This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R0565R(02)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017)
C/2018/1106
OJ L 51, 23.2.2018, p. 23–27
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/corrigendum/2018-02-23/oj
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/23 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017 )
Pagina 3, considerando 15, seconda frase:
anziché:
«Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.»
leggasi:
«Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come adeguato per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inadeguato per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.».
Pagina 12, considerando 84, prima frase:
anziché:
«È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.»
leggasi:
«È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'appropriatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.».
Pagina 12, considerando 85, prima frase, considerando 86 e 87:
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 12, considerando 88:
anziché:
«Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo.»
leggasi:
«Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere adeguata per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali adeguata se considerata singolarmente, può risultare inadeguata se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere adeguata anche quando produce un portafoglio inadeguato.».
Pagina 49, articolo 52, paragrafo 5, lettera a):
anziché:
«la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;»
leggasi:
«la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'adeguatezza e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;».
Pagina 50, articolo 53, paragrafo 2, lettera c), prima frase:
anziché:
«prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente.»
leggasi:
«prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia appropriato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente.».
Pagina 50, sezione 3, titolo:
anziché:
« Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza »
leggasi:
« Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza ».
Pagina 50, articolo 54, titolo,
anziché:
«Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità»
leggasi:
«Valutazione dell'adeguatezza e relazioni sull'adeguatezza».
Pagina 50, articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma:
anziché:
«Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.»
leggasi:
«Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'adeguatezza l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 6, primo comma, prima frase, e secondo comma, prima frase:
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 7, lettera b):
anziché:
«assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;»
leggasi:
«assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 7, lettera c):
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 10:
anziché:
«Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente.»
leggasi:
«Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.».
Pagina 52, articolo 54, paragrafo 12, primo comma:
anziché:
«Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.»
leggasi:
«Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.».
Pagina 52, articolo 54, paragrafo 12, secondo e terzo comma:
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 52, articolo 54, paragrafo 13:
anziché:
«Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.»
leggasi:
«Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.».
Pagina 52, articolo 55, titolo:
anziché:
«Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza»
leggasi:
«Disposizioni comuni per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza».
Pagina 52, articolo 56, titolo e paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a):
anziché:
«adeguatezza»
leggasi:
«appropriatezza».
Pagina 53, articolo 56, paragrafo 2, lettera b):
anziché:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;»
leggasi:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inappropriato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;».
Pagina 53, articolo 56, paragrafo 2, lettera c):
anziché:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.»
leggasi:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'appropriatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.».
Pagina 53, articolo 58, primo comma, seconda frase:
anziché:
«Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.»
leggasi:
«Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.».
Pagina 72, allegato I, tabella, sezione «Valutazione del cliente», terza riga, seconda colonna:
anziché:
«Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza»
leggasi:
«Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza».
Pagina 73, allegato I, tabella, sezione «Comunicazione con il cliente», quinta riga, terza colonna, punto iii):
anziché:
«relazione sull'idoneità trasmessa al cliente»
leggasi:
«relazione sull'adeguatezza trasmessa al cliente».