaramente giustificata, e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (“PMSE”).

(2)

Nella sua comunicazione del 6 maggio 2015 intitolata “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, la Commissione ha sottolineato l'importanza della banda di frequenza 694-790 MHz (“dei 700 MHz”) per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali al fine di assicurare accesso e connettività e ha posto l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di radiodiffusione. La riduzione del divario digitale, a livello di copertura e conoscenze, è un aspetto importante che deve diventare prioritario, senza creare ulteriori divari quando gli utenti adottano nuove tecnologie.

(3)

La gestione efficace dello spettro è una premessa per la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G, che porrebbe l'Unione al centro dell'innovazione e creerebbe un contesto favorevole allo sviluppo di servizi e reti di comunicazione elettronica, massimizzando in tal modo il potenziale di crescita dell'economia digitale. La società digitale sarà sempre più al centro dell'economia dell'Unione, il che presuppone una copertura totale della rete per sviluppare servizi inerenti all'Internet degli oggetti, al commercio elettronico e ai servizi europei di cloud computing e per cogliere appieno i vantaggi dell'industria 4.0 in tutta l'Unione.

(4)

La banda di frequenza dei 700 MHz rappresenta un'opportunità per armonizzare e coordinare a livello mondiale lo spettro per la banda larga senza fili che offre economie di scala. Essa dovrebbe consentire lo sviluppo di nuovi servizi digitali innovativi nelle zone urbane e in quelle rurali o remote, come ad esempio i servizi di sanità elettronica (“e-Health”) e di sanità mobile (“m-Health”), supportati da telefoni cellulari, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e altri dispositivi senza fili, nonché da reti energetiche intelligenti.

(5)

Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 intitolata “Verso un atto sul mercato unico digitale”, il Parlamento europeo ha ricordato agli Stati membri il loro impegno di conseguire la piena attuazione dell'obiettivo minimo di velocità di 30 Mbit/s entro il 2020, ha sottolineato che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno per le comunicazioni a banda larga senza fili, così come per la radiodiffusione, ed è essenziale per la competitività futura dell'Unione e ha chiesto che sia considerata prioritaria l'istituzione di un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l'assegnazione e l'efficace gestione dello spettro.

(6)

Lo spettro è un bene pubblico. Nella banda di frequenza 470-790 MHz è una risorsa preziosa per una diffusione efficiente in termini di costi di reti senza fili che offrano una copertura interna ed esterna universale. Detto spettro è attualmente utilizzato in tutta l'Unione per la televisione terrestre digitale (“DTT”) e per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Esso è dunque un requisito preliminare per l'accesso a contenuti culturali, informazioni e idee e per la loro diffusione. Contribuisce, parallelamente a nuove forme di distribuzione, allo sviluppo dei settori dei media, creativi, culturali e della ricerca, che dipendono ampiamente da esso per la fornitura di contenuti agli utenti finali tramite servizi senza fili.

(7)

L'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz dovrebbe essere strutturata in modo da agevolare la concorrenza e dovrebbe avvenire in maniera da non pregiudicare la concorrenza esistente.

(8)

Per la regione 1, che comprende l'Unione, i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, prevedono l'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di radiodiffusione e ai servizi mobili (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria. La banda di frequenza 470-694 MHz (“al di sotto dei 700 MHz”) rimane unicamente assegnata ai servizi di radiodiffusione, su base primaria, e alle apparecchiature PMSE audio senza fili, su base secondaria.

(9)

A causa del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili e della crescente importanza dell'economia digitale sul piano economico, industriale e sociale, è necessario potenziare la capacità delle reti senza fili. Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali, montane e insulari nonché in altre zone isolate che pongono difficoltà dal punto di vista economico, predeterminate in conformità delle zone di priorità nazionale, anche lungo i principali assi di trasporto terrestri, e per l'uso in ambienti interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio. In tale contesto, misure coerenti e coordinate a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l'Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali relative agli obblighi in materia di licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo dell'RSPP di garantire a tutti i cittadini, nell'intero territorio dell'Unione, l'accesso, sia negli ambienti interni che esterni, alla banda larga della maggiore velocità possibile pari ad almeno 30 Mbit/s entro il 2020, nonché a concretizzare una visione ambiziosa di una società dei gigabit nell'Unione. Tali misure consentiranno di promuovere servizi digitali innovativi e di offrire vantaggi socioeconomici a lungo termine.

(10)

Il 5G avrà un impatto rilevante non solo sul settore digitale, ma anche sull'intera economia. Specialmente in un contesto caratterizzato dalla lenta diffusione del 4G e dei servizi corrispondenti, il buon esito del lancio del 5G nell'Unione sarà decisivo per lo sviluppo economico e per la competitività e produttività dell'economia dell'Unione. L'Unione deve pertanto assumere un ruolo guida, garantendo una disponibilità di spettro sufficiente per la buona riuscita del lancio e dello sviluppo del 5G. Inoltre, al momento di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l'opportunità di garantire che gli operatori virtuali di rete mobile possano estendere la loro copertura geografica. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione dovrebbe favorire, laddove praticabile, la possibilità di aste organizzate congiuntamente, contribuendo in tal modo alle strutture paneuropee.

(11)

La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale per l'uso in zone estese (in uplink e downlink), da una parte, e radiodiffusione televisiva unidirezionale o apparecchiature PMSE audio senza fili, dall'altra, è problematica dal punto di vista tecnico qualora le loro zone di copertura si sovrappongano o siano vicine. Ciò significa che la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali priverebbe gli utenti della DTT e delle apparecchiature PMSE audio senza fili di parte delle loro risorse di spettro. I settori DTT e PMSE necessitano pertanto di prevedibilità della normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibili dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento, assicurando nel contempo un contesto adeguato per gli investimenti, in modo da conseguire gli obiettivi della politica audiovisiva dell'Unione e nazionale, quali la coesione sociale, il pluralismo dei media e la diversità culturale. E' possibile che siano necessarie misure a livello dell'Unione e nazionale per garantire risorse di spettro supplementari, al di fuori della banda di frequenza 470-790 MHz, per le apparecchiature PMSE audio senza fili.

(12)

Nel suo rapporto alla Commissione, Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello sull'uso futuro della banda UHF (“470-790 MHz”), ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/– due anni). Tale liberazione contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo della prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT, rendendo disponibile la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025.

(13)

Nel suo parere del 19 febbraio 2015 su una strategia a lungo termine sull'uso futuro della banda UHF (“470-790 MHz”) nell'Unione europea, il gruppo “Politica dello spettro radio” ha raccomandato che sia adottato un approccio coordinato in tutta l'Unione al fine di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro la fine del 2020, considerando che gli Stati Membri possono decidere sulla base di motivi debitamente giustificati di ritardare la disponibilità della banda per un periodo massimo di due anni. Inoltre, la disponibilità della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la fornitura dei servizi di radiodiffusione dovrebbe essere assicurata fino al 2030.

(14)

Alcuni Stati membri hanno già avviato o completato una procedura nazionale per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali. Un approccio coordinato è necessario con riguardo all'uso futuro della banda di frequenza dei 700 MHz, che dovrebbe anche contemplare la prevedibilità della normativa, consentire di raggiungere un equilibrio tra la diversità degli Stati membri e gli obiettivi del mercato digitale unico e promuovere la leadership europea nel campo dello sviluppo tecnologico internazionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz in tempo utile, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero poter ritardare, sulla base di motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il termine comune dell'Unione fissato al 2020, per un periodo massimo di due anni. I motivi di tale ritardo dovrebbero limitarsi ai problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti che causano interferenze dannose, alla necessità e alla complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di radiodiffusione avanzati, ai costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione e alla forza maggiore. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenti interferenze dannose negli Stati membri interessati. Qualora gli Stati membri ritardino l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, essi dovrebbero informare di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e dovrebbero pertanto includere i motivi debitamente giustificati nelle proprie tabelle di marcia nazionali. Tali Stati membri, e ogni Stato membro interessato dal ritardo, dovrebbero cooperare al fine di coordinare il processo di liberazione della banda di frequenza dei 700 MHz, e dovrebbero includere informazioni su tale cooperazione nelle loro tabelle di marcia nazionale.

(16)

L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte di altre applicazioni in paesi terzi, autorizzato da accordi internazionali, o in parti del territorio nazionale al di fuori del controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, potrebbe limitare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri. Ciò impedirebbe a tali Stati membri di rispettare il calendario comune fissato a livello dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo, se del caso, l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE. È opportuno inoltre che essi notifichino alla Commissione tali limitazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e pubblichino le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione n. 676/2002/CE.

(17)

La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale relativi al diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(18)

L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri dovrebbe essere assoggettato il prima possibile a un regime di autorizzazione flessibile. Tale regime dovrebbe prevedere la possibilità per i titolari dei diritti d'uso dello spettro di trasferire e affittare i loro diritti esistenti nell'ambito di applicazione degli articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tenuto conto dell'obbligo di promuovere una concorrenza effettiva, senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE. Durante le rispettive valutazioni in sede di concessione delle licenze per lo spettro, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata delle licenze, il piano di attività degli operatori e il relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale e la promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socioeconomici a lungo termine.

(19)

È importante giungere a una prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT con riguardo all'accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, tenendo conto dei risultati della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015. Conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, adottare un approccio flessibile e, in funzione delle esigenze nazionali relative alla distribuzione dei servizi di radiodiffusione, anche per le iniziative innovative orientate agli utenti, dovrebbero poter autorizzare l'introduzione di altri utilizzi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ad esempio i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Tali utilizzi alternativi dovrebbero garantire la continuità dell'accesso allo spettro per la radiodiffusione quale utente principale, in funzione della domanda nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli emittenti, gli operatori di radiodiffusione e gli operatori di telefonia mobile per agevolare la convergenza delle piattaforme audiovisive e internet e l'uso condiviso dello spettro. Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, gli Stati membri dovrebbero garantire che tale uso non causi interferenze dannose alla radiodiffusione digitale terrestre negli Stati membri confinanti, come previsto dall'accordo concluso alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tabelle di marcia nazionali coerenti per agevolare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi di radiodiffusione televisiva che liberano la banda. Una volta stabilite tali tabelle di marcia nazionali, gli Stati membri dovrebbero renderle disponibili in modo trasparente nell'Unione. Le tabelle di marcia nazionale dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi, i meccanismi atti a evitare interferenze dannose nei confronti degli utenti dello spettro in bande adiacenti e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, qualora sorgano, al fine di evitare, tra l'altro, costi a carico degli utenti finali o degli emittenti. Se gli Stati membri intendono mantenere la DTT, nelle loro tabelle di marcia nazionali dovrebbero considerare l'opzione di facilitare l'aggiornamento delle apparecchiature di radiodiffusione e il loro passaggio a tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, quali formati video (ad esempio HEVC) o tecnologie di trasmissione del segnale (ad esempio DVB-T2) avanzati.

(21)

La portata e il meccanismo di un'eventuale compensazione per il completamento della transizione in materia di uso dello spettro, in particolare per gli utenti finali, dovrebbero essere analizzati conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dovrebbero essere conformi agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo, ad esempio, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente. La Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti ad uno Stato membro, su sua richiesta, al fine di agevolare la transizione relativa all'uso dello spettro.

(22)

La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione dovrebbe tenere conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

(23)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia garantire un approccio coordinato all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione in conformità di obiettivi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz (“dei 700 MHz”) per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell'articolo 5 della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'articolo 5.

2.   Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

3.   Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi compiano ogni sforzo possibile per ridurre al minimo la durata di tale mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare i risultati alla Commissione, su base annuale, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti.

Il primo comma si applica ai problemi di coordinamento dello spettro nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

4.   La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Articolo 2

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda di frequenza dei 700 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 3

1.   Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi di velocità e di qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, inclusa la copertura in zone prioritarie nazionali predeterminate, se necessario, come quelle lungo i principali assi di trasporto terrestri, affinché le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi digitali possano contribuire efficacemente alla crescita economica dell'Unione. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità del diritto dell'Unione.

2.   In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda di frequenza dei 700 MHz e, se del caso, consultano i pertinenti portatori di interesse al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che la banda di frequenza 470-694 MHz (“al di sotto dei 700 MHz”) sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di radiodiffusione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso con apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali, tenendo conto al contempo del principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi altro uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di radiodiffusione nello Stato membro interessato e non causi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di radiodiffusione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto uso non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.

Articolo 5

1.   Non appena possibile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali (“tabelle di marcia nazionali”), tra cui misure dettagliate ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi degli articoli 1 e 4. Gli Stati membri elaborano le proprie tabelle di marcia nazionali previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interesse.

2.   Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza dei 700 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la radiodiffusione televisiva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione, garantire che un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l'altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente.

A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire orientamenti in merito a tale compensazione al fine di agevolare la transizione nell'uso dello spettro.

Articolo 7

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione tiene conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz conformemente agli articoli 1 e 4, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

ALLEGATO

Motivi giustificati per un ritardo nell'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il 30 giugno 2020 (articolo 1, paragrafo 1):

1.

problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, con conseguenti interferenze dannose;

2.

la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di radiodiffusione avanzati;

3.

costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione;

4.

forza maggiore.

»

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 127.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(4)  Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(6)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).


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