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Document 52002XC0614(02)

State aid — Italy — Aid C 18/2002 (ex N 809/00) — Investment aid for various shipyards — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

OJ C 141, 14.6.2002, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0614(02)

State aid — Italy — Aid C 18/2002 (ex N 809/00) — Investment aid for various shipyards — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

Official Journal C 141 , 14/06/2002 P. 0015 - 0021


State aid - Italy

Aid C 18/2002 (ex N 809/00) - Investment aid for various shipyards

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2002/C 141/03)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 4 March 2002, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition

State Aid Registry

B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42.

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

By letter dated 12 December 2000, the Italian Government notified the Commission, pursuant to Article 10(2)(b) of Council Regulation (EC) No 1540/98 of 29 June 1998 on aid to shipbuilding, of investment aid for thirteen shipyards.

This aid must be granted as regional investment aid with an intensity which does not exceed the rates authorised by Article 7 of Regulation (EC) No 1540/98.

Notified aid measures

>TABLE>

Given the fact that the investment programmes indicated in the notified aid measures started in 1999, the Italian authorities take the view that the 1999 regional aid map for Italy should serve as a reference when determining whether the regions qualify for derogations pursuant to Article 87(3)(a) or (c).

On that basis, the Fincantieri (Palermo and Castellamare) and SMEB (Messina) shipyards qualify for the derogation pursuant to Article 87(3)(a); all the other shipyards mentioned in the above table are eligible for the Article 87(3)(c) derogation.

The measures notified by the Italian authorities as set out in the letter to the Italian Government were examined in the light of Council Regulation (EC) No 1540/98 of 29 June 1998 on aid to shipbuilding. It was found that the criteria laid down in Article 7 had been met as regard eligibility of expenditure and the aid rates applied.

However, the Commission cannot endorse the logic of the Italian authorities as regards the choice of the regional aid map. Since the aid measures in question were notified in December 2000, the Commission, following its usual practice, is obliged to examine them in the light of the rules in force when the measures were notified and, in the case in point, to use the Italian regional aid map as approved for 2000-2006. According to this map, the Fincantieri (Ancona), Orlando (Livorno) and Visentini (Porto Viro) shipyards do not fall within the areas qualifying for the derogation under Article 87(3)(c).

The Commission has therefore decided:

- not to raise any objections to the investment aid for the following shipyards:

- Fincantieri (Castellamare, Marghera, Monfalcone and Palermo),

- C. N. De Poli,

- T. Mariotti,

- N. C. Apuania,

- Rosetti,

- C. N. Sestri,

- SMEB,

- to initiate the Article 88(2) procedure in respect of the aid for the following shipyards:

- Fincantieri (Ancona),

- C. N. Flli. Orlando,

- Visentini.

TEXT OF THE LETTER

"I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 12 dicembre 2000 il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, aiuti agli investimenti in favore di 9 cantieri navali. La notifica è stata completata da varie informazioni complementari.

II. MISURE NOTIFICATE

2. Le misure notificate sono aiuti previsti dalla legge italiana 28 dicembre 1999 n. 522 relativa alle misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale in Italia per il periodo 1999-2003, approvata dalla Commissione nel maggio 1999(1).

3. L'articolo 4 della legge italiana stabilisce che le imprese navalmeccaniche, iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989 n. 234 e a condizione che siano ubicate in regioni che soddisfano i criteri per poter beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la loro produttività mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi direttamente destinati alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

4. Sono beneficiari delle misure notificate, in quanto ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, i seguenti stabilimenti:

i) Fincantieri - Stabilimento di Castellammare di Stabia, situato nella regione Campania (NA)

>TABLE>

ii) Fincantieri - Stabilimento di Palermo, situato in Sicilia

>TABLE>

iii) SMEB Cantieri Navali di Messina, situato in Sicilia

>TABLE>

5. Sono beneficiari delle misure notificate in quanto ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE i seguenti stabilimenti:

iv) Fincantieri - Stabilimento di Monfalcone, situato nell'area di Trieste

>TABLE>

v) Fincantieri - Stabilimento di Marghera, situato nell'area di Venezia

>TABLE>

vi) C. N. De Poli, situato a Pellestrina, area di Venezia

>TABLE>

vii) T. Mariotti, situato a Genova, regione Liguria

>TABLE>

viii) Nuovi Cantieri Apuania, situato a Marina di Carrara, nella regione Toscana

>TABLE>

ix) Rosetti Marino, situato a Ravenna, regione Emilia-Romagna

>TABLE>

x) Sestri Cantiere Navale Di Genova, situato a Sestri nella regione Liguria

>TABLE>

6. Stabilimenti che non possono beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

xi) Visentini, situato a Porto Viro, regione Veneto (RO)

>TABLE>

xii) Fincantieri - Stabilimento di Ancona, situato nella regione Marche

>TABLE>

xiii) C. N. Fratelli Orlando, situato a Livorno, nella regione Toscana

>TABLE>

III. VALUTAZIONE

7. Le misure in esame soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, per costituire un aiuto di Stato, come si evince dalla decisione della Commissione di maggio 1999.

8. Poiché si tratta di aiuti alla cantieristica, gli aiuti notificati dalle autorità italiane devono essere esaminati alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale.

9. L'articolo 7 precisa che gli aiuti agli investimenti accordati a cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria, per permettere loro di adeguare o ammodernare gli impianti allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

- nelle regioni che soddisfano i criteri per beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e che corrispondono alla carta, approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 22,5 %,

- nelle regioni che soddisfano i criteri per beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che corrispondono alla carta, approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5 % o il massimale applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore,

- gli aiuti riguardino esclusivamente spese ammissibili in base ai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti a finalità regionale.

10. Gli aiuti notificati dalle autorità italiane sono destinati, conformemente alla legge italiana approvata dalla Commissione nel 1999, a sostenere investimenti destinati a migliorare la produttività dei cantieri navali e non costituiscono una ristrutturazione finanziaria.

11. Per quanto riguarda l'intensità degli aiuti, la carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006 prevede un ESN del 35 % per le regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e un ESN dell'8 % per le regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

12. Quanto al criterio di ammissibilità che permette alle imprese interessate di poter beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), per i cantieri Fincantieri (Castellammare e Palermo) e SMEB, esso è soddisfatto in base alla carta italiana in vigore al momento della notifica dei progetti di aiuto.

13. Riguardo a detta carta, i cantieri Fincantieri (Marghera e Monfalcone), De Poli, T. Mariotti, Apuania, Rosetti e Sestri soddisfano il criterio di ammissibilità per poter beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

14. Quanto all'ammissibilità delle spese, gli orientamenti comunitari stabiliscono che l'aiuto all'investimento iniziale va rapportato, per uno stabilimento esistente, all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del processo di produzione (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento). Dalla descrizione degli investimenti dei cantieri in causa risulta che essi sono destinati all'ammodernamento e alla razionalizzazione di varie fasi della costruzione di navi.

15. Per i cantieri Fincantieri (Castellammare, Marghera, Monfalcone e Palermo), De Poli, Sestri, Apuania, Rosetti si tratta di una completa riorganizzazione mediante automazione e robotizzazione delle fasi di prefabbricazione (taglio dei profilati e saldatura) comprendenti in taluni casi l'acquisto di nuovi mezzi di sollevamento per gli elementi prefabbricati. L'ammodernamento di questa fase di costruzione deve consentire di realizzare importanti miglioramenti di produttività nella realizzazione dei blocchi o delle sezioni di navi.

16. Per il cantiere SMEB si tratta di una completa riorganizzazione e ammodernamento dei servizi direttamente connessi alla produzione con installazione di centrali di distribuzione di energia e di composti gassosi.

17. Per il cantiere Mariotti, si tratta essenzialmente di un importante ammodernamento del processo di fabbricazione mediante introduzione di un sistema di saldatura automatizzato.

18. La Commissione constata quindi che, per gli investimenti in favore dei cantieri di cui ai precedenti punti 15, 16 e 17, gli aiuti notificati sono ammissibili ai sensi degli orientamenti comunitari e che i cantieri si trovano nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE. Inoltre sono rispettate le regole che determinano i massimali di aiuti rispettivamente di 22,5 % e 8 % precisati all'articolo 7, comma 2 del regolamento (CE) n. 1540/98 e dalla decisione della Commissione relativa alla carta regionale italiana per gli anni 2000-2006.

19. Per gli aiuti notificati in favore dei cantieri Fincantieri Ancona, Orlando Livorno e Visentini Porto Viro, la Commissione constata che i tre stabilimenti si trovano in regioni che mentre erano ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla carta italiana degli aiuti a finalità regionale in vigore fino al 1999, non figurano più nella carta regionale relativa al periodo 2000-2006.

20. Allo stadio attuale la Commissione non può accettare il riferimento alla carta italiana in vigore fino al 1999 per determinare l'ammissibilità degli aiuti in quanto questi ultimi sono stati notificati nel dicembre 2000. Deve quindi essere presa come riferimento la nuova carta italiana, in vigore a partire dal 2000(2), che esclude le zone di Ancona, Livorno e Porto Viro dal beneficio della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Di conseguenza la Commissione dubita della compatibilità degli aiuti in favore dei cantieri navali menzionati al precedente punto 19 anche se gli investimenti in causa sembrano soddisfare le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento sulla costruzione navale.

IV. DECISIONE

21. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha dunque deciso di considerare che le misure di aiuto notificate dal governo italiano in applicazione della legge 522/1999 in favore dei cantieri navali:

- Fincantieri, siti di Castellammare, Marghera, Monfalcone e Palermo

- C. N. De Poli

- T. Mariotti

- N. C. Apuania

- Rosetti

- C. N. Sestri

- SMEB

possono essere considerate compatibili con il mercato comune.

22. La Commissione ha deciso di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dei progetti d'aiuto in favore dei cantieri navali:

- Fincantieri, Ancona

- C. N. Orlando, Livorno

- Visentini, Porto-Viro

23. La Commissione invita le autorità italiane a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della presente lettera."

(1) Lettera della Commissione al governo italiano SG/1999/04505 del 22 giugno 1999.

(2) Lettera del 21.6.2001 SG(D)2001/92567.

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