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Document 61994TO0242

    Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 7 December 1994.
    Sergio Del Plato v Commission of the European Communities.
    Objection of inadmissibility.
    Case T-242/94.

    European Court Reports – Staff Cases 1994 I-A-00307; II-00961

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:291

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    7 dicembre 1994 ( *1 )

    «Eccezione di irricevibilità»

    Nella causa T-242/94,

    Sergio Del Plato, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), rappresentato dall'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante in cassazione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione di escludere il ricorrente dall'elenco dei candidati idonei alla promozione dalla categoria B alla categoria A dei quadri scientifico e tecnico, secondo le modalità di procedimento pubblicate nel 1989, e la condanna della Commissione a risarcire il ricorrente del danno morale e materiale che questi sostiene di aver patito per effetto di detta decisione,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Antefatti e procedimento

    1

    Il signor Sergio Del Plato è dipendente di categoria B dei quadri scientifico e tecnico della Commissione, in servizio presso gli stabilimenti di Ispra del Centro comune di ricerca.

    2

    In virtù dell'art. 98, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), disposizione specificamente riguardante i quadri scientifico e tecnico, nel 1989 la Commissione ha adottato il procedimento specifico preliminare alle decisioni di promozione dalla categoria B alla categoria A per i dipendenti in ruolo e gli agenti temporanei dei quadri scientifico e tecnico.

    3

    Le modalità di detta procedura sono state comunicate al personale nel n. 610 delle informazioni amministrative del 13 novembre 1989. Secondo il punto III. 1 delle disposizioni che stabiliscono le modalità di detta procedura, è istituito un comitato ad hoc per la selezione dei candidati idonei alla promozione alla categoria A. Il punto III. 2, lett. a), delle stesse disposizioni stabilisce che, previo esame del fascicolo personale dei candidati e dopo un primo colloquio con gli interessati, il comitato ad hoc redige l'elenco dei candidati autorizzati a presentare una memoria. Secondo il punto III.2, lett. b), delle disposizioni, i candidati autorizzati presentano una documentazione. Infine, secondo il punto III, lett. d), i candidati che hanno conseguito un titolo di studio accademico o hanno acquisito un'esperienza professionale equivalente in materia scientifica e tecnica sono dispensati dalla presentazione di una memoria.

    4

    Il 1o giugno 1992 il comitato ad hoc informava il signor Del Plato che non era compreso tra i candidati riconosciuti idonei alla promozione alla categoria A. Il signor Del Plato non reagiva a detta decisione.

    5

    Dopo un reclamo presentato dal signor X, collega del signor Del Plato, a norma dell'art. 90 dello Statuto contro la decisione che gli comunicava la sua esclusione, detto dipendente, come emerge da una lettera della Commissione del 29 luglio 1993 indirizzata all'istante, veniva incluso nell'elenco degli idonei alla promozione in data 8 luglio 1993.

    6

    Onde tutelarsi contro un'eventuale decadenza per scadenza dei termini d'impugnazione dinanzi al Tribunale, il signor X ha anche presentato al Tribunale una domanda il 18 marzo 1993 (GU C 123, pag. 13). Il comitato ad hoc accoglieva il reclamo, quindi il signor X rinunciava agli atti e la causa T-23/93 veniva cancellata dai ruoli con ordinanza 14 luglio 1993 (GU C 231, pag. 13).

    7

    Appresa la decisione di dichiarare il signor X idoneo alla promozione tramite la pubblicazione, il 27 agosto 1993, dell'ordinanza di cancellazione della causa T-23/93, il 19 novembre 1993, il signor Del Plato presentava reclamo contro la decisione del comitato ad hoc di respingere la sua candidatura, sostenendo che l'inclusione del signor X nell'elenco degli idonei costituiva un fatto nuovo, che faceva decorrere un nuovo termine di tre mesi contemplato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. La Commissione non rispondeva al reclamo del signor Del Plato.

    8

    Così stando le cose, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 giugno 1994, il ricorrente promuoveva il presente ricorso contro il silenzio rifiuto opposto al suo reclamo mirante: a) a far annullare la decisione che lo escludeva dall'elenco degli idonei, b) a far condannare la Commissione a risarcirlo del danno materiale assertivamente patito per essere nel frattempo rimasto classificato nel grado e nello scatto che ha attualmente e c) a far condannare la convenuta al versamento di 10000 ECU per il danno morale che ha assertivamente sofferto.

    9

    II 22 luglio 1994 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità.

    10

    II ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità l'8 settembre 1994.

    Conclusioni delle parti

    11

    Nell'eccezione di irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile;

    pronunciarsi sulle spese secondo legge.

    12

    Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    esaminare congiuntamente eccezione di irricevibilità e merito della causa.

    Sulla ricevibilità

    13

    Secondo l'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede che il Tribunale si pronunci sull'irricevibilità della domanda, senza iniziare l'esame del merito, deve farne richiesta con atto separato. Il Tribunale può decidere che non è il caso di passare alla fase orale e pronunciarsi sulla domanda con ordinanza motivata. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene informato a sufficienza in base alla documentazione del fascicolo e decide di soprassedere alla fase orale.

    Compendio degli argomenti delle parti

    14

    La Commissione sostiene che il ricorso è palesemente irricevibile, in quanto presentato dopo la scadenza dei termini fissati ad hoc dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, che sono di ordine pubblico e non sono lasciati né alla disponibilità delle parti né a quella del giudice. Sottolinea che, dopo esser stato informato della reiezione della sua candidatura con lettera 1o giugno 1992, il signor Del Plato non ha presentato reclamo contro detta decisione entro i tre mesi decorrenti dal giorno in cui ha preso conoscenza della decisione che lo riguardava, conformemente alle disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto e che, invece, ha presentato reclamo oltre un anno dopo la comunicazione dell'atto lesivo nei suoi confronti.

    15

    Quanto alla riapertura del termine per il sopraggiungere di un fatto nuovo, la convenuta osserva che il fatto nuovo cui si richiama il ricorrente è tratto dalla constatazione che è stato accolto il reclamo di un collega; ma, essa osserva, le richieste del reclamo del signor X riguardavano la sua situazione personale, ben diversa da quella degli altri candidati.

    16

    Insiste poi sul fatto che i motivi di reclamo del signor X erano, a suo giudizio, interamente diversi da quelli addotti dal ricorrente a sostegno del suo reclamo. La Commissione ne deduce che tanto per quel che riguarda le richieste quanto per quel che riguarda la motivazione il reclamo del signor X aveva una portata ben specifica, circoscritta alla situazione del firmatario. A giudizio della Commissione, quindi, le conseguenze della decisione relativa a detto reclamo non vanno oltre detti limiti e quindi si circoscrivono al caso del signor X. Secondo la Commissione, che si richiama a questo proposito alle sentenze della Corte 1o dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Race. pag. 3981, punti 5 e 11), 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e a./Corte dei conti (Race. pag. 3037, punto 12), e alla sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-6/90, Petrilli/Commissione (Race. pag. II-765), questa decisione non può costituire un vero e proprio fatto nuovo, che fa decorrere nuovi termini di impugnazione per i candidati che non hanno tempestivamente presentato un reclamo.

    17

    Il ricorrente sostiene che la nozione di fatto nuovo va interpretata in senso ampio. Costituirebbero perciò fatto nuovo, di cui ha preso conoscenza con la pubblicazione, il 27 agosto 1993, dell'ordinanza di cancellazione, l'archiviazione della causa T-23/93, instaurata su ricorso del signor X, e le misure prese dalla Commissione in seguito, giacché l'istituzione avrebbe riconosciuto l'irregolarità di un «concorso» al quale aveva partecipato anche l'interessato. Anche qualora così non fosse, il ricorrente sostiene che i provvedimenti adottati dalla Commissione rivelano, quanto meno, che si ammettono errori di valutazione' del comitato ad hoc nell'ambito dello stesso «concorso».

    Valutazione del Tribunale

    18

    Il Tribunale ricorda, anzitutto, che - secondo una giurisprudenza costante - i termini stabiliti dagli arti. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico (sentenze della Corte 8 maggio 1986, causa 191/84, Barcella/Commissione, Race. pag. 1541, punto 12; 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 8; 4 febbraio 1987, causa 302/85, Pressler-Hoeft/Corte dei conti, Race, pag. 513, punto 5; sentenze del Tribunale Petrilli/Commissione, già ricordata, 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II-855, punti 31 e 34) e non possono costituire oggetto di deroghe salvo casi eccezionali (sentenza del Tribunale 10 aprile 1992, causa T-15/89, Bollendorf/Parlamento, Racc. pag. II-1679, punti 26 e 27), a motivo del verificarsi di un fatto nuovo sostanziale, idoneo a far decorrere nuovi termini di impugnazione (sentenze della Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Race. pag. 3709, punto 26; 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione, Racc. pag. 1437, punti 10 e 12; Becker, già ricordata, punti 8 e 10; sentenze del Tribunale 11 marzo 1993, causa T-87/91, Boessen/Comitato economico e sociale, Racc. pag. II-235, punto 26; 14 luglio 1993, causa T-55/92, Knijff/Corte dei conti, Racc. pag. II-823, punto 27).

    19

    Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che la decisione dell'8 luglio 1993 con la quale il comitato ad hoc, incaricato di selezionare i candidati idonei alla promozione alla categoria A, ha incluso il suo collega, signor X, sull'elenco degli idonei, in esito a un suo reclamo avverso la decisione iniziale di escluderlo da detto elenco, costituisce nei suoi confronti un fatto nuovo, idoneo a far decorrere nuovamente i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

    20

    Si deve sottolineare che l'adozione di una decisione che riguarda uno o più colleghi di un ricorrente può, al massimo, costituire un fatto nuovo sostanziale che giustifica il riesame della sua situazione, allorché le posizioni degli interessati presentano analogie (v. sentenze della Corte Esly/Commissione, già ricordata, e 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione, Race. pag. 3027) e, in particolare, se i motivi soggiacenti alla decisione che può essere adottata in esito a detto riesame non sono diversi dai motivi che hanno giustificato l'adozione della decisione invocata dall'interessato come fatto nuovo (sentenza Muysers e a./Corte dei conti, già ricordata).

    21

    Nella fattispecie, è pacifico che nel suo reclamo del 19 novembre 1993 il ricorrente, onde ottenere il riesame della decisione 1o giugno 1992 che gli nega l'iscrizione nell'elenco degli idonei, ha invocato vizi che inficiano detta decisione, tratti dall'inosservanza delle disposizioni che reggono il procedimento in questione, dato l'obbligo che il comitato ad hoc gli avrebbe imposto di presentare una memoria, mentre poteva andarne esente grazie ai suoi titoli accademici e professionali, nonché il fatto che l'oggetto della memoria sarebbe stato scelto da detto comitato, e, infine, dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione nella lettera di notifica di reiezione della sua candidatura. Come invece osserva la Commissione, senza esser contraddetta dal ricorrente, il reclamo del signor X, che l'8 luglio 1993 ha determinato la sua inclusione nella lista degli idonei, contestava solo la valutazione della memoria presentata dall'interessato al comitato ad hoc.

    22

    Ne consegue che i motivi dell'esclusione del ricorrente e, inizialmente, del signor X dall'elenco degli idonei, nonché dell'inclusione successiva del secondo nello stesso elenco, erano diversi, sicché il ricorrente sostiene a torto, non essendovi analogia tra la sua situazione e quella del signor X, che la decisione di includere quest'ultimo nell'elenco degli idonei costituisce un fatto nuovo sostanziale nei suoi confronti.

    23

    Di conseguenza, la decisione dell'8 luglio 1993 che ha incluso il signor X nell'elenco degli idonei non costituisce fatto nuovo nei confronti del ricorrente e non può esser invocata da parte sua per rivendicare la riapertura dei termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

    24

    Ne consegue che va accolta l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

    Sulle spese

    25

    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause contro i dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    così provvede:

     

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

     

    2)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

     

    Lussemburgo, 7 dicembre 1994.

    Il cancelliere

    H. Jung

    Il presidente

    J.L. Cruz Vilaça


    ( *1 ) processuale: l'italiano.

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