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Document 52002XC1231(03)

State aid — Italy — Aid C 60/2002 (ex N 747/2001) — Reduction of the greenhouse gases emissions (Tuscany region) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

OJ C 331, 31.12.2002, p. 50–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC1231(03)

State aid — Italy — Aid C 60/2002 (ex N 747/2001) — Reduction of the greenhouse gases emissions (Tuscany region) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

Official Journal C 331 , 31/12/2002 P. 0050 - 0054


State aid - Italy

Aid C 60/2002 (ex N 747/2001) - Reduction of the greenhouse gases emissions (Tuscany region)

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2002/C 331/05)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 2 October 2002, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition

State Aid Registry

B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42.

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

1. DESCRIPTION

The scheme is intended to reduce the greenhouse gases emissions through the promotion of renewable energy sources and energy saving programmes.

The scheme involves two types of aid:

(a) Investment aid to promote the utilisation of renewable sources of energy to produce electrical power and heat, through the implementation of:

- new biomass installations, preferably integrated with district-heating networks,

- new solar energy installations,

- new photovoltaic plants,

- new renewable energy installations (wind energy, solid biodegradable municipal waste and biogases) serving the needs of minor islands.

(b) Energy saving measures:

- housing sector interventions,

- promotion and spread of heating/conditioning systems and high efficiency electrical components in the housing sector, private and public office buildings,

- implementation of high efficiency electrical components inside factories,

- promotion of a wider utilisation of low environmental impact fuels or a more efficient use of fuel in the industrial sector.

The aid is provided in the form of non-refundable grants.

The intensity of the aid is set as follows.

In the case of investment aid promoting renewable sources of energy:

- 40 % gross of eligible investment costs for new biomass installations,

- 30 % gross of the eligible investment costs for heat production plants from solar energy,

- 75 % gross of the eligible costs relating to new photovoltaic installations,

- 40 % gross of the eligible costs of new renewable sources installations serving the needs of minor islands, using wind, solid biodegradable municipal waste and biogases sources.

As it concerns energy saving investments:

- 40 % gross of the eligible costs for all kinds of intervention.

All undertakings (small, medium and large) are eligible.

The overall budget foreseen is EUR 29 million over the whole duration of the regime (i.e. 2002 to 2007).

2. ASSESSMENT

Presence of aid in the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty

The scheme involves State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty.

Compatibility of the aid with the EC Treaty

The Commission has assessed the notified measures in the light of the Community guidelines on State aid for environmental protection published in Official Journal of the European Communities C 37 of 3 February 2001 (hereinafter referred to as the guidelines), and found that the envisaged aid scheme does not fully comply with the requirements of the guidelines.

As regards submeasures "new biomass installations", "new solar energy installations" and "new renewable energy installations serving the needs of minor islands" of the measure (a) investment aid promoting renewable sources of energy:

The definition of "renewable sources of energy" and "biomass" given in Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 (OJ L 283, 27.10.2001, p. 33) on the promotion of electricity from renewable sources in the internal electricity market, will apply.

Investments concerned, eligible costs and aid intensity are in line with the provisions of the guidelines.

Rules on cumulation of aid from different sources, pointed out at point 74 of the guidelines, are observed.

The Commission accordingly considers that the above-mentioned submeasures do not, however, adversely affect trading conditions between Member States to an extent contrary to the common interest and may thus be authorised pursuant to Article 87(3)(c).

Doubts with regard to the submeasure "new photovoltaic installations" of the measure (a) of the scheme (promotion of renewable sources of energy):

As far as new photovoltaic installations are concerned, an aid intensity of 75 % of eligible costs is set down in the notified scheme. Such intensity has not been justified by the Italian authorities in line with point 32, third subparagraph of the guidelines. Consequently, the Commission has doubts as to whether the conditions laid down in the guidelines are met, with respect to the specific submeasure.

Doubts with regard to the measure (b) of the scheme (energy saving):

Point 30 of the guidelines states that investments in energy saving as defined in point 6 are deemed equivalent to investments to promote environmental protection. The investments concerned have to be in accordance with the requirements set down at point 36 of the guidelines.

On the one hand the Commission has doubts, at the present stage of its assessment, as to whether certain investments, aiming at the energy consumption control and measurement, could qualify as energy saving investments. The Commission finds that they could eventually represent a part of an energy saving project, in connection with other measures, but cannot be deemed to constitute energy saving investments on their own.

On the other hand the Commission has doubts as to whether the substitution of polluting fuels by other kinds of fuel, supposed to be less polluting, could be eligible for environmental aid.

As a consequence, the Commission is not able to evaluate, in the light of the information submitted by the Italian authorities, whether the investments concerned by the measure (b) of the notified scheme comply with the requirements of the guidelines.

TEXT OF THE LETTER

"La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle vostre autorità sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, in merito ad una parte del regime notificato, vale a dire la misura b) 'riduzione dei consumi energetici' e il progetto 'nuovi impianti fotovoltaici' della misura a) 'produzione di energia da fonti rinnovabili'. La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli altri progetti previsti nella misura a) del regime, cioè 'impianti per la produzione di energia con biomasse', 'impianti per l'utilizzazione del solare termico' e 'impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonti rinnovabili', in quanto essi sono compatibili con il trattato CE, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

I. PROCEDURE

Con lettera del 6 novembre 2001, registrata dalla Commissione il 9 novembre 2001 (A/38755), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuto sopra menzionato.

Con lettera D/55204, del 13 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito al regime notificato.

Dato che le informazioni fornite dalle autorità italiane con le lettere A/30363 del 18 gennaio 2002 e A/31888 del 12 marzo 2002, erano incomplete, la Commissione ha inviato due solleciti il 21 febbraio (D/50737) e il 25 aprile 2002 (D/51984), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio(1).

Le autorità italiane, dopo aver chiesto una proroga, hanno trasmesso delle informazioni, in data 6 giugno 2002, con lettera A/34113 (in allegato a quest'ultima veniva fornita per la prima volta la base giuridica) ed inviato ulteriori documenti con lettera A/34291 del 12 giugno 2002.

Con lettera D/53543 del 6 luglio 2002, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera A/36074 dell'8 agosto 2002. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano di considerare concluso l'esame preliminare della notifica, in seguito alla loro risposta.

In tale caso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura (CE) n. 659/1999(2), il periodo di due mesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dello stesso regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della suddetta dichiarazione. Di conseguenza, entro tale periodo, la Commissione deve prendere una decisione in merito all'aiuto notificato.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Oggetto dell'aiuto

Il regime di aiuto è finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e i programmi di risparmio energetico.

Il regime prevede due tipi di aiuto:

a) L'aiuto agli investimenti per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, attraverso la realizzazione di:

- nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento,

- nuovi impianti per l'utilizzazione del solare termico,

- nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia,

- nuovi impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) Misure per la riduzione dei consumi energetici:

- interventi nel settore abitativo,

- promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, nonché negli uffici privati e pubblici,

- applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie,

- promozione di un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o di un uso più efficiente dei combustibili nell'industria.

Gli obiettivi globali di tipo ambientale perseguiti dal regime in questione, nel periodo 2002-2007, sono i seguenti:

- minore inquinamento atmosferico, causato dai gas ad effetto serra, corrispondente a 700000 tonnellate di CO2,

- 3 % del consumo energetico globale ottenuto da fonti rinnovabili,

- risparmio energetico pari a 25000 tonnellate di petrolio.

Forma dell'aiuto e investimenti interessati

L'aiuto è fornito sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

Gli investimenti interessati sono i seguenti:

- terreni, quando sono rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, fino ad una percentuale massima del 10 % dei costi totali ammissibili,

- fabbricati, impianti ed attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento ed i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente,

- oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo direttamente imputabili alle opere, soltanto se obbligatori per legge ed a rendiconto.

Intensità dell'aiuto, beneficiari e costi ammissibili

L'intensità dell'aiuto è la seguente:

Nel caso di aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- 40 % lordo dei costi di investimento ammissibili per nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse,

- 30 % lordo dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione del solare termico,

- 75 % lordo dei costi ammissibili relativi a nuovi impianti fotovoltaici,

- 40 % lordo dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas.

Per quanto riguarda gli investimenti per la riduzione dei consumi energetici:

- 40 % lordo dei costi ammissibili per tutti i tipi di intervento.

Tutte le imprese (piccole, medie e grandi) sono ammissibili.

Il regime non si applica alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti elencati all'allegato I del trattato.

I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Essi verranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall'eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

Bilancio e durata

Il bilancio globale previsto è di 29 milioni di per l'intera durata del regime di aiuti (vale a dire 2002-2007).

Cumulo degli aiuti

L'aiuto relativo ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non può essere combinato con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari.

Impegni delle autorità italiane

Nel quanto riguarda gli impianti nel campo delle energie rinnovabili, saranno considerati costi di investimento ammissibili quelli che corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Le autorità competenti si sono impegnate a notificare separatamente i casi in cui i costi ammissibili verrebbero calcolati in modo diverso.

Esse si sono inoltre impegnate a presentare alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione del regime di aiuti.

Base giuridica

La base giuridica è costituita dalla decisione n. 481 del Consiglio regionale della regione Toscana del 20 maggio 2002.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato notificando il regime di aiuti alla Commissione prima della sua entrata in vigore.

Presenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

La Commissione ha valutato il regime notificato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'articolo 87, paragrafo 1, recita 'sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza'.

Gli aiuti previsti nel regime in questione sono attuati attraverso trasferimenti di risorse pubbliche. Tali sovvenzioni sono discrezionali, migliorano la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie e possono incidere sugli scambi fra Stati membri. Tali misure ricadono quindi nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

La Commissione ha valutato le misure notificate alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 37 del 3 febbraio 2001 (in appresso 'la disciplina') ed ha ritenuto che il regime di aiuti previsto non sia pienamente conforme ai requisiti della disciplina.

Per quanto riguarda i progetti 'nuovi impianti per la produzione con biomasse', 'nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico' e 'nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori' della misura a) 'Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili'.

Si applica la definizione di 'fonti di energia rinnovabili' e 'biomassa' contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (GU L 28 del 27 ottobre 2001) sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Beneficiari dell'aiuto concesso nel quadro del regime notificato saranno sia le PMI che le grandi imprese, secondo la disciplina.

Gli investimenti in questione sono definiti conformemente ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina. La spesa per trasferimenti di tecnologia non costituisce un investimento ammissibile dell'aiuto programmato.

L'intensità dell'aiuto del 40 % lordo, sia per i nuovi impianti di produzione con biomasse che per quelli nelle isole minori per la produzione da fonti rinnovabili, è conforme al massimale di aiuto stabilito al punto 32 della disciplina. Anche l'intensità dell'aiuto del 30 % lordo, riferita ai nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico, è conforme alle disposizioni della disciplina.

Il regime non prevede un aumento dell'intensità dell'aiuto, né per le imprese che si trovano nelle aree assistite, né per le PMI.

I costi ammissibili sono calcolati secondo quanto previsto al punto 37; essi verranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall'eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale. In tutti i casi, essi saranno rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

Vengono osservate le regole relative al cumulo di aiuti provenienti da diverse fonti, indicate al punto 74 della disciplina.

La Commissione ritiene pertanto che i progetti 'nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse', 'nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico' e 'nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori' della misura a) 'Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili', concesso ai sensi della decisione n. 481 del Consiglio regionale della regione Toscana del 20 maggio 2002, ricadono nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, essi non alterano le condizioni degli scambi fra Stati membri in misura contraria al comune interesse e possono pertanto essere autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Dubbi relativi al progetto 'nuovi impianti fotovoltaici' della misura a) del regime (promozione di fonti di energia rinnovabili):

Per quanto riguarda i nuovi impianti fotovoltaici, nel regime notificato è fissata una intensità dell'aiuto del 75 % dei costi ammissibili.

A norma del punto 32 della disciplina, gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono equiparati agli investimenti a favore dell'ambiente realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie. Pertanto è autorizzato un tasso di aiuto del 40 % dei costi ammissibili per investimenti a sostegno di queste forme di energia.

Con la lettera D/53543 dell'8 luglio 2002, la Commissione ha informato le autorità italiane che l'intensità di aiuto proposta del 75 % non sembra compatibile con la disciplina, salvo che sulla base del punto 32, terzo comma, fermo restando il rispetto di tale norma. Pertanto, le autorità italiane sono state invitate a dimostrare la necessità del tasso di aiuto proposto e ad assumere l'impegno che gli impianti in questione non avranno diritto a ricevere ulteriori aiuti. Mentre tale impegno è stato preso, non sono stati forniti elementi a dimostrazione della necessità dell'intensità dell'aiuto prevista.

Di conseguenza, la Commissione nutre dei dubbi circa il rispetto dei requisiti fissati al punto 32 della disciplina, vale a dire per quanto riguarda la necessità di autorizzare il tasso di aiuto del 75 %, previsto dal regime a sostegno dei nuovi impianti fotovoltaici.

Dubbi relativi alla misura b) del regime (risparmi energetici):

Il punto 30 della disciplina dichiara che gli investimenti nel settore del risparmio energetico ai sensi del punto 6, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Gli investimenti in questione devono essere conformi ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina.

Con la lettera D/53543 dell'8 luglio 2002 è stato chiesto alle autorità italiane di spiegare con maggiori dettagli in cosa consistano i singoli tipi di aiuto fissati alla misura b) del regime notificato. Alcuni investimenti ammissibili, infatti, previsti dal regime in questione, riguardanti gli interventi nel settore abitativo e l'applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza, sembrano riguardare soltanto il controllo e la misurazione, anziché la riduzione dei consumi di energia. Per quanto riguarda l'aiuto diretto ad un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o ad un uso più efficiente dei combustibili nell'industria, esso intende contribuire alla sostituzione dei combustibili inquinanti. Benché situato fra le misure relative al risparmio energetico, esso è finalizzato piuttosto alla riduzione dell'inquinamento.

Da un lato, la Commissione dubita, nella presente fase di valutazione, che i suddetti investimenti, finalizzati al controllo e alla misurazione dei consumi di energia, possano essere considerati come misure per il risparmio energetico. La Commissione ritiene che essi potrebbero eventualmente costituire parte di un progetto di risparmio energetico, in relazione ad altre misure, ma non possono essere considerati investimenti diretti al risparmio di energia in quanto tali.

D'altro lato, la Commissione dubita che la sostituzione di combustibili inquinanti con altri tipi di combustibili, considerati meno inquinanti, possa essere giudicata un aiuto ambientale, in quanto la descrizione della misura in questione è troppo generica e non prevede alcun collegamento evidente fra l'aiuto e la prevista riduzione dell'inquinamento, a livello del singolo beneficiario. Inoltre, anche se tale misura fosse ammissibile, in quanto aiuto diretto alla riduzione dell'inquinamento, il livello di intensità accettabile sarebbe il 30 %, anziché il 40 % notificato. Inoltre, i punti 31 e 32 della disciplina non sono applicabili, in quanto la misura non tiene conto né della produzione combinata di energia elettrica e termica, né della promozione di fonti rinnovabili di energia.

Di conseguenza, la Commissione non é in grado di valutare, alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, se gli investimenti interessati dalla misura b) 'riduzione dei consumi energetici' dell'aiuto previsto siano conformi ai criteri della disciplina.

IV. CONCLUSIONE

La Commissione di conseguenza ha deciso:

- di non sollevare obbiezioni nei confronti dell'aiuto ai progetti per 'nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse', 'nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico' e 'nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori' della misura a) 'Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili', concesso ai sensi della decisione n. 481 del Consiglio regionale della regione Toscana del 20 maggio 2002, in quanto sono rispettati i criteri di compatibilità con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c);

- di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti della misura b) 'misure per la riduzione dei consumi energetici' e del progetto 'nuovi impianti fotovoltaici' della misura a) 'produzione di energia da fonti rinnovabili' del regime di aiuti notificato.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni ed a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione delle misure, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario."

(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, pubblicato nella GU L 83 del 27.3.1999 pagg. 1-9.

(2) Cfr. nota in calce 1.

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