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Document 02021R0783-20210517

Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/2021-05-17

02021R0783 — IT — 17.05.2021 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 125, 28.4.2022, pag.  5 (2021/783)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per il periodo del quadro finanziario pluriennale dal 2021 al 2027. La durata del programma LIFE è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce anche gli obiettivi del programma LIFE, il suo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«progetti strategici di tutela della natura», i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi d'azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE;

2) 

«progetti strategici integrati», i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d'azione o le strategie per l'ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia, garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata;

3) 

«progetti di assistenza tecnica», i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all'accesso ad altri strumenti finanziari dell'Unione, o altre misure necessarie per preparare lo sviluppo su più larga scala o la replicazione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3; tali progetti possono inoltre includere il rafforzamento delle capacità relative alle attività delle autorità degli Stati membri per l'effettiva partecipazione al programma LIFE;

4) 

«progetti di azione standard», i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma LIFE;

5) 

«operazioni di finanziamento misto», le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile, strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, o entrambi, con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o di altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

6) 

«soggetto giuridico», la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

Articolo 3

Obiettivi

1.  
L'obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, e di interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Il programma LIFE sostiene inoltre l'attuazione dei programmi generali d'azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE.
2.  

Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti:

a) 

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;

b) 

sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

c) 

fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Articolo 4

Struttura

Il programma LIFE è così strutturato:

1) 

il settore «Ambiente», che include:

a) 

il sottoprogramma «Natura e biodiversità»;

b) 

il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;

2) 

il settore «Azione per il clima», che include:

a) 

il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

b) 

il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».

Articolo 5

Bilancio

▼C1

1.  
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5 432 000 000  EUR a prezzi correnti.

▼B

2.  

La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a) 

3 488 000 000  EUR per il settore «Ambiente», di cui

i) 

2 143 000 000  EUR per il sottoprogramma «Natura e biodiversità»; e

ii) 

1 345 000 000  EUR per il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;

b) 

1 944 000 000  EUR per il settore Azione per il clima, di cui

i) 

947 000 000  EUR per il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»; e

ii) 

997 000 000  EUR per il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».

3.  
Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e al regolamento finanziario.
4.  
In deroga al paragrafo 2, almeno il 60 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni di azioni nell'ambito del settore «Ambiente» di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato a sovvenzioni per progetti a sostegno del sottoprogramma «Natura e biodiversità» di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i).
5.  
Il programma LIFE può finanziare le attività di assistenza tecnica e amministrativa svolte dalla Commissione per la sua attuazione, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, comprese quelle riguardanti i sistemi informatici istituzionali, e le attività di rete a sostegno dei punti di contatto nazionali del programma LIFE, tra cui attività di formazione e di apprendimento reciproco ed eventi volti allo scambio di esperienze.
6.  

Il programma LIFE può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di energia al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali attività possono consistere in:

a) 

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia;

b) 

studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;

c) 

preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3;

d) 

laboratori, conferenze e incontri;

e) 

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f) 

altre attività, quali l'assegnazione di premi.

Articolo 6

Paesi terzi associati al programma LIFE

1.  

Il programma LIFE è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a) 

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b) 

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c) 

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d) 

altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i) 

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii) 

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii) 

non conferisca al paese terzo poteri decisionali rispetto al programma dell'Unione;

iv) 

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.  
Allorché partecipa al programma LIFE in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni è possibile ove necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Sinergie con altri programmi dell'Unione

La Commissione favorisce l'attuazione coerente del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri favoriscono il coordinamento e il perseguimento della coerenza con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo plus istituito a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo plus (FSE+) («Fondo sociale europeo plus»), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, Orizzonte Europa, il Meccanismo per collegare l'Europa istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e il programma InvestEU istituito a norma del regolamento (UE) 2021/523, al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la replicazione delle soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri perseguono la complementarità a tutti i livelli.

Articolo 9

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.  
La Commissione attua il programma LIFE in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2.  
Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3.  

Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato:

a) 

alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6;

b) 

ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cu all'articolo 18; oppure

c) 

ove opportuno e nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, ai finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3.

L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, è di 15 milioni di EUR.

4.  
I tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente regolamento, sono pari al 60 % dei costi ammissibili e al 75 % in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità», in particolare quelli riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione. Il tasso di cofinanziamento massimo per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, è pari al 70 % dei costi ammissibili. Fatti salvi i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti, nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 del presente regolamento sono ulteriormente precisati tassi specifici. I tassi specifici possono essere adattati in conformità dei requisiti di ciascun sottoprogramma, tipo di progetto o tipo di sovvenzione.

Per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e previa conferma in detto programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.

5.  
La qualità è il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione nell'ambito del programma LIFE. La Commissione si adopera per un'efficace copertura geografica basata sul «criterio della qualità» in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità



CAPO II

Ammissibilità

Articolo 10

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma LIFE sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 11

Azioni ammissibili

1.  
Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2.  

Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:

a) 

progetti strategici di tutela della natura nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a);

b) 

progetti strategici integrati nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);

c) 

progetti di assistenza tecnica;

d) 

progetti di azione standard;

e) 

altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.

3.  
I progetti nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» e riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità enunciate nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e della biodiversità, compresi i quadri d'azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE.
4.  
I progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità connessi alle attività delle autorità degli Stati membri volte a migliorare l'efficace partecipazione al programma LIFE supportano le attività degli Stati membri con «scarsa partecipazione in maniera efficace», al fine di migliorare i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione e di aumentare la qualità globale delle proposte presentate.
5.  
Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e che tali attività siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, o a supportare accordi internazionali di cui l'Unione è parte, fornendo un contributo all'organizzazione di conferenze multilaterali. Il contributo massimo fornito agli accordi internazionali per l'organizzazione di conferenze multilaterali è di 3,5 milioni di EUR per la durata del programma LIFE di cui all'articolo 1, e tali sovvenzioni non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma.
6.  
Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione, e che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi compresa la transizione energetica, in linea con gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3.

Articolo 12

Soggetti ammissibili

1.  
Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, ai soggetti si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.  

Sono ammessi i seguenti soggetti:

a) 

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

i) 

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii) 

un paese terzo associato al programma LIFE;

iii) 

un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, alle condizioni specificate ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo;

b) 

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.  
Non sono ammesse le persone fisiche.
4.  
Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione.
5.  
I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE devono di massima sostenere il costo della loro partecipazione.

Articolo 13

Aggiudicazione diretta

Fatto salvo l'articolo 188 del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all'allegato I del presente regolamento senza indire un invito a presentare proposte.

Articolo 14

Specificazione dei criteri di aggiudicazione

La Commissione stabilisce i criteri di aggiudicazione nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi:

a) 

i progetti finanziati dal programma LIFE devono essere di interesse dell'Unione apportando un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma LIFE di cui all'articolo 3, non pregiudicano tali obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

b) 

i progetti devono garantire un approccio efficace sotto il profilo dei costi e devono essere tecnicamente e finanziariamente coerenti;

c) 

dev'essere data priorità ai progetti potenzialmente più in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

d) 

ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

e) 

ai progetti potenzialmente più replicabili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare il livello più elevato di investimenti o risorse finanziarie (potenziale effetto catalizzatore) deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

f) 

dev'essere assicurata la replicabilità dei risultati dei progetti di azione standard;

g) 

ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che sviluppano su più larga scala tali risultati dev'essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

h) 

se del caso, dev'essere prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con specifiche esigenze o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere, zone di elevato valore naturalistico e regioni ultraperiferiche.

Articolo 15

Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:

a) 

l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche migliorando la connettività attraverso la creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento («stepping stones») o altri elementi di infrastruttura verde;

b) 

l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato di conservazione desiderato;

c) 

l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, a usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE; e

d) 

lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 16

Finanziamenti cumulativi e alternativi

1.  
Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma LIFE purché i contributi non coprano gli stessi costi e purché l'azione persegua gli obiettivi ambientali o climatici di cui all'articolo 3 e non ne pregiudichi alcuno. Le regole del pertinente programma dell'Unione si applicano al corrispondente contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. Il sostegno da parte dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
2.  

Possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità delle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e le pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» nell'ambito del programma LIFE in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a) 

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE;

b) 

rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c) 

non possono essere finanziate nell'ambito dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.



CAPO III

Operazioni di finanziamento misto

Articolo 17

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma LIFE sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario, tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza.



CAPO IV

Programmazione, monitoraggio, comunicazione e valutazione

Articolo 18

Programma di lavoro pluriennale

1.  
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
2.  

Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:

a) 

gli importi che devono essere ripartiti tra le esigenze nell'ambito di ciascun sottoprogramma e tra le diverse tipologie di finanziamento, nonché l'importo totale massimo da assegnare alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b);

b) 

l'importo totale massimo per i finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto a titolo del programma LIFE, se del caso;

c) 

l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'articolo 13;

d) 

i temi dei progetti o le esigenze specifiche per cui vi è un'allocazione preliminare di fondi per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d);

e) 

le strategie e i piani oggetto di progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);

f) 

il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti;

g) 

i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

h) 

la metodologia tecnica per la presentazione dei progetti e per la procedura di selezione e i criteri di aggiudicazione in conformità degli elementi di cui all'articolo 14;

i) 

i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

j) 

i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e);

k) 

ove pertinente, le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi e alternativi;

l) 

la «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione per quanto riguarda i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'efficace partecipazione al programma LIFE.

3.  
Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni.
4.  
Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica inviti a presentare proposte per il periodo di riferimento. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati nell'ambito di un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nell'ambito dello stesso settore.
5.  
La Commissione garantisce che le parti interessate siano consultate nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.

Articolo 19

Sorveglianza e comunicazione

1.  
La Commissione rende conto dei progressi del programma LIFE nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori di cui all'allegato II.
2.  
Per garantire l'efficace valutazione dei progressi del programma LIFE in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per modificare l'allegato II al fine di rivederne o completarne gli indicatori, se ritenuto necessario, anche in vista del loro allineamento con gli indicatori fissati per altri programmi dell'Unione, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento definendo, sulla base dell'allegato II, indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipologia di progetti.
4.  
La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo e conformemente alle metodologie pertinenti, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati, finalizzati alla raccolta di indicatori di realizzazione e di impatto a livello di progetto e aggregabili per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione alla rete Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.
5.  
La Commissione monitora e riferisce periodicamente sull'integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l'importo della spesa. Pur tenendo conto della natura del programma LIFE, che risulta «imperniato sulla domanda», si prevede che il 61 % dell'importo complessivo del programma LIFE di cui all'articolo 5 contribuisca all'obiettivo generale del bilancio di destinare almeno il 30 % dell'importo totale della spesa a sostegno degli obiettivi climatici. Tale contributo è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell'Unione. Il presente regolamento contribuisce a integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

La spesa relativa alla biodiversità è verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e completa stabilita dalla Commissione in collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nella dichiarazione di programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma LIFE agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.

6.  
La Commissione valuta le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.

Articolo 20

Valutazione

1.  
La Commissione effettua le valutazioni previste dal presente regolamento con tempestività in modo che possano contribuire al processo decisionale, tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto unionale e la sostenibilità a lungo termine, avendo riguardo alle priorità dell'Unione in materia di ambiente e di clima.
2.  
La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma LIFE non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, e comunque non oltre 42 mesi dall'inizio dell'attuazione del programma LIFE, utilizzando gli indicatori fissati in conformità dell'allegato II.

La valutazione riguarda almeno i seguenti elementi:

a) 

gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma LIFE;

b) 

l'efficienza nell'uso delle risorse;

c) 

il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;

d) 

la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti finanziari dell'Unione;

e) 

la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità del programma LIFE con altri programmi pertinenti dell'Unione;

f) 

il valore aggiunto unionale e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure;

g) 

il livello di coinvolgimento delle parti interessate;

h) 

un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

i) 

un'analisi della copertura geografica in tutta l'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, nonché, se non si realizza tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo per tale mancanza di copertura.

3.  
Al termine dell'attuazione del programma LIFE e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma LIFE.
4.  
La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni.



CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  
I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, compresi i media e il grande pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato III. Tutti i beni durevoli acquisiti nell'ambito del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione. Laddove l'uso del logo del programma LIFE non sia fattibile, il programma LIFE è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico.
2.  
La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE, sulle azioni svolte nell'ambito del programma LIFE e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.  
La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali dell'attuazione dei sottoprogrammi del programma LIFE e ad azioni particolari nell'ambito del programma LIFE, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate dal programma LIFE.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continuano ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.
2.  
La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.
3.  
Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro il 31 dicembre 2027.
4.  
I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo del regolamento (UE) 2021/523.
5.  
Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma dei regolamenti (CE) n. 614/2007 o (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ORGANISMI A CUI POSSONO ESSERE ASSEGNATE SOVVENZIONI SENZA UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

1. Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

2. Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);

3. Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE).




ALLEGATO II

INDICATORI

1.   Indicatori di realizzazione

1.1. Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi.

1.2. Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità.

1.3. Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza o la garanzia del rispetto delle pertinenti legislazione e politiche dell'Unione.

1.4. Numero di progetti che migliorano la governance potenziando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile.

1.5. Numero di progetti, inclusi i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura, che attuano:

— 
piani o strategie chiave
— 
programmi d'azione per l'integrazione degli obiettivi di tutela «della natura e della biodiversità».

2.   Indicatori di risultato

2.1. Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei sottoprogrammi:

— 
«Natura e biodiversità»;
— 
«Economia circolare e qualità della vita», che comprende almeno i seguenti elementi:
— 
qualità dell'aria;
— 
suolo;
— 
acqua;
— 
rifiuti;
— 
sostanze chimiche;
— 
rumore;
— 
uso efficiente delle risorse.
— 
«Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;
— 
«Transizione all'energia pulita».

2.2. Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o dai finanziamenti ottenuti (milioni di EUR).

2.3. Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o che ricevono sovvenzioni di funzionamento.

2.4. Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data della loro conclusione.




ALLEGATO III

LOGO DEL PROGRAMMA LIFE

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( 1 ) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

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