This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02022R0806-20220524
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS
In force
)
02022R0806 — IT — 24.05.2022 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2022 (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 20) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS
Articolo 1
I dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, o se del caso, franco frontiera della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto ai paragrafi 1 e 2 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti:
Paese interessato |
Società |
Dazio antidumping definitivo |
Dazio compensativo definitivo |
Codice addizionale TARIC |
RPC |
Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. |
69,0 % |
30,7 % |
C531 |
PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. |
37,6 % |
17,0 % |
C532 |
|
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni e all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I |
37,6 % |
24,8 % |
Cfr. allegato I |
|
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II |
34,0 % |
30,7 % |
Cfr. allegato II |
|
Tutte le altre società |
69,0 % |
30,7 % |
C999 |
|
Egitto |
Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. |
20,0 % |
10,9 % |
C533 |
Tutte le altre società |
20,0 % |
10,9 % |
C999 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni e all’inchiesta antidumping
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd |
B995 |
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd |
C534 |
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd |
C535 |
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd |
C537 |
NMG Composites Co., Ltd |
C538 |
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd |
C539 |
ALLEGATO II
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd |
C536 |