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Document 52007PC0639R(01)

    Corrigendum: Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEe del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Servizi di media audiovisivi")

    /* COM/2007/0639 def. - COD 2005/0260 */

    52007PC0639R(01)

    Corrigendum: Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEe del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Servizi di media audiovisivi") /* COM/2007/0639 def. - COD 2005/0260 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 7.11.2007

    COM(2007) 639 definitivo/2

    2005/0260 (COD)

    CORRIGENDUM:Annule et remplace le document IT du18.10.2007.

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEOai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CErelativa alla

    Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Servizi di media audiovisivi")

    2005/0260 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Servizi di media audiovisivi")

    1. ANTECEDENTI

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2005) 646 -2005/0260(COD): | 15 dicembre 2005 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 13 settembre 2006 [CESC 1178/2006] |

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 13 dicembre 2006 |

    Data di trasmissione della proposta modificata: | 29 marzo 2007 |

    Data dell'adozione della Posizione comune: | 15 ottobre 2007 |

    2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    L'obiettivo della direttiva "Servizi di media audiovisivi" è potenziare il mercato interno per i servizi audiovisivi non lineari/a richiesta (armonizzazione minima in materia di tutela dei minori, incitazione all'odio, comunicazione commerciale) sulla base del principio del paese di stabilimento e ammodernare le norme, in particolare quelle relative alla pubblicità, per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).

    3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1 Osservazioni generali sulla Posizione comune

    La Posizione comune (l'accordo politico sulla Posizione comune) è sostanzialmente e largamente in linea con la proposta della Commissione e può essere pertanto pienamente sostenuta. Ciò vale in particolare per le disposizioni relative al campo di applicazione, alla comunicazione commerciale, all'inserimento dei prodotti, ai brevi estratti dell'attualità, al pluralismo dei media, all'alfabetizzazione mediale e alla coregolamentazione.

    3.2 Accordo in fase di Posizione comune

    La Posizione comune è il risultato di intensi negoziati interistituzionali. Il presidente della commissione CULT, il sig. Nikolaos Sifunakis, ha confermato l'accordo in una lettera del 21 maggio 2007 al Dr. P. Witt, presidente del COREPER.

    Nella riunione del Consiglio del 24 maggio, la Commissione ha rilevato con soddisfazione che i colegislatori avevano operato la scelta di non modificare le norme che definiscono il posto di stabilimento di un fornitore di servizi di media di cui all'articolo 2 e ribadito il diritto di un organismo di radiodiffusione televisiva di offrire i suoi servizi sul mercato interno dal paese di stabilimento di sua scelta. Per quanto riguarda le norme nazionali più rigorose (articolo 3), la direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede una nuova procedura per i casi in cui un organismo di radiodiffusione televisiva potrebbe aggirare le norme più rigorose di uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di adottare norme del genere, compatibili con il diritto comunitario.

    La Commissione è convinta che la prima fase della procedura, che consiste nella cooperazione tra gli Stati membri interessati sulla base del "massimo impegno", permetterà di risolvere rapidamente la maggior parte delle difficoltà. Qualora questa fase non vincolante della cooperazione non portasse ad alcun risultato, inizierebbe una seconda fase, di carattere formale, in cui la Commissione europea svolgerebbe il ruolo previsto dalla procedura di nuova istituzione, che è quello di esaminare la compatibilità con il diritto comunitario delle misure proposte dello Stato membro. Se la Commissione ritiene che le misure proposte non siano compatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato deve astenersi dal prenderle. La Commissione ritiene che queste disposizioni procedurali salvaguardino il principio del "paese di stabilimento".

    Per quanto riguarda i brevi estratti dell'attualità per programmi di informazione generale, la Commissione può accettare la disposizione di compromesso. Sulla compensazione la formulazione di compromesso recita: "La compensazione eventualmente prevista non è superiore alle spese aggiuntive direttamente sostenute per la fornitura dell'accesso." Questa formulazione è stata scelta per garantire che il diritto ai brevi estratti di attualità non possa essere inteso come una licenza obbligatoria che conferirebbe diritti più estesi agli organismi di radiodiffusione televisiva beneficiari. Si tratta di una soluzione ampiamente sostenuta da tutte le parti interessate, dagli organismi di radiodiffusione ai proprietari di diritti.

    Per quanto riguarda il divieto di discriminazioni nelle comunicazioni commerciali audiovisive (articolo 3 quinquies, paragrafo 1, lettera c), della Posizione comune), il Consiglio ha accettato, in risposta ad una richiesta del Parlamento, che il testo di compromesso faccia riferimento a tutte le categorie di discriminazione menzionate nell'articolo 13 del trattato e reciti "non devono comportare o promuovere ….". La Commissione può accettare questo testo.

    Per quanto riguarda l'indipendenza delle autorità di regolamentazione, la presidenza ha proposto di introdurre in un considerando un riferimento alla facoltà degli Stati membri di istituire organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Detti organismi dovrebbero essere indipendenti sia dai governi nazionali che dagli operatori. Secondo il Parlamento europeo e la Commissione il riferimento a tali organismi dovrebbe figurare nel dispositivo della direttiva. Il testo di compromesso dell'articolo 23ter, accettabile per la Commissione, recita: "Gli Stati membri adottano opportune misure per comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, segnatamente degli articoli 2, 2 bis e 3 della stessa, in particolare attraverso i propri organismi indipendenti competenti"[1].

    4. CONCLUSIONE

    La Posizione comune risponde agli obiettivi della proposta iniziale e della proposta modificata della Commissione. La Commissione ne approva pertanto il testo.

    [1] Proposta originaria della Commissione (articolo 23 ter.):"1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva."

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