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Document 02018R1254-20180920

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1254/2018-09-20

02018R1254 — IT — 20.09.2018 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1254 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2018

relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 237 dell'20.9.2018, pag. 5)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 010, 14.1.2019, pag.  75 (2018/1254)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1254 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2018

relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite»

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» («l'additivo») è rifiutata.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

1.  Le scorte esistenti dell'additivo di cui all'articolo 1 sono ritirate dal mercato entro il 10 novembre 2018.

2.  Le scorte esistenti delle premiscele prodotte con l'additivo di cui al paragrafo 1 sono ritirate dal mercato entro il 10 gennaio 2019.

3.  Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali da produzione alimentare, prodotti con l'additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 prima del 10 gennaio 2019, sono ritirati dal mercato entro il 10 aprile 2019.

4.   ►C1  Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali non da produzione alimentare, prodotti con l'additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 prima del 10 gennaio 2019, sono ritirati dal mercato entro il 10 luglio 2019. ◄

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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