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Document 02019R0491-20190327
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
In force
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02019R0491 — IT — 27.03.2019 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/491 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2019 (GU L 085I dell'27.3.2019, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/491 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni intese ad affrontare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, per quanto riguarda la continuazione dei due programmi di cooperazione seguenti, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 e ai quali partecipa il Regno Unito (denominati congiuntamente «programmi di cooperazione»):
1) PEACE IV (Irlanda-Regno Unito);
2) Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia).
2. Il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi ai programmi di cooperazione fatto salvo il presente regolamento.
Articolo 2
Copertura geografica
Fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, i programmi di cooperazione possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3.
Articolo 3
Autorità di programma
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013,
— l' ►C1 organismo per i programmi speciali dell’UE («SEUPB») ◄ che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione dei programmi di cooperazione continua ad esercitare le sue funzioni;
— il ministero delle Finanze dell'Irlanda del Nord (Department of Finance of Northern Ireland) resta l'autorità di audit dei programmi di cooperazione.
Articolo 4
Competenze della Commissione in materia di controlli
L'applicazione delle norme in materia di controlli e audit dei programmi di cooperazione è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. I controlli e gli audit coprono l'intera durata dei programmi di cooperazione.
Se i necessari controlli e audit dei programmi di cooperazione non possono essere eseguiti in tutte le regioni interessate, si considera che ciò sia una carenza grave del sistema di gestione e di controllo ai fini delle misure di cui agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 5
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione
Il massimale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 non si applica ai programmi di cooperazione.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Tuttavia il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.