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Document 32019H1660R(01)

    Rettifica della raccomandazione (UE) 2019/1660 della Commissione, del 25 settembre 2019, concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 275 del 28 ottobre 2019)

    C/2020/1005

    OJ L 48, 21.2.2020, p. 73–74 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/1660/corrigendum/2020-02-21/oj

    21.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 48/73


    Rettifica della raccomandazione (UE) 2019/1660 della Commissione, del 25 settembre 2019, concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 275 del 28 ottobre 2019 )

    In tutto il testo, con le opportune modifiche grammaticali, salvo alla pagina 124, allegato, punto 1.3, settimo trattino, alla pagina 133, allegato, punto 7.3, quinto capoverso, prima frase e alla pagina 136, allegato, punto 9.1, primo capoverso, ultima frase,

    anziché:

    «contabilizzatore di calore»,

    leggasi:

    «ripartitore dei costi di riscaldamento».

    Alla pagina 124, allegato, punto 1.3, settimo trattino,

    anziché:

    «requisiti più rigorosi relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto (due o quattro volte l’anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1o gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis);»,

    leggasi:

    «requisiti più rigorosi relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati dispositivi leggibili da remoto (due o quattro volte l’anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1o gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis); ».

    Alla pagina 127, allegato, punto 5, primo capoverso, prima frase; alla pagina 133, allegato, punto 7.3, sesto capoverso, prima e terza frase; alla pagina 136, allegato, punto 9.1, secondo capoverso,

    anziché:

    «contabilizzatori»,

    leggasi:

    «ripartitori dei costi di riscaldamento».

    Alla pagina 130, allegato, punto 6.3, primo trattino, prima frase

    anziché:

    «tutti i dispositivi di un dato impianto di contabilizzazione divisionale del calore devono essere della stessa marca e dello stesso tipo per conformarsi alle norme europee (23).»,

    leggasi:

    «per le installazioni di ripartitori dei costi di riscaldamento tutti i dispositivi di un dato impianto di contabilizzazione divisionale devono essere della stessa marca e dello stesso tipo per conformarsi alle norme europee (23). ».

    Alla pagina 132, allegato, punto 7.1, titolo,

    anziché:

    «consumatore finale»,

    leggasi:

    «cliente finale».

    Alla pagina 133, allegato, punto 7.3, quinto capoverso, prima frase,

    anziché:

    «Al di là delle differenze tra contatori e contabilizzatori di calore, va sottolineato che l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatore di calore non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei singoli contatori o contabilizzatori di calore.»,

    leggasi:

    «Al di là delle differenze tra contatori e ripartitori dei costi di riscaldamento, va sottolineato che l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei singoli contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento. ».

    Alla pagina 136, allegato, punto 9.1, primo capoverso, ultima frase,

    anziché:

    «Come già ricordato al punto 7.2, nell’ambito della contabilizzazione divisionale l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatore di calore non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei contatori o dei contabilizzatori di calore.»,

    leggasi:

    «Come già ricordato al punto 7.2, nell’ambito della contabilizzazione divisionale l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei contatori o dei ripartitori dei costi di riscaldamento.».


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