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Document 02019D0848-20190527
Consolidated text: Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
In force
02019D0848 — IT — 27.05.2019 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2019 (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1) |
Rettificata da:
DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Articolo 1
L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione ( 1 ).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo ( 2 ).
Articolo 3
La Commissione rappresenta l'Unione nel Consiglio dei membri.
Articolo 4
Quando il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, nel rispetto delle condizioni seguenti:
la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
prima di approvare tali modifiche proposte a nome dell'Unione, la Commissione sottopone le stesse al Consiglio con sufficiente anticipo e almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione in cui il Consiglio dei membri è chiamato ad adottarle.
La conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere valutata dal Coreper.
La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle stesse. ►C1 Se c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione. ◄
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
( 1 ) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 293 del 28.10.2016, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.
( 2 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).