EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0848-20190527

Consolidated text: Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/2019-05-27

02019D0848 — IT — 27.05.2019 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

(GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 327, 17.12.2019, pag.  109 (2019/848)




▼B

DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola



Articolo 1

L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione ( 1 ).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo ( 2 ).

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel Consiglio dei membri.

Articolo 4

Quando il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, nel rispetto delle condizioni seguenti:

1) 

la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:

— 
sia nell'interesse dell'Unione;
— 
sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale;
— 
tenga conto degli interessi dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell'Unione;
— 
non sia contraria al diritto dell'Unione o al diritto internazionale e, in particolare, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), fatto salvo il potere della Commissione di adottare atti delegati per modificare le norme dell'Unione conformemente alle modifiche dell'accordo adottate dal Consiglio dei membri, in particolare per quanto concerne le norme in materia di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 75 del citato regolamento;
— 
ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti oleicoli grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli e dell'adulterazione;
— 
ove applicabile, prenda maggiormente in considerazione la diversità dei prodotti oleicoli autentici;
— 
ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme internazionali con riguardo alle caratteristiche fisico-chimiche e alle proprietà organolettiche degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
— 
ove applicabile, eviti di creare ostacoli all'innovazione; e
— 
ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti oleicoli;
2) 

prima di approvare tali modifiche proposte a nome dell'Unione, la Commissione sottopone le stesse al Consiglio con sufficiente anticipo e almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione in cui il Consiglio dei membri è chiamato ad adottarle.

La conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere valutata dal Coreper.

La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle stesse. ►C1  Se c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione. ◄

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 293 del 28.10.2016, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.

( 2 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Top