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Document 02020R0672-20200520

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/672/2020-05-20

    02020R0672 — IT — 20.05.2020 — 000.003


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2020/672 DEL CONSIGLIO

    del 19 maggio 2020

    che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19

    (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 297, 17.11.2022, pag.  86 (2020/672)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2020/672 DEL CONSIGLIO

    del 19 maggio 2020

    che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19



    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.  
    Per affrontare l’impatto dell’epidemia di Covid‐19 e le relative conseguenze socioeconomiche, il presente regolamento istituisce lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) («strumento»).
    2.  
    ►C1  Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per consentire all’Unione di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all’epidemia di Covid-19, per consentire il finanziamento, in primo luogo, di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché per finanziare, a titolo accessorio, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro. ◄

    Articolo 2

    Natura integrativa dello strumento

    Lo strumento integra le misure nazionali adottate dagli Stati membri colpiti fornendo assistenza finanziaria per aiutare quegli Stati membri a far fronte all’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata destinata ad attenuare gli effetti economici, sociali e di carattere sanitario diretti delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19.

    Articolo 3

    Condizioni per il ricorso allo strumento

    1.  
    Uno Stato membro può richiedere l’assistenza finanziaria dell’Unione a titolo dello strumento («assistenza finanziaria») quando la propria spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1o febbraio 2020 per via di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19.
    2.  
    Gli Stati membri beneficiari si avvalgono dell’assistenza finanziaria in primo luogo a supporto dei propri regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe e, ove applicabile, a supporto delle pertinenti misure di carattere sanitario.

    Articolo 4

    Forma dell’assistenza finanziaria

    L’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito concesso dall’Unione allo Stato membro interessato. A tal fine, con decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e preservare la sua reputazione di emittente dell’Unione sui mercati.

    Articolo 5

    Importo massimo dell’assistenza finanziaria

    L’importo massimo dell’assistenza finanziaria non supera 100 000 000 000  EUR per tutti gli Stati membri.

    Articolo 6

    Procedura per richiedere l’assistenza finanziaria

    1.  
    L’assistenza finanziaria è resa disponibile con decisione di esecuzione del Consiglio adottata sulla base di una proposta della Commissione.
    2.  
    Prima di presentare una proposta al Consiglio, la Commissione consulta senza indebito ritardo lo Stato membro interessato per verificare l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché, ove appropriato, a pertinenti misure di carattere sanitario, nello Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria, in relazione alle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19. A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le opportune evidenze. Inoltre, la Commissione verifica il rispetto delle regole prudenziali previste all’articolo 9.
    3.  

    La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 contiene:

    a) 

    l’importo del prestito, la scadenza media massima, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità e le altre regole dettagliate necessarie per la concessione dell’assistenza finanziaria;

    b) 

    una valutazione del rispetto da parte dello Stato membro delle condizioni di cui all’articolo 3; e

    c) 

    una descrizione dei regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o delle misure analoghe, nonché, ove appropriato, delle pertinenti misure di carattere sanitario che possono godere del finanziamento.

    4.  
    Quando adotta una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1, il Consiglio prende in considerazione le esigenze attuali e attese dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

    Articolo 7

    Erogazione del prestito concesso a titolo dello strumento

    Il prestito concesso a titolo dello strumento («prestito») è erogato in rate.

    Articolo 8

    Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

    1.  
    Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti a titolo dello strumento sono effettuate in euro.
    2.  
    Le caratteristiche del prestito sono concordate in un accordo sul prestito tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione («accordo di prestito»). Tali accordi contengono le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
    3.  
    Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in tutto o in parte il prestito inizialmente assunto o ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie.
    4.  
    Il comitato economico e finanziario è tenuto al corrente dei rifinanziamenti o delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 3.

    Articolo 9

    Regole prudenziali applicabili al portafoglio prestiti

    1.  
    La quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che rappresentano la quota più grande di prestiti concessi non supera il 60 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 5.
    2.  
    L’importo che l’Unione deve in un dato anno non supera il 10 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 5.
    3.  
    Ove necessario, la Commissione può rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione.

    Articolo 10

    Amministrazione dei prestiti

    1.  
    La Commissione adotta le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea.
    2.  
    Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria ricevuta. Inoltre, 20 giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente trasferisce il capitale e gli interessi dovuti in base all’accordo di prestito su un conto presso il Sistema europeo di banche centrali.

    Articolo 11

    Contributi allo strumento sotto forma di garanzie dagli Stati membri

    1.  
    Gli Stati membri possono contribuire allo strumento mediante controgaranzie dei rischi sostenuti dall’Unione.
    2.  
    I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta.
    3.  
    La Commissione conclude un accordo con lo Stato membro contributore sulle garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta di cui al paragrafo 2. Tali accordi fissano le condizioni del pagamento.
    4.  
    L’attivazione delle garanzie prestate dagli Stati membri avviene proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno Stato membro sul reddito nazionale lordo dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 1. Se uno Stato membro non è in grado di onorare, in tutto o in parte, l’attivazione a tempo debito, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro in questione, ha il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie presso altri Stati membri. Tali attivazioni avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri sul reddito nazionale lordo dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l’attivazione continua a incombere tale obbligo. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro in questione. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all’importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell’accordo di cui al paragrafo 3.
    5.  
    Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità in quanto istituzione dell’Unione incaricata dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 317 TFUE, dovrebbe esaminare la possibilità di avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto fra l’altro delle passività potenziali totali dell’Unione, anche a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002, e della sostenibilità del bilancio generale dell’Unione. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2. Nell’attivazione delle garanzie, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla misura in cui si è avvalsa del margine.
    6.  
    Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie di cui al paragrafo 2 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per lo strumento, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 12

    Disponibilità dello strumento

    1.  
    Lo strumento viene messo a disposizione solo dopo che tutti gli Stati membri hanno contribuito allo strumento a norma dell’articolo 11, per un importo che rappresenti almeno il 25 % dell’importo massimo di cui all’articolo 5, purché le quote relative dei contributi di ciascuno Stato membro sull’importo complessivo dei contributi degli Stati membri corrispondano alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo dell’Unione, come risulta dalla colonna 1) della tabella 3 della parte A («Introduzione e finanziamento del bilancio generale») della parte entrate del bilancio per il 2020 di cui al bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, adottato il 27 novembre 2019 ( 1 ).
    2.  
    La Commissione informa il Consiglio quando lo strumento viene messo a disposizione.
    3.  
    Il periodo di disponibilità dello strumento nel corso del quale può essere adottata una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si conclude il 31 dicembre 2022.
    4.  
    Qualora nella relazione di cui all’articolo 14 la Commissione concluda che continuano a sussistere le gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di Covid‐19 che incidono sul finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di prorogare ogni volta per un ulteriore periodo di sei mesi il periodo di disponibilità dello strumento.

    Articolo 13

    Controllo e audit

    1.  
    L’accordo di prestito contiene le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit, come richiesto dall’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
    2.  
    Qualora una richiesta di assistenza finanziaria presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, sia basata, in tutto o in parte, sulla spesa pubblica programmata, lo Stato membro beneficiario informa ogni sei mesi la Commissione in merito all’esecuzione di tali spese pubbliche programmate.

    Articolo 14

    Rendicontazione

    1.  
    Entro sei mesi dal giorno in cui lo strumento diventa disponibile a norma dell’articolo 12, e successivamente ogni sei mesi nell’ambito dell’articolo 250 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e finanziario e al comitato per l’occupazione una relazione sull’uso dell’assistenza finanziaria, compresi gli importi ancora da liquidare e il calendario di rimborso applicabile a titolo dello strumento, e sul protrarsi delle circostanze eccezionali che giustificano l’applicazione del presente regolamento.
    2.  
    Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga il periodo di disponibilità dello strumento.

    Articolo 15

    Applicazione

    1.  
    Il presente regolamento non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito.
    2.  
    Nel presente regolamento il Regno Unito è escluso dai riferimenti agli Stati membri.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1).

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