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Document 32011L0035R(01)

    Rettifica della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativa alle fusioni delle società per azioni ( GU L 110 del 29.4.2011 )

    OJ L 369, 24.12.2014, p. 80–80 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/35/corrigendum/2014-12-24/oj

    24.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 369/80


    Rettifica della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 29 aprile 2011 )

    Pagina 3, articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

    anziché:

    «a)

    il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione;»

    ;

    leggi:

    «a)

    il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;»

    .

    Pagina 6, articolo 13, paragrafo 2

    anziché:

    «2.   A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

    Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»

    ;

    leggi:

    «2.   A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

    Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»

    .


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