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Document 32008R0376R(03)

Rettifica del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008 , che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( GU L 114 del 26.4.2008 )

OJ L 301, 18.11.2011, p. 15–16 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/376/corrigendum/2011-11-18/oj

18.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/15


Rettifica del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114 del 26 aprile 2008 )

A pagina 14, articolo 31, lettera b), il secondo comma va letto come segue:

«Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo paragrafo, lettera b), punto i), o quello di 30 giorni di cui al primo paragrafo, lettera b), punto ii), venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

A pagina 15, l’articolo 32 va letto come segue:

«Articolo 32

1.   Le prove di cui all'articolo 31 sono fornite secondo le seguenti modalità:

a)

nei casi previsti dall'articolo 31, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24;

b)

nei casi previsti dall’articolo 31, lettera b), fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, mediante presentazione dell’esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell’esemplare n. 1 dell’estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell’articolo 23 o dell’articolo 24.

2.   Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

Detta prova supplementare:

a)

è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:

i)

sia emesso il titolo;

ii)

sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; e

iii)

il prodotto:

lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità,

sia fornito quale consegna a una delle destinazioni elencate nell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero

sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999;

b)

viene fornita negli altri casi mediante presentazione:

i)

dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5; ovvero

ii)

di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate nell'articolo 31, lettera b), del presente regolamento; ovvero

iii)

di una delle prove equivalenti previste nel paragrafo 4 del presente articolo.

Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.

Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, tale casella reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.

I documenti di cui alla lettera b), punti i) e ii), sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.

3.   Se dopo l'accettazione della dichiarazione d’esportazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), il prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato a un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro “J” dell'esemplare di controllo T 5 è inserita, nella rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato III, parte D, del presente regolamento.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

a)

che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita; ovvero

b)

che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

4.   Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.»

A pagina 16, l’articolo 33 va letto come segue:

«Articolo 33

Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.»

A pagina 18, articolo 35, paragrafo 8, il primo comma va letto come segue:

«8.   Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 7, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data.»

A pagina 21, articolo 42, il paragrafo 3 va letto come segue:

«3.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

A pagina 21, articolo 43, il paragrafo 2 va letto come segue:

«2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.»


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