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Document 52002XC1008(01)

    State aid — Italy — Aid C 45/2002 (ex N 428/2000) — Region of Sicily: employment aid (refinancing of Regional Law No 30/1997) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

    OJ C 242, 8.10.2002, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC1008(01)

    State aid — Italy — Aid C 45/2002 (ex N 428/2000) — Region of Sicily: employment aid (refinancing of Regional Law No 30/1997) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

    Official Journal C 242 , 08/10/2002 P. 0002 - 0007


    State aid - Italy

    Aid C 45/2002 (ex N 428/2000) - Region of Sicily: employment aid (refinancing of Regional Law No 30/1997)

    Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    (2002/C 242/02)

    (Text with EEA relevance)

    By means of the letter dated 2 July 2002, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

    The Commission decided not to raise any objections to certain other aid, as described in the letter following this summary.

    Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition

    Directorate for State Aid I

    B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42.

    These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

    SUMMARY

    I. Procedure

    By letter No 7666 of 26 June 2000 (A/35346 of 29 June 2000), the Italian authorities notified the Commission, pursuant to Article 88(3) of the Treaty, of the refinancing for the period 2000-06 of employment aid scheme N 692/1997, approved by the Commission on 25 February 1998, and of the changes to the scheme. Since its entry into force was subject to prior approval pursuant to Articles 87 et seq. of the Treaty, the scheme was entered in the register of notified aid under No N 428/2000. Additional information was requested by Commission letters dated 31 August 2000, 30 March 2001, 28 May 2001, 16 November 2001 and 7 February 2002, to which the Italian authorities replied by letters dated 8 February 2001, 27 March 2001, 19 September 2001, 3 October 2001, 22 January 2002, 18 April 2002 and 29 April 2002. A meeting between the Italian authorities and the Commission was held in Brussels on 16 January 2002.

    II. Description of the measure in respect of which the Commission is initiating the procedure

    The measure is designed to create jobs in a region, Sicily, which is characterised by an abnormally low standard of living and serious underemployment.

    It is based on: Regional Law No 30/1997; Article 9(3) of Regional Law No 24/2000 and Article 6 of Regional Law No 17/2001, which extend the scope of the measure; Regional Law No 9/2000, which provides for the refinancing of Regional Law No 30/1997 for the year 2000; and Article 18(1) of Regional Law No 32/2000, which provides refinancing for Regional Law No 30/1997 for the period 2001-06.

    The measure expires on 31 December 2006. Its total budget is approximately EUR 554 million.

    Any company active in any sector, with the exception of the steel industry, which operates in Sicily and takes on certain categories of worker on an open-ended basis is eligible. The measure is designed to promote job creation. It has two parts: part A concerning job creation not linked to investment, and part B concerning job creation linked to investment. Aid is granted in the form of a total exemption from social security contributions for a maximum period of six years with a view to promoting the recruitment on open-ended contracts of certain categories of worker: apprentices, unemployed persons requiring training, the long-term unemployed (out of work for more than 24 months), other categories of unemployed person, the disabled, rehabilitated drug addicts, workers on "mobility list" redeployment schemes and workers who have been drawing on the Cassa integrazione (Wages Guarantee Fund) for at least 24 months. The same type of aid is also available for the conversion of fixed-term employment contracts and fixed-term training and employment contracts into open-ended contracts.

    III. Assessment of the measure

    The measure constitutes State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty since it confers an advantage on the recipients, since that advantage derives from State resources and since the measure distorts competition and is liable to affect trade between Member States. The Commission must assess whether the derogations provided for in Article 87(3)(a) and (c) are applicable to the scheme.

    As the aid is granted for the purpose of job creation, whether or not linked to investment(1), the Commission is considering whether it qualifies for the derogations provided for in Article 87(3)(a) and (c).

    Part A: aid for employment not linked to investment

    The Commission takes the view that this part of the scheme is compatible with the guidelines on aid to employment. However, it would draw the Italian authorities' attention to the fact that the guidelines are currently being reviewed. As a result of this review, the Commission may propose appropriate measures to the Italian authorities for schemes which have already been approved or which are approved between now and the date on which the review is completed.

    Part B: aid for employment linked to investment

    Since this part of the scheme concerns aid for employment linked to investment, it must be assessed in the light of the guidelines on national regional aid, the criteria laid down by Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises, the rules laid down in the Community guidelines for State aid for agriculture and the rules laid down in the Community guidelines for the examination of State aid for fisheries and aquaculture.

    The Commission has doubts at this stage as to whether the aid for job creation provided for in the scheme is concerned solely with jobs linked to the carrying-out of an initial investment project within the meaning of points 4.11-4.14 of the guidelines on national regional aid and of Article 2(c) of Regulation (EC) No 70/2001.

    It also has doubts at this stage as to whether the aid intensity of the scheme, which can be calculated in relation to all the expenditure included in the standard base as defined in point 4.13 of the guidelines on national regional aid, complies with the regional ceilings laid down in the Italian regional aid map for 2000-06 concerning the region of Sicily (35 % nge + 15 % gge for SMEs).

    In addition, the Commission has doubts at this stage as to whether the rules on the cumulation of aid laid down in points 4.18-4.21 of the guidelines on national regional aid and in Article 8 of Regulation (EC) No 70/2001 have been complied with.

    The Commission is unable to conclude at this stage that the principle of necessity of the aid within the meaning of point 4.2 of the guidelines on national regional aid and of Article 7 of Regulation (EC) No 70/2001 has been complied with.

    The Commission does not have any information at this stage enabling it to assess whether the investment aid is compatible with points 4.1 and 4.2 of the Community guidelines for State aid for agriculture or with the rules laid down in the Community guidelines for the examination of State aid for fisheries and aquaculture.

    Lastly, the Commission has doubts at this stage whether, with a view to ensuring that the productive investment aided is viable and sound, the recipient's contribution to its financing is at least 25 %, as required by point 4.2 of the guidelines on national regional aid and Article 4(3) of Regulation (EC) No 70/2001.

    TEXT OF THE LETTER

    "Con la presente lettera, la Commissione si pregia di informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità del Suo paese sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della parte del regime notificato che prevede aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento e di non sollevare obiezioni nei confronti della parte del regime che prevede aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento.

    I. Procedimento

    1. Con lettera del 26 giugno 2000 n. 7666 (A/35346 del 29 giugno 2000), le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il rifinanziamento, per il periodo 2000-2006, e le modifiche del regime di aiuti all'occupazione N 692/97, approvato dalla Commissione il 25 febbraio 1998(2).

    2. Dal momento che la sua entrata in vigore era subordinata all'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 87 e successivi del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 428/2000.

    3. La Commissione ha richiesto informazioni complementari con lettere del 31 agosto 2000 (D/54509), 30 marzo 2001 (D/51384), 28 maggio 2001 (D/52158), 16 novembre 2001 (D/54755) e 7 febbraio 2002 (D/50529). Le autorità italiane hanno risposto con lettere dell'8 febbraio 2001 n. 1593 (A/31192), 27 marzo 2001 n. 4129 (A/33708), 19 settembre 2001 n. 10255 (A/37368), 3 ottobre 2001 n. 11847 (A/37873), 22 gennaio 2002 n. 1003 (A/30514), 18 aprile 2002 n. 4873 (A/32946) e 29 aprile 2002 n. 5439 (A/33234).

    4. Il 16 gennaio 2002 si è svolta a Bruxelles una riunione delle autorità italiane con i servizi della Commissione.

    II. Descrizione

    Obiettivo

    5. Il regime si pone l'obiettivo della creazione di posti di lavoro in una regione, la Sicilia, caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso e in cui si ha una grave forma di sottoccupazione.

    Base giuridica

    6. La base giuridica è rappresentata da:

    - la legge regionale n. 30/1997,

    - l'articolo 9, paragrafo 3, della legge regionale n. 24/2000 e l'articolo 6 della legge regionale n. 17/2001, che ampliano il campo di applicazione del regime,

    - la legge regionale n. 9/2000 che rifinanzia la legge n. 30/1997 per l'anno 2000,

    - l'articolo 18, paragrafo 1, della legge regionale n. 32/2000, che rifinanzia, per il periodo 2001-2006 la legge regionale n. 30/1997.

    Durata e bilancio

    7. La durata del regime è limitata al 31 dicembre 2006. Il bilancio totale si eleva a circa 554 milioni di EUR.

    Beneficiari

    8. Possono beneficiare del regime le imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quello siderurgico, operanti in Sicilia, che assumano, a tempo indeterminato, alcune categorie di lavoratori.

    Oggetto del regime

    9. Il regime si pone l'obiettivo della creazione di posti di lavoro e si articola in due parti: la parte A relativa alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento e la parte B relativa alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento.

    Forma e intensità dell'aiuto

    10. L'aiuto è concesso sotto forma di sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di 6 anni in favore dell'assunzione, a tempo indeterminato, delle seguenti categorie di lavoratori:

    - apprendisti,

    - disoccupati da qualificare,

    - disoccupati di lunga durata (oltre 24 mesi),

    - altri disoccupati,

    - disabili ed ex-tossicodipendenti,

    - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,

    - lavoratori in 'cassa integrazione' da almeno 24 mesi.

    11. Lo stesso tipo di aiuto è previsto inoltre per:

    - la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,

    - la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

    12. La concessione degli aiuti è subordinata alle seguenti condizioni:

    - non devono esservi state riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione,

    - l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero dei dipendenti dell'impresa nei 6 mesi che precedono l'assunzione. Per quanto riguarda i casi di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro e di altri contratti a tempo determinato, i lavoratori interessati non devono essere calcolati come facenti parte dell'organico dell'impresa se la trasformazione riguarda quegli stessi lavoratori.

    13. Le autorità italiane hanno stimato l'aiuto medio pari al 45 % della retribuzione lorda del lavoratore.

    III. Valutazione

    III.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

    14. Per valutare se le misure del regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se l'origine di tale vantaggio risalga allo Stato, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e, infine, se possano alterare gli scambi intracomunitari.

    15. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la sussistenza dell''aiuto': costituisce aiuto la misura che procura un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. Nell'erogare aiuti alla promozione dell'occupazione sotto forma di sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese situate in una regione d'Italia (la Sicilia), le autorità nazionali le sgravano di una parte dei loro costi salariali, che costituiscono normali spese che un'impresa sostiene nel proprio interesse, e procurano loro in tal modo vantaggi finanziari che ne migliorano la posizione concorrenziale. Inoltre, tali misure vanno a beneficio di imprese che operano in alcune zone del territorio italiano e le favoriscono dal momento che tali misure non vengono concesse alle imprese che si trovano al di fuori di tali zone.

    16. La seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 stabilisce che gli aiuti devono essere concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato reddito per i poteri pubblici: l'esonero per alcune imprese dal pagamento dei contributi sociali riduce infatti il gettito fiscale dello Stato.

    17. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in esame minacciano di falsare la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare, dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in altri Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite(3).

    18. Per le ragioni suindicate, le misure in causa sono vietate in linea di massima dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste da detto trattato.

    III.2. Legittimità del regime

    19. Poiché si tratta di misure non ancora entrate in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi di notifica in conformità con l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    III.3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

    20. Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

    21. Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

    22. Poiché si tratta di aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, connessi o non connessi a un investimento(4), la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

    L'ammissibilità della regione

    23. La Commissione ricorda che, con la decisione del 1o marzo 2000, ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, relativamente alle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato(5). Ai sensi di detta carta, la regione Sicilia è una regione assistita in virtù di detta deroga.

    Parte A: aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento

    24. Poiché si tratta di aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento, questa parte del regime deve essere esaminata alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione(6).

    25. Tali orientamenti precisano che la Commissione riserva un parere favorevole agli aiuti volti alla creazione netta di occupazione, cioè degli aiuti concessi in funzione del numero di posti di lavoro creati e:

    - riguardanti i lavoratori che non hanno ancora trovato un posto di lavoro o che hanno perso l'impiego precedente e

    - destinate alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, oppure

    - volte a incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro in tutto il territorio; in quest'ultimo caso è sufficiente che il posto di lavoro da occupare si sia reso vacante in seguito a una partenza naturale e non a un licenziamento.

    26. Detti orientamenti stabiliscono altresì che la Commissione debba accertarsi che 'l'entità dell'aiuto non ecceda quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro', e che sia garantita una certa stabilità occupazionale.

    27. Per quanto riguarda l'assunzione degli apprendisti, dei disoccupati da qualificare, dei disoccupati di lunga durata, degli altri disoccupati e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la Commissione osserva che gli aiuti in questione soddisfano le condizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione per quanto riguarda la creazione netta di posti di lavoro. In effetti:

    - gli aiuti in questione hanno l'effetto di procurare un posto di lavoro a soggetti che non l'hanno ancora trovato o che hanno perso il precedente impiego, e sono assegnati in funzione del numero di posti di lavoro creati;

    - gli aiuti non eccedono quanto necessario per incitare alla creazione di posti di lavoro, tenuto conto degli svantaggi di cui soffre la regione [negli anni 1998, 1999 e 2000 il tasso di disoccupazione nella regione Sicilia si elevava rispettivamente al 24,1 %, 24,8 % e 24,2 %; il tasso di disoccupazione dei giovani di età inferiore a 25 anni negli stessi anni si elevava al 53 %, 60,2 % e 58,5 %(7)].

    28. Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi, la Commissione rileva che la loro situazione è del tutto paragonabile a quella dei disoccupati propriamente detti. In effetti, poiché la cassa integrazione interviene soprattutto nell'ambito di processi di ristrutturazione che richiedono tagli all'organico, è altamente probabile che i lavoratori in cassa integrazione già da 24 mesi saranno i primi a perdere il posto di lavoro. Per tale ragione occorre considerare che la situazione di potenziale disoccupazione insita nella cassa integrazione corrisponde in realtà, nel caso di un lavoratore che vi si trovi da più di 24 mesi, ad una situazione di disoccupazione effettiva. Per i motivi espressi al punto precedente, le misure a favore di questa categoria di lavoratori rispettano pertanto le condizioni previste dagli orientamenti per quanto riguarda gli aiuti alla creazione netta di nuovi posti di lavoro.

    29. Per quanto riguarda la trasformazione dei contratti a tempo determinato e di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, va ricordato che gli orientamenti indicano anche che la Commissione considererà attentamente le modalità del contratto di lavoro, quali, in particolare, 'l'obbligo di effettuare l'assunzione nel quadro di un contratto a tempo indeterminato o di durata sufficientemente lunga'.

    30. La trasformazione di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non crea posti di lavoro supplementari, poiché essi esistono già; tali posti, tuttavia, non hanno carattere stabile.

    31. Come ha già osservato la Commissione(8), la trasformazione di contratti a tempo determinato e di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato non può essere assimilata né alla categoria della creazione di nuovi posti di lavoro né a quella di mantenimento dell'occupazione: le misure di trasformazione presentano difatti caratteristiche particolari che riguardano la stabilizzazione di impieghi precari. Il valore aggiunto è di conseguenza costituito dalla 'creazione netta di posti di lavoro stabili', che non esistevano in precedenza.

    32. La Commissione ritiene che, anche se gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione non prevedono tale tipo di intervento, essi si richiamano al concetto di stabilità dell'occupazione come valore positivo: le modalità del contratto di lavoro sono oggetto di una valutazione della Commissione che le approva solo se sono tali da garantire all'impiego un carattere sufficientemente duraturo.

    33. La Commissione esprime di massima un parere favorevole nei confronti di alcuni aiuti per la trasformazione di posti di lavoro a tempo determinato in impieghi a tempo indeterminato. Tuttavia, come precisano gli orientamenti, tale parere è subordinato a:

    - l'obbligo di non aver licenziato personale nei 12 mesi precedenti la trasformazione,

    - l'obbligo di realizzare un aumento dei posti di lavoro rispetto a quelli esistenti nell'impresa nei 6 mesi precedenti la trasformazione, al netto dei posti che beneficiano della trasformazione stessa.

    34. Ciò permette alla Commissione di garantire che l'aiuto in questione, oltre a permettere la stabilizzazione di impieghi precari, comporti un valore aggiunto costituito dalla creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano in precedenza, e quindi di accertare che non si tratti della semplice sostituzione di un dipendente licenziato o collocato in pensione.

    35. Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che nel caso in esame l'obbligo della creazione netta di posti di lavoro sia soddisfatto, poiché il numero dei dipendenti è calcolato al netto dei posti di lavoro creati con contratti a tempo determinato o a carattere non duraturo.

    36. Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'assunzione di disoccupati disabili ed ex tossicodipendenti, va constatato che si tratta effettivamente di categorie a rischio di emarginazione sociale, e che le condizioni previste dagli orientamenti comunitari in materia di assunzione di lavoratori 'che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro' sono soddisfatte.

    37. La Commissione attira tuttavia l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione sono in corso di revisione. Tale revisione degli orientamenti potrebbe portare la Commissione a proporre alle autorità italiane di adottare misure opportune relativamente ai regimi sinora approvati o che lo saranno alla luce della vigente disciplina.

    Parte B: aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento

    38. Poiché si tratta di aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento, questa parte del regime deve essere esaminata alla luce degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale(9), dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(10), per il settore agricolo, dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(11) e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, dei criteri stabiliti nelle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura(12).

    39. Al momento attuale, la Commissione ha dei dubbi sul fatto che gli aiuti alla creazione di posti di lavoro previsti dal regime abbiano come unico oggetto i posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento, ai sensi dei punti da 4.11 a 4.14 degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001.

    40. Al momento attuale, la Commissione ha dei dubbi anche sul fatto che l'intensità degli aiuti del regime, che può essere calcolata rispetto al totale delle spese che figurano nella base tipo definita al punto 4.13 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 relativa alla regione Sicilia (35 % ESN + 15 % ESL per le PMI).

    41. Inoltre, la Commissione ha dei dubbi, al momento attuale, sul fatto che siano rispettate le regole di cumulo previste dai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

    42. Al momento attuale la Commissione non è ancora in grado di determinare se il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001, sia rispettato.

    43. Inoltre, la Commissione non ha elementi, al momento attuale, per valutare se gli aiuti agli investimenti sono compatibili, per il settore agricolo, con i punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, con i criteri stabiliti nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    44. Infine, al momento attuale, la Commissione ha dei dubbi sul fatto che, al fine di garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano realizzabili e sani, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento raggiunga almeno il 25 %, ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e dell'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

    IV. Conclusioni

    45. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione:

    - ha deciso di considerare la parte A del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento, compatibile con il trattato CE,

    - invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile per la valutazione della parte B del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento, entro un mese dalla data di ricezione della presente. Invita inoltre le autorità del Suo paese a trasmettere immediatamente una copia di questa lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

    46. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario."

    (1) Pursuant to point 4.11 of the guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998), a job is deemed to be linked to the carrying-out of an investment project if it concerns the activity to which the investment relates and if it is created within three years of the investment's completion. During this period, the jobs created following an increase in the utilisation rate of the capacity created by the investment are also linked to the investment.

    (2) GU C 130 del 28.4.1998.

    (3) Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

    (4) Ai sensi del punto 4.11 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998), si ritiene che un posto di lavoro sia connesso con la realizzazione di un investimento quando riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e venga creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

    (5) GU C 175 del 24.6.2000.

    (6) GU C 334 del 12.12.1995.

    (7) Fonte: Eurostat.

    (8) Cfr. l'aiuto di Stato N 692/97 e C 49/98.

    (9) GU C 74 del 10.3.1998.

    (10) GU L 10 del 13.1.2001.

    (11) GU C 28 dell'1.2.2000.

    (12) GU C 19 del 20.1.2001.

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